Corte costituzionale

Sentenza n. 57/1959

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/11/1959 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha pronunciato la Seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D. P. R. 25 luglio

1950, n. 516, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1958 dal

Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Mattace

Rosario, l'Opera per la valorizzazione della Sila, la Società Sciovie

industrie e lavori agricoli (S.I. L. A.) e Nicolis di Robilant

Gabriella, iscritta al n. 38 del Registro ordinanze 1958 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 288 del 29 novembre

1958.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1959 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

uditi l'avv. Rodolfo Grimaldi, per il Mattace, e il sostituto

avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri e per l'Opera per la valorizzazione della Sila.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del giudizio civile davanti al Tribunale di Cosenza

tra Rosario Mattace e l'Opera valorizzazione della Sila, il Tribunale,

accogliendo l'eccezione di legittimità costituzionale del D. P. R. 25

luglio 1950, n. 516, sollevata dall'attore, con ordinanza del 29

ottobre 1956 sospese il giudizio e trasmise gli atti a questa Corte.

Il giudizio di legittimità, discusso nella pubblica udienza del 28

marzo 1957, si concluse con una ordinanza del 16 maggio dello stesso

anno, n. 77, che rimise gli atti al Tribunale di Cosenza, alla quale si

intende fatto in questa esposizione costante riferimento. Ritenne

allora la Corte che la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale non appariva sufficientemente dimostrata nella ordinanza

di rinvio dato che si sarebbero dovuti risolvere preliminarmente i

punti relativi alla natura e agli effetti dell'errore in cui sarebbe

incorso l'attore, alla certezza e validità delle note di trascrizione

degli atti di compravendita Barracco-Mattace e Barracco S. I. L. A. e,

infine, al valore, nel caso, dei dati catastali. In conseguenza di ciò

il Tribunale, con ordinanza 28 maggio - 28 luglio 1958, premesso che

con sentenza non definitiva di pari data aveva risolto i punti della

causa che la Corte aveva indicati come pregiudiziali al giudizio di

rilevanza, ha riproposto a questa Corte la questione di legittimità

del D. P. R. 25 luglio 1950, n. 516, così come prospettata dalla

parte, e cioè sotto il profilo che il citato decreto sarebbe stato

"emesso fuori dei limiti fissati dalla delega legislativa contenuta

nella legge 12 maggio 1950, n. 230".

Il Tribunale ha ritenuto anche che la questione non fosse

manifestamente infondata, dato che parrebbe, diversamente dalla tesi

sostenuta dalla difesa dell'O. V. S., che il ricorso di cui all'art. 4

della citata legge 12 maggio 1950, n. 230, riconosca una facoltà, ma

non imponga un obbligo, sicché il non averlo esperito nei termini non

comporterebbe la inammissibilità di ogni altro esperimento di difesa

da parte del soggetto passivo della riforma e dato che è d'altra parte

certo che nessun piano di espropriazione venne compilato dall'Opera né

alcun decreto di espropriazione venne emanato dal Governo contro il

Mattace.

L'ordinanza notificata alle parti e al Presidente del Consiglio il

17 ottobre 1958 e comunicata ai Presidenti delle due Camere lo stesso

giorno, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre

1958, su disposizione del Presidente della Corte costituzionale.

2. - Nel giudizio si e costituita l'Opera valorizzazione della

Sila, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, ed

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri anch'esso

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato: le deduzioni per

entrambi sono state depositate il 24 ottobre 1958. Sostiene

l'Avvocatura dello Stato che "il Tribunale di Cosenza avrebbe

sottoposto alla Corte costituzionale un quesito non formulato con la

completezza che sarebbe desiderabile", dato che esso si ridurrebbe al

punto se l'esperimento del ricorso per la rettifica dell'errore

materiale giusta l'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, sia una

facoltà ovvero un obbligo per la parte interessata e se il fatto di

non aver esercitato la facoltà o adempiuto all'obbligo determini

decadenza dal reclamo giurisdizionale. Il Tribunale viceversa avrebbe

dovuto sottoporre al giudizio della Corte anche l'altro quesito se

cioè sia applicabile alla espropriazione della riforma fondiaria

l'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per

causa di pubblica utilità, vale a dire se siano vincolanti oppure no

per il Governo espropriante i dati catastali.

Ciò premesso, l'Avvocatura dello Stato sostiene che il carattere

meramente indiziario, come essa dice, e non probatorio dei dati del

catasto non esclude che lo Stato debba ricorrere a essi per individuare

i titolari del diritto dominicale sul suolo nazionale quante volte ciò

sia necessario per il raggiungimento dei suoi fini di pubblico generale

interesse (imposizione tributaria, espropriazione per pubblica

utilità) e nemmeno esclude che essi possano in determinati casi

produrre "effetti di diritto materiale". Ora, se è vero che

l'espropriazione per pubblica utilità ha carattere diverso da quella

regolata dalla legge di riforma fondiaria, la diversità dei due

istituti, secondo l'assunto dell'Avvocatura dello Stato, non sarebbe

tale da impedire che valga anche per questa il principio che vale per

la prima, della presunzione del diritto di proprietà fondato sui dati

catastali.

Il carattere soggettivo della riforma fondiaria renderebbe anzi

necessario il ricorso ai dati catastali per la determinazione della

estensione della proprietà del soggetto passivo della riforma che

altrimenti potrebbe essere abbandonata all'arbitrio dell'espropriante.

Se differenza c'è tra i due istituti, soggiunge l'Avvocatura, essa non

consisterebbe se non in questo che, laddove quella presunzione posta

dalla legge di espropriazione per pubblica utilità è assoluta,

l'altra, dell'espropriazione ai fini della riforma fondiaria, è

relativa nel senso che ammette la prova contraria mediante il ricorso

regolato dall'art. 4 della citata legge 12 maggio 1950, n. 230. La

norma contenuta in tale articolo stabilisce infatti che l'interessato

(e per tale dovrebbe intendersi chiunque possa avere interesse alla

esattezza dei piani di esproprio) può chiedere all'Ente la "rettifica

di eventuali errori materiali" (e anche qui per errore materiale deve

intendersi ogni sorta di errore) entro 25 giorni dalla pubblicazione

dei piani. Che codesto termine assegnato alla proposizione del ricorso

sia perentorio e che il decorso renda inammissibile ogni altro

esperimento di difesa discenderebbe da un lato dalla natura stessa e

dai fini della pubblicità del piano e dall'altro proprio dal fatto che

la riforma fondiaria si esaurisce in un unico procedimento che non può

essere ripetuto e che impedisce di emanare in forma corretta un nuovo

decreto di esproprio.

3. - Il Mattace ha depositato in cancelleria l'8 di ottobre una

memoria nella quale, oltre a ribadire la sua tesi della illegittimità

costituzionale del decreto delegato, afferma, richiamandosi alla

giurisprudenza di questa Corte, che nessuna efficacia sul presente

giudizio può spiegare il fatto che contro la sentenza non definitiva

del Tribunale di Cosenza sia stato proposto appello tuttora pendente

davanti alla Corte d'appello di Catanzaro, dato che la pronuncia sulla

questione di legittimità costituzionale, indipendente com'è dallo

svolgimento del giudizio principale, non può essere sospesa per il

fatto che il rapporto controverso che condiziona il giudizio di

rilevanza non sia stato ancora deciso con sentenza passata in

giudicato.

Anche con richiami alla giurisprudenza di questa Corte il Mattace

respinge poi la tesi della legittimità di un procedimento di

espropriazione nei confronti di beni intestati nel catasto al soggetto

passivo dello scorporo, anche quando questo non ne sia proprietario e

l'altra della decadenza di ogni azione di chi non abbia proposto

ricorso contro il piano di espropriazione ai sensi e nei termini

dell'art. 4 della legge n. 230.

4. - All'udienza del 28 ottobre 1959 le difese delle due parti

hanno riaffermato le rispettive tesi e insistito nelle prese

conclusioni. Considerato in diritto :

1. - L'Avvocatura dello Stato lamenta in primo luogo che il

Tribunale di Cosenza, proponendo alla Corte la risoluzione del solo

punto "se la mancata rettifica degli errori materiali a norma dell'art.

4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, sia una facoltà, ovvero un

obbligo, e se, per derivazione, il mancato esercizio della facoltà, od

obbligo che sia, determini una decadenza dal reclamo giurisdizionale

per errore nei dati catastali", avrebbe formulato incompletamente la

questione di legittimità costituzionale; e, ch'è più, decidendo esso

sull'altro punto della "vincolatività " dei dati catastali "ai fini

dell'identificazione dei beni oggetto d'espropriazione per riforma

fondiaria" avrebbe risolto "un aspetto del problema" di competenza

della Corte costituzionale.

Per quanto questa censura non sia stata dedotta nella forma di

un'eccezione di improponibilità, giova egualmente notare che si tratta

di una censura insieme irrilevante e infondata. È da osservare,

infatti, che essa è mossa non già alla questione di legittimità

costituzionale (e al modo in cui essa è stata proposta dal Tribunale

di Cosenza), ma piuttosto, come del resto si ricava dall'ordinanza di

rinvio, al giudizio di rilevanza del giudice di merito e ai motivi che

lo sorreggono.

Senonché, com'è nella legge e come è stato costantemente

affermato da questa Corte, il giudizio di rilevanza è di competenza

del giudice di merito e può essere sottoposto ad esame in questa sede

soltanto nel caso in cui esso manchi di motivazione o ne esibisca una

insufficiente e contraddittoria.

Ora nel presente giudizio la rilevanza della questione di

legittimità costituzionale è più che dimostrata, risultando da una

sentenza non definitiva richiamata nell'ordinanza di rinvio, nella

quale il Tribunale di Cosenza ha accertato che i terreni corrispondenti

alle particelle 1 del fol. 36 e 2 del foglio 29 del catasto di Cutro,

ricomprese nell'espropriazione decretata ai danni della S. p. a.

Sciovie industrie e lavori agricoli (S.I.L.A.), sono di proprietà di

Rosario Mattace, e ha risolto in pari tempo le questioni che in

relazione a questo punto erano state sollevate, ma non definite nella

prima fase del giudizio di merito. E tanto basterebbe per dimostrare

l'infondatezza della tesi dell'Avvocatura dello Stato. Ma va anche

osservato che, se è vero che il Tribunale nella ricordata sentenza non

definitiva ha pronunziato sulla questione del valore che nel nostro

ordinamento deve essere riconosciuto ai dati catastali, quali mezzo di

prova del diritto di proprietà, se è anche vero che il Tribunale ha

pronunziato sul punto se le leggi di riforma fondiaria abbiano oppure

no modificato a questo riguardo il diritto comune, è vero altresì

che, rimettendo alla Corte l'esame della fondatezza della tesi

dell'Avvocatura dello Stato secondo la quale il ricorso previsto

dall'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (c. d. legge Sila), è

il solo mezzo esperibile contro la formulazione di piani di

espropriazione che contengano beni di terzi, intestati nel catasto al

soggetto passivo del provvedimento di espropriazione, ha implicitamente

rimesso anche l'esame del punto che l'Avvocatura dello Stato definisce

della "vincolatività" dei dati catastali ai fini dell'identificazione

dei beni assoggettabili ad espropriazione per la riforma fondiaria.

2. - Ora, contro queste due tesi dell'Avvocatura dello Stato la

Corte ha già avuto occasione di pronunziarsi (cfr. sent. n. 10 del 3

marzo 1959), né ritiene di dover discostarsi dalle precedenti

decisioni. La Corte è d'opinione che i dati catastali, conformemente

del resto alla loro efficacia giuridica nel nostro ordinamento, nel

quale essi non sono decisivi per la determinazione del diritto di

proprietà, non possono essere considerati vincolanti nel procedimento

di espropriazione per la riforma fondiaria. Il richiamo che

l'Avvocatura fa della norma contenuta nell'art. 16 della legge 25

giugno 1865, n. 2359, - a parte i dubbi che suscita l'interpretazione

che essa ne sostiene e che non occorre qui rilevare e risolvere -, non

è pertinente. La espropriazione prevista dalle leggi di riforma

fondiaria non mira già a trasferire da un soggetto a un altro un

determinato bene, ma invece, a sottrarre parte del patrimonio a un

soggetto che si trovi nelle condizioni previste dalle leggi di riforma:

sia proprietario, come nel caso della legge 12 maggio 1950, n. 230, di

oltre trecento ettari di terra. Non è dunque indifferente, com'è nel

caso di espropriazione per pubblica utilità, che si proceda contro chi

sia soltanto apparentemente proprietario di un bene. Né vale contro

questa interpretazione della legge 11 motivo addotto ancora una volta

dall'Avvocatura dello Stato e già respinto dalla Corte (cfr. sent. n.

72 del 15 maggio 1957) della brevità dei termini assegnati dalla legge

agli Enti di riforma e al Governo per compilare i piani ed emanare il

decreto di espropriazione, giacché occorre appena rilevare che da

codesta brevità non può trarsi, mancando ogni altra espressa

disposizione, la conseguenza che sia possibile travolgere

nell'espropriazione beni che non siano di proprietà del soggetto

passivo della riforma. Di conseguenza il ricorso che ai sensi dell'art.

4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, può essere proposto nel termine

di 25 giorni contro i piani di espropriazione non può sostituire ogni

altro mezzo che l'ordinamento prevede per la tutela dei diritti

soggettivi; e il non proporlo nei termini fissati non può importare se

non la decadenza dal diritto di esperire quel mezzo di tutela, previsto

per fini limitati e nell'ambito del procedimento di espropriazione.

Da tutto quanto precede discende necessariamente la illegittimità

parziale del D. P. R. 25 luglio 1950, n. 516, illegittimità che, per

altro, procede non già, come sostiene il difensore del Mattace, dal

fatto che si sia agito contro il Mattace senza l'osservanza delle forme

richieste dalla legge (compilazione dei piani di espropriazione,

emanazione del decreto presidenziale), ma bensì dal fatto che nel

decreto di espropriazione della S.p.a. Sciovie industrie e lavori

agricoli (S. I. L. A.) sono stati compresi beni che a questa società

non appartengono.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del D. P. R. 25 luglio

1950, n. 516, in relazione agli articoli 2 e 4 della legge 12 maggio

1950, n. 230, ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della

Costituzione, in quanto ha compreso nell'espropriazione beni non di

proprietà della S. p. a. Sciovie industrie e lavori agricoli (S.I. L.

A.).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - FRANCESCO

PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1959:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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