Corte costituzionale

Sentenza n. 569/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della

legge della Regione Sardegna 5 luglio 1979, n. 59 ("Regolamento della

pesca del corallo"), promosso con ordinanza emessa il 20 settembre

1986 dal Pretore di Bosa nel procedimento civile vertente tra

Picciotto Ludovico e la Regione Sardegna - Assessore per la difesa

dell'Ambiente, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Udito l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio di opposizione ad un'ordinanza-ingiunzione

emessa dall'assessore all'ambiente della Regione Sardegna nei

confronti di Picciotto Ludovico, per aver esercitato la pesca del

corallo in zona vietata, il Pretore di Bosa, con atto di rimessione

in data 20 settembre 1986, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge reg. Sardegna 5 luglio

1979, n. 59. Le norme, consentendo al predetto organo dell'esecutivo

regionale di disciplinare, con proprio decreto annuale, la pesca del

corallo, si porrebbero in contrasto con l'art. 27 dello Statuto Sardo

che attribuisce al Consiglio regionale la potestà normativa

regolamentare.

Il Pretore non dubita che il decreto dell'assessore all'ambiente

abbia la natura di un regolamento, in quanto, a parte l'espressione

letterale della sua intestazione (nella specie decreto n. 80 del

1985), con esso, in base alle disposizioni impugnate, vengono

determinate le zone in cui può essere esercitata la pesca del

corallo, la durata del periodo, la quantità massima di corallo

pescabile, le modalità e condizioni per il rilascio delle relative

autorizzazioni, ovvero le zone in cui può essere vietata in assoluto

la pesca per periodi di tempo non inferiori a tre anni.

L'attribuzione di una potestà normativa così ampia e illimitata

nel tempo, inoltre, impedirebbe ad avviso del giudice remittente, di

considerare il decreto in questione come un regolamento esecutivo,

dovendosi piuttosto ritenere che abbia la natura di regolamento

autorizzato o delegato, e sia pertanto, inammissibile nell'ambito

dell'ordinamento regionale, in quanto la potestà attribuita al

Consiglio da una norma di rango costituzionale non potrebbe essere

delegata all'esecutivo.

2. - Si è costituita la Regione autonoma Sardegna negando

anzitutto il carattere regolamentare del decreto assessorile. Ed

infatti, alla stregua degli atti che provvedono alla fissazione

stagionale della data di apertura e chiusura della caccia e della

pesca, anche il predetto decreto si indirizzerebbe a soggetti già

forniti della necessaria licenza e individuabili al momento

dell'adozione, donde la sua natura di atto amministrativo plurimo, o,

comunque, qualora gli si riconoscessero i caratteri della generalità

e dell'astrattezza, di atto generale a contenuto non normativo, dal

momento che le sue statuizioni si limitano a specificare i limiti di

operatività di norme già preesistenti senza innovare l'ordinamento.

All'assessore regionale, in sostanza, verrebbe attribuita la

definizione annuale di aspetti tecnici ed attuativi della legge, che

disciplina già compiutamente la pesca del corallo prevedendo la

determinazione di periodi, zone e quantità, individuando gli

strumenti e disciplinando le sanzioni conseguenti alle relative

violazioni. Considerato in diritto

1. - È sottoposta all'esame della Corte con riferimento all'art.

27 dello Statuto regionale della Sardegna, la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge regionale 5

luglio 1979, n. 59, i quali demandano all'Assessore regionale per

l'ambiente di deliberare annualmente: " a) la durata del periodo di

pesca; b) la quantità massima di corallo che può essere pescata

giornalmente con riferimento ai singoli sistemi di pesca; c) in quali

zone tale pesca potrà essere esercitata; d) i termini di scadenza

per la presentazione delle domande, le modalità e le condizioni per

il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1; e) l'ammontare

della tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione, in

misura corrispondente al metodo di pesca impiegato.".

È previsto altresì che l'Assessore debba indicare il numero

massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi annualmente per ciascun

sistema di pesca.

Ad avviso del giudice a quo il provvedimento da emanarsi

dall'Assessore avrebbe natura regolamentare e, quindi, la sua

adozione spetterebbe al Consiglio regionale, a norma dell'art. 27

dello statuto speciale per la Sardegna.

2. - La questione non è fondata.

Come risulta chiaramente dalla norma impugnata, il decreto da

emanarsi dall'Assessore non ha natura regolamentare che è esclusa in

primo luogo dalla sua durata limitata nel tempo, perché annuale,

nonché dal contenuto delle statuizioni che devono essere adottate e

che ne denotano il carattere provvedimentale, sia pure di carattere

generale, in quanto rivolto a soggetti non specificati.

Trattasi dunque di determinazioni puntuali volte ad individuare

aspetti concreti non aventi portata innovativa nel sistema normativo,

perché dirette a fissare, per la durata di un anno, specifiche

modalità per l'esercizio della pesca del corallo, tutte già

individuate in via di massima nella norma di legge.

In presenza di tali elementi si è al di fuori del modulo

regolamentare, per cui legittimamente la norma legislativa denunciata

ha demandato all'Assessore regionale l'emanazione del decreto ivi

previsto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 4 e 5 della legge regione Sardegna 5 luglio 1979 n. 59

("Regolamento della pesca del corallo") sollevata in riferimento

all'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna (l.c. 26 febbraio

1948 n. 3) con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:569 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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