Corte costituzionale

Sentenza n. 568/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1989 · relatore Francesco Greco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, quarto e

quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per

il miglioramento di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, vecchiaia e superstiti), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 giugno 1987 dalla Corte di cassazione

nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'INPS e Burrini

Giovanni ed altro, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 14 ottobre 1987 dalla Corte di cassazione

nel procedimento civile vertente tra l'INPS e Mazzi Giovanni ed

altro, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie

speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Motivazione

Ritenuto in fatto Burrini Giovanni, assumendo di avere lavorato alle dipendenze di

Perinti Ezio dal 1° luglio 1954 al 31 ottobre 1981 senza essere

assicurato, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Siena il

Perinti e l'INPS chiedendo la condanna al risarcimento dei danni

conseguenti al mancato versamento dei contributi mediante

costituzione di una rendita vitalizia reversibile ex art. 13 legge n.

1338 del 1962.

Il Pretore accoglieva la domanda e il Tribunale di Siena, su

appello dei convenuti, confermava la sentenza considerando che

secondo l'interpretazione della detta norma, fornita dalla Corte

costituzionale con sentenza n. 26 del 1984, il lavoratore che agisce

per la costituzione della rendita deve dare la prova della esistenza

del rapporto con scritto di data certa e della durata del rapporto e

della retribuzione anche con altri mezzi.

Nella specie, risultando effettuati versamenti di contributi per

il periodo 1.6.1965/31.12.1981, doveva ritenersi assolto l'onere

della prova in ordine alla esistenza del rapporto mentre la prova

della sua decorrenza dal 1° luglio 1954 poteva essere data anche a

mezzo testimoni della cui ammissione a torto l'I.N.P.S. si doleva, e

l'ammontare della retribuzione poteva essere provato a mezzo

contrattazione collettiva.

Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione sia

l'I.N.P.S. che il Perinti.

L'INPS deduceva che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che

il rigore probatorio di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962

valesse solo per il datore di lavoro e non anche per il lavoratore

che agisce direttamente per la costituzione della rendita vitalizia.

La Corte di cassazione, con ordinanza del 10 giugno 1987,

pervenuta alla Corte l'8 maggio 1989 (R.O. n. 253 del 1989), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13,

quarto e quinto comma, della citata legge 12 agosto 1962, n. 1338, in

riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 3, primo e secondo

comma, e 38 secondo e quarto comma, della Costituzione.

Ha ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26

del 1984, ha interpretato la norma nel senso che la prova da fornirsi

anche dal lavoratore che chiede la costituzione di una rendita

vitalizia in luogo dei danni conseguenti alla mancata assicurazione e

al mancato versamento dei contributi, riguarda rispettivamente tre

fatti: a) l'esistenza del rapporto; b) la sua durata; c) l'ammontare

della retribuzione percepita; che, trattandosi di fatti

giuridicamente distinguibili, non trova applicazione la medesima

disciplina probatoria sicché, una volta provata documentalmente la

effettiva esistenza del rapporto, che è il presupposto legittimante

l'esercizio del diritto di accensione della rendita vitalizia, il

giudice può ammettere mezzi di prova diversi dal documento di data

certa per accertare gli altri due fatti.

La Corte remittente ha poi osservato che la prevalente

giurisprudenza non ha seguito la detta interpretazione ritenendo la

prova scritta necessaria per tutti e tre i suddetti fatti sicché,

prima di seguire quest'ultimo indirizzo, ha reputato opportuno di

risollevare la questione di legittimità costituzionale della norma

citata sussistendo il sospetto della irragionevole e grave

compressione del diritto di azione e di difesa (artt. 24, primo e

secondo comma, e 3, primo e secondo comma, della Costituzione),

nonché del diritto al trattamento previdenziale che il legislatore

ha inteso riconoscere al lavoratore che ha subito il danno del

mancato versamento dei contributi previdenziali (art. 38, secondo e

quarto, della Costituzione); e ha considerato la questione rilevante

e non manifestamente infondata.

La Corte di cassazione ha sollevato poi identica questione di

legittimità costituzionale, con ordinanza del 14 ottobre 1987

(pervenuta alla Corte il 23 maggio 1989; R.O. n. 281 del 1989), nel

giudizio tra l'INPS e Mazzi Giovanni e Vedovelli Giovanni con la

stessa motivazione di quella di cui alla ordinanza precedente.

Nei giudizi si è costituito l'INPS che ha rilevato anzitutto la

insussistenza del presupposto del contrasto tra l'indirizzo

giurisprudenziale della Corte di cassazione e la interpretazione

fornita dalla Corte costituzionale e quindi, mancando il supporto di

un diritto vivente di segno opposto a quello allora enunciato, ha

dedotto la infondatezza dei dubbi di incostituzionalità già risolti

dalla precedente sentenza n. 26 del 1984.

È intervenuta anche l'Avvocatura Generale dello Stato, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha

osservato che nella ordinanza di rimessione non è chiarita la

ragione per cui la Corte remittente non ritiene di considerare

accettabile l'orientamento della Corte costituzionale che invece è

ormai consolidato per effetto delle sentenze più recenti anche

successive alle ordinanze. Ha poi rilevato che la interpretazione

suggerita, ora ritenuta dalla stessa Corte di cassazione, corrisponde

alla esigenza primaria di evitare eventuali collusioni delle parti ai

danni dell'INPS; che il lavoratore non versa nella impossibilità di

dare la prova scritta della esistenza del rapporto di lavoro specie

se non ha partecipato alla frode in danno dell'I.N.P.S.; che trattasi

di un istituto speciale per cui non è irragionevole la limitazione

della prova.

Ha concluso per la infondatezza della questione sollevata.

Le due ordinanze sono state regolarmente comunicate, depositate e

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Considerato in diritto

1. - I due giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica

sentenza in quanto prospettano la stessa questione.

1.1 - La Corte di cassazione dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, legge 12 agosto

1962, n. 1338, nella parte in cui preclude al lavoratore di provare

con mezzi diversi da documenti di data certa, l'esistenza del

rapporto di lavoro, la sua durata e l'ammontare della retribuzione. A

parere della remittente sarebbe violato l'art. 24, primo e secondo

comma, della Costituzione in combinazione con l'art. 3, primo e

secondo comma, in quanto irragionevolmente sarebbe gravemente

compromesso il diritto di azione e di difesa del lavoratore per la

tutela del trattamento previdenziale che gli spetta ex lege.

1.2 - La questione è fondata.

L'art. 13 censurato dispone che, in caso di omesso versamento di

contributi per l'assicurazione obbligatoria, invalidità, vecchiaia e

superstiti, da parte del datore di lavoro ed impossibilità del loro

versamento per sopravvenuta prescrizione, il datore di lavoro può

chiedere all'INPS di costituire a favore del lavoratore una rendita

vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata

dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore stesso

in relazione ai contributi da versare.

La detta facoltà può essere esercitata a condizione che il

datore di lavoro esibisca all'INPS documenti di data certa dai quali

si possa evincere l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di

lavoro nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore

interessato. È anche previsto che, in sostituzione del datore del

lavoro, la richiesta possa essere fatta dallo stesso lavoratore a

condizione che fornisca all'INPS le suddette prove.

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, condiviso anche

dalla Corte remittente, in ordine all'onere e alla specialità delle

prove, vi è assoluta parità tra datore di lavoro e lavoratore.

Tuttavia, si controverte in ordine alla specie della prova, se

cioè essa debba consistere in atto scritto di data certa ex art.

2704 del codice civile o se sia sufficiente un atto scritto, con la

possibilità per il giudice, purché sia incontestata l'autenticità

del documento e si tratti solo di accertarne la data, di ammettere

qualunque mezzo di prova, sicché, in ogni caso, la esistenza del

rapporto di lavoro non deve apparire solamente verosimile ma deve

risultare documentalmente.

2. - Vari Pretori hanno sollevato in precedenza questione di

legittimità costituzionale della detta disposizione. Questa Corte,

con una sentenza interpretativa (n. 26 del 1984) ha affermato che

essa doveva essere interpretata nel senso che si poteva distinguere

tra effettiva esistenza del rapporto di lavoro, durata di esso e

ammontare della retribuzione, siccome fatti autonomamente

apprezzabili, sia pure legati giuridicamente e che, una volta provata

documentalmente la esistenza del rapporto di lavoro, ben poteva il

giudice ammettere mezzi di prova diversi dai documenti di data certa

per quanto riguardava la durata di esso e l'ammontare della

retribuzione.

2.1. - Secondo la Corte remittente, il prevalente indirizzo

giurisprudenziale formatosi successivamente, anche in sede di

legittimità, sarebbe di senso contrario, onde la necessità di

riproporre la questione.

Ora, come si è affermato nella precedente sentenza, e non si ha

motivo di andare in contrario avviso, il legislatore, con la

disposizione in esame, ha inteso fare un trattamento di favore ai

lavoratori i quali, per effetto del mancato versamento dei contributi

da parte del datore di lavoro e della impossibilità del loro tardivo

pagamento per intervenuta prescrizione, siano stati privati della

pensione, prevedendo la possibilità di costituzione, in luogo della

stessa, di una rendita vitalizia reversibile di importo uguale a

quello dell'intero ammontare o della quota di pensione spettante

secondo i contributi dovuti. Ma nel medesimo tempo ha voluto impedire

che si accampassero posizioni assicurative fittizie: onde la

diffidenza, per l'ammissibilità di qualunque mezzo di prova sia

sull'esistenza del rapporto di lavoro che sulla sua durata e

sull'ammontare della retribuzione, che sono i presupposti per il

riconoscimento del preteso diritto.

E ciò anche perché, il più delle volte, si tratta di provare

fatti ormai remoti, avvenuti a notevole distanza di tempo, dei quali

a volte si ha appena il ricordo. Il necessario contemperamento degli

interessi in gioco e cioè quello del lavoratore al riconoscimento

del diritto alla rendita vitalizia e quello dell'INPS di limitarlo ai

casi di esistenza certa e non fittizia del rapporto di lavoro, onde

evitare le possibili frodi che, poi, in definitiva, si riversano a

danno dello Stato, induce a ritenere che almeno l'esistenza del

rapporto di lavoro non debba apparire solo verosimile ma risultare

certa, onde la necessità dell'ammissione della sola prova

documentale. Ma, secondo logica e ragionevolezza, devesi anche

ritenere che la disposizione in esame debba trovare effettiva

applicazione, dovendosi escludere che il legislatore da un verso

abbia previsto la possibilità del riconoscimento del diritto del

lavoratore alla rendita vitalizia e dall'altro abbia voluto rendere

la relativa prova talmente difficoltosa da escludere detto

riconoscimento o quanto meno da farlo diventare inattuabile.

2.2. - L'eccessiva difficoltà della prova e la conseguente

impossibilità del riconoscimento del diritto importano violazione

del precetto costituzionale dell'art. 24. Infatti, si è più volte

affermato che esso risulta violato quando si sia imposto un onere

tale o vengono prescelte modalità tali da rendere impossibile o

estremamente difficile l'esercizio, da parte di qualunque

interessato, del diritto.

Ne deriverebbe anche la impossibilità, per il lavoratore, di

conseguire il trattamento previdenziale al quale egli ha pieno

titolo, non potendo l'inadempimento del datore di lavoro agli

obblighi contrattuali e l'inosservanza, da parte del medesimo, di

precise norme di legge risolversi in suo danno e senza che egli abbia

alcuna colpa. Sicché, in definitiva, risulterebbe anche leso il

precetto costituzionale dell'art. 38.

2.3. - Non può, quindi, assolutamente pretendersi la rigida

applicazione del primo comma dell'art. 2704 del codice civile e cioè

come prova dell'esistenza del rapporto di lavoro un documento di data

certa secondo la previsione di detta norma; ma piuttosto trova

applicazione il terzo comma del citato articolo.

Quando si tratta solo di accertarne la data, il giudice, tenuto

conto delle circostanze, può ammettere qualunque mezzo di prova.

3. - Pertanto, devesi ritenere che, salva la necessità che la

esistenza del rapporto di lavoro sia provata per iscritto. La durata

del rapporto e l'ammontare della retribuzione possono essere provati

con altri mezzi, anche orali. Del resto, il rigore della prova

scritta non si giustificherebbe adeguatamente per questi fatti che

sono, in definitiva, semplici modalità del rapporto.

Va, quindi, dichiarata la illegittimità costituzionale della

disposizione censurata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i ricorsi;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 13, quarto e

quinto comma, legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il

miglioramento di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, vecchiaia e superstiti), nella parte in cui, salva la

necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro

da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la

durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:568 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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