Corte costituzionale

Sentenza n. 566/1988

Altra decisione · depositata il 19/05/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il

4 maggio 1979, depositato in Cancelleria il 10 maggio successivo ed

iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1979, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro per i Lavori

Pubblici 16 ottobre 1978, n. 4920, con il quale sono state approvate

le deliberazioni in data 10 settembre 1977 e 30 giugno 1978

dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale (iscrizione del

personale alla Cassa pensione dei dipendenti degli Enti locali).

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore;

Udito l'avv. Guido Aula per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello

Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione siciliana, con ricorso notificato il 4 maggio 1979

al Presidente del Consiglio dei Ministri, ha proposto conflitto di

attribuzione avverso il decreto del Ministro per i lavori pubblici 16

ottobre 1978, n. 4920, emanato di concerto con il Ministro per il

tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con

cui furono approvate le deliberazioni 10 settembre 1977 e 30 giugno

1978, con le quali l'Istituto autonomo per le case popolari di

Acireale aveva stabilito l'iscrizione del proprio personale alla

Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali.

Nel ricorso si deduce che il decreto impugnato fu emanato in

violazione degli artt. 20 e 43 dello Statuto della Regione siciliana,

nonché degli artt. 4 e 5 del d.P.R. 1° luglio 1977, n. 683. Questi

ultimi hanno sostituito gli artt. 5 e 6 del d.P.R. 30 luglio 1950, n.

878 (recante norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia

di opere pubbliche) stabilendo che "la regione esercita le

attribuzioni dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti

all'edilizia economica e popolare" (art. 5, comma primo) e che "sono

esercitate dalla regione le funzioni amministrative, ivi comprese

quelle di vigilanza e di tutela, svolte dagli organi centrali e

periferici dello Stato, in ordine agli enti, consorzi, istituti ed

organizzazioni, operanti esclusivamente in Sicilia nelle materie di

cui al presente decreto" (art. 6, primo comma).

Pertanto, in base ad essi - secondo la Regione siciliana - il

controllo sugli Istituti autonomi per le case popolari che operano in

Sicilia, è di competenza dell'Amministrazione regionale e,

nell'ambito di questa, dell'Assessore regionale per i lavori

pubblici. Conseguentemente l'approvazione delle deliberazioni degli

I.A.C.P., operanti in Sicilia, riguardanti l'iscrizione del

personale, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti

locali, rientrerebbe nella competenza dell'Assessore regionale per i

lavori pubblici e non in quella del Ministro per i lavori pubblici il

cui decreto sarebbe quindi illegittimo.

Nel ricorso si deduce anche la violazione dell'art. 17, lett. f)

dello Statuto siciliano e delle norme di attuazione approvate con

d.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, come modificate dal d.P.R. 16

febbraio 1979, n. 76.

In proposito la regione espone che l'art. 39 della l. 11 aprile

1955, n. 379 prevedeva che il decreto col quale si esercita il

controllo sull'ente che adotta la deliberazione di massima che

stabilisce l'iscrizione ad una delle casse indicate nel primo comma

dello stesso articolo, deve essere emanato "di concerto con il

Ministro per il tesoro ed il Ministro del lavoro e la previdenza

sociale". Per quanto concerne il Ministero per il tesoro, la Corte

costituzionale ha affermato che, nelle materie di competenza di tale

Ministro, lo Statuto siciliano non attribuisce alla regione alcuna

potestà legislativa, neppure concorrente (sentenze 16 luglio 1968,

n. 105 e 15 luglio 1969, n. 127). Pertanto, la regione sarebbe tenuta

ad un'intesa con detto ministero (Corte cost. sentt. 30 dicembre

1958, n. 82; 19 dicembre 1959, n. 65; 15 giugno 1972, n. 104)

sull'emanazione del decreto in questione.

Viceversa, poiché nella materia oggetto di tale decreto, ai sensi

dell'art. 17 lettera f), dello Statuto le attribuzioni del ministro

per il lavoro e la previdenza sociale sono state trasferite

all'Amministrazione regionale siciliana (con le norme di attuazione

approvate con d.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, modificate ed integrate

con il d.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76), il concerto, in relazione

alla competenza di detto Ministro, nell'emanazione del decreto,

doveva intervenire tra l'Assessore regionale per i lavori pubblici e

l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale.

La regione ha chiesto, pertanto, che questa Corte annulli il

decreto impugnato dichiarando che: a) esso è illegittimo; b) che

spetta alla Regione siciliana e, per essa, all'Assessorato regionale

per i lavori pubblici, il controllo sugli Istituti autonomi per le

case popolari che operano in Sicilia e, in conseguenza, di adottare

il provvedimento di approvazione delle deliberazioni dell'Istituto

autonomo per la case popolari di Acireale, concernenti l'iscrizione

del personale alla Cassa pensioni per i dipendenti da enti locali; c)

che il provvedimento dell'Assessore regionale per i lavori pubblici

deve essere adottato, previa intesa con il Ministro per il tesoro,

con il "concerto" dell'Assessore regionale per il lavoro e la

previdenza sociale.

2. - Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del

Consiglio dei Ministri chiedendo che il ricorso sia respinto.

Nell'atto di costituzione l'Avvocatura generale dello Stato ha

dedotto al riguardo che esso è infondato poiché l'approvazione

prevista dall'art. 39 della legge 11 aprile 1955 sugli ordinamenti

degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro non

costituisce atto di controllo sull'esercizio, da parte dell'ente

pubblico, della sua attività istituzionale. Il provvedimento

impugnato, perciò, non sarebbe legittimo, non costituendo "né

esercizio diretto di attribuzioni, né esercizio di controllo in

materia di edilizia economica e popolare". Considerato in diritto

3. - Ha dato origine al conflitto promosso dalla Regione siciliana

il decreto n. 4920 del 16 ottobre 1978, emesso dal Ministro per i

lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il

Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con il quale sono

state approvate le deliberazioni 10 settembre 1977 e 30 giugno 1978,

adottate dall'Istituto autonomo per le case popolari di Acireale,

relative all'iscrizione del proprio personale alla Cassa pensioni dei

dipendenti degli enti locali.

Non è fondata la censura di invasione operata da tale

provvedimento nelle attribuzioni statutariamente conferite alla

regione dagli artt. 43 e 20, in relazione all'art. 14 lett. g), dello

Statuto della Regione siciliana, e dagli artt. 5 e 6 d.P.R. 30 luglio

1950, n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della regione stessa

in materia di opere pubbliche), come sostituiti dagli artt. 4 e 5

d.P.R. 1° luglio 1977, n. 683.

4. - Lo Statuto per la Regione siciliana configura come materia

oggetto di legislazione esclusiva della regione quella relativa ai

lavori pubblici (art. 14, primo comma, lett. f) e ne demanda le

funzioni esecutive ed amministrative al Presidente ed agli Assessori

regionali (art. 20, primo comma). Gli artt. 5 e 6, comma primo, delle

ricordate norme di attuazione, come sostituite dai citati artt. 4 e 5

del d.P.R. n. 683 del 1977, conferiscono alla regione "le

attribuzioni dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti

all'edilizia economica e popolare" e "le funzioni amministrative, ivi

comprese quelle di vigilanza e di tutela svolte dagli organi centrali

e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed

organizzazioni, operanti esclusivante in Sicilia nella materia di cui

al presente decreto".

Appare indubbia, sulla base di queste norme, la devoluzione alla

Regione siciliana di una competenza, qualificabile per l'oggetto come

specificazione della materia globalmente designata dallo Statuto

"lavori pubblici" (art. 14 lett. g), alla stregua delle norme di

attuazione dello Statuto stesso ("materie attinenti all'edilizia

economica e popolare o comunque sovvenzionata": art. 4, primo comma,

d.P.R. n. 683 del 1977 cit).

Senonché il provvedimento ministeriale, nel quale la regione

riscontra la violazione delle sue competenze, non attiene alla

materia afferente a tale edilizia in senso proprio, anche se tocca un

momento del trattamento del personale dipendente da istituto autonomo

delle case popolari. Si tratta invero della iscrizione di questo

personale alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti

locali, ai sensi dell'art. 39 l. 11 aprile 1955, n. 379

("Miglioramento dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli

ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del

tesoro"). Il relativo controllo (devoluto al Ministro per i lavori

pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per

il lavoro e la previdenza sociale) si inserisce in attribuzioni che

concernono il personale di diverse categorie di enti, nazionali e

locali, ai fini della iscrizione ad un istituto di previdenza,

operante presso il Ministero del tesoro e da questo gestito.

Pertanto, come ha osservato l'Avvocatura generale dello Stato,

l'approvazione prevista dall'art. 39 cit. non costituisce atto di

controllo sull'esercizio, da parte dell'Istituto per le case

popolari, della sua attività tipica; il provvedimento impugnato,

perciò, non si configura come esercizio diretto di attribuzioni, né

come esplicazione di controllo in materia di edilizia economica e

popolare. Esso più propriamente attiene alla valutazione

dell'opportunità della iscrizione presso un particolare istituto di

previdenza, di pertinenza statale, e, tra l'altro, dei riflessi di

tale iscrizione sulla gestione unitaria del trattamento pensionistico

di un complesso non omogeneo di dipendenti di enti nazionali e

locali. Tra questi si colloca, e in misura non certo prevalente

rispetto al personale degli altri enti indicati dall'art. 39, il

personale dell'Istituto delle case popolari di Acireale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Rigetta il ricorso indicato in epigrafe e dichiara che spetta allo

Stato l'approvazione delle deliberazioni dell' Istituto autonomo per

le case popolari di Acireale relative all'iscrizione del proprio

personale alla Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:566 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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