Corte costituzionale

Sentenza n. 565/1988

Altra decisione · depositata il 19/05/1988 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia

notificato il 9 settembre 1981, depositato in cancelleria il 17

settembre 1981 ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1981, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera 17 agosto

1981, n. 2322, dell'Ufficio statale di amministrazione della foresta

di Tarvisio, in tema di interventi a tutela della natura nell'ambito

del territorio di detta foresta.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice

relatore Cheli;

Uditi l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e

l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato in data 9 settembre 1981 il Presidente

della Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia ha promosso

conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato con riferimento

alla lettera 17 agosto 1981, n. 2322 dell'Ufficio statale di

amministrazione della foresta di Tarvisio, concernente lo schema di

regolamento di esecuzione della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34,

recante "Norme per la tutela della natura".

Tale legge pone, al capo primo, norme per la tutela della flora

spontanea, con la previsione di divieti e limiti alla raccolta di

alcune specie di piante e, al capo secondo, norme per la tutela dei

funghi spontanei, prevedendo tra l'altro l'adozione, da parte delle

comunità montane e delle Province territorialmente competenti, di

regolamenti di esecuzione da redigersi in conformità ad uno schema

predisposto dalla Regione.

Successivamente all'entrata in vigore di questa legge, la

Direzione Regionale delle foreste ebbe a diramare una circolare

esplicativa e lo schema di un regolamento-tipo.

L'Ufficio statale di amministrazione della foresta di Tarvisio -

rilevata dai predetti atti l'intenzione della Direzione regionale

delle foreste di procedere, in applicazione alla l.r. n. 34 del 1981,

alla regolamentazione della raccolta di piante e funghi spontanei

sull'intero territorio della Regione - con nota del 17 agosto 1981

n.2322 affermava che il regolamento predisposto dall'amministrazione

regionale non avrebbe potuto trovare applicazione nel territorio

della foresta di Tarvisio. Ciò perché la foresta stessa - in quanto

esclusa dal trasferimento al patrimonio indisponibile della Regione

operato con il d.P.R. 26 giugno 1965, n. 958 e quindi ancora di

proprietà dello Stato - doveva considerarsi soggetta alla normativa

nazionale in materia di boschi e terreni montani, con specifico

riferimento al decreto ministeriale 30 luglio 1980, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 293 del 24 ottobre 1980, concernente appunto la

costituzione della foresta di Tarvisio in riserva di ripopolamento

animale.

Nell'impugnare la precitata nota dell'Ufficio statale di

amministrazione della foresta di Tarvisio, la Regione ricorrente

lamenta che l'affermazione della spettanza statale del potere di

intervenire a tutela della natura nel territorio della foresta stessa

risulta lesiva dell'insieme delle attribuzioni garantite alla Regione

dall'art. 4, nn. 2 e 12, dello Statuto d'autonomia, (l. Cost. 31

gennaio 1963, n. 1) e dagli artt. 1 e 22 del d.P.R. 26 agosto 1965 n.

1116, recante norme di attuazione in materia di agricoltura e

foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera,

istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici. Ciò in quanto il

potere di disciplinare la raccolta della flora e dei funghi

spontanei, esercitato con la l.r. n. 34 del 1981, consegue alle

competenze statutariamente sancite in materia di urbanistica, sotto

il particolare aspetto della protezione della natura evidenziato

dall'art. 83, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,

nonché, in via residuale, in materia di agricoltura, così come

definita dall'art. 66, ultima parte del primo comma, dello stesso

d.P.R. n. 616 del 1977. In entrambe le materie spetta alla Regione

una competenza primaria, che non può essere compressa dal fatto che

alla Regione non spetti anche il diritto di proprietà su zone più o

meno estese del suo territorio.

La ricorrente chiede, pertanto, che venga dichiarato che non

spetta allo Stato, bensì alla Regione Friuli-Venezia Giulia, il

potere di intervenire a protezione della natura nella foresta di

Tarvisio e che, conseguentemente, venga annullata la nota 17 agosto

1981, n. 2322.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato per

chiedere il rigetto del ricorso.

Ricorda preliminarmente l'Avvocatura che la foresta di Tarvisio,

passata allo Stato italiano con il trattato di pace di S. Germano del

10 settembre 1919 e successivamente attribuita ai Patrimoni riuniti

degli economati generali dei benefici vacanti e dei fondi di

religione, è amministrata oggi dal Ministero dell'Interno ed

affidata in gestione al Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Con decreto del 30 luglio 1980, adottato dal Ministro

dell'Agricoltura e Foreste di concerto con il Ministro dell'Interno -

prosegue l'Avvocatura - la foresta fu costituita in riserva naturale

di ripopolamento animale: questo provvedimento venne impugnato dalla

Regione Friuli-Venezia Giulia in data 18 dicembre 1980, mediante

ricorso per conflitto di attribuzione in quanto si riteneva violata

la sfera di attribuzioni regionali in materia di caccia e

ripopolamento nonché di urbanistica.

L'Avvocatura deduce preliminarmente che le richieste formulate

dalla ricorrente eccedono i limiti e gli effetti del provvedimento

impugnato, asserendo che il conflitto insorto non riguarda in

generale gli interventi a protezione della natura, bensì

specificamente la disciplina della raccolta della flora spontanea e

dei funghi nella foresta di Tarvisio.

Così delimitato l'oggetto del ricorso ne risulterebbe

l'infondatezza, in quanto l'inapplicabilità alla foresta della

normativa di cui alla l.r. n. 34 del 1981 non deriverebbe dalla

titolarità statale della proprietà della foresta stessa, bensì

dalla speciale disciplina introdotta con il D.M. 30 luglio 1980, che

escluderebbe quella dettata in via generale dalla Regione.

Lo speciale regime giuridico della foresta di Tarvisio

deriverebbe, altresì, secondo l'Avvocatura, dalla esecuzione di

obblighi internazionali conseguenti al trattato di S. Germano tra

l'Italia e l'Austria: anche questo elemento concorrerebbe a far

escludere dal territorio in questione la competenza regionale.

3. - In prossimità dell'udienza di discussione la Regione

Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria, dove, tra l'altro,

si rileva come il D.M. 30 luglio 1980, concernente la costituzione

della foresta di Tarvisio in riserva naturale, sia stato annullato da

questa Corte con la sentenza n. 223 del 1984, che ha riconfermato la

spettanza alla Regione delle funzioni amministrative in tema di

protezione della natura e di riserve e parchi naturali. Considerato in diritto

1. - Con il ricorso di cui è causa la Regione Friuli-Venezia

Giulia lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni in tema

di agricoltura e urbanistica (art. 4 n. 2 e 12 dello Statuto speciale

e artt. 1 e 22 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1116 del

1965) in relazione alla nota 17 agosto 1981 n. 2322 dell'Ufficio

statale di amministrazione della foresta di Tarvisio, concernente lo

schema di regolamento predisposto dalla Regione al fine di

disciplinare, in esecuzione della legge regionale 3 giugno 1981 n.

34, la raccolta dei funghi spontanei.

Con la nota in questione l'Ufficio statale di amministrazione

della foresta di Tarvisio aveva, infatti, contestato - sulla base di

un parere rilasciato dall'Avvocatura distrettuale di Trieste - la

possibilità di applicare al territorio della stessa foresta lo

schema di regolamento predisposto, nella materia in esame, dalla

Regione: e questo in relazione all'appartenenza del bene in questione

allo Stato, "che provvede direttamente in conformità alla

legislazione nazionale in materia di boschi e terreni montani ed, in

particolare, al decreto ministeriale 30 luglio 1980, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 293 in data 24 ottobre 1980".

Il conflitto, delimitato dal contenuto dell'atto impugnato, viene,

pertanto, a investire l'applicabilità al territorio della foresta di

Tarvisio dello schema di regolamento predisposto dalla Regione per la

raccolta dei funghi spontanei.

2. - Il ricorso è fondato.

L'Avvocatura dello Stato, nella sua memoria, ritiene di poter

giustificare l'esclusione dei terreni compresi nella foresta di

Tarvisio dall'operatività della disciplina regionale non tanto con

riferimento all'appartenenza del bene allo Stato, quanto in relazione

alla vigenza del D.M. 30 luglio 1980 che, nel costituire detta

foresta in riserva naturale, aveva assoggettato i territori relativi

a disciplina speciale. Senonché il decreto in questione è stato

annullato da questa Corte con la sentenza n. 223 del 1984, dove è

stata indirettamente riconosciuta la competenza della Regione

Friuli-Venezia Giulia ad esercitare, in attuazione dell'art. 83

d.P.R. n. 616 del 1977, le funzioni amministrative concernenti gli

interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi

naturali anche nei confronti della foresta di Tarvisio. Né, contro

l'impugnativa della Regione, potrebbe valere il richiamo

all'ulteriore argomento addotto dalla difesa dello Stato in ordine

alla pretesa esecuzione di obblighi internazionali dello Stato stesso

conseguenti al Trattato di S.Germano del 1919, dal momento che tali

obblighi, oltre ad essere stati da tempo adempiuti, non si presentano

tali da poter incidere nella materia in esame.

Non sussistono, dunque, motivi per escludere l'applicabilità ai

terreni inclusi nella foresta di Tarvisio dello schema di regolamento

per la raccolta dei funghi spontanei predisposto dalla Regione

Friuli-Venezia Giulia, applicabilità che viene di contro a trovare

la sua giustificazione nella competenza della Regione in tema di

protezione della natura, risultante dall'art. 4 n. 2 e 12 dello

Statuto speciale, dagli artt. 1 e 22 del d.P.R. n. 1116 del 1965,

nonché dall'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Regione Friuli-Venezia Giulia il potere di

predisporre lo schema di regolamento di cui alla legge regionale n.

34 del 3 giugno 1981, ai fini della disciplina della raccolta dei

funghi spontanei nel territorio della foresta di Tarvisio e annulla,

di conseguenza, la nota 17 agosto 1981 n. 2322 dell'Ufficio statale

di amministrazione della foresta di Tarvisio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:565 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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