Corte costituzionale

Sentenza n. 564/1988

Altra decisione · depositata il 19/05/1988 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Province Autonome di Bolzano e

Trento (n. 2 ricorsi) notificati il 16 giugno 1980, depositati in

cancelleria il 25 giugno 1980 ed iscritti ai nn. 16 e 17 del registro

ricorsi 1980, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 1980,

di concerto con i Ministri degli Esteri, del Commercio con l'Estero,

dell'Agricoltura, dell'Industria e del Turismo, recante:

"Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività

promozionali all'estero delle Regioni nelle materie di competenza";

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice

relatore Cheli;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per le Province Autonome di Bolzano e

Trento e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ricorsi di contenuto identico, notificati in data 16

giugno 1980, le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno

sollevato conflitto di attribuzioni contro lo Stato in relazione al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 marzo

1980, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 aprile 1980, recante

"Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività

promozionali all'estero delle Regioni nelle materie di competenza".

Tale decreto - adottato ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del

d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 - formula indirizzi di carattere

generale ed indirizzi integrativi per le attività promozionali

all'estero relative a taluni settori di competenza regionale,

precisando, tra l'altro, che le disposizioni espresse nel decreto

stesso "si applicano anche nei confronti delle Regioni a Statuto

speciale e delle Province autonome, ai sensi degli Statuti e delle

rispettive norme di attuazione" (punto 1 h).

Ad avviso delle Province ricorrenti tale previsione - ove non

dovesse essere ritenuta come semplicemente ricognitiva dei limiti gia

esistenti nello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e nelle

relative norme di attuazione - si presenterebbe lesiva degli artt. 8,

9 e 16 dello stesso Statuto, dal momento che "per quanto riguarda le

attività promozionali all'estero di competenza provinciale né lo

statuto del Trentino-Alto Adige né le norme di attuazione prevedono

in via generale limitazioni differenziate rispetto ai consueti limiti

che l'attività legislativa ed amministrativa della Provincia

incontra nel suo esplicarsi". In altri termini, mancando nello

Statuto speciale "norme assimilabili all'art. 4 d.P.R. 616/1977

ovvero all'art. 3 della legge 382/1975, nelle quali trova fonte

legittimante il decreto che ha dato luogo al presente conflitto", il

coordinamento, certamente opportuno, nei confronti delle iniziative

promozionali all'estero attivate dalle Regioni a statuto speciale e

dalla Province autonome non potrebbe essere operato con un decreto

del Presidente del Consiglio, bensì soltanto attraverso le norme di

attuazione degli Statuti speciali. Conferma di ciò potrebbe essere

trovata nell'art. 5 del d.P.R. n. 278 del 1974 dove, nel mentre si

riserva allo Stato l'attività di promozione all'estero a favore del

turismo nazionale, si esclude da tale riserva "l'attività

promozionale turistica all'estero per iniziative da realizzarsi nel

territorio delle due Province, le quali a tal fine possono avvalersi

dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo".

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per chiedere il rigetto dei due ricorsi.

La difesa statale rileva, in proposito, l'estraneità rispetto

alla competenza delle Regioni e delle Province autonome non solo di

quelle iniziative "che presuppongono nei soggetti una personalità di

diritto internazionale", ma anche di quell'attività promozionale

all'estero nelle materie di competenza che "ponendo problemi di

relazioni internazionali, valutarie, di commercio internazionale e di

bilancia dei pagamenti, coinvolge ed esige la cura di interessi di

carattere unitario che esorbitano dalla limitata sfera degli

interessi locali e vanno pertanto ricondotti nell'ambito delle

competenze istituzionalmente deferite agli organi centrali".

L'Avvocatura dello Stato richiama, infine, il limite degli interessi

nazionali "a salvaguardia dei quali compete sempre allo Stato

l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento al fine di

assicurare che lo svolgimento delle funzioni regionali avvenga in

maniera armonicamente conforme agli interessi unitari della

collettività nazionale".

3. - In prossimità dell'udienza di discussione ciascuna delle

Province ricorrenti ha prodotto una memoria, dove, anche alla luce

dei più recenti indirizzi della giurisprudenza costituzionale in

tema di indirizzo e coordinamento e di attività regionali "di mero

rilievo internazionale", si insiste per l'accoglimento dei ricorsi. Considerato in diritto

1. - I ricorsi proposti dalle Province autonome di Trento e di

Bolzano, oltre ad essere formulati in modo testualmente identico,

pongono la stessa questione: essi possono, pertanto, essere riuniti e

decisi con un'unica pronuncia.

2. - Le Province di Trento e di Bolzano impugnano, con i conflitti

di cui è causa, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

11 marzo 1980 recante "Disposizioni di indirizzo e di coordinamento

per le attività promozionali all'estero delle Regioni nelle materie

di competenza", muovendo dal presupposto della non applicabilità

alle Regioni ed alle Province dotate di speciale autonomia dell'art.

4, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dove si prevede

che "le Regioni non possono svolgere all'estero attività

promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa

intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di

coordinamento" previsti dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975 n.

382.

Sulla scorta di tale premessa il punto 1 h) del decreto impugnato,

nel prevedere l'applicabilità delle disposizioni di indirizzo e

coordinamento contenute nello stesso decreto anche nei confronti

delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, verrebbe

a incorrere - ove fosse in grado di determinare limiti ulteriori

rispetto a quelli già previsti negli statuti speciali e nelle

relative norme di attuazione - in una violazione della sfera di

competenza delle Province di Trento e Bolzano, con riferimento

particolare agli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto del Trentino-Alto

Adige.

3. - I ricorsi sono infondati.

Dopo la proposizione dei conflitti di cui è causa la

giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare (cfr. la

sent. n. 340 del 1983, punti 5 e 6. 1 motiv.) come la funzione di

indirizzo e coordinamento costituisca "attuazione e sviluppo di un

nucleo di fondamentali principi dell'ordinamento costituzionale, che

valgono indistintamente per tutta la cerchia degli enti autonomi",

rilevando altresì che - se si deve escludere che "la funzione in

discorso serva ad introdurre nuovi limiti rispetto a quelli già

stabiliti, nel vigente sistema costituzionale, in ordine alla sfera

dell'autonomia regionale" - resta comunque fermo che "l'indirizzo e

coordinamento posti in essere dallo Stato abbracciano tutto l'ambito

dei poteri costituzionalmente garantiti alle Regioni e alle Province

di Trento e Bolzano". Tale funzione, in quanto giustificata dalla

necessità di soddisfare le istanze unitarie dell'ordinamento, deve

quindi poter operare, "senza che rilevi la distinzione fra Statuto

speciale e Statuto ordinario, o tra tipi e gradi di competenza degli

enti autonomi".

Con riferimento particolare alla materia oggetto del decreto in

contestazione si deve altresì ricordare che questa Corte, con una

recente pronuncia, (n. 179 del 1987, punti 5 e 6 motiv.) mentre, da

un lato, ha confermato la regola fondamentale che riferisce

all'"esclusiva competenza degli organi centrali dello Stato il potere

di determinare ed attuare gli indirizzi di politica estera, in senso

lato", stante il carattere unitario e indivisibile della Repubblica,

dall'altro, ha riconosciuto la possibilità che il legislatore

ordinario possa introdurre deroghe a questa regola fondamentale,

così come è stato fatto con l'art. 4, secondo comma, del d.P.R. n.

616 del 1977, "secondo cui le Regioni possono svolgere all'estero

attività promozionali relative alle materie di loro competenza,

previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli

atti di coordinamento emanati da quest'ultimo". Tale soluzione -

riferita alle "attività di mero rilievo internazionale delle

Regioni", non suscettibili di essere ricondotte nell'ambito dei

rapporti internazionali in senso proprio e d'impegnare la

responsabilità internazionale dello Stato - è stata estesa, con la

stessa sentenza, anche alle Regioni differenziate, ove nulla risulti

disposto in proposito nei relativi statuti (punto 9 motiv.).

Alla luce degli orientamenti interpretativi ora ricordati non può

dunque, trovare accoglimento la pretesa delle Province autonome di

Trento e Bolzano in ordine alla non applicabilità nei propri

confronti del decreto del Presidente del Consiglio di cui è causa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato adottare, nei limiti, nelle forme e

con le modalità di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1975 n. 382,

disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività

promozionali all'estero delle Province autonome di Trento e di

Bolzano nelle materie di competenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:564 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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