Corte costituzionale

Sentenza n. 562/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1988 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 23

maggio 1977, riapprovata il 5 agosto 1977 dal Consiglio Regionale del

Lazio, avente per oggetto: "Concessione di una sovvenzione

straordinaria al Comune di Pomezia per lo sviluppo delle attività

economiche locali che versano in stato di crisi" promosso con ricorso

del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 31 agosto

1977, depositato in cancelleria il 9 settembre 1977 successivo ed

iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1977.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il giudice

relatore Cheli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso in data 29 agosto 1977 il Presidente del

Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Lazio

approvata il 23 maggio 1977 e riapprovata, a seguito di rinvio, il 5

agosto 1977, recante "Concessione di una sovvenzione straordinaria al

Comune di Pomezia per lo sviluppo delle attività economiche locali

che versano in stato di crisi".

Con tale legge la Regione Lazio aveva concesso alla

amministrazione comunale di Pomezia "un contributo straordinario di

lire cinquantottomilioni per sopperire alle spese da essa sostenute e

da sostenere per lo sviluppo delle locali attività economiche che

versano in stato di crisi" (art.1), stabilendo la relativa copertura

ed iscrizione in bilancio (art.2) nonché le variazioni conseguenti

nel progetto "Sicurezza sociale - assistenza ai lavoratori" del

bilancio pluriennale 1977-1981 (art.3).

A giudizio del Presidente del Consiglio tale legge sarebbe venuta

a violare gli artt.117 e 128 Cost., dal momento che le Regioni a

statuto ordinario potrebbero disciplinare "l'ordinamento dei Comuni

solo nella materia delle circoscrizioni comunali", mentre sarebbe

esclusa dalla competenza regionale "la concessione di sovvenzioni e

contributi a sostegno finanziario di alcun Comune". Né - sempre ad

avviso del ricorrente - la disciplina in esame potrebbe trovare

legittimazione nel fine per il quale il contributo è stato concesso,

dal momento che il sostegno alle attività economiche in crisi non

rientra tra le materie di spettanza regionale né può essere dalla

Regione attribuito al Comune, le cui competenze vanno determinate con

legge generale della Repubblica.

2. - Si è costituita in giudizio la Regione Lazio per chiedere il

rigetto della impugnativa.

Nella memoria di costituzione l'amministrazione resistente - dopo

aver richiamato l'esistenza di leggi regionali che hanno previsto le

più diverse forme di ausilio finanziario ai Comuni e che non hanno

mai dato luogo a rilievi governativi - rileva come attraverso la

legge n. 382 del 1975 si sia proceduto ad una ricognizione degli

interessi regionali che costituisce interpretazione della normativa

costituzionale e che ha condotto ad inquadrare nell'ambito di tale

categoria tutti gli interessi "che afferiscono specificamente al

corpo sociale regionale". Dovrebbe, pertanto, qualificarsi come

regionale quell'interesse che riguardi "una qualsiasi situazione

eccezionale di disagio in cui versi una collettività comunale":

situazione che rappresenta, appunto, l'oggetto della legge impugnata. Considerato in diritto

1. - Con il ricorso in esame il Presidente del Consiglio dei

ministri chiede la dichiarazione d'illegittimità costituzionale

della legge della Regione Lazio riapprovata il 5 agosto 1977 e

recante "Concessione di una sovvenzione straordinaria al Comune di

Pomezia per lo sviluppo delle attività economiche locali che versino

in stato di crisi".

Ad avviso del ricorrente la legge in questione verrebbe a violare

gli artt. 117 e 128 Cost., dal momento che esulerebbe dalla

competenza delle Regioni a statuto ordinario sia la disciplina

dell'ordinamento dei Comuni per materie diverse dalle "circoscrizioni

comunali", sia la concessione di sovvenzioni e contributi a sostegno

delle attività comunali.

2. - Il ricorso è infondato.

Va innanzitutto escluso che la legge in esame abbia preteso

investire, sotto qualsivoglia profilo, l'ordinamento del Comune di

Pomezia, dal momento che l'erogazione di una sovvenzione

straordinaria, quale quella in esame, non rappresenta un intervento

che possa, in qualche modo, alterare la struttura e le funzioni

comunali fissate dalla legge statale. Risulta, pertanto, del tutto

inconferente il richiamo all'art. 128 Cost.

Ma neppure il profilo relativo all'art. 117 Cost., che appare nel

ricorso più sviluppato, merita accoglimento.

Il sistema dei rapporti tra Regione ed enti locali infraregionali,

così come risulta tracciato dal disegno costituzionale (e

ulteriormente precisato dal d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616), non

frappone, in linea di principio, ostacoli all'erogazione di

contributi e sovvenzioni della Regione in favore degli enti locali.

Tali interventi di sostegno finanziario non investono una specifica

competenza regionale, ma possono risultare attivati ogni qualvolta

entrino in gioco interessi della collettività locale suscettibili

d'incidere nella sfera degli interessi e delle attribuzioni

regionali.

È questo il caso della legge impugnata che - pur nella

genericità del suo fine - investe interessi locali rilevanti per la

sfera regionale, sia con riferimento al settore dello "sviluppo

economico" (di cui al tit. IV del d.P.R. n.616 del 1977), sia con

riferimento al settore della "beneficenza pubblica",

nell'interpretazione adottata dall'art. 22 dello stesso d.P.R. n.616

e convalidata da questa Corte con la sentenza n. 174 del 1981.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

proposta, con riferimento agli artt.117 e 128 della Costituzione, dal

Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della legge della

Regione Lazio riapprovata in data 5 agosto 1977 e recante

"Concessione di una sovvenzione straordinaria al Comune di Pomezia

per lo sviluppo delle attività economiche locali che versano in

stato di crisi".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:562 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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