Corte costituzionale

Sentenza n. 561/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1989 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge della Regione Marche riapprovata il 18 luglio 1989 recante:

"Modificazione ed integrazione della legge regionale 5 dicembre 1983,

n. 39 "Contributi di esercizio e di investimento ai sensi della legge

n. 151 del 1981 sui trasporti pubblici locali" e dell'art. 2 della

legge della Regione Umbria, riapprovata il 24 luglio 1989, recante:

"Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23

gennaio 1984, n. 4, riguardante determinazione dei costi e dei ricavi

dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale" promossi

con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il

3 e l'11 agosto 1989, depositati in cancelleria l'11 e il 18 agosto

1989 ed iscritti ai nn. 65 e 70 del registro ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Marche e Umbria;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente

Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Alberto

Capotosti per la Regione Marche e Alberto Predieri per la Regione

Umbria;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 3 agosto 1989 il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117

della Costituzione. ed all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 4

marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, in l. 5 maggio

1989, n. 160, degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Marche,

n.178, riapprovata senza modifiche il 18 luglio 1989, recante

"Modificazione ed integrazione della l.r. 5 dicembre 1983, n. 39

"Contributi di esercizio e di investimento ai sensi della legge n.

151/81 sui trasporti pubblici locali".

Per un importo non inferiore a quanto attribuito ogni anno dallo

Stato attraverso il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di

esercizio ed il fondo per gli investimenti, a norma degli artt. 5 e 6

della legge-quadro sui trasporti pubblici locali (l. 10 aprile 1981,

n. 151 "legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il

potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo

nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli

investimenti nel settore"), ciascuna regione annualmente stanzia ed

eroga i contributi per l'esercizio e per gli investimenti dei

trasporti pubblici locali, sulla base di principi e procedure

stabiliti con propria legge, "con l'obiettivo di conseguire

l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto", sulla

base di alcuni parametri fissati dalla legge-quadro.

La Regione Marche, con l.r. 5 dicembre 1983, n. 39 ("Contributi di

esercizio e di investimento ai sensi della legge 10 aprile 1981, n.

151, sui trasporti pubblici locali") stabiliva i propri criteri e

procedure.

Con la legge denunciata, composta da due articoli, la Regione

interviene su tale legge regionale:

modificando il parametro del costo chilometrico, basato, per le

linee urbane che si svolgono in comuni con popolazione superiore a

100.000 abitanti, su una percorrenza annua per dipendente di Km.

13.000, contro i Km. 15.000 originariamente stabiliti;

integrando la disciplina per la determinazione della quota di

ammortamento dei veicoli con lo stabilire che "per i veicoli con

percorrenza chilometrica inferiore ai 35.000 km. per le linee urbane"

svolte in comuni con più di 100.000 abitanti, ed inferiore ai 40.000

Km per le linee extraurbane e le altre urbane, le quote di

ammortamento del materiale rotabile vengono proporzionalmente ridotte

rispetto alla effettiva percorrenza annua.

Ad avviso del ricorrente tale disciplina è in contrasto ed al di

fuori dei vincoli posti dalla legislazione nazionale di principio; il

d.l. 4 marzo 1989 n. 77, convertito con modifiche nella l. 5 maggio

1989, n. 160 ("Disposizioni urgenti in materia di trasporti e

concessioni marittime") dispone infatti all'art. 1, secondo comma,

che la metodologia ed i criteri generali di ripartizione dei

contributi di cui al F.n.t. devono essere stabiliti analiticamente

con atto adottato di concerto tra il Ministro dei trasporti e quello

del tesoro, sulla base del rapporto passaggeri-chilometro e della

elaborazione a livello regionale di un piano dei trasporti sulla base

della analisi della domanda e dell'offerta per singola linea servita.

La regione - soggiunge il Presidente del Consiglio dei ministri ha

così determinato un aumento di spesa in contrasto sostanziale con la

nuova normativa statale, diretta sia a razionalizzare gli interventi

del settore che a ridurre la spesa complessiva a seguito della

riduzione di 400 miliardi di lire apportata alla dotazione del F.n.t.

2. - Nel giudizio si è costituita la Regione Marche, eccependo la

inammissibilità e l'infondatezza della questione.

Il ricorso, deduce la resistente, è inammissibile, sotto un primo

profilo, in quanto la legge impugnata, che reca modifiche di

dettaglio alla precedente legge regionale 5 dicembre 1983, n. 39, di

cui ovviamente persegue la ratio, è sostanzialmente inautonoma

nonché - come dimostra l'inesistenza di specifici rilievi del

Governo in proposito - "automaticamente conforme" ai principi

fondamentali fissati dalla legge-quadro n. 151 del 1981.

Il sopravvenire di nuovi e contrastanti principi, introdotti ad

avviso dell'Avvocatura dal d.l. n. 77 del 1989 - osserva la Regione

Marche -, principi che si configurano come nuovi limiti alla potestà

legislativa regionale, non consente di prospettare alcuna questione

di legittimità costituzionale, ma induce a ravvisare una vicenda di

successione di norme-principio nel tempo, i cui riflessi sulla

legislazione regionale sono regolati dalla l. 10 febbraio 1953, n.

62.

Un secondo profilo di inammissibilità, ad avviso della

resistente, investe la dedotta violazione della normativa statale che

riduce di 400 miliardi di lire l'ammontare del fondo nazionale

trasporti, in quanto il rilievo non è stato prospettato nel rinvio

governativo; la censura è oltretutto infondata, perché la riduzione

del fondo non può comportare alterazione del rapporto di

corrispondenza fra bisogni e mezzi per farvi fronte.

Nel merito, la Regione contesta la natura di legislazione di

principio - sostitutiva, in materia, della legge cornice n. 151 del

1981 - del d.l. n. 77 del 1989, per il suo carattere provvedimentale,

temporaneo e dettagliato nonché per l'esplicito riferimento, che si

rinviene nell'art. 1, primo comma, ad un futuro "apposito

provvedimento di riforma della legge 10 aprile 1981 n. 151".

L'inidoneità del d.l. n. 77 del 1989 ad abrogare tacitamente i

principi contenuti nella legge-quadro emerge peraltro, ad avviso

della Regione, dalla non incompatibilità dei criteri di calcolo

indicati dalle due normative.

Ma quel che più conta, prosegue la resistente, è la

inoperatività dei criteri dettati dal d.l. n. 77 del 1989, non solo

perché presuppongono, a carico di ciascuna regione, una articolata

procedura di elaborazione del piano regionale dei trasporti e di

definizione dei bacini di traffico, ma perché il decreto del

Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro decreto

cui vengono deferiti metodologia e criteri generali di ripartizione

dei contributi da parte delle Regioni - non è stato ancora emanato,

anche a voler prescindere dalla possibilità di abrogare con criteri

fissati da un decreto interministeriale dei criteri stabiliti con

legge.

3. - Con ricorso dell'11 agosto 1989 il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117

della Costituzione ed alla legge 10 aprile 1981 n. 151, legge-quadro

sui trasporti pubblici locali, dell'art. 2 della legge della Regione

Umbria riapprovata il 24 luglio 1989, recante "Ulteriori

modificazioni ed integrazioni della l.r. 23 gennaio 1984, n. 4,

riguardante determinazione dei costi e dei ricavi dei servizi di

trasporto pubblico di interesse regionale".

Espone l'Avvocatura che, tenuto conto della riduzione

dell'ammontare del Fondo nazionale trasporti prevista dal d.l. n. 77

del 1989 ed allo scopo di contenere gli oneri finanziari legati

all'indebitamento delle aziende di pubblico trasporto nei confronti

delle banche, la Regione Umbria il 22 maggio 1989 approvava una legge

che, modificando l'art. 4 della l.r. 23 gennaio 1984, n. 4

("Determinazione dei costi e dei ricavi dei servizi di trasporto

pubblico di interesse regionale"), consentiva l'erogazione

anticipata, entro i primi mesi dell'anno, del 90% dei contributi

pubblici all'esercizio delle imprese di settore.

A tal fine, gli esercenti servizi di linea devono presentare,

secondo il nuovo testo dell'art. 4 della l.r. n. 4 del 1984, i

risultati finanziari della gestione del servizio derivanti

dall'applicazione "delle modalità di calcolo secondo le indicazioni

contenute nell'allegato 1 della "stessa legge, per questa parte non

modificata".

La legge veniva pertanto rinviata in quanto prevedeva

l'applicazione delle modalità di calcolo stabilite dalla l.r. n. 4

del 1984, ora in contrasto con l'art. 1 del d.l. n. 77 del 1989, che

dispone che le regioni determinino la ripartizione dei contributi

statali loro assegnati, a carico del f.n.t. per il ripiano dei

disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale,

sulla base di metodologia e "di criteri generali stabiliti

analiticamente con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto

con il Ministro del tesoro, sentita la commissione consultiva

interregionale di cui all'art. 13 legge 16 maggio 1970 n. 281, e le

organizzazioni rappresentative delle aziende di trasporto pubblico

locale".

A seguito del rinvio, la Regione riapprovava la disposizione,

stabilendo tuttavia con una norma transitoria (l'art. 3, che

aggiungeva un secondo comma all'art. 7- bis introdotto nella l.r. n.

4 del 1984) che le modalità di calcolo fissate dalla legge n. 4 del

1984 si applicassero fino all'emanazione del decreto del Ministro dei

trasporti, cui si sarebbe poi adeguata la normativa regionale.

Osserva l'Avvocatura in primo luogo che la legge, come

riapprovata, alla luce della sent. n. 158 del 1988 di questa Corte,

non può essere considerata nuova, in quanto la natura transitoria

assegnata alla norma fatta oggetto di rinvio non vale a comportarne

un sostanziale mutamento del significato e del contenuto normativo,

essendone, in ogni caso, confermata la immediata operatività, e

così la applicazione di criteri di calcolo la cui revisione era

stata ritenuta necessaria dal d.l. n. 77 del 1989.

Nel merito, rileva che il contrasto con i principi fondamentali

della legislazione statale vincolanti per l'esercizio della potestà

legislativa nasce dal fatto che, mentre secondo la legge-quadro n.

151 del 1981 l'erogazione dei contributi di esercizio per i servizi

pubblici di trasporto era finalizzata a conseguire l'equilibrio

economico (art. 6, primo comma) dei bilanci, l'art. 1 del d.l. n. 77

del 1989 ha mutato la finalità dell'erogazione finanziaria, ora

diretta al risanamento delle gestioni e perciò da ripartirsi, ad

opera delle regioni, alla stregua di nuovi criteri generali stabiliti

come indicato sopra.

4. - Nel giudizio si è costituita la Regione Umbria eccependo

l'inammissibilità, sotto due profili, e la manifesta infondatezza

della questione.

Un primo motivo di inammissibilità, secondo la resistente, è

dato dalla non corrispondenza tra motivi del ricorso e rinvio, che si

limita a segnalare il contrasto fra l'art. 2, primo comma, della l.r.

denunciata e l'art. 1, secondo comma, del d.l. n. 77 del 1989, senza

attribuire a quest'ultimo il carattere di principio fondamentale e

senza richiamare le norme costituzionali violate. Il riferimento

all'art. 117 Cost. ed alla legge n. 151 del 1981 appare invece per la

prima volta nel ricorso.

Un secondo profilo di inammissibilità discende dal mancato rinvio

della legge dopo le modifiche introdotte in sede di riapprovazione.

Alla luce della recente giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn.

158 del 1988 e 79 del 1989) l'attribuzione alla l. regionale di

validità ed efficacia limitate nel tempo evidenzia un chiaro

mutamento nella volontà legislativa del Consiglio regionale e vale a

qualificare come nuova la legge, come tale non immediatamente

impugnabile dal Governo.

Nel merito, osserva la Regione, pur prescindendo dall'asserita

natura di principio del d.l. n. 77 del 1989 - che peraltro pretende

di subordinare la potestà legislativa regionale a norme

amministrative - e dall'asserito mutamento di finalità nella

legislazione statale in tema di trasporti pubblici - a proposito del

quale occorre dimostrare che perseguendo l'equilibrio dei bilanci non

si persegua il fine di risanare le aziende -, non vi è contrasto né

incompatibilità tra la legge statale e quella regionale denunciata.

L'art. 1, comma secondo, del decreto-legge n. 77 del 1989,

infatti, ad avviso della Regione è destinato ad acquistare efficacia

e contenuto concreto solo a seguito dell'emanazione del decreto

ministeriale che, all'esito del procedimento previsto, stabilirà

metodologia e criteri generali per la ripartizione, da parte delle

regioni, dei contributi di esercizio, criteri "che ancora non ci sono

e che non si può sapere come saranno e addirittura se ci saranno".

Non può invero ritenersi che la nuova legislazione statale, in

attesa del decreto, abbia determinato una sorta di vuoto, tale da

precludere alle Regioni o allo Stato di effettuare qualsiasi

ripartizione dei fondi per i trasporti e qualsiasi erogazione di

contributi alle aziende, vale a dire "il blocco a tempo indeterminato

del trasporto pubblico locale".

5. - In prossimità dell'udienza tanto la Regione Marche che la

Regione Umbria hanno depositato memorie illustrative, sviluppando le

eccezioni sollevate e ribadendo le conclusioni rassegnate con i primi

atti difensivi. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via

principale, deducendone la contrarietà a principi fondamentali

stabiliti con il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 (Disposizioni

urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime),

convertito con modificazioni nella legge 5 maggio 1989, n. 160, - e

pertanto agli artt. 117 e 127 della Costituzione - gli artt. 1 e 2

della legge della Regione Marche n. 178, riapprovata il 18 luglio

1989, recante "Modificazione ed integrazione della legge regionale 5

dicembre 1983, n. 39", avente a sua volta quale oggetto "Contributi

di esercizio e di investimento ai sensi della legge 10 aprile 1981,

n. 151, sui trasporti pubblici locali".

Ha altresì impugnato in via principale, deducendone la

contrarietà alla normativa statale di principio risultante dal

decreto-legge n. 77 del 1989 in relazione alla legge 10 aprile 1981,

n. 151 (recte: legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e

il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo

nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli

investimenti nel settore) - e pertanto all'art. 117 della

Costituzione - l'art. 2 della legge della Regione Umbria, riapprovata

il 24 luglio 1989, recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni

della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4, riguardante

determinazione dei costi e dei ricavi dei servizi di trasporto

pubblico di interesse regionale".

Poiché le questioni di legittimità in tal modo sollevate sono

connesse, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere

definiti con unica sentenza.

2. - Vanno anzitutto esaminate le eccezioni di inammissibilità

opposte dalle Regioni resistenti.

Obbietta la Regione Marche che, siccome la legge regionale

impugnata fa corpo unico con la precedente legge regionale n. 39 del

1983, della quale costituisce una modificazione, la difformità di

essa legge impugnata con principi asseritamente introdotti dalla

normativa statale del 1989 diversi da quelli enunciati con la

legge-quadro n. 151 del 1981 darebbe luogo, in ipotesi, ad

abrogazione della normativa regionale difforme per effetto della

modificazione sopravvenuta della legislazione statale di principio ai

sensi dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione

e funzionamento degli organi regionali), non già a illegittimità

costituzionale della normativa regionale stessa. L'obbiezione non ha

fondamento. Il fenomeno abrogativo cui si riferisce la resistente

Regione Marche è configurabile in caso di contrasto fra una legge

regionale e principi desumibili da una normativa statale

sopravvenuta. Qui, invece, si deduce il contrasto fra una normativa

regionale (legge regionale riapprovata nel 1989) e principi

desumibili da una normativa statale anteriore (decreto-legge n. 77

del 1989 come sopra convertito). Né i termini sono mutati da ciò,

che la normativa impugnata arreca modifica a una legge regionale

preesistente alla normativa statale (asseritamente) di principio,

giacché ciò non toglie autonoma impugnabilità alla legge regionale

di modifica.

Osserva la Regione Umbria che la deliberazione adottata dal

Consiglio di essa Regione dopo il rinvio racchiude una normativa

"nuova" rispetto alla deliberazione sottoposta al controllo, in

quanto, mentre questa stabiliva l'erogazione anticipata dei

contributi in una certa misura senza limiti di tempo, la

deliberazione adottata dopo il rinvio, proprio in considerazione dei

rilievi espressi con il medesimo, dispone invece l'erogazione

anzidetta in via temporanea, e cioè fino all'entrata in funzione del

congegno previsto ai fini della determinazione dei contributi

regionali alle aziende di trasporto dal decreto-legge n. 77 del 1989

come sopra convertito (predisposizione, con decreto del Ministro dei

trasporti, della metodologia e dei criteri generali). Tale incisione

sulla durata implicherebbe "novità" della legge, sempre secondo la

Regione Umbria resistente, la quale richiama al riguardo le sentenze

di questa Corte n. 158 del 1988 e n. 79 del 1989, sicché il Governo

avrebbe potuto, nel caso che anche la normativa "nuova" fosse apparsa

in contrasto con l'asserita normativa statale di principio, procedere

a nuovo rinvio, non già ad impugnativa. Ma neppure tale osservazione

appare fondata, sol che si consideri che l'indirizzo espresso dalle

decisioni di questa Corte richiamate dalla resistente è nel senso

che ciò che è decisivo al fine di qualificare una legge regionale

come "nuova" o, viceversa, come "non nuova", ai fini di cui trattasi,

è che il Consiglio regionale abbia modificato, o, viceversa, non

abbia modificato, norme diverse da quelle incise dal rinvio. E nella

specie è la seconda ipotesi ad essersi verificata, e non la prima,

perché il Consiglio regionale ha modificato soltanto la norma incisa

dal rinvio limitandone la durata.

Entrambe le Regioni resistenti, poi, mettono in dubbio che

sussista, nella specie, il requisito della necessaria corrispondenza

fra motivi di rinvio e motivi di impugnazione. La Regione Marche, in

particolare, rileva che nel rinvio manca lo specifico riferimento

alla violazione, ad opera della legge regionale impugnata, della

normativa statale (decreto-legge n. 77 del 1989 come sopra

convertito) nella parte (art. 1) in cui questa dispone la riduzione

di L. 400 miliardi della dotazione per il 1989, del Fondo nazionale

trasporti, sicché tale riferimento espresso nel ricorso, se

costituente autonomo motivo di impugnazione, non sarebbe ammissibile

come tale. Mentre la Regione Umbria nota che nel rinvio manca il

riferimento all'art. 117 della Costituzione e alla legge statale n.

151 del 1981. Ma anche questi dubbi sono privi di consistenza. Per

quanto concerne il rilievo della Regione Marche va considerato che il

riferimento del ricorso alla disposizione della legge statale

riduttiva della dotazione per il 1989 del Fondo nazionale trasporti

non costituisce autonomo motivo di impugnazione, ma solo argomento

per dimostrare la contrarietà della normativa regionale impugnata

alla finalità, propria della legge statale, di contenere la spesa

pubblica nel settore dei trasporti locali. Per quanto concerne i

rilievi di entrambe le Regioni, premesso che l'indirizzo costante di

questa Corte è nel senso che il requisito in argomento ricorre sol

che sia possibile individuare nei motivi di rinvio la sostanza dei

motivi dell'impugnazione, deve riconoscersi che nella specie tale

possibilità sussiste, in quanto dai motivi di rinvio appar chiaro

l'intento di dedurre la violazione da parte delle leggi regionali

impugnate di principi della legislazione statale espressamente

richiamata diretti al contenimento della anzidetta spesa pubblica.

I ricorsi sono pertanto ammissibili e deve passarsi all'esame del

merito delle questioni che ne sono oggetto.

3. - A tal fine è necessario operare una ricognizione della

situazione normativa.

Con la legge-quadro n. 151 del 1981, come è noto, essendo stata

prevista (art 5) l'erogazione da parte delle Regioni, in relazione

alle competenze ad esse attribuite in materia di trasporti pubblici

locali, di contributi per l'esercizio di tali trasporti, è stato

disposto (art. 6) che tali contributi siano erogati sulla base di

principi e di procedure stabiliti con legge regionale "con

l'obbiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei

servizi di trasporto" e che i contributi stessi siano determinati

annualmente, calcolandosi: a) il costo economico standardizzato del

servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed

efficiente gestione; b) i ricavi del traffico presunti derivanti

dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla Regione con il

concorso degli enti locali interessati (tenuto conto, a quest'ultimo

riguardo, di un rapporto di copertura, cioè della misura nella quale

i ricavi devono coprire il costo effettivo del servizio, fissato

secondo un certo procedimento).

Con la stessa legge (art. 9) è stato, poi, istituito a decorrere

dal 1982, presso il Ministero dei trasporti, il Fondo nazionale per

il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e

private che attendono a trasporti pubblici locali - fondo da

ripartire fra le Regioni secondo dati criteri - prevedendosi a favore

del Fondo stesso per il 1982 una dotazione di importo pari a quello

corrisposto, per il 1981, a qualsiasi titolo dalle Regioni, dalle

Province e dai Comuni alle aziende anzidette ai fini del ripiano dei

disavanzi (spesa storica), e, per gli anni successivi al 1982, di

importo determinato con apposita norma da inserire nella legge

finanziaria, e stabilendosi che l'importo della dotazione del Fondo

costituisce il limite al di sotto del quale non può scendere lo

stanziamento regionale per i contributi (art. 5, secondo comma).

Con il decreto n. 77 del 1989 come sopra convertito (oltre a

ridursi, all'art. 1, primo comma, di L. 400 miliardi la dotazione del

Fondo nazionale trasporti, parte esercizio, e a prevedersi riduzioni

ulteriori per gli anni successivi) è stato disposto all'art. 1,

secondo comma, che i contributi di esercizio di cui alla legge n. 151

del 1981 siano erogati dalle Regioni "in base a criteri finalizzati

al risanamento delle gestioni" delle aziende di trasporto,

precisandosi che "a tale scopo le regioni determinano la ripartizione

dei contributi statali loro assegnati sulla base di una metodologia e

di criteri generali stabiliti analiticamente" in sede centrale, vale

a dire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto col

Ministro del tesoro, sentita la Commissione consultiva interregionale

di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Tale decreto

non era stato ancora emanato al momento delle deliberazioni regionali

impugnate.

Con recente sentenza n. 533 del 1989 è stata dichiarata non

fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento

anche all'art. 117 della Costituzione, dell'art. 1 del decreto-legge

n. 77 del 1989, come sopra convertito.

4. - Ciò posto, le questioni non sono fondate.

Il ricorrente muove dalla premessa, implicita nel ricorso contro

la legge della Regione Marche ed esplicita in quello contro la legge

della Regione Umbria, che l'art. 2 del decreto legge n. 77 del 1989

come sopra convertito detti un principio di maggior rigore (rispetto

a quello desumibile dall'art. 6 della legge n. 151 del 1981) ai fini

della disciplina regionale della erogazione dei contributi.

E sostiene, per quanto concerne la legge della Regione Marche, che

tale principio - enunciato con l'indicazione, quale finalità

dell'erogazione dei contributi, del risanamento (recupero e ripiano

dei disavanzi) anziché del mero equilibrio (pareggio) dei bilanci,

come secondo la legge n. 151 del 1981; concretantesi nella

predisposizione di una metodologia e di criteri generali stabiliti

analiticamente in sede centrale; confermato dalla dianzi cennata

riduzione del Fondo nazionale trasporti, parte esercizio - la legge

regionale impugnata ha violato per avere disciplinato la materia

secondo le previsioni della legge n. 151 del 1981, ritoccando i

criteri adottati con precedente legge regionale per la determinazione

dei costi standardizzati di esercizio. Ritocco, che ha avuto per

oggetto rispettivamente la valutazione, ai fini della determinazione

del costo chilometrico, della percorrenza annua considerata per

dipendente (percorrenza che è stata ridotta dall'art. 1 della legge

regionale impugnata, rispetto a quanto previsto dall'art. 3, terzo

comma della legge regionale precedente, relativamente alle linee che

si svolgono nei centri urbani di maggiore densità in considerazione

delle minori "velocità commerciali" ivi raggiunte), e delle quote di

ammortamento del materiale rotabile (quote che sono state

proporzionalmente ridotte rispetto alla effettiva percorrenza annua

per le linee urbane considerate meno usuranti).

Per quanto concerne la legge della Regione Umbria, il ricorrente

sostiene che tale legge avrebbe violato il principio suindicato per

avere stabilito di procedere all'erogazione anticipata dei

contributi, ovviamente determinati secondo la previsione della legge

n. 151 del 1981, non essendo stato ancora emanato il decreto del

Ministro dei trasporti diretto a stabilire la metodologia e i criteri

generali di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 77 del 1989 come

sopra convertito.

5. - Ora, anzitutto è lo stesso assunto del ricorrente a porre in

dubbio la configurabilità di un principio della legislazione statale

già operante, là dove sembra individuarne la violazione nel fatto

stesso di avere le Regioni provveduto in tema di determinazione e di

erogazione anticipata dei contributi senza attendere la prefissione

della metodologia e dei criteri generali in sede centrale. Invero, se

il principio si concreta nel meccanismo ora indicato, non può senza

contraddizione ritenersi che esso sia operante, e quindi suscettivo

di violazione, prima che il detto meccanismo sia entrato in funzione.

D'altra parte ritenere il principio stesso operante nel senso del

divieto di provvedere comunque prima dell'entrata in funzione del

meccanismo implicherebbe il presupposto, non condivisibile, che il

decreto-legge n. 77 del 1989 (come sopra convertito), non si sia

limitato a modificare il quomodo della determinazione dei contributi,

rispetto a quanto previsto dalla legge n. 151 del 1981, ma abbia

addirittura soppresso, o almeno sospeso sine die, la competenza, e

quindi il dovere della determinazione e dell'erogazione anticipata di

essi, come riconosciuti alla Regione dalla legge n. 151 del 1981

(artt. 5 e 6, secondo comma).

Ma anche ad ammettere che il principio invocato dal ricorrente sia

da ritenere comunque operante per effetto della mera enunciazione,

quale finalità dell'erogazione dei contributi, del risanamento dei

bilanci delle aziende esercenti i pubblici trasporti locali, con la

conseguenza che le regioni, nel regolare l'erogazione, debbano

attenersi a maggior rigore, particolarmente per quanto concerne la

valutazione dei costi di esercizio, una violazione del principio

stesso (tanto più in presenza di una situazione normativa come

quella dianzi descritta) non potrebbe configurarsi per il solo fatto

che una disciplina regionale non mostrasse di discostarsi in modo

netto e sensibile dai criteri adottati nella vigenza della legge n.

151 del 1981. La violazione potrebbe configurarsi soltanto a causa

della emanazione di discipline regionali tali da compromettere il

risultato voluto dalla legge statale, vale a dire appunto il

risanamento dei bilanci delle aziende.

Orbene, non può dirsi che ciò si sia verificato nei casi di cui

qui si tratta. Ove si tenga conto che il detto risultato non può

essere frutto che di un'operazione di lungo o almeno medio termine,

esso non può ritenersi compromesso né dai ritocchi dei criteri

della valutazione dei costi operati dalla legge delle Regione Marche

(uno dei quali, e cioè quello delle quote di ammortamento del

materiale rotabile, addirittura diretto a ridurre immediatamente il

costo corrispondente), né dalla deliberazione di anticipata

erogazione dei contributi adottata dalla legge della Regione Umbria

(deliberazione dichiaratamente, e senza specifica contestazione,

diretta a consentire alle aziende di evitare il ricorso al credito e

quindi di realizzare un'economia).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 127

della Costituzione, degli artt. 1 e 2 della legge della Regione

Marche n. 178, riapprovata il 18 luglio 1989 (Modificazione ed

integrazione della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 39 "Contributi

di esercizio e di investimento ai sensi della legge n. 151 del 1981

sui trasporti pubblici locali"), e, in riferimento all'art. 117 della

Costituzione, dell'art. 2 della legge della Regione Umbria,

riapprovata il 24 luglio 1989 (Ulteriori modificazioni ed

integrazioni della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4, riguardante

determinazione dei costi e dei ricavi dei servizi di trasporto

pubblico di interesse regionale), sollevate dal Presidente del

Consiglio dei ministri con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:561 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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