Corte costituzionale

Sentenza n. 561/1988

Altra decisione · depositata il 19/05/1988 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 12 maggio

1977 riapprovata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, avente

per oggetto: "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia

informazione sull'attività della Regione" promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 giugno 1977,

depositato in cancelleria l'8 giugno 1977 successivo ed iscritto al

n. 13 del registro ricorsi 1977;

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il giudice

relatore Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,

e l'avv. Enrico Romanelli per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso in data 30 maggio 1977 il Presidente del

Consiglio dei ministri proponeva impugnativa avverso il disegno di

legge della Regione Valle d'Aosta, approvato dal Consiglio regionale

il 13 gennaio 1977 e riapprovato, a seguito di rinvio governativo, il

12 maggio 1977, recante "Provvedimenti intesi a favorire la più

ampia informazione sull'attività della Regione". Con tale disegno di

legge la Giunta regionale valdostana, al fine di assicurare una

migliore informazione sull'attività della Regione, era stata

autorizzata a concedere contributi ai periodici locali per

l'inserzione di un notiziario regionale. Lo stesso disegno di legge

aveva altresì disciplinato le modalità di concessione e la misura

dei contributi con riferimento alla tiratura ed alle diverse

caratteristiche dei periodici.

Avverso tale disciplina il ricorso proposto dallo Stato veniva a

denunciare, in primo luogo, la violazione degli artt. 2 e 3 dello

Statuto speciale della Valle d'Aosta, che non includono la stampa tra

le materie di competenza regionale; in secondo luogo, la violazione

dell'art. 21 Cost., dove si prevede, in materia di stampa, una

riserva di legge nazionale, resa necessaria, ad avviso del

ricorrente, dall'esigenza di porre regole e criteri di carattere

generale in grado di garantire a tutti gli organi d'informazione

parità di condizioni per l'accesso alle pubbliche sovvenzioni, al

fine di evitare la possibilità di condizionamenti e indebite

pressioni.

2. - Con memoria in data 27 giugno 1977 si costituiva in giudizio

la Regione per chiedere il rigetto del ricorso.

A tal fine la Regione rilevava come la legge impugnata:

a) avesse introdotto soltanto modeste modificazioni alla

precedente legge regionale 15 maggio 1974 n.13, adottata nella stessa

materia e non contestata dal Governo;

b) concedesse contributi ai periodici non incondizionatamente,

bensì in cambio della pubblicazione di un notiziario regionale

destinato a meglio informare la collettività sulle attività della

Regione;

c) non fosse tale da violare l'art. 21 Cost., dove non risulta

prevista alcuna riserva di legge statale in tema di provvidenze alla

stampa.

3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica la difesa della Regione

ha presentato ulteriori deduzioni rilevando in particolare come,

successivamente alla proposizione del ricorso di cui è causa, il

Consiglio regionale della Valle d'Aosta abbia avuto modo di

intervenire in tema di sovvenzioni ai periodici locali mediante le

leggi regionali 29 gennaio 1980 n. 7, 4 agosto 1982 n. 33 e 10 agosto

1987 n. 62, nessuna delle quali è stata impugnata dal Governo.

In conseguenza di tale nuova situazione normativa, attualmente

operante, la Regione ha fatto presente di non avere più alcun

interesse all'entrata in vigore della legge in contestazione e ha

chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del

contendere. Considerato in diritto Come fatto presente dalla difesa regionale, nelle more del

giudizio la Regione Autonoma Valle d'Aosta è intervenuta

ripetutamente, - mediante le leggi regionali del 28 gennaio 1980 n.

7, del 4 agosto 1982 n. 33 e del 10 agosto 1987 n. 62 - a regolare la

materia dei provvedimenti intesi a favorire l'informazione

sull'attività regionale, posta ad oggetto della legge di cui è

causa. In particolare, con la più recente legge regionale (n. 62 del

1987), sono state disciplinate, in maniera organica, le condizioni e

le modalità per ammettere alle contribuzioni regionali i periodici

locali che assicurino la pubblicazione di un notiziario regionale. La

disciplina posta dalla legge impugnata risulta, pertanto, superata

dalla legislazione regionale attualmente in vigore.

Va conseguentemente dichiarata cessata la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in

epigrafe, relativo al disegno di legge della Regione Valle d'Aosta

riapprovato il 12 maggio 1977 recante "Provvedimenti intesi a

favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:561 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari