Corte costituzionale

Sentenza n. 56/1983

Altra decisione · depositata il 16/03/1983 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

il 26 marzo 1975 e riapprovata il 30 aprile 1976 dal Consiglio

regionale del Lazio, recante "Soppressione dei patronati scolastici e

dei consorzi provinciali di patronati scolastici" promosso dal

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 maggio 1976,

depositato in cancelleria il 7 giugno 1976 ed iscritto al n. 20 del

registro ricorsi 1976 e del quale è stata data notizia nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri, e l'avv. Giuseppe Lagonegro, per la Regione

Lazio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di

legittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio

regionale del Lazio il 26 marzo 1975 e riapprovata il 30 aprile 1976

recante "Soppressione dei patronati scolastici e dei consorzi

provinciali dei patronati scolastici".

Detta legge, ad avviso del ricorrente Presidente del Consiglio,

contrasterebbe con gli artt. 117 e 128 della Costituzione; in

particolare, si osserva che i patronati esercitano compiti che esulano

in parte dalla competenza regionale, in quanto l'art. 2 della legge 4

marzo 1958, n. 261, ad essi demanda funzioni integrative dell'azione

educatrice della scuola. Pertanto non può la Regione sopprimere i

patronati, ma soltanto definire una propria struttura organizzativa,

limitata peraltro all'erogazione dell'assistenza scolastica. In

particolare, il compito di istituire e gestire i doposcuola (previsto

dall'art. 2 della citata legge n. 261 del 1958) non può dirsi compreso

nella materia della "assistenza scolastica", trasferita alle regioni in

forza del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3. Esso, sempre ad avviso del

ricorrente, rientrerebbe piuttosto tra le attività scolastiche

integrative, rimaste nella competenza dello Stato, come è dimostrato

anche dal fatto che nel bilancio statale è stato mantenuto l'apposito

capitolo di spesa. La disposta soppressione dei patronati farebbe

"venir meno gli enti periferici attraverso i quali vengono amministrati

i contributi statali per il funzionamento dei doposcuola".

Si evidenzia altresì che il provvedimento normativo di

acquisizione dei beni degli enti in questione al patrimonio delle

provincie e dei comuni costituirebbe una indebita interferenza nella

autonomia degli enti oltre che una violazione della riserva statale in

materia di ordinamento comunale e provinciale, "in cui sono ricomprese

le disposizioni relative al patrimonio ed alla finanza".

Si denuncia infine che l'art. 6, secondo comma, del d.P.R. n. 3

del 1972 sopracitato, attribuisce agli insegnanti in servizio presso i

patronati il diritto ad essere trasferiti alle regioni. Ma l'art. 4

della legge impugnata si limita a prevedere una nuova legge sul

trasferimento del personale, "senza preannunciarne in alcun modo il

contenuto". Sulla base di tali vizi, che comporterebbero violazione

degli artt. 117 e 128 della Costituzione, si chiede che la legge

regionale impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

Si costituiva la Regione Lazio controdeducendo che tutte le regioni

che (all'epoca del ricorso) avevano legiferato nella materia

dell'assistenza scolastica avevano soppresso i patronati scolastici ed

i consorzi provinciali dei patronati scolastici in quanto enti inutili,

senza che gli organi statali avessero impugnato le relative leggi.

A parte tale rilievo, si sottolinea che mediante le leggi delegate

del 1974 ed in particolare di quelle recanti i nn. 416, 417 e 419, sono

stati istituiti gli organi collegiali di circolo didattico, di istituto

scolastico, di distretto, di provincia, nonché organismi regionali di

sperimentazione e ricerca educativa, con i quali è stata "totalmente

riordinata la struttura locale dei servizi della pubblica istruzione".

E si evidenzia anche che la Regione Lazio, con la legge regionale 6

settembre 1975, n. 77, ha provveduto a regolare organicamente

l'assistenza scolastica nonché il diritto allo studio, istituendo fra

l'altro collegamenti precisi con gli organi collegiali di cui si è

detto e delegando le attività di assistenza scolastica ai comuni ed

alle province; alla regione rimangono attribuzioni di indirizzo,

coordinamento e la facoltà di intervenire in casi straordinari o

integrativamente.

Secondo la difesa della Regione, il quadro normativo testé

descritto dimostra che i patronati scolastici erano enti senza funzioni

e che anche quelli che nel ricorso erano stati definiti come compiti

integrativi dell'azione educatrice della scuola non sono più dei

patronati, ma dei consigli di istituto e di distretto, mentre le

attribuzioni di assistenza scolastica sono passate ai comuni ed alle

province; una tale constatazione farebbe venir meno le censure rivolte

all'art. 2 della legge impugnata.

Analoga la situazione normativa per quanto attiene al trasferimento

dei patrimoni dei patronati; se questi ultimi sono enti inutili,

siccome privi di attribuzioni, e pertanto sono stati legittimamente

soppressi, esattamente il patrimonio di questi enti è stato trasferito

alle provincie ed ai comuni che, storicamente erano stati i conferenti

della parte maggiore dei compendi patrimoniali cessati enti".

Con riferimento infine allo stato giuridico del personale si assume

che la legge regionale non poteva che rinviare la decisione, atteso

che, quanto meno nella Regione Lazio, il personale addetto ai patronati

era di estrazione eterogenea, composto in parte da personale

distaccato, in altra parte da personale in incerta posizione giuridica

e in altra parte da personale proprio. Tale situazione di fatto

comportava che per regolare tale intreccio di rapporti fosse necessaria

una preventiva intesa con l'amministrazione statale e le associazioni

sindacali. Si chiede quindi che venga riconosciuta la costituzionalità

della legge regionale impugnata.

All'udienza del 25 gennaio 1983 tanto l'avvocato dello Stato in

rappresentanza del Governo ricorrente quanto la difesa della Regione

hanno concluso chiedendo che la Corte dichiarasse cessata la materia

del contendere. Considerato in diritto :

Il Presidente del Consiglio dei ministri, col ricorso di cui in

epigrafe, chiede alla Corte di dichiarare l'illegittimità

costituzionale della legge approvata dal Consiglio regionale del Lazio

il 26 marzo 1975 e riapprovata il 30 aprile 1976, avente per oggetto la

soppressione dei patronati scolastici e dei loro consorzi provinciali.

Questa legge violerebbe gli artt. 117 e 128 della Costituzione

sotto i vari profili descritti in narrativa.

La censura viene respinta dalla Regione Lazio, la quale nega, per

le ragioni pure riassunte in narrativa, la sussistenza della dedotta

violazione degli artt. 117 e 128 della Costituzione.

Successivamente alla proposizione del ricorso e alla costituzione

in giudizio della Regione Lazio è stato emanato il d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616, il quale - definito nell'art. 42 l'ambito delle funzioni

amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" - dispone

all'art. 45 l'attribuzione ai comuni delle funzioni amministrative

indicate nell'art. 42, da svolgersi secondo le modalità previste dalla

legge regionale; la soppressione dei patronati scolastici e dei

relativi consorzi provinciali e l'attribuzione ai comuni delle

funzioni, dei servizi e dei beni, demandando alle regioni di stabilire

con proprie leggi entro il 30 giugno 1978 modalità e criteri per il

passaggio dei beni e del personale ai comuni.

Conseguentemente la Regione Lazio, con legge 6 novembre 1978, n.

32, ha adottato le "disposizioni per il passaggio ai comuni dei beni e

del personale dei soppressi patronati scolastici e consorzi provinciali

dei patronati scolastici".

Pertanto, come le parti hanno concordemente riconosciuto

all'udienza di trattazione della causa, è cessata la materia del

contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione

di legittimità costituzionale della legge riapprovata dal Consiglio

regionale del Lazio il 30 aprile 1976 recante "Soppressione dei

patronati scolastici e dei consorzi provinciali dei patronati

scolastici", sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri col

ricorso 28 maggio 1976 (n. 20 del registro ricorsi 1976) di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari