Corte costituzionale

Sentenza n. 56/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/03/1971 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.P.R. 342/1965

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.

18 marzo 1965, n. 342, contenente " norme integrative della legge 6

dicembre 1962, n. 1643" (relativa all'istituzione dell'ENEL), promosso

con ordinanza emessa l'11 marzo 1970 dalla Corte d'appello di Napoli

nel procedimento civile vertente tra la SENN - Società finanziaria

italiana e l'ENEL, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10

giugno 1970.

Visti gli atti di costituzione della SENN e dell'ENEL e l'atto

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1971 il Giudice relatore

Francesco Paolo Bonifacio.

uditi gli avvocati Rosario Nicolò; Vittorio Vitale e Roberto Gava,

per la SENN; l'avvocato Mario Nigro, per l'ENEL, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - A seguito del d.P.R. 14 dicembre 1964, n. 1569, con il quale

l'impresa della Società elettronucleare nazionale (SENN) è stata

trasferita all'ENEL in forza dell'art. 3 della legge 27 giugno 1964, n.

452, è sorta controversia in ordine al pagamento del relativo

indennizzo ed interessi: più precisamente, in ordine

all'applicabilità della disciplina prevista nei primi tre commi

dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (conformemente alla

quale l'indennizzo va corrisposto in dieci anni a decorrere dal 1

luglio 1963, con l'interesse del 5,50 per cento dal 1 gennaio 1963,

mediante versamenti in venti semestralità con inizio dal 1 gennaio

1964) ovvero della disciplina prevista dall'ultimo comma dello stesso

articolo, cui fa rinvio, per i trasferimenti contemplati dalla legge 27

giugno 1964, n. 452, l'art. 6 del d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342

(conformemente al quale il pagamento dell'indennizzo e degli interessi

deve essere effettuato a decorrere dal secondo semestre successivo alla

data del decreto di trasferimento).

2. - Con ordinanza 11 marzo 1970 la Corte di appello di Napoli -

investita della controversia a seguito di appello proposto dalla SENN

(ora Società finanziaria italiana) avverso la sentenza di primo grado

pronunciata dal tribunale di quella città - ha anzitutto accertato: a)

che al trasferimento dell'impresa della SENN, intervenuto il 14

dicembre 1964 con decreto presidenziale n. 1569 (emanato in forza

dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452 che, nel prorogare i

termini per il trasferimento delle imprese contemplate nell'art. 1

della legge di nazionalizzazione, ha espressamente compreso fra tali

imprese quelle che alla data di entrata in vigore di quella legge

avevano in corso la costruzione di impianti tecnicamente idonei alla

produzione, al trasporto ecc. dell'energia) non è direttamente

applicabile l'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 1643 del 1962,

che si riferisce esclusivamente a quelle imprese che, in linea di

principio non soggette a trasferimento, lo diventano in quanto si

realizzino determinati presupposti: sicché all'art. 6 del d.P.R. 18

marzo 1965, n. 342, che all'ultimo comma della legge del 1962 fa

rinvio, deve riconoscersi carattere innovativo; b) che alla disciplina

innovativa così introdotta soggiacciono, in forza del suo carattere

retroattivo, tutti i trasferimenti che, come quello concernente la

SENN, siano stati disposti a seguito della legge n. 452 del 1964.

Sulla base di questa duplice premessa, la Corte di appello,

accogliendo un'eccezione sollevata dalla SENN, ha proposto, in

riferimento all'art. 77 della Costituzione, una questione di

legittimità costituzionale avente ad oggetto il citato art. 6 del

d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.

Motivando la non manifesta infondatezza del dubbio di

costituzionalità, la Corte osserva che l'art. 1 della legge n. 452 del

1964, nel prorogare i termini per l'emanazione dei decreti delegati

relativi alla completa attuazione della legge n. 1643 del 1962, fa

chiaro riferimento alla delega concessa da quest'ultima legge al

Governo: ma tale delega non riguarda quei settori nei quali la legge

stessa aveva dettato una compiuta disciplina, insuscettibile di una

successiva integrazione normativa. E tale è il caso della disciplina

concernente le modalità del pagamento dell'indennizzo e degli

interessi, completamente prevista dall'art. 6: sicché in questa

materia, non essendovi delega nella legge del 1962 e, quindi, nella

legge del 1964, nessun potere veniva attribuito al Governo e l'art. 6

del d.P.R. n. 342 del 1965 risulta privo di valido fondamento. Ad ogni

modo - così prosegue l'ordinanza - poiché la legge n. 452 del 1964

imponeva pur sempre il rispetto dei principi direttivi contenuti nella

legge di nazionalizzazione, la disposizione impugnata incorre in

eccesso di delega per il fatto di aver applicato alle imprese che sono

incondizionatamente trasferibili in un termine predeterminato quella

disciplina che la legge del 1962 prevedeva solo per le imprese

trasferibili al verificarsi di determinati presupposti; nello stesso

vizio incorre, altresì, per il suo carattere retroattivo, non

consentito né dall'art. 2 della legge del 1962 né dall'art. 1 della

legge del 1964.

3. - Nel presente giudizio si sono costituiti, in persona dei

rispettivi rappresentanti, la SENN e l'ENEL. È anche intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato.

4. - Richiamando le argomentazioni già svolte nel giudizio a quo,

la difesa della SENN espone ampiamente - nell'atto di deduzioni del 20

maggio 1970 ed in una successiva memoria del 14 gennaio 1971 - le

ragioni che, a suo avviso, devono portare alla dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma denunciata, ove a questa si

riconoscesse efficacia retroattiva.

Tale conclusione si giustifica, secondo la difesa, se si parte

dalla constatazione della differenza fra la disciplina dettata nei

primi tre commi dell'art. 6 della legge di nazionalizzazione del 1962 e

la disciplina prevista nell'ultimo comma dello stesso articolo: la

prima applicabile alle imprese incondizionatamente oggetto di

trasferimento, la seconda, invece, riferibile a quelle imprese che

sarebbero state trasferite solo se e quando si fossero verificati

determinati presupposti considerati dalla legge come causa di

incompatibilità con la riserva a favore dell'ENEL. La diversità di

disciplina, peraltro, poggia su una ratio che la giustifica: per le

imprese sicuramente da trasferire nell'arco di tempo determinato dalla

legge la fissazione del calendario della corresponsione dei ratei di

indennizzo e di interessi prescinde dalla data dell'effettivo

trasferimento, allo scopo di mettere tutte le imprese sullo stesso

piano, garantire a tutte lo stesso trattamento ed evitare le disparità

derivanti dalla maggiore o minore sollecitudine nell'emanazione dei

singoli decreti di esproprio; per le imprese solo eventualmente

trasferibili - e che, a differenza delle prime, nel frattempo conducono

in proprio la gestione - non v'è motivo per stabilire un'unica data

per la decorrenza delle venti semestralità di indennizzo, e perciò,

coerentemente, l'ultimo comma dell'art. 6 ha stabilito una disciplina

che tiene conto della data del singolo trasferimento.

Posta tale premessa, la difesa della SENN ne trae la conseguenza

che con la norma impugnata il Governo, estendendo quest'ultima

disciplina alle imprese da trasferire in base alla proroga della delega

disposta dalla legge n. 452 del 1964 e disponendo che i relativi

risultati di gestione sono di pertinenza dell'ENEL solo a decorrere dal

secondo semestre successivo al trasferimento, ha posto nel nulla la

data unica di decorrenza del pagamento dell'indennizzo (con la

conseguenza di determinare una differenza di trattamento fra le imprese

secondo che siano state trasferite tempestivamente o con ritardo); ha

autorizzato le imprese trasferite con ritardo a far propri gli utili di

gestione fino al secondo semestre successivo al trasferimento (con

vantaggio per le imprese in piena attività di esercizio, con

svantaggio per le altre); ha introdotto una disciplina contraddittoria,

perché, mentre ha esteso a tutte le imprese ancora da trasferire il

sistema che il legislatore del 1962 aveva riservato solo alle imprese

eventualmente trasferibili, nel secondo comma della disposizione

impugnata, disponendo che i risultati di gestione spettino all'ENEL dal

secondo semestre, ha determinato la conseguenza che l'ENEL inizi i

pagamenti a partire dal terzo semestre successivo al trasferimento.

Dopo aver esposto le vicende connesse al trasferimento della SENN

ed aver confutato le tesi sostenute dall'ENEL, la difesa espone ampie

argomentazioni a sostegno dell'ordinanza di rimessione, osservando in

particolare che la legge del 1962 aveva compiutamente disciplinato la

materia relativa alle modalità di pagamento degli indennizzi (tanto è

vero che il Governo non aveva emanato in proposito alcuna legge

delegata), con un regime tenuto fermo dalla successiva legge di proroga

del 1964, come è dimostrato dalla circostanza che il decreto di

trasferimento della SENN fa esplicitamente riferimento, per quanto

riguarda l'indennizzo, alla legge del 1962. Ad ogni modo - prosegue la

difesa - anche ad ammettere che delega in proposito ci fosse, è certo

che la disposizione impugnata non ha rispettato quei principi direttivi

della legge di nazionalizzazione che pur dovevano essere osservati in

base alla legge del 1964: lo dimostra chiaramente il fatto che,

anzicché tener ferme le date di decorrenza delle semestralità, la

norma ha derogato, senza averne i poteri, al principio di riserva

all'ENEL della gestione a partire dal 1 gennaio 1963.

La difesa della SENN conclude ribadendo che la sua tesi principale

resta quella della non retroattività dell'art. 6 del d.P.R. n. 342 del

1965 e, quindi, della sua inapplicabilità al trasferimento disposto,

in data anteriore, col d.P.R. 14 dicembre 1964. A tale proposito si

osserva che dopo la pubblicazione del decreto del 1965 vennero

effettuati, sia pur nella stessa data, altri 101 trasferimenti, sicché

non è valida l'argomentazione della Corte di appello, secondo la

quale, essendo stato emanato il decreto l'ultimo giorno utile per

l'esercizio della delega, esso non potesse che riferirsi a

trasferimenti già intervenuti. La non retroattività, ad avviso della

SENN, risulterebbe anche dalla lettera della disposizione e dalla

circostanza che il decreto di trasferimento della sua impresa,

disponendo nell'art. 2 che l'indennizzo andava corrisposto secondo le

norme della legge del 1962, aveva esaurito la delega: per modificare

la disciplina così disposta, il Governo avrebbe dovuto ricevere nuovi

ed espressi poteri ad hoc.

5. - Nell'atto di deduzioni del 28 aprile 1970 e nella memoria del

14 gennaio 1971 l'ENEL sostiene l'infondatezza della questione.

Confutando le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, la

difesa dell'ENEL contesta che nell'ambito della legge di delegazione si

possa legittimamente distinguere fra disposizioni che enunciano solo

criteri direttivi abbisognevoli di successiva integrazione e

disposizioni che contengono norme complete in tutti i loro elementi:

in verità la legge di delega, anche per la parte in cui detta criteri

direttivi, ha valore precettivo e, per converso, anche le norme

concrete e sostanziali in essa inserite esprimono principi direttivi

per il legislatore delegato. Rilevata l'ampiezza della delega contenuta

nell'art. 2 della legge del 1962 e, quindi, nell'art. 1 della legge del

1964, la difesa esclude che esista un netto divario fra la disciplina

disposta, nei primi tre commi dell'art. 6 della legge di

nazionalizzazione, per le imprese da trasferire entro l'anno e la

disciplina prevista, nell'ultimo comma dello stesso articolo, per le

imprese trasferibili in epoca successiva: la disciplina, nel suo

fondamento, si ispira ad un criterio unitario, perché il legislatore,

considerando la data media del 21 giugno 1963 (che è, appunto, a metà

strada nell'arco di tempo che va dal 1 gennaio al 12 dicembre 1963) e

stabilendo che il pagamento delle semestralità decorra dal 1 gennaio

1964, ha disposto precisamente che i versamenti abbiano inizio dal

secondo semestre successivo al trasferimento, con un meccanismo, cioè,

esattamente corrispondente a quello previsto dall'ultimo comma per le

imprese trasferibili dopo l'anno. Rilevato che la soggezione delle

imprese ad un regime unitario si riscontra anche a proposito

dell'imputazione dei risultati di gestione, la difesa osserva che

l'unica discriminazione fra le disposizioni dei primi tre e dell'ultimo

comma dell'art. 6 della legge del 1962 è data da una diversità

puramente temporale, secondo, cioè, che il trasferimento abbia luogo

entro l'anno o dopo l'anno. Ciò posto, risulterebbe evidente, secondo

la difesa, che il decreto delegato del 1965 non poteva scegliere la

prima disciplina, la cui tabella operativa era strettamente coordinata

all'anno entro il quale i trasferimenti dovevano aver luogo: ad anno

oramai concluso, si era esaurita ogni possibilità applicativa di tale

disciplina e di conseguenza non poteva che applicarsi il metodo

stabilito per i trasferimenti posteriori all'anno.

Quanto all'efficacia retroattiva della disposizione impugnata, la

difesa dell'ENEL osserva, in primo luogo, che anche a questo proposito

il problema non si pone in termini diversi da quello inerente al

necessario rispetto dei criteri direttivi: se, per quanto innanzi è

stato osservato, il Governo era autorizzato e tenuto ad uniformarsi al

criterio enunciato nell'ultimo comma dell'art. 6 della legge del 1962

l'efficacia retro-attiva era in ciò stesso insita. Ma, ad avviso della

difesa, di vera e propria retroattività non potrebbe parlarsi, atteso

che se la legge delegata è applicativa di un principio insito nella

legge di delegazione del 1964, è questa legge che regola tutte le

operazioni relative ai trasferimenti.

6. - Per l'infondatezza della questione ha concluso anche la

Presidenza del Consiglio (atto di deduzioni del 30 giugno 1970).

L'Avvocatura dello Stato premette che l'ampia e generica

formulazione della delega contenuta nell'art. 2 della legge del 1962 è

tale da ricomprendere nell'ambito del potere normativo delegato anche

la materia relativa alla corresponsione dell'indennizzo e degli

interessi. Analizzate le ragioni della differenza fra le modalità

previste per le imprese trasferibili entro l'anno e quelle trasferibili

dopo l'anno, la difesa dello Stato osserva che la disposizione

impugnata non ha carattere innovativo, ma risponde all'esigenza di

integrare il contenuto dell'art. 6 della legge di nazionalizzazione per

tutti i casi di trasferimento dopo l'anno inizialmente previsto dal

legislatore, estendendo a situazioni giustamente ritenute simili una

disciplina (quella relativa al pagamento degli interessi "a decorrere

dal secondo semestre successivo al trasferimento") già prevista

nell'ultimo comma di quell'articolo. Per quanto riguarda l'efficacia

retroattiva della disposizione in esame, l'Avvocatura osserva che la

legge di delega implicitamente consente tale effetto, perché nel

momento in cui si delegava al Governo l'emanazione delle norme comunque

necessarie ai trasferimenti, il criterio della loro possibile

retroattività era considerato come indispensabile per la completa

attuazione del programma di nazionalizzazione.

7. - Nell'udienza pubblica le parti hanno ampiamente illustrato le

rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - L'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, dopo aver

riservato all'ENEL (comma primo) il compito di esercitare le attività

di produzione, importazione, esportazione ecc. di energia elettrica,

dispose che le imprese esercenti tali attività venissero trasferite al

predetto ente (comma quarto); l'art. 4 n. 10 stabilì che i

trasferimenti avvenissero con decreti aventi valore di legge, da

emanare entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, vale a

dire entro il 12 dicembre 1963. L'art. 4 previde altresì - ai nn. 5, 6

ed 8 - l'esclusione dal trasferimento, ricorrendo determinati

presupposti, di alcune categorie di imprese, identificabili in base a

criteri soggettivi (es.: appartenenza ad enti locali) od oggettivi

(imprese c.d. autoproduttrici; imprese produttrici e distributrici di

energia entro determinati limiti quantitativi): in riferimento ad esse

la legge stabilì infine in quali casi e con quali provvedimenti anche

tali imprese, venuti meno i presupposti dell'esonero, dovessero essere

assogettate al trasferimento.

L'art. 6 della legge, nel disciplinare le modalità secondo le

quali agli aventi diritto sarebbe stato corrisposto l'indennizzo

liquidato secondo i criteri fissati nell'art. 5, stabilì, nei primi

tre commi, la decorrenza in dieci anni a partire dal 1 luglio 1963, con

l'interesse del 5,50 per cento dal 1 gennaio 1963, ed il pagamento in

venti semestralità dal 1 gennaio 1964 (ad eccezione degli interessi

afferenti al semestre 1 gennaio-30 giugno 1963, da corrispondere entro

sei mesi dalla data dei decreti di trasferimento). Per le imprese

contemplate nei nn. 5, 6 ed 8 dell'art. 4 l'ultimo comma dello stesso

art. 6 stabilì, invece, che il pagamento dell'indennizzo e degli

interessi venisse effettuato "a decorrere dal secondo semestre

successivo alla data del decreto di trasferimento".

2. - La successiva legge 27 giugno 1964, n. 452 rinnovo al Governo,

per otto mesi, la delega concernente i decreti "relativi alla completa

attuazione della legge del 1962" con l'osservanza dei principi

direttivi in questa contenuti (art. 1), ed espressamente dispose (art.

3) che all'ENEL venissero trasferite le imprese che al momento

dell'entrata in vigore della legge di nazionalizzazione avessero in

corso la costruzione di impianti tecnicamente idonei alla produzione,

al trasporto ecc. di energia. In applicazione di quest'ultima

disposizione l'impresa della Società elettronucleare nazionale fu

trasferita all'ENEL (d.P.R. 14 dicembre 1964, n. 1569).

In data 18 marzo 1965 venne emanato, infine, il d.P.R. n. 342

contenente norme integrative della legge del 1962. Nell'art. 6 di tale

decreto fu statuito che ai trasferimenti delle imprese comunque

disposti dopo il periodo di un anno dall'entrata in vigore della legge

di nazionalizzazione si applicasse l'ultimo comma dell'art. 6 di

quest'ultima.

3. - Il citato art. 6 del d.P.R. 1965, n. 342 è oggetto

dell'ordinanza di rimessione della Corte di appello di Napoli, la quale

- accertatane, in sede di giudizio sulla rilevanza della questione,

l'applicabilità al trasferimento della SENN - dubita della sua

legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 77 della

Costituzione, sotto un triplice profilo: a) per il difetto assoluto del

potere del Governo di emanare disposizioni con valore di legge nel

settore delle modalità di corresponsione dell'indennizzo e degli

interessi, già direttamente e compiutamente disciplinato dall'art. 6

della legge del 1962; b) per la violazione dei principi e criteri

direttivi della delega (supposto che questa ci fosse), a causa del

contenuto della disposizione impugnata, che a tutti i trasferimenti

intervenuti dopo un anno dall'entrata in vigore della legge del 1962 ha

esteso quel regime che questa legge aveva previsto limitatamente a

quelle imprese (contemplate nei nn. 5; 6 ed 8 dell'art. 4) che

diventassero trasferibili solo se e quando si fossero verificate

determinate condizioni; c) per la ulteriore violazione dei principi

direttivi costituita dalla circostanza che la disposizione denunziata

ha effetto retroattivo nonostante che nella delega nessuna statuizione

sia individuabile, in base alla quale fosse consentito al Governo di

dettare una disciplina valevole per i trasferimenti intervenuti prima

della sua entrata in vigore.

4. - Delineati così i termini della questione - alla quale resta

del tutto estranea la problematica inerente alle conseguenze

patrimoniali alle quali la norma impugnata darebbe luogo secondo che si

tratti di imprese con impianti in esercizio ovvero di imprese con

impianti in costruzione - occorre in primo luogo accertare se la

materia de qua rientrasse o meno nell'oggetto della delega legislativa

concessa al Governo.

A tale uopo occorre tener presente che l'art. 2 della legge del

1962 contemplava una delega estremamente ampia, concernente, oltre che

puntuali specificazioni, "tutto quanto attiene ai trasferimenti " e

"quanto altro previsto dalla presente legge": con la stessa ampiezza la

delega venne rinnovata dalla legge del 1964 per la "completa

attuazione" della precedente legge. Ciò posto, sembra inutile indagare

se, per quanto riguarda le modalità di corresponsione dell'indennizzo

e degli interessi, l'art. 6 della legge del 1962 richiedesse o meno

l'intervento integrativo del legislatore delegato. Quel che, invece, ha

rilievo è se tale intervento si giustifichi come inevitabile

conseguenza del rinnovo della delega disposto nel 1964 e dei nuovi

limiti temporali stabiliti per il trasferimento delle imprese: si

tratta, in effetti, di accertare se, nel settore che qui interessa, una

legge delegata fosse indispensabile in vista di quella completa

attuazione della legge di nazionalizzazione in funzione della quale, in

base al combinato disposto delle due leggi, al Governo vennero

conferiti i necessari poteri delegati. Orbene si deve osservare, in

proposito, che i primi tre commi dell'art. 6 della legge del 1962 si

riferivano ad una ben precisata ed individuata categoria di imprese

(quelle, cioè, da trasferire entro il 12 dicembre 1963, secondo il

disposto dell'art. 4 n. 10), giacché non si può minimamente dubitare

che le date specificamente fissate per la decorrenza e per il pagamento

delle semestralità erano state determinate in strettissima

correlazione con il termine massimo stabilito dalla legge per i

relativi trasferimenti; e d'altra parte è altrettanto vero che a ben

definite categorie di imprese (quelle indicate nei nn. 5, 6 ed 8

dell'art. 4) si riferiva a sua volta l'ultimo comma dell'art. 6, in

forza del quale la data per la decorrenza e per i pagamenti non era

fissa, ma variabile in relazione alla data del singolo decreto di

trasferimento. Né nei primi tre commi né nell'ultimo, insomma, si

poteva rinvenire una disciplina che potesse riguardare ipotesi di

trasferimento diverse da quelle in essi rispettivamente considerate.

Una volta intervenuta la legge del 1964, l'art. 6 della legge del 1962

per la parte che qui interessa non era certamente applicabile, senza

l'intermediazione e l'integrazione di una legge delegata, ai

trasferimenti che sarebbero stati disposti entro il nuovo termine: non

applicabile direttamente era l'ultimo comma, a causa del suo

riferimento specifico alle sole imprese di cui ai nn. 5; 6 ed 8

dell'art. 4; ma direttamente applicabili non erano neppure i primi tre

commi, a causa della stretta connessione fra le date ivi indicate ed un

arco di tempo ormai concluso. Si deve perciò riconoscere che

nell'oggetto dell'ampia delega concessa dall'art. 1 della legge del

1964 rientrava anche la delega a disporre nel settore della

corresponsione degli indennizzi e degli interessi per integrare l'art.

6 della legge del 1962 e rendere possibile la "completa attuazione" di

questa.

5. - Ma se l'art. 6 della legge del 1962 era inidoneo a

disciplinare direttamente e compiutamente la corresponsione degli

indennizzi relativi alle imprese trasferite nel nuovo termine stabilito

dalla legge del 1964, è pur vero che nelle sue statuizioni vanno

ricercati i criteri e principi direttivi al rispetto dei quali il

legislatore delegato era indubbiamente tenuto.

Volgendo l'indagine in questa ulteriore direzione, occorre,

anzitutto, respingere l'equivoco che la determinazione dei "principi e

criteri direttivi", richiesta dall'art. 76 della Costituzione per una

valida delegazione legislativa, elimini ogni discrezionalità

nell'esercizio della delega, essendo vero, al contrario, che tale

discrezionalità sussiste in quell'ambito che principi e criteri,

proprio perché tali, circoscrivono ma non eliminano. Ora, per quanto

riguarda il caso in esame, l'art. 6 conteneva alcune statuizioni

(pagamento in dieci anni e venti semestralità, aggiunta di interessi

nella misura del 5,50 per cento) che, in quanto riferite al

trasferimento di tutte le imprese e senza alcuna connessione con la

data in cui esso sarebbe intervenuto, dovevano essere tenute ferme - e

sono state tenute ferme - dal legislatore delegato. Ma relativamente

alla questione della decorrenza, quanto si è detto al numero

precedente dimostra che l'unico principio direttivo desumibile dal

complesso delle statuizioni contenute nell'articolo 6 è quello secondo

il quale deve esserci una ragionevole correlazione fra la data del

trasferimento e la data di decorrenza dell'indennizzo e degli

interessi: principio che lo stesso articolo attuava diversamente

secondo che si trattasse di imprese da trasferire entro il 12 dicembre

1963 ed imprese che eventualmente diventassero trasferibili dopo tale

data. E sarebbe assurdo ritenere che la legge delegata del 1965,

statuendo in ordine ai trasferimenti contemplati dalla legge del giugno

1964, dovesse seguire la prima via, con la conseguenza di una

decorrenza (1 luglio 1963) arbitrariamente retroattiva. Il vero è,

invece, che il legislatore delegato, proprio in ossequio al principio

ricavabile dall'art. 6 della legge di nazionalizzazione, doveva tener

presente il nuovo arco di tempo previsto dalla legge del 1964: rendendo

applicabile ai trasferimenti in esso ricadenti le disposizioni che la

legge del 1962 dettava per le imprese trasferibili dopo il 12 dicembre

1963, esso si è mantenuto nei limiti della sua discrezionalità.

Né si può dire, secondo quanto assume la difesa della SENN, che

fra il primo ed il secondo comma del denunciato art. 6 vi sia una

incoerenza rivelatrice di un eccesso di delega. Ed invero il secondo

comma stabilisce che i risultati di gestione delle imprese siano di

pertinenza dell'ENEL a decorrere "dal secondo semestre successivo alla

data del decreto di trasferimento". Ma tale statuizione si limita a

rendere esplicita quella che già era desumibile dall'ultimo comma

dell'art. 6 della legge del 1962 e, in definitiva, a chiarire che dal

secondo semestre successivo al trasferimento comincia a decorrere sia

l'imputazione all'ENEL dei risultati di gestione sia la prima

semestralità di indennizzo ed interessi.

6. - Infondato è anche il profilo concernente l'applicabilità

della disposizione impugnata ai trasferimenti - quale è quello della

SENN - disposti prima della sua emanazione. La Corte di appello di

Napoli ritiene che né dall'art. 2 della legge del 1962 né dall'art. 1

della legge del 1964 risulti che al Governo fosse consentito di emanare

una legge delegata con effetto retroattivo. Ma sembra a questa Corte

che, se si parte dal presupposto - di cui innanzi si è ampiamente

discorso - che il legislatore delegato doveva necessariamente

intervenire per specificare le modalità di corresponsione degli

indennizzi in relazione ai trasferimenti previsti dalla nuova legge

delegante, è del tutto ovvio che le emanande disposizioni dovessero

riguardare tutti codesti trasferimenti, quale che fosse la data dei

relativi decreti. Né ha alcun rilievo la circostanza, fatta valere

dalla difesa della SENN, che la legge delegata concernente il

trasferimento della sua impresa - d.P.R. 14 dicembre 1964, n. 1569 -

stabiliva (art. 2) che l'indennizzo sarebbe stato determinato e

corrisposto secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n.

1643. Anche a questo proposito è decisiva la considerazione che il

rinvio generico a siffatte disposizioni non può essere interpretato

che come rinvio al significato che esse avevano assunto a seguito

dell'entrata in vigore della legge del 1964: e già si è detto che la

puntualizzazione delle date contenute nei primi tre commi riguardava

esclusivamente i trasferimenti disposti entro il 12 dicembre 1963. E se

l'art. 6 della legge del 1962 doveva essere integrato da una legge

delegata, il rinvio ad esso non faceva acquisire alla SENN nessuna

situazione giuridica in ordine alla decorrenza delle semestralità

ancora da disciplinare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 del d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, contenente "norme

integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643" (relativa

all'istituzione dell'ENEL), sollevata dall'ordinanza indicata in

epigrafe in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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