Corte costituzionale

Sentenza n. 56/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/05/1968 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo

comma, della legge provinciale di Bolzano 24 luglio 1957, n. 8, sulla

tutela del paesaggio, promosso con ordinanza iemessa il 13 maggio 1966

dal Consiglio di Stato - sezione V - sul ricorso di Menegot Vittorio

contro la Giunta provinciale di Bolzano, iscritta al n. 180 del

Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 258 del 15 ottobre 1966 e nel Bollettino Ufficiale della

Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 25 ottobre 1966.

Visti gli atti di costituzione di Vittorio Menegot e del Presidente

della provincia di Bolzano;

udita nell'udienza pubblica del 22 aprile 1968 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

uditi l'avv. Angelo Facchin, per il Menegot, e l'avv. Giuseppe

Guarino, per la provincia di Bolzano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Decidendo su un ricorso proposto da Menegot Vittorio contro i

decreti del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 16 novembre

1959, 30 luglio e 30 settembre 1963, con i quali rispettivamente era

stato approvato l'elenco delle particelle da sottoporre alla tutela del

paesaggio ai sensi della legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8, era

stata disposta l'immediata sospensione del lavori di costruzione di una

casa di abitazione intrapresi dal Menegot e si era diffidato

quest'ultimo a rimuovere l'opera eseguita, il Consiglio di Stato, con

ordinanza del 13 maggio 1966, denunziava a questa Corte

l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della

legge provinciale suddetta, in riferimento all'art. 42, terzo comma,

della Costituzione. L'ordinanza riteneva che, pur essendo mancate le

norme di attuazione dello Statuto, la legge impugnata doveva ritenersi

legittima perché non interferiva nell'organizzazione degli uffici

statali, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non avendo disposto

trasferimento di personale, di servizi ed uffici; dichiarava perciò

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

che, al riguardo, era stata proposta dal Menegot in relazione all'art.

95 dello statuto del Trentino-Alto Adige e della VIII disposizione

transitoria della Costituzione. Il Consiglio di Stato rilevava invece

il sospetto di illegittimità dell'art. 15 della legge impugnata, nel

suo secondo comma, perché statuisce che, nel caso di divieto assoluto

di costruire sopra aree da considerarsi fabbricabili, può essere

concesso uno speciale contributo, nei limiti delle somme da stanziarsi

in apposito articolo del bilancio provinciale: quel divieto, secondo il

Consiglio predetto, svuota completamente del suo contenuto il diritto

di proprietà quando si riferisce ad un'area che, come nella specie, è

da ritenersi fabbricabile, e il contributo che, in tal caso, può

essere concesso, non solo ha natura e consistenza ben diversa

dall'indennizzo, ma, dovendo misurarsi sull'importo degli stanziamenti

di bilancio, non è oggetto di un diritto certo e perfetto.

L'ordinanza è stata notificata alle parti e al Presidente del

Consiglio dei Ministri il 18 luglio 1966; è stata comunicata ai

Presidenti delle due Camere il 30 dello stesso luglio; è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 15 ottobre

1966, n. 258, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto -

Adige del 25 ottobre 1966, n. 44.

Nel processo così instaurato si sono costituiti tanto il Menegot

quanto il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, che hanno

anche depositato memorie.

2. - Il Menegot fa proprie le osservazioni svolte dal Consiglio di

Stato; ma in via pregiudiziale risolleva la questione di legittimità

costituzionale di tutta la legge, che il Consiglio di Stato aveva

ritenuto manifestamente infondata, e ritorna a prospettare la mancanza

di norme d'attuazione dello statuto regionale: all'uopo si richiama

alle sentenze di questa Corte, le quali, da un lato, hanno dichiarato

illegittime leggi regionali o provinciali che, nel disciplinare materie

di competenza, avevano sostituito organi provinciali a quelli statali,

e, d'altro lato, hanno ritenuto che le norme d'attuazione sono non solo

in ogni caso necessarie, ma sono necessarie per delimitare i poteri

trasferiti. Ritiene che la Corte possa promuovere in via incidentale

anche d'ufficio la questione stessa, dato il carattere assorbente che

essa ha rispetto all'altra che riguarda soltanto un articolo della

legge, e dato che questa contiene norme sostitutive di quelle

corrispondenti contenute nella legge statale del 1939, e istitutive di

organi provinciali aventi poteri spettanti ad organi statali. Il

Menegot rileva inoltre che l'ordinanza nella quale si fissa l'ambito di

una questione non forma limite alla rilevabilità di ufficio, da parte

della Corte, di altra questione che il giudice a quo ha dichiarato

manifestamente infondata, e che si pone come pregiudiziale rispetto al

giudizio sul processo rinviato alla Corte.

3. - Il Presidente della Giunta provinciale osserva anzitutto che

la questione prospettata dal Consiglio di Stato attiene al diritto alla

corresponsione di un indennizzo, e che pertanto il Menegot l'avrebbe

potuta promuovere solo nel corso di un giudizio concernente la

liquidazione di tale indennizzo o quando avesse formulato, dinanzi al

giudice amministrativo, un motivo di illegittimità del provvedimento

provinciale, sotto il profilo della mancanza della copertura

finanziaria, o sotto quello della rilevanza della norma impugnata ai

fini della formazione dell'atto amministrativo oggetto del ricorso al

giudice stesso. Il provvedimento del 30 settembre 1963, impugnato con

tale ricorso, si fonda invece sull'art. 13 della legge, che abilita

l'autorità provinciale ad ordinare la remissione in pristino nel caso

di lavori effettuati senza autorizzazione; e della norma impugnata non

deve farsi applicazione al provvedimento, non sapendosi nemmeno se

l'autorità amministrativa provvederà all'imposizione del vincolo di

inedificabilità. Nel ricorso amministrativo non v'è traccia di

un'affermazione per cui, sulla determinazione della pubblica

amministrazione, abbia influito la circostanza che essa riteneva di

potere in seguito imporre un divieto di assoluta inedificabilità

contro versamento di un contributo a sua discrezione: anzi, nella parte

finale del provvedimento, la Giunta provinciale si riservava, in base a

successivo esame, di applicare l'art. 15, secondo comma, oggi

denunziato a questa Corte.

Viene altresì rilevato che la disposizione sospettata di

illegittimità costituzionale fa riferimento solo alle aree da

considerarsi come fabbricabili, e che il Consiglio di Stato aveva

riconosciuto apoditticamente la fabbricabilità dell'area in

contestazione, senza chiarire cioè se di essa, per effetto di

disposizioni di piano regolatore o di regolamento edilizio, è prevista

l'utilizzazione a scopi edilizi, e senza considerare inoltre che l'area

predetta è adibita ad usi agricoli, è utilizzata come tale e non ha

mai avuto altra destinazione.

Nel merito il Presidente della provincia osserva che

l'edificabilità non è la sola possibilità di utilizzazione che possa

aversi per un terreno, né è una qualità indefettibile del suolo,

dipendendo anche dalla destinazione che al terreno sia data dalla

pubblica autorità nel quadro delle esigenze urbanistiche. La

compressione della facoltà di costruire, a tutela degli interessi

paesistici, non comporta espropriazione, ma solo limitazione di una

delle possibilità di godimento e quindi non dà luogo ad indennità.

In occasione della questione del compenso conseguente all'imposizione

di servitù militari, la Corte ha giudicato che le limitazioni della

facoltà di costruire da sole ed in astratto non sono idonee a

configurare atti di espropriazione; e si è sempre escluso che spetti

un indennizzo per quelle destinazioni di piano regolatore che, pur

escludendo l'utilizzazione edilizia o contenendola in limiti molto

ristretti, lasciano impregiudicato il godimento del bene sotto altro

profilo (verde privato o area sportiva privata).

Il Presidente della provincia osserva infine che l'art. 9 della

Costituzione tutela il passaggio e il patrimonio storico ed artistico

della Nazione senza prescrivere obblighi di indennizzo in conseguenza

delle limitazioni che questa tutela può implicare: nel contrasto tra

l'articolo predetto e il successivo art. 42 deve darsi preferenza al

primo, perché compreso nella parte della Costituzione dedicata ai

principi fondamentali, onde la possibilità che un indennizzo, se è

dato, possa essere determinato con criteri diversi e in misura

inferiore rispetto a quelli normali, tenuto conto del carattere

prioritario dell'interesse pubblico da soddisfare.

Nell'ambito di questo quadro normativo, la norma impugnata si

giustifica pienamente.

4. - Nella sua memoria difensiva, il Menagot fa presente che il

Consiglio di Stato, con ordinanza 3 novembre 1967, in contrasto con

quanto aveva considerato nell'altra che ha dato inizio a questa causa,

ha promosso giudizio di legittimità costituzionale di tutta la legge

provinciale 24 luglio 1957, n. 8, per i motivi che nell'ordinanza in

esame esso aveva disatteso; chiede pertanto che la Corte sospenda

l'odierno giudizio, per la sua trattazione assieme a quello

successivamente proposto.

Circa il merito rileva che non è dubbio che l'area in oggetto è

edificabile: non è stato contestato dalla provincia, anzi questa lo ha

espressamente affermato quando ha proposto di accordare un indennizzo;

rileva inoltre che il Consiglio di Stato ha denunciato l'art. 15 della

legge, perché il provvedimento di vincolo è preordinato

all'applicazione di una norma che si assume costituzionalmente

illegittima in quanto non prevede un indennizzo.

5. - A sua volta, la memoria difensiva del Presidente della

provincia contesta che sia possibile sollevare in questa sede la

questione di illegittimità dell'intera legge provinciale proposta dal

Menegot e disattesa dal Consiglio di Stato: la Corte ha affermato che

essa deve esaminare le sole questioni enunciate nell'ordinanza di

rimessione, e nei limiti in cui risultano in concreto formulate, senza

che si possa tener conto delle deduzioni difensive che sollevano

profili nuovi. La questione non potrebbe nemmeno essere riesaminata dal

Consiglio di Stato, ostandovi la preclusione dipendente dalla

precedente decisione, definitiva e inoppugnabile. La Corte ha proposto

di ufficio questioni di legittimità costituzionale solo in quanto

rilevanti ai fini della propria decisione; ma nella specie tale estremo

non sussiste, perché la questione prospettata può essere decisa senza

che sia necessario indagare se sia legittima nel suo complesso la legge

in cui trova sede la norma alla quale si riferisce l'ordinanza di

rimessione. La norma sull'indennizzo potrebbe infatti essere legittima

anche se fosse illegittima l'intera legge; e l'asserto

dell'insufficienza dell'indennizzo non dipende direttamente ed

esclusivamente dall'assunta illegittimità di tutta la legge, perché

tale illegittimità produrrebbe quella della norma impugnata solo

perché la comprenderebbe, non perché servirebbe a far decidere la

questione sollevata dal Consiglio di Stato. Il Presidente della

provincia ripete poi le considerazioni svolte dal Consiglio stesso per

ritenere manifestamente infondata la questione oggi riproposta; e

soggiunge che lo Stato non ha impugnato la legge, e che questa è stata

indicata, nel memorandum presentato all'Assemblea delle Nazioni Unite

il 12 ottobre 1960, come una delle leggi che aveva reso effettiva

l'autonomia provinciale.

Si considera che, in ogni caso, la dichiarazione di illegittimità

della norma impugnata dovrebbe coinvolgere anche l'art. 16 della legge

statale 29 giugno 1939, n. 1497, che ha formulazione identica alla

disposizione oggetto dell'ordinanza di rimessione.

Si ribadisce che i provvedimento della provincia contro i quali il

Meneigot ha ricorso al Consiglio di Stato non avevano imposto alcun

vincolo di inedificabilità, e perciò non poteva farsi alcuna

questione di indennizzo.

Circa il merito viene considerato che la Costituzione garantisce,

non tutte le situazioni soggettive che formano il contenuto della

proprietà, ma soltanto un contenuto minimo della stessa, rappresentato

dall'appartenenza del bene e dalle sue utilizzazioni in atto, quindi

dai diritti acquisiti, veri e propri diritti soggettivi: solo rispetto

a tale contenuto minimo sorge l'obbligo di indennizzo. Ma lo ius

aedificandi, dall'unanime giurisprudenza, non è qualificato come

diritto soggettivo: il diritto di costruire si connette infatti a

quanto al proprietario del fondo è riconosciuto dalla pubblica

amministrazione nell'esercizio di poteri amministrativi discrezionali,

quali sono quelli inerenti ai piani regolatori generali e particolari,

nonché ai regolamenti edilizi. Rispetto a tale ius non è perciò

configurabile un diritto all'indennizzo. solo dopo il rilascio della

licenza di costruzione la situazione assume il carattere di diritto

soggettivo, e può prospettarsi un obbligo di indennizzo nel caso di

provvedimento ablativo.

Ma vi è di più: la giurisprudenza ha negato l'indennizzo in ogni

caso in cui il vincolo o la limitazione derivi direttamente dalla legge

o abbia comunque carattere generale. In questo caso si è fuori

dall'espropriazione, che è sempre l'effetto di un provvedimento a

carattere individuale; e l'attività amministrativa, che fosse

necessaria, è diretta esclusivamente ad accertare in concreto le

condizioni per la sussistenza del vincolo. Anche i vincoli derivanti

dai piani paesistici o dai piani regolatori stanno fuori dal concetto

di espropriazione se pure pongano il divieto di totale

inedificabilità; perché il vincolo sorge direttamente da atti che non

sono particolari e concreti, qualunque ne sia la natura giuridica

(regolamenti, atti amministrativi generali o programmi o piani) e

comunque perché il vincolo fa perdere solo un vantaggio potenziale.

Ed ancora: l'espropriazione si riferisce unicamente a casi nei

quali, al sacrificio del proprietario, si connette il vantaggio di un

altro soggetto giuridico particolare, cosicché si è fuori da tal

concetto ogniqualvolta il vincolo o il limite interviene in vista del

soddisfacimento del pubblico interesse, senza che alcun altro soggetto

ne tragga vantaggio particolare, come è nel caso del vincoli

paesistici.

Il Presidente della provincia si rifà all'assunto da lui esposto

nelle deduzioni di costituzione, circa la prevalenza dell'art. 9 della

Costituzione sull'art. 42: la proprietà ha sempre carattere di diritto

affievolito, ove sussistano esigenze di tutela paesistica, sulla base

della stessa norma costituzionale, e la legge e gli atti amministrativi

non fanno altro che specificare la volontà del costituente, dettando

le norme che siano necessarie al fine, e provvedendo in concreto.

Si fa inoltre richiamo alla dottrina secondo la quale

l'assoggettamento di immobili a vincoli paesistici non concreta una

misura espropriativa, perché tali vincoli sono connaturati all'essenza

della proprietà, non derivano da discrezionale elezione del pubblico

potere, e si concretano attraverso un giudizio squisitamente tecnico.

Infine si insiste nel ritenere che l'area di proprietà del Menegot

non è edificabile (e si esibisce un certificato tavolare), che nessuna

autorizzazione a modifiche dello stato dei luoghi era stata richiesta o

concessa, che l'ordine di ripristino è stato causato dal comportamento

illegittimo del Menegot, che non si può escludere che l'autorizzazione

ad edificare possa essere concessa per un diverso progetto, e che il

Menegot può continuare indisturbato a coltivare il fondo secondo la

sua destinazione.

6. - All'udienza del 22 aprile 1968 i difensori delle parti hanno

illustrato le rispettive tesi ed insistito nelle conclusioni prese. Considerato in diritto :

1. - La Corte ritiene di non poter accogliere l'istanza del

Menegot, di sospendere il giudizio su questa causa, per riunirla

all'altra promossa dal Consiglio di Stato con ordinanza 3 novembre 1967

su ricorso Tirelli, che investe tutta la legge provinciale 24 luglio

1957, n. 8.

Le due cause sono in diversi stadi processuali: quella odierna è

in condizione di essere decisa, l'altra non può essere ancora portata

a discussione e non può pertanto ritardare il corso della prima.

2. - È pure da disattendere la richiesta dello stesso Menegot, con

la quale si propone l'esame di legittimità della intera legge

suddetta, per la mancanza, nella provincia, del potere legislativo

sulla materia regolata.

La Corte trova il limite del suo potere nell'ordinanza che promuove

il processo di legittimità. Nella specie, il Consiglio di Stato ha

sollevato dubbi unicamente su un articolo della legge (il 15), e dopo

aver dichiarato manifestamente infondato il sospetto di illegittimità

di tutta la legge sotto il medesimo profilo che oggi il Menegot

prospetta. L'ordinanza del Consiglio di Stato è adeguatamente

motivata; e ciò impedisce alla Corte, secondo la sua giurisprudenza,

di verificare la fondatezza dei motivi addotti.

Né la questione disattesa dal giudice a quo può essere promossa

di ufficio, sia perché l'iniziativa si risolverebbe in un riesame

della pronuncia del Consiglio, sia perché, come esattamente osserva la

provincia, la questione non sarebbe rilevante: infatti il vedere se la

norma denunciata nega fondatamente il diritto all'indennizzo dipende

soltanto dalla rilevazione della natura del vincolo, mentre l'eventuale

illegittimità costituzionale di tutta la legge altra conseguenza non

avrebbe se non quella di assorbire la questione proposta. L'esame

proposto rimane perciò impregiudicato.

3. - La provincia di Bolzano ritiene che il giudizio promosso è

privo di presupposti idonei: non sarebbe, infatti, rilevante la

questione relativa al diritto all'indennità ex art. 42, terzo comma,

della Costituzione, perché il ricorso proposto al Consiglio di Stato

contestava la legittimità di un provvedimento con il quale la

provincia aveva ordinato la rimessione in pristino della situazione del

luoghi in quanto modificata senza autorizzazione e senza porre alcun

vincolo alla proprietà del Menegot; e non sarebbe nemmeno rilevante

quella questione perché la norma impugnata disconosce il diritto ad un

indennizzo solo con riferimento ad un divieto di edificabilità di aree

da considerarsi edificabili, circostanza che il Consiglio di Stato non

ha accertato.

Su entrambi i punti il Consiglio ha però motivato nei limiti di

quell'esame delibativo entro cui l'indagine sul requisito di rilevanza

deve contenersi, considerando, per un verso, che il provvedimento

impugnato si preordinava all'applicazione di una norma di cui si

assumeva l'illegittimità costituzionale e che aveva influito nella

determinazione della provincia; per altro verso, ritenendo che l'area

in questione era edificabile, in corrispondenza ad una esplicita

allegazione del Menegot, dalla provincia non contestata.

4. - Nel merito la Corte rileva che i beni immobili qualificati di

bellezza naturale hanno valore paesistico per una circostanza che

dipende dalla loro localizzazione e dalla loro inserzione in un

complesso che ha in modo coessenziale le qualità indicate dalla legge.

Costituiscono cioè una categoria che originariamente è di interesse

pubblico, e l'amministrazione, operando nei modi descritti dalla legge

rispetto ai beni che la compongono, non ne modifica la situazione

preesistente, ma acclara la corrispondenza delle concrete sue qualità

alla prescrizione normativa. Individua il bene che essenzialmente è

soggetto al controllo amministrativo del suo uso, in modo che si fissi

in esso il contrassegno giuridico espresso dalla sua natura e il bene

assuma l'indice che ne rivela all'esterno le qualità; e in modo che

sia specificata la maniera di incidenza di tali qualità sull'uso del

bene medesimo.

L'atto amministrativo svolge, vale a dire, una funzione che è

correlativa ai caratteri propri dei beni naturalmente paesistici e

perciò non è accostabile ad un atto espropriativo: non pone in moto,

vale a dire, la garanzia di indennizzo apprestata dall'art. 42, terzo

comma, della Costituzione. Espropriazione presupposta in questo

articolo non v'è, come mostra di credere la provincia di Bolzano,

soltanto quando v'è coattivo trasferimento ad un soggetto legittimato

a dare un'ulteriore destinazione ad un bene nell'interesse pubblico, ma

v'è in ogni caso in cui si autorizza la pubblica amministrazione ad

incidere un diritto relativo a quel bene, sottraendone il godimento, in

tutto o in parte, al suo titolare (sentenza 19 gennaio 1966 n. 6);

cioè v'è espropriazione pure in ogni caso in cui la menomazione del

diritto sia l'effetto dell'esercizio della potestà amministrativa di

ridurre l'uso di un bene originariamente a godimento integrale, così

da restringerne il contenuto essenziale, oltre che nel caso di

trasferimento in mano pubblica della disponibilità di un bene per la

realizzazione di un pubblico interesse. E infatti non si è mai

dubitato che espropriazione per pubblico interesse vi sia

nell'imposizione di una servitù, il cui esercizio non implica

compimento di un'attività di risultato da parte della pubblica

amministrazione.

Nell'ipotesi di vincolo paesistico su beni che hanno il carattere

di bellezza naturale, la pubblica amministrazione, dichiarando un bene

di pubblico interesse o includendolo in un elenco, non fa che

esercitare una potestà che le è attribuita dallo stesso regime di

godimento di quel bene, così che le sia consentito di confrontare il

modo di esercizio di alcune facoltà inerenti a quel godimento con

l'esigenza di conservare le qualità che il bene ha connaturali secondo

il regime che gli è proprio e di prescrivere adempimenti coordinati e

correlativi a tali esigenze. L'amministrazione può anche proibire in

modo assoluto di edificare sulle aree vincolate che siano considerate

fabbricabili (art. 15, secondo comma). Ma, in tal caso, essa non

comprime il diritto sull'area, perché questo diritto è nato con il

corrispondente limite e con quel limite vive; né aggiunge al bene

qualità di pubblico interesse non indicate dalla sua indole e

acquistate per la sola forza di un atto amministrativo discrezionale,

com'è nel caso dell'espropriazione considerata nell'art. 42, terzo

comma, della Costituzione, sacrificando una situazione patrimoniale per

un interesse pubblico che vi sta fuori e vi si contrappone (sentenza 9

marzo 1967, n. 20).

Che non vi sia garanzia costituzionale di un indennizzo per la

limitazione implicata dall'indole del bene non è tanto, nella specie,

l'effetto di una prevalenza dell'art. 9 della Costituzione sul

successivo art. 42, terzo comma, come sostiene la provincia, ma deriva

dall'essere il regime paesistico del diritti immobiliari del tutto

estraneo alla materia dell'espropriazione per pubblico interesse quando

corrisponde alle caratteristiche interiori di ciò che è oggetto di

quei diritti, e dal costituire tale regime un complesso normativo che

determina il modo di essere e di godere del diritti stessi, legittimato

dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione.

5. - Le ragioni esposte escludono perciò consistenza al dubbio

sollevato nell'ordinanza che ha promosso questo giudizio.

Già nella citata sentenza 19 gennaio 1966, n. 6, la Corte ha

rilevato che la legge può non disporre indennizzi quando i modi e i

limiti che essa segna ai diritti reali attengono in maniera obiettiva,

rispetto alla generalità dei soggetti, al regime di appartenenza o ai

modi di godimento dei beni in generale o di intere categorie di beni,

ovvero quando essa regola la situazione che i beni stessi abbiano

rispetto a beni o ad interessi della pubblica amministrazione; nel

quale caso la legge imprime, per così dire, un certo carattere a

determinate categorie di beni, identificabili a priori per

caratteristiche intrinseche, salva la possibilità di accertare, con

atti amministrativi di destinazione individuale, l'esistenza delle

situazioni presupposte rispetto a singoli soggetti e a singoli beni.

Solo per le imposizioni che comportano un sacrificio riguardo a beni

che non si trovino nella situazione suddetta sorge, secondo la predetta

sentenza, il problema dell'indennizzabilità; e i beni che formano il

patrimonio paesistico della comunità costituiscono essi stessi una

categoria a contorni certi, dato il carattere tecnico del giudizio che

la pubblica amministrazione è chiamata ad emettere per delinearla in

concreto, e che è suscettibile di sindacato giurisdizionale.

L'altra citata sentenza del 9 marzo 1967 n. 20, a proposito del

potere statale di dare in concessione le cave che non siano coltivate

dal proprietario del fondo, ha affermato che, nella struttura del

diritto di quest'ultimo su quei beni, si inseriscono limiti impressi

dalla loro rilevanza pubblica, che lo caratterizzano nella loro

giuridica essenza, cosicché la possibilità di avocare alla mano

pubblica la singola cava quando il proprietario del fondo non la

utilizza nell'interesse generale, è sviluppo naturale e normale del

rapporto da cui il diritto del privato trae origine, e non induce

acquisizione di un valore da parte dello Stato né implica obbligo di

un indennizzo: fatte le debite differenze, anche per i beni che

costituiscono patrimonio paesistico, le limitazioni al loro godimento

che derivano dalla dichiarazione di pubblico interesse o dalla

iscrizione negli elenchi svolgono il limite connesso al regime di quei

beni come categoria, per la loro inerenza ad un interesse della

comunità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

promossa dal Consiglio di Stato con ordinanza 13 maggio 1966 in

relazione all'art. 15, secondo comma, della legge della provincia di

Bolzano 24 luglio 1957, n. 8, sulla tutela del paesaggio, e in

riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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