Corte costituzionale

Sentenza n. 56/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1967 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9d.P.R. 2105/1963

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.P.R.

31 dicembre 1963, n. 2105, contenente "modificazioni alle

circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari", promosso con

ordinanza emessa il 22 ottobre 1965 dal Tribunale di Salerno nel

procedimento penale a carico di Maltempo Nicola, iscritta al n. 207 del

Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 309 dell'11 dicembre 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 15 febbraio 1967 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - L'art. 9 del D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105, contenente

"modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici

giudiziari", stabilisce che gli affari pendenti alla data del 1

settembre 1964 - e, cioè, al momento dell'entrata in vigore delle

nuove circoscrizioni - sono devoluti alla cognizione degli uffici che

risultano competenti in base al nuovo assetto territoriale, fatta

eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti

penali per i quali sia stata aperta la fase dibattimentale.

Nel corso di un procedimento penale a carico di Nicola Maltempo, il

Tribunale di Salerno, accogliendo un'eccezione dell'imputato, ha

sollevato una questione di legittimità costituzionale di tale

disposizione, ritenendo non manifestamente infondato il dubbio sulla

sua non conformità all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 22 ottobre 1965, il Tribunale -

dopo aver rilevato che il territorio del Comune di Petina, nell'ambito

del quale il fatto venne commesso, appartiene oggi, in virtù delle

nuove norme, al mandamento di Polla e pertanto competente a decidere è

il Tribunale di Sala Consilina - sostiene che l'applicazione della

norma impugnata sottrarrebbe l'imputato al "giudice naturale

precostituito". Il rispetto del principio sancito dall'art. 25, primo

comma, della Costituzione e riferibile anche al giudice competente per

territorio esigerebbe infatti, secondo il giudice a quo, che durante il

corso del procedimento penale e fino al suo esito non siano modificate,

a pena di incorrere in una violazione costituzionale, le norme di cui

all'art. 39 del Codice di procedura penale.

L'ordinanza, letta nella pubblica udienza, è stata ritualmente

notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai

Presidenti delle due Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

309 dell'11 dicembre 1965.

2. - Nell'atto di deduzioni depositato il 14 dicembre 1965

l'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza e difesa del

Presidente del Consiglio, ricorda numerose leggi le quali, in occasione

di altre modifiche circoscrizionali, dettarono norme transitorie del

tutto analoghe a quella ora impugnata e dirette a dare attuazione al

principio, riaffermato anche all'atto della emanazione dei Codici di

procedura penale del 1913 e del 1930, secondo il quale le leggi

processuali si applicano anche ai procedimenti in corso. Da tali

precedenti sarebbe lecito dedurre, secondo l'Avvocatura, che non si è

mai dubitato che una siffatta disciplina sia compatibile con la

garanzia del giudice naturale che già nello Statuto albertino trovava

esplicito riconoscimento.

Ciò premesso, la difesa del Presidente del Consiglio rileva che la

questione ora sollevata dal Tribunale di Salerno è diversa da quelle

finora esaminate dalla Corte, perché, tranne quello deciso con la

sentenza n. 119 del 1963, in tutti gli altri casi (sentenze n. 88 del

1962, nn. 2, 50, 109, 110, 122, 130, 148 e 156 del 1963, n. 32 del 1964

e n. 1 del 1965) vennero denunciate norme le quali consentivano che la

sottrazione di una lite alla cognizione di un determinato giudice

potesse esser disposta per volontà di un organo giudiziario ovvero di

una parte o di un terzo. La norma impugnata nel presente giudizio,

invece, provvede direttamente allo spostamento di competenza e non

lascia campo libero alla discrezionalità di altri soggetti. E se è

vero che l'art. 25, primo comma, della Costituzione pone un limite non

soltanto al potere esecutivo, ma anche a quello legislativo, tale

limite, secondo l'Avvocatura, funziona in modo diverso nei due casi. Il

precetto costituzionale, infatti, viene eluso quando una legge preveda

la possibilità della costituzione di un giudice a posteriori o

dell'attribuzione della competenza ad un determinato giudice, anche se

precostituito dalla legge, in relazione ad un determinato procedimento,

ma non comporta affatto il divieto di modificare in via generale ed

astratta l'ordine delle competenze, a proposito del quale viene solo

fissata una riserva legislativa. Giudice naturale è pertanto quello

individuato dalle norme sull'ordinamento giudiziario, e le modifiche a

queste apportate non incidono in alcun modo sulla garanzia assicurata

al cittadino.

L'Avvocatura osserva infine che la questione sollevata dal

Tribunale di Salerno sarebbe infondata anche se si volesse ritenere che

la norma in esame deroghi al principio della precostituzione legale del

giudice, giacché, secondo la stessa giurisprudenza della Corte, non

sono illegittime le deroghe disposte, con adeguate garanzie, per

assicurare il rispetto di altri principi costituzionali: nel caso

dell'art. 9 del D.P.R. n. 2105 del 1963 lo spostamento della

competenza dall'uno all'altro giudice, non previsto in relazione a

singole controversie ma con riferimento alle nuove strutture delle

circoscrizioni, persegue lo scopo di migliorare l'efficienza e la

prontezza della funzione giurisdizionale.

Nell'udienza pubblica l'Avvocatura ha insistito nelle descritte

argomentazioni ed ha concluso chiedendo che la questione venga

dichiarata infondata. Considerato in diritto :

1. - Nel proporre la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9 del D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105, il Tribunale di

Salerno muove dal presupposto che il principio secondo il quale nessuno

può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art.

25, primo comma, della Costituzione) esige che qualsiasi innovazione in

tema di competenza giudiziaria debba mantener ferma la precedente

disciplina per i procedimenti in corso: appunto per ciò sarebbe

costituzionalmente illegittima la norma in esame, che assegna gli

affari pendenti alla data del 1 settembre 1964, a meno che si tratti di

cause civili passate in decisione o di procedimenti penali in fase

dibattimentale, alla cognizione del giudice che sia competente in

relazione alle nuove circoscrizioni territoriali.

Per valutare in tutte le sue implicazioni la tesi prospettata

nell'ordinanza di rimessione va peraltro tenuto presente che, ove nella

definizione del concetto di "giudice naturale precostituito per legge"

dovesse essere usato anche un criterio cronologico, la necessaria

precedenza temporale della legge andrebbe riferita non già, come il

giudice a quo ritiene, all'atto introduttivo del giudizio, ma più

esattamente al fatto che al giudizio dà luogo. Val quanto dire che una

legge che modifichi i presupposti o i criteri di determinazione della

competenza del giudice dovrebbe transitoriamente far salva la

disciplina anteriore non soltanto per i procedimenti pendenti, ma per

qualsiasi giudizio, anche futuro, relativo a fatti, rilevanti per la

competenza, verificatisi prima della sua entrata in vigore. E

nell'ipotesi di abolizione di alcuni uffici giudiziari, quale è quella

contemplata negli artt. 2 e 3 della legge in esame, gli uffici

soppressi dovrebbero essere conservati in attività per un periodo di

tempo indefinito e indefinibile.

2. - La Corte ritiene che non sia fondata la tesi dalla quale le

descritte conseguenze deriverebbero.

Nel presente giudizio, come è evidente, l'art. 25, primo comma,

della Costituzione, non viene in considerazione sotto il profilo della

riserva di legge: è la stessa norma impugnata, infatti, che indica

direttamente e senza la intermediazione di atti di altre autorità

quale è il giudice competente alla cognizione dei procedimenti

pendenti. Tuttavia i principi messi in luce dalla giurisprudenza di

questa Corte, fin dalla sentenza n. 88 del 1962, in riferimento a casi

nei quali una disposizione legislativa conferiva ad organi giudiziari

il potere discrezionale di designare il giudice competente in un

singolo processo appaiono pienamente idonei a determinare anche il

significato ed i limiti dell'obbligo imposto allo stesso legislatore di

non distogliere alcuno dal suo giudice naturale. Ed invero in entrambe

le sue direzioni - e, cioè, sia in quanto implica la necessità che la

competenza giudiziaria, individuabile in base a criteri generali

direttamente posti dalla legge, non venga derogata da atti

insindacabili dei pubblici poteri, sia in quanto esprime un principio

sostanziale al quale la stessa legge deve uniformarsi nel regolare la

materia - il precetto costituzionale enunciato nel primo comma

dell'art. 25 tutela una esigenza fondamentalmente unitaria: quella,

cioè, che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una

rigorosa garanzia della loro imparzialità, venga sottratta ad ogni

possibilità di arbitrio. La illegittima sottrazione della regiudicanda

al giudice naturale precostituito si verifica, perciò, tutte le volte

in cui il giudice venga designato a posteriori in relazione ad una

determinata controversia o direttamente dal legislatore in via di

eccezione singolare alle regole generali ovvero attraverso atti di

altri soggetti, ai quali la legge attribuisca tale potere al di là dei

limiti che la riserva impone. Il principio costituzionale viene

rispettato, invece, quando la legge, sia pure con effetto anche sui

processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in

base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo

caso, infatti, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro

ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla

disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di

determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento - e,

dunque, della designazione di un nuovo giudice "naturale" - che il

legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito,

sostituisce a quello vigente.

Alla stregua di tali principi la norma in esame non merita censura.

Il D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105 (emanato in forza della delega

conferita al Governo dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1443, e prorogata

da successive leggi) ha operato una riforma delle circoscrizioni

giudiziarie al fine di un migliore assetto della organizzazione degli

uffici giudiziari: per soddisfare cioè - il che va tenuto nel debito

conto - un interesse generale intimamente connesso alla funzionalità

dei servizi della giustizia. L'art. 9 impugnato, pur riferendosi ad una

sfera definita di procedimenti, non comporta affatto, nel senso che si

è chiarito, la designazione a posteriori del giudice competente a

conoscere una concreta controversia, ma si limita a prescrivere, in via

assolutamente generale, entro quali limiti gli effetti delle modifiche

circoscrizionali abbiano ad incidere sui procedimenti in corso. La

disposizione, pertanto, non viola l'art. 25, primo comma, della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9 del D.P.R. 31 dicembre 1963, n. 2105, contenente norme

sulle "modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici

giudiziari", sollevata dal Tribunale di Salerno con l'ordinanza di cui

in epigrafe in riferimento all'art. 25, primo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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