Corte costituzionale

Sentenza n. 56/1960

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/07/1960 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4324, promosso con

ordinanza emessa il 28 luglio 1959 dal Tribunale di Rovigo nel

procedimento civile vertente tra Rance' Maurizio e l'Ente per la

colonizzazione del delta padano, iscritta al n. 104 del Registro

ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 239 del 3 ottobre 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita, nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1960, la relazione del

Giudice Antonio Manca;

uditi l'avvocato Mario Moschella, per Rance' Maurizio, e il

sostituito avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Ente per la

colonizzazione del delta padano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1952,

n. 4324 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1953, n.

19), in applicazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

(legge stralcio), fu approvato il piano particolareggiato di

espropriazione n. 341/1 del 26 agosto 1952, compilato dall'Ente per la

colonizzazione del delta padano, nei confronti del sig. Rance'

Maurizio, relativo ai terreni situati in località Valle dell'Oca, nel

Comune di Taglio di Po (provincia di Rovigo); e fu disposto il

trasferimento a favore di detto Ente di ettari 48. 43. 76 per un

reddito dominicale di lire 26.475,62.

Nel corso del giudizio, promosso davanti al Tribunale di Rovigo dal

Rance' con citazione del 19 settembre 1953 per ottenere la restituzione

dei terreni che egli assumeva essere stati illegittimamente espropriati

ed il risarcimento dei danni, il Tribunale, con ordinanza del 27

febbraio 1956, riferendosi all'eccezione dedotta dall'attore (il quale

riteneva che per lo scorporo si era tenuto conto di dati catastali

materialmente errati), sollevò la questione di legittimità

costituzionale del decreto anzidetto. Rilevò al riguardo che il

giudizio non poteva essere definito indipendentemente dalla risoluzione

della questione predetta, e che questa non poteva ritenersi

manifestamente infondata.

La Corte costituzionale, peraltro, con ordinanza n. 76 del 16

maggio 1957, dispose la restituzione degli atti al Tribunale,

osservando che non era stato motivato il giudizio sulla rilevanza, e

che questa omissione, per particolarità della fattispecie, comportava

incertezze sull'oggetto stesso del giudizio. Precisò che il

riferimento dell'ordinanza del Tribunale alle deduzioni dell'attore non

consentiva di integrare la motivazione, perché non erano stati

depositati i fascicoli di parte, il fascicolo della espropriazione, gli

atti relativi alla revisione catastale, in relazione alla quale era

stata emessa la decisione della Commissione censuaria centrale del 20

dicembre 1954, n. 2785, di annullamento senza rinvio delle decisioni

delle Commissioni comunale e provinciale, gli estratti catastali

anteriori e successivi alla decisione della Commissione centrale, il

fascicolo del procedimento davanti alle predette Commissioni, nonché

la certificazione dell'Ufficio delle imposte di Rovigo circa i dati

catastali utilizzati per le imposte.

Riassunta la causa davanti al giudice di merito, il Rance' chiese

che, uniformandosi alla pronunzia della Corte costituzionale, il

Tribunale, integrata la precedente ordinanza con la necessaria

motivazione, trasmettesse di nuovo gli atti a questa Corte.

L'Avvocatura dello Stato invece, in rappresentanza dell'Ente di

riforma, chiese che il Tribunale dichiarasse inammissibile,

improponibile, o comunque infondata la domanda attrice.

Con altra ordinanza del 28 luglio 1959 il Tribunale di Rovigo

rilevò che il piano particolareggiato n. 341/1 era stato compilato

dall'Ente espropriante in base ai dati catastali accertati nel 1945

dall'ufficio tecnico erariale, annullati dalla Commissione centrale,

con la decisione precedentemente indicata, per violazione dell'art. 124

del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153, sulla conservazione del

nuovo catasto dei terreni; che, secondo l'assunto del Rance', tenuto

conto del classamento anteriore alle variazioni illegittimamente

apportate nel 1945, il reddito complessivo della sua proprietà

terriera e quello medio per ettaro, non avrebbero consentita

l'espropriazione; e che, per conseguenza, il decreto di scorporo

sarebbe illegittimo per eccesso di delega. Rilevò, altresì, il

Tribunale che erano stati acquisiti gli elementi richiesti da questa

Corte e che la controversia non poteva essere definita

indipendentemente dalla risoluzione della questione di

costituzionalità. Dispose pertanto che gli atti fossero di nuovo

trasmessi a questa Corte.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata e, dopo le prescritte

comunicazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3

ottobre 1959, n. 239.

Si sono costituiti in questa sede il Rance', rappresentato dagli

avvocati Mario Degan e Antonino Fazio, che hanno depositato le

deduzioni il 22 ottobre 1959 e dall'avvocato Mario Moschella che ha

depositato la memoria il 26 maggio 1960. Si è pure costituito l'Ente

per la colonizzazione del delta padano, rappresentato dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha depositato le deduzioni il 10 settembre

1959. Ed è anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

aderendo alle conclusioni dell'Ente per il delta padano.

La difesa dell'espropriato deduce che, in seguito alla decisione

della Commissione censuaria centrale, già ricordata, i dati catastali

derivanti dagli accertamenti eseguiti d'ufficio nel 1945, notificati

all'interessato il 10 novembre 1952, dovrebbero considerarsi, ai fini

dell'espropriazione, privi di efficacia giuridica, con la conseguenza

che, dovendosi tener conto dei dati precedenti alle accennate

variazioni, la proprietà del Rance' sarebbe esente

dall'espropriazione. Chiede, pertanto, che si dichiari l'illegittimità

del decreto di espropriazione del 28 dicembre 1952.

L'Avvocatura dello Stato osserva preliminarmente che neppure la

nuova ordinanza del Tribunale sarebbe ritualmente emanata, in quanto il

giudice del merito, attenendosi alle conclusioni dell'attore, sopra

riferite, si sarebbe limitato ad integrare (in ipotesi) la precedente

ordinanza, in relazione alla dedotta illegittimità delle variazioni

catastali, senza tenere nel dovuto conto le controdeduzioni esposte a

difesa dell'Ente, nel senso che la controversia dovesse ormai ritenersi

risoluta in relazione alla giurisdizione di questa Corte, tralasciando

di riesaminare se la questione di costituzionalità fosse tuttora

rilevante e non manifestamente infondata. Riesame che, rispetto

all'ordinanza precedentemente emanata, il Tribunale avrebbe dovuto

compiere con piena autonomia, dopo il rinvio degli atti da parte di

questa Corte. La quale, si aggiunge, esercitando il controllo di

carattere formale sull'atto introduttivo del giudizio in questa sede,

ne avrebbe bensì constatata l'inidoneità a promuovere il giudizio

stesso, perché non era stato adeguatamente compiuto l'accertamento

sulla rilevanza demandata esclusivamente al giudice del merito. Ma da

ciò non deriverebbe alcuna limitazione per detto giudice ai fini del

riesame cui si è accennato, per il caso che la situazione processuale

avesse subito modificazioni tali da far ritenere superata la questione

di costituzionalità.

Comunque, fa notare ancora l'Avvocatura, la nuova ordinanza emessa

dal Tribunale, avrebbe soltanto formalmente, ma non nella sostanza,

ottemperato alla richiesta di questa Corte. Dato, infatti, che oggetto

del giudizio di merito era la illegittimità di una legge

provvedimento, il giudizio sulla rilevanza si sarebbe dovuto riferire

in particolare anche all'interesse ad agire da parte dell'espropriato.

Onde il Tribunale (con indagine propria e non riferendosi alle

conclusioni dell'attore) avrebbe dovuto accertare se e in qual misura,

dalla dedotta erroneità dei dati catastali, fosse derivata la

illegittimità totale o parziale del decreto di scorporo.

Nel merito, la difesa dell'Ente di riforma premette che, riguardo

alla proprietà del sig. Rance', era stato pubblicato, precedentemente

al 31 dicembre 1951, un piano di espropriazione n. 236/1; che, contro

detto piano l'interessato presentò reclamo; reclamo che fu accolto

dall'Ente, il quale, in base all'art. 2, n. 3, della legge 2 aprile

1952, sostituì il piano originario con un nuovo piano n. 341/1,

riferentesi a terreni diversi da quelli compresi nel piano precedente.

Si aggiunge che il Rance' produsse reclamo il 3 ottobre 1952, contro il

nuovo piano deducendo che il classamento e l'estimo catastale sarebbero

errati, poiché introdotti come variazioni a decorrere dal 1946, senza

che se ne fosse data comunicazione all'interessato, a norma dell'art.

125 del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153, e che, quindi, si

sarebbe dovuto tener conto dei dati catastali iscritti precedentemente

alla predetta variazione.

Disatteso tale reclamo fu emanato il decreto di espropriazione, di

cui la difesa dell'Ente sostiene la legittimità con le seguenti

argomentazioni. In base alle disposizioni degli artt. 4 e 6 della legge

21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), l'Ente espropriante deve

attenersi ai dati catastali risultanti alla data della compilazione del

piano, non avendo né potere, né obbligo di accertare se le operazioni

dell'Ufficio tecnico erariale siano state o no regolarmente eseguite.

Il sistema della riforma fondiaria sarebbe fondato necessariamente su

elementi fissi ed immutabili, dovendosi ritenere tutta la proprietà

terriera cristallizzata al 15 novembre 1949, per quanto attiene alla

titolarità, e al momento della compilazione dei piani, per quanto

attiene alle risultanze catastali circa il classamento. Ciò

deriverebbe logicamente dalla disposizione dell'art. 6 della legge n.

841, il quale, ai fini della determinazione della quota di scorporo,

per il classamento non ammette altro ricorso, da parte dell'Ente

espropriante e del proprietario espropriato, se non quello davanti alla

Commissione censuaria centrale, nelle zone dove sono in vigore i vecchi

catasti. Donde deriverebbe, secondo l'Avvocatura, in via generale, che

qualsiasi variazione dei dati catastali successiva alle date anzidette

non potrebbe avere alcuna influenza ai fini della riforma fondiaria,

anche perché le leggi che la disciplinano, stabiliscono dei termini

perentori entro i quali gli scorpori devono essere effettuati. E

deriverebbe, in particolare, per quanto riguarda l'attuale

controversia, che la decisione della Commissione potrebbe costituire

titolo per un eventuale rimborso dell'imposta fondiaria, ma non avrebbe

alcuna influenza relativamente alle operazioni di scorporo e, quindi,

sulla legittimità del decreto ora impugnato. Dovendosi pure tener

presente, si aggiunge, che la procedura di espropriazione si sarebbe

svolta e si sarebbe compiuta prima della pronuncia della Commissione

centrale; decisione che, in ogni modo, sarebbe stata emessa a seguito

di ricorso proposto ai sensi e per gli effetti del regolamento dell'8

dicembre 1938, sopra ricordato, e non già in base allo speciale

ricorso preveduto dall'art. 6 della legge 1950, n. 841.

L'Avvocatura dello Stato, pertanto, ricordando anche la

giurisprudenza di questa Corte in ordine all'importanza della data del

15 novembre 1949, per ciò che riguarda l'applicazione delle leggi

sulla riforma fondiaria, conclude chiedendo che si dichiari

inammissibile o comunque infondata la questione di legittimità

costituzionale ora sollevata.

Nella memoria la difesa dell'espropriato, circa le osservazioni

dedotte in via preliminare dall'Avvocatura, sostiene che il Tribunale,

nella seconda ordinanza, a differenza della prima, avrebbe

adeguatamente motivato circa la rilevanza, eliminando ogni incertezza

circa l'oggetto del giudizio in questa sede, trasmettendo anche i

documenti richiesti da questa Corte; e ponendo, quindi, anche in luce

l'interesse dell'espropriato alla risoluzione della questione di

costituzionalità.

Quanto al merito insiste nella tesi che la proprietà del Rance',

se non si fosse tenuto conto delle variazioni castastali apportate nel

1945, sarebbe immune dal procedimento di scorporo.

Alle argomentazioni della difesa dell'Ente obietta poi che, quando

fu compilato il piano particolareggiato, l'Ente di riforma, data la

revisione dei piani effettuati per altri proprietari, non avrebbe

ignorato che i calcoli in base ai quali fu determinata la quota di

scorporo sarebbero giuridicamente inefficienti. Non avrebbero perciò

rilievo nella specie le osservazioni circa la insindacabilità dei dati

catastali, la scadenza dei termini stabiliti per la compilazione del

piano e per l'emanazione del decreto di espropriazione e circa la non

influenza della decisione emessa dalla Commissione censuaria centrale

successivamente al decreto stesso. Secondo la difesa del Rance',

invece, ai fini della legittimità dello scorporo e dato il sistema

della legge n. 841 del 1950, sarebbe rilevante l'accertamento obiettivo

circa l'erroneità giuridica dei dati iscritti nel catasto,

indipendentemente dal tempo in cui tale errore sarebbe stato

riconosciuto e dai soggetti ai quali tale errore sarebbe addebitabile.

E si aggiunge che, mentre sarebbe da escludere una efficacia

retroattiva delle variazioni dei dati catastali intervenute

successivamente all'emanazione del decreto di espropriazione, lo stesso

non potrebbe, invece, ritenersi nella specie, dato che, in base alla

decisione della Commissione censuaria centrale, l'arbitraria variazione

dei dati sarebbe priva di valore giuridico, e che, quindi, i dati

anteriori si dovrebbero ritenere come non modificati ai fini dello

scorporo. Si tratterebbe, quindi, non già di annullamento delle

variazioni anzidette, bensì della loro giuridica inesistenza.

Né ciò contrasterebbe con la giurisprudenza di questa Corte, la

quale avrebbe bensì affermato che alla data del 15 novembre 1949

occorre riferirsi per stabilire la consistenza della proprietà da

espropriare, ma non avrebbe ritenuto, altresì, che se i dati iscritti

nel catasto a tale data fossero meramente apparenti e giuridicamente

inesistenti, tale situazione non avrebbe rilevanza al fine di ritenere

illegittima la espropriazione. Considerato in diritto :

I rilievi dedotti preliminarmente dall'Avvocatura dello Stato,

riguardo all'ordinanza emessa il 28 luglio 1959 dal Tribunale di

Rovigo, non hanno fondamento.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il giudizio

sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale per la

definizione della controversia principale, è devoluto all'esclusiva

competenza del giudice del merito. Onde l'ordinanza, con la quale viene

proposta la questione stessa, può essere sindacata da questa Corte

soltanto sotto l'aspetto formale della mancanza o della insufficienza

della motivazione. Di guisa che quando riscontrando un difetto del

genere, la Corte ritiene di dover rinviare gli atti al predetto giudice

perché adempia all'obbligo di un'adeguata motivazione, e perché, come

nella specie, trasmetta anche i documenti ritenuti necessari per

decidere la questione di costituzionalità, accerta implicitamente -

il che rientra, ovviamente, nella sua competenza - che l'ordinanza di

trasmissione degli atti, nei termini nei quali è stata redatta, non si

appalesa idonea a instaurare ritualmente il giudizio in questa sede.

È chiaro, perciò, che, verificandosi una tale situazione, il

giudice del merito, data la competenza che la legge gli attribuisce al

riguardo, è libero di riesaminare la rilevanza e la eventuale

manifesta infondatezza della questione con piena autonomia, non essendo

vincolato né dalla precedente ordinanza, né da quella emanata dalla

Corte costituzionale. Ma, appunto in relazione a tale autonomia, non si

può nella specie fondatamente muovere censura al Tribunale di Rovigo,

se ha disatteso le conclusioni definitive di merito proposte dalla

difesa dell'Ente per il rigetto della domanda attrice, e se, invece,

ritenendo tuttora persistente la rilevanza delle questione di

costituzionalità, ha pronunciato una seconda ordinanza, ed ha

trasmesso di nuovo a questa Corte gli atti con i documenti richiesti.

Ordinanza che deve ritenersi soddisfi alle esigenze della motivazione

(necessaria, com'è noto, soltanto per la rilevanza), poiché ha

precisato che l'illegittimità costituzionale del decreto di scorporo,

per eccesso di delega, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre

1950, n. 841, deriverebbe dal fatto che il piano particolareggiato n.

341/1, sarebbe stato compilato in base ad accertamenti catastali

eseguiti dall'Ufficio tecnico erariale di Rovigo nel 1945, annullati

dalla Commissione censuaria centrale con decisione del 20 dicembre

1954, n. 2785. Ed ha, altresì, posto in luce l'interesse ad agire

dell'espropriato, posto che questi sostiene che, se non si fosse tenuto

conto dell'accennata variazione, la sua proprietà terriera sarebbe

stata immune dall'espropriazione.

Né, come assume l'Avvocatura dello Stato, per accertare la

sussistenza dell'interesse ad agire, il Tribunale avrebbe dovuto in

definitiva pronunciarsi sul torto subito dall'espropriato per effetto

della dedotta violazione della legge di delega. Poiché se ciò fosse

esatto, è chiaro che, per decidere la questione sollevata con

l'ordinanza, si dovrebbe attendere non soltanto la definizione della

causa principale da parte del Tribunale, ma altresì la formazione del

giudicato. Il che, come ha già chiarito questa Corte con la sentenza

n. 10 del 1959, è contrario al sistema che regola i giudizi di

legittimità costituzionale in via incidentale. Nei quali la decisione

della questione di costituzionalità, una volta ritenuta, come nel

caso, rilevante e non manifestamente infondata con ordinanza del

giudice del merito, deve essere decisa quale che sia in definitiva la

pronunzia sulla pretesa dell'attore dedotta nel giudizio principale, da

cui, come è noto, il giudizio sulla legittimità costituzionale resta

del tutto indipendente.

Nel merito, la questione si concreta nell'esaminare se, come

sostiene la difesa dell'espropriato, possa ritenersi illegittimo, per

l'inosservanza dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, il

decreto di scorporo, in quanto ha approvato il piano particolareggiato

di espropriazione, compilato su dati catastali iscritti a seguito delle

variazioni apportate d'ufficio nel 1945, senza che ne fosse stata data

notizia all'interessato, essendo state a lui notificate il 10 novembre

1952, posteriormente cioè al deposito del piano particolareggiato

effettuato il 26 agosto 1952. Contro i quali accertamenti l'espropriato

aveva, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, proposto

ricorso ai competenti organi giurisdizionali, ai sensi dell'art. 125,

secondo comma, del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153, per la

conservazione del nuovo castato sui terreni.

A sostegno della legittimità del decreto l'Ente, come si è già

accennato, osserva che il sistema delle leggi sulla riforma fondiaria

(dato anche che le operazioni inerenti allo scorporo devono compiersi

entro i brevi e perentori termini stabiliti per l'esercizio della

delega) è fondato necessariamente su elementi fissi e immutabili,

cioè sulle risultanze catastali alla data del 15 novembre 1949, per

quanto riguarda la titolarità della proprietà terriera, e, alla data

della compilazione del piano, per ciò che attiene al classamento dei

terreni da espropriare. Con la conseguenza che qualsiasi variazione

apportata successivamente a tali date non potrebbe essere opposta

all'Ente incaricato dell'espropriazione; il quale, d'altra parte, non

avrebbe né potere né obbligo di sindacare la regolarità degli

accertamenti effettuati dall'Ufficio tecnico erariale. Nessuna

influenza, quindi, potrebbe spiegare nella specie la decisione della

Commissione censuaria centrale che, accogliendo il ricorso del Rance',

ha annullato senza rinvio la decisione della Commissione provinciale,

tanto più che il procedimento, che ha dato luogo alla pronunzia, si è

svolto e definito nell'ambito delle disposizioni del regolamento del

1938 sopra citato, e non già ai sensi e per gli effetti stabiliti

dall'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Il quale articolo,

nell'ultimo comma, stabilisce altresì che, al di fuori dei casi

previsti nel primo comma (riguardante le zone dove sono in vigore i

vecchi catasti), non è ammesso alcun altro ricorso per la

determinazione della qualità e classe dei terreni ai fini della quota

di scorporo contro le risultanze del catasto. Queste osservazioni non

possono ritenersi fondate.

La Corte costituzionale, con numerose sentenze, ha già chiarito

che la data del 15 novembre 1949 ha importanza fondamentale nel sistema

delle leggi sulla riforma fondiaria. A tale data, infatti, si deve aver

riguardo sia per determinare la superficie della proprietà terriera

appartenente a singole persone o società, ai sensi dell'art. 2 della

legge 12 maggio 1950, n. 230 (cosidetta legge Sila), sia per accertare

la consistenza della proprietà stessa in base all'art. 4 della legge

21 ottobre 1950, n. 841 (cosidetta legge stralcio). Consistenza che,

come ha ulteriormente ribadito la sentenza n. 70 del 1958, deve

intendersi riferita non soltanto all'estensione e titolarità della

proprietà terriera, ma anche alla qualità e alla classe dei terreni.

È però da notare che, con le sentenze nn. 8 e 10 del 1959,

sebbene il piano di espropriazione fosse stato compilato in base ai

dati risultanti dal catasto alla data del 15 novembre 1949, si è,

tuttavia, dichiarata la illegittimità del decreto di scorporo, in

quanto vi erano state comprese zone di terreno che, contrariamente alle

risultanze anzidette, non appartenevano al soggetto colpito

dall'espropriazione. E si è ritenuta, altresì (sentenza n. 17 del

1960), l'efficacia retroattiva, a favore del titolare dei beni, delle

variazioni catastali in diminuzione apportate dall'ufficio tecnico

erariale nel 1950, in accoglimento di una richiesta di verificazione

straordinaria inoltrata dal proprietario prima del 15 novembre 1949.

Ora, per quanto riguarda l'attuale controversia, la Corte è

d'avviso che, data la particolare situazione verificatasi, non possa

disconoscersi che le risultanze catastali, quali si presentavano al 15

novembre 1949, non potevano costituire base legittima per la formazione

del piano particolareggiato di espropriazione.

È da tener presente, come pure è stato posto in luce dalla

sentenza n. 81 del 1957 sopra menzionata, che l'espropriazione della

proprietà terriera privata, in applicazione della legge 21 ottobre

1950, n. 841, è consentita non già in relazione alla superficie della

proprietà stessa (art. 2 della legge n. 230 del 1950), bensì con

riguardo al reddito dominicale complessivo, accertato in base alle

tariffe di estimo al 1 gennaio 1943, combinato con il reddito

dominicale per ettaro, secondo le quote indicate nella tabella annessa

alla legge. E, a sua volta, questo reddito, che condiziona

l'applicazione della citata legge n. 841 del 1950, risulta dalla stima

dei terreni, secondo la loro estensione, qualità e classe, in

dipendenza degli accertamenti effettuati di ufficio, o su istanza dei

proprietari, nei casi consentiti, e secondo il procedimento tracciato

nelle leggi catastali (T. U. 8 ottobre 1931, n. 1572; decreto-legge 4

aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976;

regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153). Ne deriva, quindi, e del resto

risulta anche chiaramente dalla relazione del Ministro alla Camera dei

Deputati, che il sistema adottato dalla legge stralcio del 1950 è

collegato con quello delle leggi sul catasto, non soltanto per quanto

riguarda l'accertamento dell'estensione e del classamento dei terreni,

ma logicamente anche per ciò che attiene alle garanzie stabilite da

dette leggi a tutela del diritto di proprietà.

Ciò premesso, nel caso di specie, è da rilevare che il

procedimento seguito nel 1945 per la verificazione dei dati catastali

posti a base del piano di scorporo, non si è svolto secondo le

disposizioni delle leggi sopra richiamate, come del resto ha

riconosciuto anche la Commissione centrale nella ricordata decisione

del 20 dicembre 1954. A parte, infatti, che all'espropriato (a quanto

risulta da questa decisione e non è contestato) non fu dato l'avviso

prescritto dall'art. 124 del regolamento del 1938, per presenziare agli

accertamenti che l'Ufficio tecnico erariale effettuò riguardo ai

terreni del Rance', è da rilevare che, tra i documenti trasmessi dal

Tribunale su richiesta di questa Corte, è compreso il modello 11 in

data 26 settembre 1952, dal quale risulta che al mappale espropriato,

n. 9 del foglio 4, furono apportate variazioni nel 1945, e che tale

modello fu notificato all'interessato il 10 novembre del 1952. Emerge,

altresì, dai documenti predetti, che, in seguito a tale notificazione,

il Rance' iniziò davanti alle competenti Commissioni censuarie il

procedimento per ottenere che le variazioni anzidette fossero

dichiarate inefficaci ai fini dello scorporo.

In base a questi elementi di fatto (sui quali non vi è

contestazione) non si può, quindi, fondatamente disconoscere che se è

vero che, al 15 novembre 1949, le variazioni apportate in seguito alla

verifica d'ufficio del 1945 erano iscritte nel catasto, è vero

altresì che le variazioni stesse non potevano ritenersi operanti ai

fini dello scorporo, in quanto non ancora definitivamente acquisite ai

sensi e per gli effetti delle ricordate leggi catastali. È da

aggiungere che l'interessato ha inoltrato ricorso il 1 dicembre 1952,

dopo la compilazione del piano, perché l'Amministrazione, soltanto nel

novembre dello stesso anno, ha proceduto alla prescritta notificazione

delle variazioni già da tempo effettuate; dalla data della quale

notificazione, per espressa disposizione dell'art. 125, secondo comma,

del regolamento del 1938, decorre il termine per proporre reclamo

contro i risultati delle variazioni catastali.

Resta così superata anche l'altra obiezione dell'Avvocatura dello

Stato fondata sulla disposizione dell'art. 6 della legge del 1950, n.

841, che la Corte non ritiene utilmente richiamato nella specie.

Risulta, infatti, chiaramente dal testo, ed è confermato dai lavori

preparatori, che il ricorso speciale da proporre direttamente alla

Commissione censuaria centrale, entro 25 giorni dalla data del deposito

del piano di espropriazione nell'ufficio comunale (art. 6, primo comma,

della legge n. 841 del 1950 e art. 9 della legge 18 maggio 1951, n.

333) per ogni questione riflettente la non corrispondenza

dell'estensione, della qualità di cultura e della classe dei terreni,

è consentito soltanto nelle zone dove sono in vigore i vecchi catasti.

Ed è, perciò, evidente che il Rance' non poteva avvalersi di tale

disposizione, trattandosi (ed è incontestato) di terreni già iscritti

nel nuovo catasto.

Senonché all'espropriato non è neppure opponibile l'ultimo comma

dell'art. 6, secondo il quale, come si è accennato, oltre all'ipotesi

preveduta nel primo comma, non è ammesso altro ricorso per il

classamento dei terreni contro le risultanze del catasto. Tale

disposizione, infatti (e risulta chiaramente anche dai lavori

preparatori), non esclude che, per i terreni iscritti nel nuovo

catasto, il proprietario possa ricorrere agli organi competenti nei

termini e secondo le disposizioni delle leggi catastali sopra

ricordate. Ma nel caso in esame l'interessato non ha potuto avvalersi

di tali garanzie appunto per il fatto dell'Amministrazione, che non

aveva a lui data, in precedenza, legale conoscenza delle variazioni

apportate. Non si può neppure fondatamente obiettare che, nel sistema

delle leggi di riforma, le operazioni di scorporo, e, quindi,

l'esercizio della delega legislativa, devono svolgersi e compiersi

entro termini brevi e perentori assegnati agli enti di riforma e al

Governo e che perciò, esaurita la procedura, non sia possibile alcuna

eccezione sulla legittimità dell'espropriazione.

Allo stesso modo, infatti, che dalla brevità dei termini, come ha

ritenuto questa Corte con la sentenza n. 57 del 1959, non può

desumersi, in mancanza di espressa disposizione, che sia possibile

travolgere nell'espropriazione beni che non siano di proprietà del

soggetto passivo dello scorporo, così la limitazione del tempo per

l'esercizio della delega non può legittimare, con pregiudizio del

diritto di proprietà, il decreto di espropriazione, quando, come nella

specie, per l'inosservanza, da parte della stessa Amministrazione,

delle disposizioni delle leggi catastali (alle quali, come si è detto,

si ricollega strettamente la legge 21 ottobre 1950, n. 841), sono stati

assunti a base del piano particolareggiato dati non regolarmente

accertati e non ancora definitivamente acquisiti, dei quali anche si è

poi riconosciuta l'inefficacia giuridica.

E se, d'altra parte, come non disconosce l'Avvocatura dello Stato,

la situazione derivata dal comportamento dell'Amministrazione, potrebbe

influire a favore del Rance' per ottenere, se del caso, il rimborso

dell'imposta fondiaria, per coerente ragione, dato che il reddito

imponibile per determinare in concreto l'obbligazione tributaria, è lo

stesso che deve essere considerato ai fini del piano di espropriazione,

l'accennata situazione non può non esercitare influenza per quanto

attiene alla legittimità dello scorporo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge le eccezioni pregiudiziali dedotte dall'Avvocatura dello

Stato;

dichiara la illegittimità costituzionale del decreto 28 dicembre

1952, n. 4324 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio

1953), in quanto, nell'espropriazione nei confronti del sig. Rance'

Maurizio, ha tenuto conto delle variazioni dei dati catastali apportate

d'ufficio nel 1945, ma notificate all'espropriato il 10 novembre 1952,

in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed

assegnazione dei terreni ai contadini, in riferimento agli artt. 76 e

77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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