Corte costituzionale

Sentenza n. 56/1957

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/04/1957 · relatore Mario Cosatti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Giunta provinciale, di

Bolzano con ricorso notificato il 22 ottobre 1956, depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale il 9 novembre 1956 ed iscritto

al n. 64 del Registro ricorsi 1956, per conflitto di attribuzione sorto

a seguito del decreto 25 agosto 1956 con il quale il vice Commissario

del Governo dispose la sospensione dalle funzioni del Consiglio

comunale di Bressanone e la nomina di un Commissario straordinario per

la provvisoria amministrazione del Comune stesso.

Vista la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato;

udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1957 la relazione del

Giudice Mario Cosatti;

uditi l'avv. Carlo Tinzl per la Provincia di Bolzano e il vice

avvocato generale dello Stato Marcello Frattini per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto 25 agosto 1956 il vice Commissario del Governo dispose,

ai sensi dell'art. 105 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, la

sospensione dalle funzioni del Consiglio comunale di Bressanone e la

nomina di un Commissario straordinario per la provvisoria

amministrazione del Comune stesso, nella considerazione che ricorrevano

motivi di urgente necessità in quanto il Consiglio era venuto a

trovarsi, nonostante tre successive sedute, nella impossibilità di

eleggere il Sindaco e la Giunta municipale, in violazione di un obbligo

di legge e determinando grave pregiudizio degli interessi del Comune.

Successivamente con decreto 10 ottobre 1956, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 263 del 18 ottobre 1956, il Presidente della

Repubblica, ritenuto che ricorrevano gravi motivi di ordine pubblico,

dispose, a norma degli articoli 323 del testo unico della legge

comunale e provinciale approvato con R. D. 4 febbraio 1915, n. 148, e

106 del R. D.L. 30 dicembre 1923, n. 2839, lo scioglimento del

Consiglio comunale di Bressanone e la nomina di un Commissario

straordinario per la provvisoria gestione del Comune medesimo.

A seguito dell'indicato decreto del vice Commissario del Governo,

il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, su conforme

deliberazione della Giunta stessa, ha proposto ricorso alla Corte

costituzionale per regolamento di competenza tra Stato e Provincia di

Bolzano.

Il ricorso è stato notificato il 22 ottobre 1956 al Presidente del

Consiglio dei Ministri e depositato il 9 novembre 1956 nella

cancelleria di questa Corte. Il giorno successivo, con il deposito in

cancelleria di deduzioni, il Presidente della Giunta provinciale di

Bolzano si è costituito in giudizio, con patrocinio dell'avvocato

Carlo Tinzl, elettivamente domiciliato in Roma.

Nei propri scritti la difesa, premesso che la legittimazione attiva

della Provincia nel presente giudizio trova fondamento nel disposto

degli artt. 39 e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deduce che il

provvedimento del vice Commissario comporta invasione della sfera di

competenza della Provincia con erronea applicazione dell'art. 76 e

violazione dell'art. 48, n. 5, dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio

1948, n. 5.

La difesa in particolare rileva:

a) il decreto 25 agosto 1956 del vice Commissario, che trae la sua

giustificazione da una situazione in atto, deve considerarsi quale

provvedimento a sé stante e non in connessione con il decreto di

scioglimento del Consiglio comunale;

b) il citato decreto, emesso in base all'art. 105 del R.D.L. 30

dicembre 1923, n. 2839, ha la stessa natura dei provvedimenti previsti

dagli artt. 19 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo

1934, n. 383, e 321 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148, determinando una

sostituzione-reggenza per supplire alla mancata attività e

funzionalità di organi ordinari;

c) tale sostituzione, con invio di un commissario per reggere

l'amministrazione di un Comune, è estrinsecazione del potere di

vigilanza, i cui lineamenti generali possono trarsi da varie norme

della legge comunale e provinciale e dal relativo regolamento; potere

di vigilanza che spetta agli organi cui è demandato per legge;

d) l'art. 48, n. 5, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige dispone che alla Giunta provinciale spetta non già il controllo

sugli atti di enti locali (locuzione usata, ad esempio, nell'art. 46

dello Statuto speciale per la Sardegna), ma la vigilanza e la tutela in

genere sulle amministrazioni dei comuni e degli altri enti locali, onde

non può sorgere dubbio che anche provvedimenti di

sostituzione-reggenza rientrino nella competenza della Giunta

provinciale, sfera di competenza che è stata appunto invasa dal

decreto del vice Commissario del Governo 25 agosto 1956;

e) l'impugnazione si riferisce a tutto il provvedimento e cioè

sia alla parte relativa alla sospensione del Consiglio comunale, sia a

quella concernente la nomina di un Commissario reggente; in via

subordinata, e in ogni caso, a quest'ultima parte del provvedimento.

Conclude la difesa chiedendo che la Corte voglia regolare in

conformità alle enunciate deduzioni la proposta questione di

competenza tra lo Stato e la Provincia di Bolzano.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

dall'Avvocato generale dello Stato, si è costituito in giudizio

depositando in cancelleria il 10 novembre 1956 le proprie deduzioni.

L'Avvocatura dello Stato solleva anzitutto eccezione di

inammissibilità del ricorso, non avendo la Provincia di Bolzano

legittimazione attiva nel presente giudizio; in proposito si richiama

alle argomentazioni che sorreggono la sentenza di questa Corte n. 17

del 21 giugno 1956. Soggiunge che in ordine a tale eccezione

pregiudiziale vano sarebbe da parte della Provincia attribuire all'art.

42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la efficacia di operare una

estensione alle Provincie della facoltà di ricorso per conflitti di

attribuzione, in quanto tale facoltà non è prevista da alcuna norma

costituzionale.

Nel merito, l'Avvocatura:

a) premette che il procedimento seguito dalle Autorità

governative, se pur distinto in due tempi, deve ritenersi

sostanzialmente unico e che l'atto denunciato per conflitto di

attribuzione, quale provvedimento contingente e temporaneo, resta

superato e assorbito dal successivo decreto di scioglimento del

Consiglio comunale di Bolzano, emanato dal Presidente della Repubblica;

b) il problema verrebbe, da parte della difesa della Provincia,

spostato nel senso che l'attribuzione alla Giunta provinciale della

vigilanza e della tutela sulle amministrazioni dei comuni e in genere

degli enti locali avrebbe assorbito ed eliminato le potestà deferite

all'Autorità governativa dall'art. 323 del T.U. 1915 della legge

comunale e provinciale;

c) la situazione, per la quale sono intervenuti il vice Commissario

del Governo e il Capo dello Stato, riguarda una fase di formazione

della rappresentanza comunale, fase che è anteriore allo instaurarsi

di quella attività amministrativa su cui alla Giunta provinciale

compete l'esercizio della vigilanza e della tutela previste dall'art.

48, n. 5, dello Statuto speciale;

d) tale vigilanza e tale tutela, attribuite dal citato art. 48 non

solo nei riguardi delle amministrazioni dei comuni ma anche di quelle

degli altri enti locali, sono rivolte ad atti di gestione e non a

risolvere particolari situazioni di impossibilità funzionale.

L'Avvocatura dello Stato, concludendo, chiede che la Corte voglia

dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano

e, in via subordinata, voglia dichiararlo infondato.

Con memoria, depositata il 7 marzo 1957 nella cancelleria della

Corte, la difesa della Provincia replica alle argomentazioni

dell'Avvocatura dello Stato e, pur dichiarandosi edotta della più

recente sentenza di questa Corte n. 22 del 21 gennaio 1957, prospetta

alcune ulteriori considerazioni circa l'eccezione pregiudiziale di

inammissibilità, confidando che esse possano indurre la Corte a nuovo

esame della questione di cui trattasi.

Secondo il pensiero della difesa, nell'art. 1 della legge

costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sarebbe contenuta una delega al

legislatore ordinario di dettare norme per la prima attuazione delle

disposizioni costituzionali; figura nuova di delega, per la quale il

legislatore avrebbe avuto facoltà di emanare norme sulle forme, sui

limiti e sulle condizioni per l'esercizio delle funzioni della Corte

costituzionale. Ora, la legge n. 87 del 1953, che si baserebbe sulla

delega di cui sopra, avrebbe inteso con l'art. 42 di allargare i limiti

in materia di conflitti di attribuzione e di estendere anche alle due

Provincie di Bolzano e di Trento le facoltà concesse alla Regione. Né

si vedrebbe, dal punto di vista formale e procedurale, per quale motivo

alle Provincie in siffatti giudizi potrebbe riconoscersi soltanto la

legittimazione passiva e non anche legittimazione attiva.

Nel merito, la difesa della Provincia si richiama alle

argomentazioni e alle conclusioni già enunciate, insistendo sul

concetto che la formazione degli organi comunali è fatto di

amministrazione che rientra nel disposto del n. 5 dell'art. 48 dello

Statuto speciale.

Nella discussione orale il difensore del Presidente della Giunta

provinciale e il vice avvocato generale dello Stato illustrano le tesi

svolte negli scritti difensivi. Considerato in diritto :

Nel presente giudizio per conflitto di attribuzione tra la

Provincia di Bolzano e lo Stato, giudizio promosso con ricorso del

Presidente della Giunta provinciale, l'Avvocatura generale dello Stato

- come esposto in narrativa - ha sollevato eccezione di inammissiblità

del ricorso stesso per mancanza di legittimazione attiva da parte della

Provincia.

La Corte costituzionale ha già esaminato tale questione in

occasione dapprima di un giudizio di legittimità costituzionale di

legge dello Stato promosso dalla Provincia di Bolzano, di poi di un

giudizio per conflitto di attribuzione tra la Provincia di Trento e lo

Stato promosso dalla Provincia stessa.

Con sentenze n. 17 del 21 giugno 1956 e n. 22 del 21 gennaio 1957

è stato affermato che le Provincie della Regione Trentino-Alto Adige

hanno legittimazione attiva dinanzi a questa Corte nei casi indicati

nell'art. 82, ultimo comma, dello Statuto speciale adottato con legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e cioè di impugnativa di legge

regionale o di legge dell'altra Provincia, ma non anche legittimazione

attiva nei giudizi di legittimità costituzionale di leggi o atti

aventi forza di legge dello Stato o per regolamento di competenza nei

confronti dello Stato.

La difesa della Provincia, nel presente giudizio, deduce che

nell'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sarebbe da

ravvisarsi una delega al legislatore ordinario, in base alla quale la

legge 11 marzo 1953, n. 87, avrebbe inteso con l'art. 42 di estendere

anche alle Provincie di Bolzano e di Trento le facoltà riservate alla

Regione. Ma tale argomento non può condurre a modificare le

conclusioni alle quali è già pervenuta la Corte, poiché chiaro

appare che la ricordata legge costituzionale n. 1 del 1953 ha demandato

alla legge ordinaria (che è stata poi quella n. 87 del 1953) il

limitato compito di regolare la prima attuazione delle norme

costituzionali (Carta costituzionale e legge 9 febbraio 1948, n. 1) e

in tale circoscritto campo non possono evidentemente rientrare norme

che tocchino la sostanza stessa del processo costituzionale come

appunto quelle relative alla determinazione dei soggetti processuali.

La Corte pertanto non ritiene dipartirsi da quanto statuito nelle

sopra citate sentenze; per le ragioni che le sorreggono e che qui

vengono richiamate e confermate, reputa fondata l'eccezione di

inammissibilità del presente ricorso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sul conflitto di attribuzione tra la Provincia di

Bolzano e lo Stato, sollevato dal Presidente della Giunta provinciale

in relazione al decreto del vice Commissario del Governo in data 25

agosto 1956, concernente la sospensione dalle funzioni del Consiglio

comunale di Bressanone e la nomina di un Commissario straordinario,

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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