Corte costituzionale

Sentenza n. 556/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/05/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

della Regione Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62 ("I controlli sugli

enti locali"), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1985 dal

T.A.R. per la Sardegna sui ricorsi riuniti proposti da Rossi Antonio

ed altri contro il Comune di Bosa ed altro, iscritta al n. 148 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 28/1ª s.s. dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione del Comune di Bosa e della Regione

Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Udito l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il TAR per la Sardegna, adito per l'annullamento di alcune

delibere di adozione del piano regolatore generale del Comune di

Bosa, con ordinanza in data 24 aprile 1985, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22 legge reg. Sardegna 23

ottobre 1978 n. 62 che, comminando la decadenza delle delibere degli

enti locali non pubblicate negli appositi albi entro dieci giorni

dalla loro adozione, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4 e 5

dello Statuto Sardo che non attribuiscono alla regione alcuna

competenza legislativa in materia di ordinamento degli enti locali.

Ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata,

disciplinando un "adempimento parallelo ma concettualmente distinto"

da quelli che la legge regionale può legittimamente stabilire in

tema di controllo sugli atti degli enti territoriali minori, ai sensi

dell'art. 3 lett. a) e 48 (rectius 46) dello Statuto, va inquadrata

nell'ambito della materia attinente all'ordinamento e alle funzioni

comunali, da un lato sottratta ad ogni sorta di competenza

legislativa regionale, e dall'altro, espressamente riservata al

legislatore statale dall'art. 128 della Costituzione.

Osserva inoltre il Tribunale che la decadenza delle delibere

comunali, non pubblicate entro un termine così breve dalla loro

adozione, comporta una sostanziale limitazione dell'autonomia

comunale, tanto più grave ove si consideri che la pubblicazione

nell'albo, avendo una funzione esclusivamente divulgativa, non

dovrebbe incidere sulle determinazioni sostanziali dell'ente e che il

pregiudizio derivante dalla decadenza, attesa la mutevolezza degli

equilibri interni e della volontà politica dell'organo consiliare,

non sempre può essere evitato mediante la semplice riadozione

dell'atto.

2. - Si è costituito il Comune di Bosa chiedendo l'accoglimento

della questione sulla base dell'art. 4 e dell'art. 46 dello Statuto

Sardo, che attribuisce alla regione una potestà legislativa

concorrente in materia di controllo sugli atti degli enti locali.

Ad avviso del Comune, infatti, poiché la disposizione impugnata

va ricompresa nell'ambito di tale potestà legislativa, del tutto

inconferente dovrebbe ritenersi il richiamo operato dal giudice a quo

agli artt. 3 e 5 dello Statuto, nonché all'art. 128 della

Costituzione, mentre un esame della questione alla luce dell'art. 46

dello Statuto sarebbe possibile tenendo conto del riferimento che a

tale articolo si fa nella motivazione del provvedimento di

rimessione.

Osserva poi nel merito la parte che anche quando si volesse

inquadrare la disposizione censurata nell'ambito della materia

attinente al controllo sugli enti locali, la fissazione di un termine

così ridotto per la pubblicazione delle delibere nell'albo comunale,

violerebbe un principio fondamentale della legislazione statale che

garantisce comunque, per la stesura e pubblicazione delle delibere,

un congruo termine.

Anche la Regione autonoma Sardegna si è costituita confutando le

tesi sostenute nell'ordinanza di rimessione e chiedendo che la

questione sia dichiarata infondata.

Ritiene in particolare la regione che la disciplina della

pubblicazione delle delibere comunali rientrerebbe nella materia dei

controlli sugli enti locali come risulta dal suo inserimento

nell'art. 60 ultimo comma della legge statale n. 62 del 1953,

riguardante appunto i controlli sulle province sui comuni e sugli

altri enti locali.

D'altra parte, la fissazione di un limite di tempo massimo per la

pubblicazione degli atti degli enti locali risponderebbe ad una

fondamentale esigenza di garanzia dell'effettività ed efficenza del

meccanismo di controllo, collocandosi armonicamente all'interno del

vigente sistema legislativo, senza perciò violare alcun principio

generale della normativa statale in materia. Considerato in diritto

1. - Oggetto della questione di legittimità costituzionale è

l'art. 22 della legge regionale della Sardegna, che commina la

decadenza delle deliberazioni degli enti locali territoriali, nonché

dei loro Consorzi e Comprensori, non pubblicate entro dieci giorni

dalla adozione.

Ad avviso del giudice a quo tale disposizione si porrebbe in

contrasto con gli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto regionale, che non

attribuiscono alcuna competenza legislativa alla regione in materia

di ordinamento degli enti locali.

2. - La questione è fondata, sia pure solo parzialmente.

La norma denunciata, fatte salve le disposizioni di legge speciali

che prevedono termini e periodi diversi di pubblicazione, stabilisce

che le deliberazioni degli enti in parola sono pubblicate negli

appositi albi entro dieci giorni dalla adozione e per la durata di

quindici giorni, a pena di decadenza.

Osserva la Corte che tale norma, per la parte che concerne

l'obbligo della pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali

entro un certo termine, non può considerarsi illegittima, in quanto

la pubblicazione, nel dare notizia ai cittadini delle deliberazioni

stesse, consente ad essi di partecipare, seppur indirettamente, alla

funzione di controllo, mediante la proposizione di opposizioni ai

competenti organi preposti a questa funzione che, anche attraverso

tale strumento partecipativo, sono posti in grado di esercitare in

modo più ampio e completo. Nei sensi anzidetti trattasi di una

previsione fra l'altro già esistente nella legislazione statale,

perché difatti l'art. 163 del regolamento di esecuzione della legge

comunale e provinciale, approvato con r.d. 12 febbraio 1911 n. 297,

stabiliva che il certificato della eseguita pubblicazione delle

deliberazioni comunali e provinciali, "deve far menzione se siansi

prodotte opposizioni".

In quanto diretta a disciplinare i termini della pubblicazione

che, per quel che si è detto, assume rilievo anche con riferimento

al controllo sulle deliberazioni, la disposizione rientra dunque

nella competenza della regione cui spetta, nella materia dei

controlli, potestà legislativa ai sensi dell'art. 46 dello Statuto

regionale Sardegna.

A diverse conclusioni devesi invece pervenire per quel che

riguarda la comminatoria di decadenza prevista dall'articolo in

esame, nella ipotesi in cui non si provveda alla pubblicazione nei

termini e per la durata indicata. Quella della decadenza è difatti

una previsione che non attiene alla materia di controlli, bensì alla

disciplina della efficacia delle deliberazioni, in quanto il mancato

adempimento delle formalità di pubblicazione determina appunto,

secondo la norma denunciata, la decadenza degli effetti delle

deliberazioni stesse.

Sotto quest'ultimo aspetto la norma esula dalla competenza della

Regione, cui non spetta la potestà legislativa in materia di

ordinamento degli enti locali, e, quindi, limitatamente alla

previsione della decadenza, deve essere dichiarata costituzionalmente

illegittima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

regionale della Sardegna 23 ottobre 1978 n. 62 ("I controlli sugli

Enti locali") nella parte in cui prevede la decadenza delle

deliberazioni dei Comuni, Province, Comunità montane, organismi

comprensoriali e Consorzi che non siano pubblicate entro dieci giorni

dalla loro adozione e per la durata di quindici giorni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:556 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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