Corte costituzionale

Sentenza n. 555/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/05/1988 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 21,

commi primo e quarto, della legge 26 marzo 1986 n. 86 recante

"Ristrutturazione dei ruoli dell'A.N.A.S. e decentramento di

competenze", promosso con ricorso della Provincia autonoma di

Bolzano, notificato il 30 aprile 1986, depositato in Cancelleria il 7

maggio successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1986;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Francesco Saja;

Uditi gli avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia

autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 30 aprile 1986 la Provincia di

Bolzano ha impugnato la legge 26 marzo 1986 n. 86 relativa alla

"Ristrutturazione dell'Anas (Azienda Nazionale Autonoma delle

Strade)". Deduce la ricorrente che gli artt. 4, 5 e 21 della legge

impugnata violano l'art. 10 Cost. e la disciplina statutaria (artt.

8, 11, 12 comma primo, 13 comma primo e quinto, 15, 20 d.P.R. 26

luglio 1976 n. 752, 89 comma primo e quinto, 100 e 107 dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto

1972 n. 670), sia nella parte in cui prevedono che i compartimenti

dell'Anas abbiano sede nei capoluoghi di regione - con conseguente

trasferimento di quello di Bolzano a Trento - sia in quella che

istituisce nuovi ruoli di tecnici (geologi e architetti) senza

assoggettare i relativi concorsi di assunzione ai principi di tutela

delle minoranze linguistiche.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

deducendo la non fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Considerato in diritto

1. - Con la prima censura la Provincia ricorrente deduce che le

disposizioni di cui agli artt. 4 e 21 della legge impugnata,

disponendo il trasferimento del compartimento Anas a Trento da

Bolzano e l'istituzione in quest'ultima città di una sezione

distaccata, vanificherebbe l'autonomia provinciale e lederebbe il

principio di tutela delle minoranze linguistiche, dettato dalle norme

statutarie e di attuazione per il personale degli uffici statali

nella Provincia medesima.

La questione, proposta peraltro in maniera non del tutto lineare e

coerente, risulta infondata.

Al riguardo va premesso che alla Provincia di Bolzano è

attribuita ex art. 8 n. 17 cit. d.P.R. n. 670 del 1972 soltanto la

competenza in materia di viabilità di interesse provinciale e che

rientra, invece, nelle attribuzioni dello Stato la disciplina

concernente l'organizzazione dei servizi relativi alle strade statali

e dei connessi apparati. Pertanto deve ritenersi che la legge

impugnata si è correttamente adeguata alla ripartizione delle

competenze stabilite dallo Statuto, e che lo Stato ha esercitato un

proprio potere riorganizzando l'azienda competente a costruire e a

gestire l'uso delle strade statali, localizzando, tra l'altro, per

l'intero territorio nazionale la sede dei compartimenti nei

capoluoghi di regione.

Da ciò discende chiaramente l'infondatezza della questione

sollevata, con la quale si è addirittura invocato l'Accordo De

Gasperi-Gruber, quasi che il semplice spostamento della sede del

compartimento importi un attentato all'esistenza stessa

dell'autonomia provinciale.

Naturalmente rimangono immutate le garanzie spettanti alla

Provincia altoatesina sia per quanto concerne la stabilità del

personale in servizio nei ruoli locali, che ai sensi dell'art. 89,

commi quinto e sesto, dello Statuto può essere trasferito solo per

esigenze di servizio, sia per la percentuale dello stesso personale

di lingua tedesca, comunque destinabile ad altra sede: eventuali

provvedimenti della pubblica amministrazione che ledessero tali

garanzie sarebbero certamente viziati e gli interessati troverebbero

tutela davanti alla giurisdizione amministrativa.

Anche sotto tale profilo, dunque, la questione deve ritenersi

infondata.

2. La seconda censura concerne l'istituzione nella pianta organica

dell'Anas di diciannove posti di geologo e nove di architetto, per

l'assunzione dei quali non sarebbe stato recepito, nell'art. 5 della

legge impugnata, il principio del bilinguismo.

Questa seconda censura, nei limiti appresso indicati, va

condivisa.

Lo Stato ha eccepito che per le caratteristiche geologiche del

territorio della Provincia di Bolzano il nuovo personale non dovrebbe

trovare impiego nell'ambito della Provincia medesima e quindi

correttamente non si sarebbe fatto riferimento ai principi invocati.

Tale assunto non può essere evidentemente accolto in quanto i

geologi e gli architetti, pur dovendo essere destinati alla Direzione

generale del Ministero ed ai diversi compartimenti, hanno compiti

estesi all'intero ambito regionale con la conseguenza, attinente al

caso di specie, che quelli destinati al compartimento di Trento

debbono occuparsi, se necessario, anche del territorio della

Provincia di Bolzano. Conseguentemente, con riguardo al contingente

di cui all' art. 1, secondo comma, d.P.R. n. 752/1976 come modificato

dall'art. 1 d.P.R. n. 327/1982, avrebbe dovuto trovare attuazione la

disposizione relativa alla conoscenza delle due lingue.

Per contro la norma impugnata nulla dispone in proposito, onde,

limitatamente al ricordato contingente, essa non si sottrae alla

dichiarazione di incostituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 21, commi

primo e quarto, della legge 26 marzo 1986 n. 86, sollevata - in

riferimento all'art. 10 Cost., 89, commi primo e quinto, 100, 107

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con

d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 - dalla Provincia autonoma di Bolzano,

con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5 l. 26 marzo

1986 n. 86, nella parte in cui non osserva il principio del

bilinguismo relativamente al personale del compartimento di Trento,

destinato al contingente con competenza anche sulla Provincia di

Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:555 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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