Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1977

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/03/1977 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.l. 99/1974
  • art. 7d.l. 99/1974
  • art. 9d.l. 99/1974
  • art. 10d.l. 99/1974
  • art. 11d.l. 99/1974
  • art. 12d.l. 99/1974

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 9,

10, 11 e 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti

sulla giustizia penale), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1974

dal pretore di Napoli, nel procedimento penale a carico di Felice

Zecchino ed altro, iscritta al n. 501 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 15

gennaio 1975.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice

relatore Leopoldo Elia;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Zecchino Felice e

Pezzella Aniello, imputati rispettivamente di aver messo e consentito

si mettesse in circolazione autoveicolo non coperto da garanzia

assicurativa e, dunque, della contravvenzione prevista e punita

dall'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il pretore di

Napoli, con ordinanza emessa il 9 maggio 1974, sollevava d'ufficio

questione di costituzionalità degli artt. 6, 7, 9, 10, 11, 12 del d.l.

11 aprile 1974, n. 99, recante "Provvedimenti urgenti sulla giustizia

penale" per contrasto con l'art. 77 Costituzione. Non sarebbero

sussistite, infatti, le condizioni di straordinaria necessità ed

urgenza che sole avrebbero potuto legittimare l'adozione di un decreto

legge; il fatto stesso che le riforme introdotte siano state oggetto in

passato di numerosi disegni e proposte di legge escluderebbe appunto il

ricorrere di tali pur indispensabili requisiti.

Nel giudizio innanzi a questa Corte interveniva il Presidente del

Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura dello Stato

eccependo, innanzi tutto, irrilevanza delle questioni sollevate e

sostenendo, nel merito, la loro infondatezza. Le norme oggetto

dell'ordinanza di rimessione sarebbero state infatti integralmente

recepite nella successiva legge di conversione non portata all'esame

della Corte e sarebbero dunque in ogni caso applicabili, perché più

favorevoli, secondo quanto dispone l'art. 2, comma 3, del codice

penale. Solo, d'altra parte, il Parlamento sarebbe legittimato a

controllare il ricorrere dei presupposti di straordinaria necessità ed

urgenza richiesti dall'art. 77 Costituzione; altrimenti ragionando si

dovrebbe ammettere la possibilità di travolgere per un vizio del

decreto-legge una normativa adottata dalle Camere nel pieno esercizio

della loro funzione legislativa. La relazione del Ministro e la

relazione del Presidente della Commissione della Camera

evidenzierebbero in ogni caso una necessità ed urgenza straordinarie

ricollegabili alla tensione esistente nelle carceri, all'esigenza di

mitigare il rigore di alcune norme e, dunque, di non applicare pene

sproporzionate rispetto a quanto richiesto dalla coscienza sociale. Considerato in diritto :

Il pretore di Napoli, in definitiva, solleva questione di

costituzionalità relativamente agli artt. 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del

d.l. 11 aprile 1974, n. 99, dubitando che non ricorressero, con

riguardo a quel che dispongono, i presupposti di straordinaria

necessità ed urgenza che soli, alla stregua dell'art. 77 Cost.,

possono legittimare l'adozione di un decreto-legge e dunque che soli

avrebbero potuto legittimare l'adozione dell'atto in cui sono

contenuti.

Ma la questione così posta è irrilevante.

In realtà, operano congiuntamente nella fattispecie i principi del

sistema a proposito di successione delle leggi penali nel tempo ed il

precetto costituzionale che ricollega soltanto alla mancata conversione

in legge la perdita di efficacia ab initio delle norme adottate con

decreto ex art. 77 Cost.; orbene, la congiunta operatività di queste

normative rende in questo caso comunque inevitabile l'applicazione nel

processo a quo della disciplina contenuta negli artt. 6, 7, 9, 10, 11 e

12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, in quanto convertito con la legge 7

giugno 1974, n. 220.

Pertanto, risultando la questione irrilevante, essa deve essere

dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99

(Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale), sollevata dal pretore

di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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