Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1967 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 2 aprile

1958, n. 322 (Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai Eni

dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di

previdenza e di quiescenza), promosso con ordinanza emessa il 3

novembre 1964 dalla Corte di appello di Bari nel procedimento civile

vertente tra Fortunato Saverio e il Banco di Napoli, iscritta al n. 193

del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39 del 13 febbraio 1965.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione di Fortunato Saverio;

udita nell'udienza pubblica del 15 febbraio 1967 la relazione del

Giudice Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che condannava

il Banco di Napoli al pagamento di una somma a favore del dott. Saverio

Fortunato per residuo indennità relative a cessato rapporto di lavoro,

il Tribunale di Bari revocava tale decreto affermando la legittimità

della legge 2 aprile 1958, n. 322, la quale impone al Banco stesso

l'obbligo di trattenere, nella liquidazione a favore del dott.

Fortunato, l'ammontare dei contributi e degli interessi maturati per

tutta la durata del periodo di lavoro, da versare all'I.N.P.S. agli

effetti pensionistici.

In sede di appello, il dott. Fortunato riproponeva la questione di

legittimità costituzionale della suindicata legge, in riferimento al

quarto comma dell'art. 81 della Costituzione, in quanto prevederebbe

oneri a carico dello Stato, senza indicare i mezzi per farvi fronte. E

la Corte d'appello di Bari, con ordinanza del 3 novembre 1964, ritenuta

la non manifesta infondatezza della questione e la sua rilevanza agli

effetti della decisione, disponeva la sospensione del giudizio e la

trasmissione degli atti a questa Corte.

Secondo l'ordinanza, premesso che lo Stato contribuisce alle

prestazioni assicurative sociali, nei modi e nei limiti previsti dagli

artt. 59 del R.D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6

aprile 1936, n. 1155, 35 del R.D. L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito

nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, 16 e 31 della legge 4 aprile 1952,

n. 218 e 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, la legge impugnata,

ampliando il numero dei lavoratori aventi diritto all'assicurazione per

l'invalidità, vecchiaia e superstiti impone allo Stato una maggiore

spesa, per la quale non sono indicati i mezzi di copertura.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 del 13

febbraio 1965. Nel presente giudizio si è costituito il dott. Saverio

Fortunato ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con l'atto di costituzione del 22 dicembre 1964, e con la memoria

del 28 gennaio 1967, il dott. Fortunato rileva che lo Stato -

nell'esplicazione della sua attività di assistenza sociale - pur

avvalendosi dell'opera di diversi enti pubblici, che controlla e

dirige, non si spoglia della responsabilità inerente ai suoi doveri,

sicché ogni onere ricade sempre, o immediatamente o mediatamente, su

di esso. La ripetuta legge, aumentando il numero degli aventi diritto

alla assicurazione generale obbligatoria accresce la spesa dello Stato,

che deve concorrere negli oneri relativi ai sensi della legge 4 aprile

1952, n. 218, e 20 febbraio 1958, n. 55, ed ai sensi dell'art. 59,

primo comma, lett. a del R.D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827, che ne

concreta il concorso nella quota di lire 100 all'anno per ogni

pensione.

L'Avvocatura generale dello Stato ritiene invece che la questione

sia infondata. Osserva in primo luogo che il contenuto e la portata

dell'unico articolo della legge non sono quelli indicati dalla

ordinanza di rimessione: la norma si limiterebbe a prevedere il

coordinamento, ai fini pensionistici, della assicurazione generale

della previdenza sociale con le posizioni previdenziali già acquisite;

ed all'uopo, stabilisce che l'ente il quale deve liquidare una

indennità una tantum al dipendente che, al momento della cessazione

dal servizio non abbia diritto a pensione, deve trattenere l'importo

corrispondente al contributo da versare all'I.N.P.S. per costituire una

posizione assicurativa per tutto il periodo di tempo del lavoro

prestato.

La norma prevede in astratto un ampliamento del numero dei

lavoratori aventi diritto alla assicurazione generale, ma l'onere

relativo per lo Stato è meramente ipotetico ed eventuale, siccome

connesso alla gestione mutualistica. E non è né immediato né

determinabile nell'importo e nei mezzi per farvi fronte in quanto la

legge impugnata non dà luogo a prestazioni immediate. Anche secondo

la giurisprudenza di questa Corte, la norma costituzionale circa la

indicazione del mezzo di copertura di una nuova spesa presuppone che

questa sia determinata, o quanto meno determinabile. Considerato in diritto :

La Corte ritiene che la legge 2 aprile 1958, n. 322, si inserisce

nel complesso delle norme della gestione della previdenza sociale,

senza un contenuto innovativo rispetto alle precedenti leggi di spesa,

e che quindi non sussiste la denunziata violazione dell'art. 81, quarto

comma, della Costituzione.

L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è

obbligatoria per tutte le persone di una determinata età, che prestano

lavoro retribuito alle dipendenze di altri, con esclusione soltanto di

alcune categorie espressamente indicate dal R.D. L. 14 aprile 1939, n.

636 (artt. 3 e 4), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272. Nel

caso di particolari trattamenti di quiescenza o di previdenza, è

previsto l'esonero dall'obbligo della assicurazione generale, da

concedersi con decreto ministeriale, e sottoposto a varie condizioni,

fra le quali quella "che sia stabilito il trasferimento

all'assicurazione obbligatoria dell'intera riserva matematica relativa

ai contributi dell'assicurazione stessa nei casi di cessazione dalla

iscrizione o di soppressione della cassa, fondo o gestione speciale"

(art. 28 del R.D. L. n. 636 del 1939, modificato dalla legge n. 1272

del 1939). In altri termini, poiché la detta assicurazione ha per

scopo l'assegnazione di una pensione agli assicurati nel caso di

invalidità o di vecchiaia, e di una pensione ai superstiti nel caso di

morte dell'assicurato o del pensionato, con le norme sopraindicate si

intende assicurare la pensione anche ai lavoratori dipendenti da enti

esonerati, qualora le forme sostitutive di previdenza non garantiscano

un trattamento pensionistico. Ed, in applicazione di siffatti principi,

la legge impugnata coordina le due posizioni assicurative,

ricongiungendo quella sostitutiva alla assicurazione generale, mediante

il versamento alla previdenza sociale dei contributi relativi a tutto

il periodo del cessato rapporto di lavoro. Il datore di lavoro deve

detrarre l'ammontare di tali contributi dalle indennità spettanti al

dipendente al momento della cessazione del rapporto per effetto del

trattamento sostitutivo. Appare pertanto evidente che questa legge non

ha un contenuto nuovo o diverso dalle precedenti previsioni

legislative, ma si limita a dare una particolare regolamentazione,

rientrante nella gestione della previdenza sociale e nelle previsioni

economiche finanziarie della stessa.

Occorre altresì considerare che l'aumento del numero degli

iscritti all'assicurazione generale non è, di per sé solo, elemento

decisivo al fine della indagine per accertare se la legge in esame sia

generatrice di una nuova spesa per l'Erario. Ed invero tale numero è

soggetto a continue variazioni, incerte ed imprevedibili, in aumento o

in diminuzione, per il continuo affluire di nuovi assicurati come per i

diversi eventi che seguono le vicende della vita di costoro, onde,

nella grande massa degli iscritti, si verificano compensazioni, in

virtù delle quali le differenze eventuali di spesa perdono di

rilevanza. Comunque, per le ragioni esposte sopra, il contributo dello

Stato per il futuro eventuale trattamento pensionistico è da ritenersi

già compreso nelle previsioni di spese contenute nelle leggi

sopraindicate del 1939, rientrando nei complessi rapporti generali fra

Stato e Istituto della previdenza sociale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'unico articolo della legge 2 aprile 1958, n. 322 (Ricongiunzione

delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e

della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza)

proposta con ordinanza della Corte d'appello di Bari del 3 novembre

1964, in riferimento all'art. 81, comma quarto, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari