Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1964 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della

legge della Provincia di Bolzano 25 dicembre 1959, n. 10, promosso con

ordinanza emessa il 10 luglio 1963 dal Pretore di Chiusa nel

procedimento per la determinazione del prezzo di assunzione di masi

chiusi instaurato da Hofer Maria, iscritta al n. 187 del Registro

ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,

n. 287 del 2 novembre 1963 e nel Bollettino Ufficiale della Regione

Trentino-Alto Adige, n. 44 del 22 ottobre 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta provinciale

di Bolzano;

udita nell'udienza pubblica del 13 maggio 1964 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

uditi gli avvocati Rudolf Straudi e Carlo Ferro, per il Presidente

della Giunta provinciale di Bolzano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza in data 10 luglio 1963 il Pretore di Chiusa,

richiesto dalla ricorrente Maria Hofer di provvedere alla nomina

dell'esperto d'ufficio per la determinazione del prezzo di assunzione

del maso chiuso "Schott" in Comune di Villandro, a norma dell'art. 23

della legge della Provincia di Bolzano 25 dicembre 1959, n. 10,

sollevava la questione di legittimità costituzionale dei primi due

commi di tale articolo, in relazione alle disposizioni degli artt. 11,

n. 9, e 4, prima parte, della legge costituzionale 26 febbraio 1948,

n. 5, contenente lo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, e,

sospeso il giudizio, ordinava la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità.

L'ordinanza era notificata regolarmente alle parti interessate e al

Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, comunicata al

Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano, nonché al Presidente

del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, e pubblicata nel

Bollettino della Regione del Trentino- Alto Adige, n. 44 del 22 ottobre

1963 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 287 del 2 novembre

1963.

Si costituiva entro il termine prescritto nel giudizio davanti alla

Corte la Provincia di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta

provinciale, previa deliberazione n. 2143, in data 8 ottobre 1963,

della Giunta stessa, depositando in cancelleria un atto di intervento e

deduzioni.

Nell'ordinanza di rimessione, il Pretore di Chiusa aveva osservato

che la competenza legislativa attribuita al Consiglio provinciale di

Bolzano comporta la potestà di disciplinare l'istituto del maso chiuso

in conformità alle caratteristiche tradizionali ad esso proprie e,

secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, di introdurre

altresì nella materia norme in deroga ai principi di diritto civile e

processuale comune. Aveva soggiunto, però, che a suo giudizio la

disposizione denunciata, disciplinando la formazione e la tenuta di un

albo chiuso di soggetti ausiliari dell'autorità giudiziaria, avrebbe

regolato una materia del tutto estranea all'ordinamento dei masi

chiusi, inteso quest'ultimo pur nella sua più tradizionale ed estesa

configurazione.

Nel proprio atto di intervento la difesa della Provincia rileva

anzitutto che oggetto della questione avrebbe dovuto essere più

propriamente un'altra norma (emanata successivamente, ma in momento

anteriore all'ordinanza), e precisamente l'art. 25, lett. b, del testo

unico approvato con decreto 7 febbraio 1962, n. 8, del Presidente della

Giunta provinciale di Bolzano, che ha sostituito, riproducendola del

resto senza alcuna modificazione, la disposizione, alla quale si

riferisce l'ordinanza del Pretore.

Essa afferma poi che la motivazione di tale ordinanza è

contraddittoria e che la istituzione dell'albo degli esperti chiamati a

stimare il valore di assunzione dei masi chiusi rientra pienamente

nella sfera di competenza legislativa della Provincia, alla quale lo

Statuto affida il potere di regolare tutta la materia, anche mediante

norme strumentali; e a conferma della tesi richiama la giurisprudenza

della Corte costituzionale in argomento, affermando che la disciplina

della materia esige il costante e coerente rispetto dei principi propri

dell'istituto, tipico dell'Alto Adige, nell'ambito della tradizione e

del diritto preesistente, del quale la difesa della Provincia riferisce

anche le fasi anteriori.

Conclude quindi perché la Corte dichiari non fondata la questione

di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Chiusa.

Alla pubblica udienza la difesa del Presidente della Giunta

provinciale ha illustrato le proprie conclusioni, ribadendo gli

argomenti esposti nelle deduzioni. Considerato in diritto :

La difesa della Provincia di Bolzano ha fatto espresso riferimento

nelle proprie deduzioni alla giurisprudenza di questa Corte, che ebbe

già altre volte occasione di pronunciarsi sulla legittimità

costituzionale di norme emanate dalla Provincia stessa in materia di

"masi chiusi", con le sentenze n. 4 del 15 giugno 1956, n. 5 del 16

gennaio 1957 e n. 40 del 28 febbraio 1957.

Il richiamo è pertinente ed esatto, poiché la questione sollevata

dal Pretore di Chiusa concerne la legittimità di una norma (art. 23

della legge della Provincia di Bolzano 25 dicembre 1959, n, 10,

riprodotto poi nell'art. 25, lett. b:" del T. U. 7 febbraio 1962, n.

8), la quale regola il procedimento da osservare davanti al pretore

competente nei giudizi per la determinazione del prezzo di assunzione

dei "masi chiusi"; ed il dubbio sulla legittimità costituzionale della

norma stessa è stato proposto per il sospetto che tale norma,

"disciplinando la formazione e la tenuta di un albo chiuso di soggetti

ausiliari dell'autorità giudiziaria, regoli una materia del tutto

estranea all'ordinamento dei masi chiusi, inteso quest'ultimo pur nella

sua più tradizionale ed estesa configurazione".

In realtà, però, non sembra che si possa affermare che un

regolamento con questo oggetto disciplini una materia del tutto

estranea all'"ordinamento dei masi chiusi e delle comunità familiari

rette da antichi statuti o consuetudini" (art. 11, n. 9, dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige), una volta che è stato dichiarato

esplicitamente da questa Corte che tale competenza legislativa

comprende anche materie processuali e quindi può essere esercitata

anche in deroga ai principi di diritto civile e processuale comune,

come quando sono state attribuite alla competenza funzionale del

pretore controversie che (in gran numero di casi) eccederebbero i

limiti della sua competenza per valore (sentenza n. 4 del 1956, cui

pure fa riferimento l'ordinanza del Pretore di Chiusa).

A norma del Codice di procedura civile: "La scelta dei consulenti

tecnici (del giudice) deve essere normalmente fatta tra le persone

iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di

attuazione del Codice" (art. 61, secondo comma); e a norma di tali

disposizioni di attuazione "presso ogni tribunale è istituito un albo

di consulenti tecnici. L'albo è diviso in categorie" (art. 13, comma

primo e secondo; cfr. anche gli artt. 14-24).

Non si può ritenere pertanto che il solo fatto che la legge

provinciale di Bolzano prevede la compilazione di un elenco ufficiale

di esperti, fra i quali il pretore scelga e nomini l'esperto di

ufficio, possa giustificare una dichiarazione di illegittimità

costituzionale della disposizione relativa, anche se non vi si trova

riprodotto l'avverbio "normalmente" usato nell'art. 61 del Codice di

procedura civile o l'altro "possibilmente", che si legge nell'art. 27

delle disposizioni di attuazione, tanto più in quanto anche queste

norme pongono come regola che la scelta venga fatta fra gli iscritti

nell'albo, e consentono un'altra scelta soltanto in via di eccezione.

Diverso risulta essere invece l'organo competente a compilare

l'albo, che secondo la legge dello Stato è un "comitato" o "consiglio"

composto dal presidente del Tribunale, dal procuratore della Repubblica

e da un professionista designato dall'ordine professionale (art. 14

disp. attuaz.), mentre secondo la legge della Provincia di Bolzano

l'elenco è redatto dalla Giunta provinciale e trasmesso al presidente

del Tribunale. A prescindere dalla considerazione che l'ordinanza di

rimessione non contiene alcuna osservazione critica su questo punto,

evidentemente perché il Pretore non ha ravvisato in tale differenza

nessun vizio di legittimità, si può osservare che la compilazione

dell'elenco a cura della Giunta provinciale non esclude affatto la

proponibilità, in sede competente, di reclami degli interessati, ove

si trovino iscritte nell'albo persone non aventi i titoli necessari,

ovvero ne siano state escluse altre, che dimostrino di possederli.

Non si comprende poi perché nell'ordinanza si parli di "albo

chiuso", mentre la legge non usa questa qualificazione, né determina

il numero massimo degli iscritti, e prescrive invece che l'elenco venga

aggiornato annualmente (anziché ogni quattro anni, come previsto

dall'art. 18 disp. attuaz. del Codice di procedura civile), aumentando

così le garanzie a favore di chiunque desideri essere incluso

nell'albo stesso ed abbia titoli per accedervi.

La esigenza che gli aspiranti alla iscrizione abbiano adeguata

conoscenza delle lingue italiana e tedesca è pienamente giustificata,

in considerazione del principio stabilito nell'art. 2 dello Statuto

speciale per il Trentino- Alto Adige, a norma del quale "nella Regione

è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il

gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le

rispettive caratteristiche etniche e culturali". Del resto lo stesso

Statuto richiede la conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca,

per il personale del Provveditorato agli studi di Bolzano e per i

membri del Consiglio scolastico e di quello di disciplina per i maestri

(art. 15).

In quanto poi alla esigenza che gli aspiranti siano iscritti

all'albo professionale della Provincia di Bolzano da almeno tre anni,

si deve riconoscere che anche questo requisito è congruo e

giustificato, posto che il compito degli esperti è precisamente quello

di fornire al giudice gli elementi di fatto necessari per la

determinazione del prezzo di assunzione di un determinato maso e non vi

è dubbio che in tanto può essere adeguata la valutazione suggerita,

in quanto chi la propone sia effettivamente a conoscenza dei valori

correnti nel luogo ove si trova il bene oggetto della stima.

Poiché la norma denunciata deve essere interpretata ed applicata

nei sensi sopra esposti, i quali si ricavano dal significato letterale

delle parole e dai principi generali che regolano la materia, e

pertanto si deve riconoscere a qualunque cittadino, che dimostri di

possedere i requisiti da essa voluti, il diritto alla iscrizione

nell'elenco, con facoltà di reclamo in caso di denegata iscrizione, in

analogia al disposto della legge statale (art. 15, ultimo comma, disp.

attuaz. del Codice di procedura civile), senza possibilità di

illegittime discriminazioni fra i diversi gruppi etnici e linguistici

della popolazione, espressamente vietate dall'art. 2 dello Statuto

regionale, la Corte non ritiene che la norma denunciata con l'ordinanza

del Pretore di Chiusa debba essere dichiarata costituzionalmente

illegittima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 23, prima parte e capoverso, della legge della Provincia di

Bolzano 25 dicembre 1959, n. 10, in riferimento agli artt. 4, prima

parte, ed 11, n. 9, dello Statuto speciale della Regione Trentino- Alto

Adige.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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