Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1962

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/06/1962 · relatore Mario Cosatti

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 2legge 40/1960

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 dicembre 1961

concernente "Modifica dell'art. 2 della legge 12 settembre 1960, n.

40", promulgata come legge 7 febbraio 1962, n. 1, promosso con ricorso

del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 27

dicembre 1961, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale

il 5 gennaio 1962 ed iscritto al n. 2 del Registro ricorsi del 1962.

Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione

siciliana;

udita nella pubblica udienza del 16 maggio 1962 la relazione del

Giudice Mario Cosatti;

uditi il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il

ricorrente, e l'avvocato Enrico Restivo, per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 27 dicembre 1961 al Presidente della

Regione siciliana e depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 5 gennaio 1962, il Commissario dello Stato per la

Regione ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale nella

seduta del 19 dicembre 1961 (di poi promulgata come legge 7 febbraio

1962, n. 1) concernente "Modifica dell'art. 2 della legge 12 settembre

1960, n. 40".

Del deposito del ricorso è stata data notizia nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962 e nella Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 15 gennaio 1962.

Ai fini di una esatta valutazione dell'impugnato provvedimento il

Commissario dello Stato premette:

a) che con la legge 12 settembre 1960, n. 40, la Regione siciliana,

allo scopo di dare sistemazione al personale assunto temporaneamente

per mansioni connesse con i servizi delle finanze e del demanio, aveva

disposto (artt. 3, 4 e 5) l'inquadramento del detto personale dapprima

in ruoli speciali transitori, di poi, in ruoli organici;

b) che contro tale legge veniva presentato ricorso deciso con la

sentenza n. 17 del 23 marzo 1961, con la quale la Corte dichiarava la

illegittimità costituzionale dei citati artt. 3, 4 e 5 della legge;

c) che in data 11 luglio 1961 l'Assemblea regionale approvava una

nuova legge (di poi promulgata come legge 18 agosto 1961, n. 16)

concernente la istituzione di uffici periferici dell'Amministrazione

regionale delle finanze e del demanio, nei cui ruoli si proponeva

sistemare il personale in parola;

d) che anche contro questa seconda legge veniva proposto ricorso in

data 17 luglio 1961.

Osserva il Commissario che la nuova legge, oggetto della presente

impugnativa, si presenta come organicamente connessa con quella testé

citata, approvata dall'Assemblea nel luglio 1961, e che essa,

disponendo che al personale di cui trattasi deve essere corrisposto il

trattamento economico fissato per le qualifiche iniziali delle carriere

del personale statale soltanto secondo il titolo di studio posseduto e

non più in relazione al titolo di studio e alle mansioni

effettivamente esplicate (così come era stabilito nell'art. 2 della

precedente legge 12 settembre 1960, n. 40), viola l'art. 36 della

Costituzione, il quale sancisce il criterio della commisurazione della

retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato, e i

principi generali della legislazione italiana in materia di pubblico

impiego che a detto criterio si uniformano.

Invero, rileva il Commissario, il possesso di un titolo di studio

può essere valido per il conferimento di un determinato posto e per

l'ammissione ad una determinata carriera, ma non ai fini della

retribuzione che viene sempre determinata in diretta correlazione alle

attribuzioni proprie del posto coperto dall'impiegato.

Il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso

dall'avv. Enrico Restivo ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo

studio dell'avv. Giuseppe Bartoli, si è costituito in giudizio con

atto depositato in cancelleria il 12 gennaio 1962.

La difesa della Regione osserva che con la legge approvata nella

seduta del 19 dicembre 1961 non si intende affermare, ai fini della

determinazione della retribuzione, il principio di una prevalenza del

titolo di studio sulle mansioni effettivamente espletate, ma solo

risolvere la particolare situazione di un personale già utilizzato

presso gli uffici finanziari della Sicilia e da inquadrarsi nei ruoli

organici degli uffici periferici dell'Amministrazione regionale delle

finanze e del demanio istituiti con la legge approvata nella seduta

dell'11 luglio 1961.

Conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare infondato il

ricorso.

La difesa della Regione ha depositato in cancelleria in data 2

maggio 1962 una memoria, nella quale enuncia deduzioni a sostegno della

legittimità costituzionale della legge impugnata, richiamando le

sentenze della Corte n. 17 del 1961 e n. 14 del 1962 riguardanti il

personale di cui si discute.

In particolare rileva che con la sentenza n. 17 del 1961 la Corte

ha già riconosciuto che non danno luogo a illegittimità

costituzionale le disposizioni contenute negli artt. 1 e 2 della legge

n. 40 del 1960, che riguardano la permanenza in servizio del personale

ed il miglioramento del trattamento economico ad esso corrisposto; e

che con la successiva sentenza n. 14 del 1962, pur dichiarando la

illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea

regionale l'11 luglio 1961 concernente "Istituzione degli uffici

periferici dell'Amministrazione regionale delle finanze e del demanio",

la Corte ha osservato che spetta alla Regione competenza legislativa in

materia di stato giuridico ed economico del proprio personale e che la

Regione stessa può emanare disposizioni per mantenere in servizio gli

avventizi già assunti.

La difesa deduce che la legge ora impugnata, proprio in adempimento

del precetto dell'art. 36 della Costituzione in base al quale la

retribuzione deve essere non solo proporzionata alla quantità a

qualità del lavoro prestato (criterio oggettivo), ma anche tale da

permettere un'esistenza libera e dignitosa (criterio soggettivo), ha

inteso assicurare un equo trattamento economico a un personale che si

trova in situazione del tutto particolare.

Trattasi, invero, di personale che viene utilizzato presso gli

uffici dell'Amministrazione regionale per straordinarie esigenze di

lavoro; dal che consegue la impossibilità di assegnarlo con carattere

continuativo presso un determinato ufficio e di attribuire ad esso

mansioni ben determinate.

In tale situazione di fatto l'Assemblea regionale, non potendo

disporre dell'elemento oggettivo delle mansioni espletate, ha

sostituito allo stesso il criterio del titolo di studio, il quale, se

non è un preciso equipollente del primo, rappresenta pur sempre un

elemento certo e costituisce chiara indicazione delle mansioni

espletate da coloro che sono provvisti del titolo medesimo.

La difesa insiste, pertanto, per il rigetto del ricorso.

L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio in

rappresentanza del Commissario dello Stato, ha depositato in

cancelleria il 3 maggio 1962 una memoria, nella quale, dopo essersi

riferita alle citate sentenze, n. 17 del 1961 e n. 14 del 1962, rileva:

a) che la Regione, in armonia a quanto stabilito con la sentenza n.

14 del 1962, non può allo stato attuale, creare un proprio apparato di

amministrazione finanziaria né disporre sullo stato giuridico ed

economico degli impiegati da destinare ai servizi finanziari e

demaniali nel territorio regionale;

b) che il semplice possesso di un titolo di studio non può

legittimare la corresponsione di un maggior trattamento economico,

poiché la Costituzione (art. 36) dispone che la retribuzione deve

essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato;

c) che con la legge impugnata la Regione ha proceduto ad altro

tentativo di arbitraria sistemazione del personale avventizio.

L'Avvocatura generale conclude insistendo per l'accoglimento del

ricorso.

Alla udienza pubblica, il vice avvocato generale dello Stato

Achille Salerni e l'avv. Enrico Restivo hanno svolto le deduzioni

enunciate negli scritti difensivi e confermato le prese conclusioni. Considerato in diritto :

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha nel suo

ricorso posto in rilievo, come ulteriore argomento a sostegno della

illegittimità della legge impugnata, che essa è organicamente

connessa con la precedente legge approvata dall'Assemblea regionale

l'11 luglio 1961 (promulgata come legge 18 agosto 1961, n. 16); legge

allora impugnata e di poi dichiarata costituzionalmente illegittima con

la sentenza della Corte n. 14 del 7 marzo 1962.

La Corte ravvisa in detto rilievo ragioni decisive per risolvere la

questione sottoposta al suo esame.

La legge ora in discussione si inserisce, come terzo momento,

nell'iter legislativo che ha avuto inizio con la legge 12 settembre

1960, n. 40, e successivo svolgimento con la legge 18 agosto 1961, n.

16; si presenta, infatti, strettamente connessa con le citate leggi e

viene a contrastare in modo insanabile, come sarà di seguito

precisato, con i principi affermati e i punti stabiliti dalla Corte

nelle sentenze con le quali sono stati definiti i ricorsi prodotti

avverso le precedenti leggi.

La legge n. 40 del 1960, con gli artt. 3, 4 e 5, prevedeva, per il

personale di cui trattasi, l'inquadramento in ruoli speciali transitori

e la istituzione di ruoli organici per i servizi periferici delle

finanze e del demanio. La Corte, con sentenza n. 17 del 23 marzo 1961,

ha dichiarato illegittime le disposizioni contenute nei citati articoli

poiché non poteva consentirsi alla Regione di predisporre i detti

ruoli transitori e organici prima dell'emanazione delle norme di

attuazione in materia.

Con la successiva legge 18 agosto 1961, n. 16, venivano istituiti

uffici periferici dell'Amministrazione regionale delle finanze e del

demanio - riservando ad altra legge di specificare le attribuzioni dei

singoli uffici e stabilirne l'ordinamento - e venivano creati ruoli

periferici per la prima organizzazione dei predetti uffici.

Con la sentenza n. 14 del 7 marzo 1962 la Corte ha dichiarato la

illegittimità costituzionale dell'intera legge n. 16 del 1961; ha

rilevato che, non essendo stato attuato un completo e definitivo

passaggio alla Regione delle funzioni ad essa attribuite in materia

finanziaria e non essendosi provveduto alla emanazione di norme di

attuazione in materia (esigenza quest'ultima non ignorata dalla stessa

Regione, poiché ad essa era stato fatto riferimento fin dall'art. 5

della legge n. 40 del 1960), la Regione nella considerata situazione

non poteva esercitare la potestà legislativa di cui all'art. 14,

lettera q, dello Statuto speciale, creando un proprio apparato di

amministrazione finanziaria e disponendo sullo stato giuridico ed

economico degli impiegati da destinarvi.

Ciò premesso, chiaro appare che con la legge ora impugnata si

procede nello stesso indirizzo che la Corte ha dichiarato illegittimo,

in quanto si viene a precostituire un assetto del personale in parola,

classificandolo fin d'ora, per quanto concerne il trattamento

economico, in base al solo titolo di studio ed omettendo ogni

riferimento alle mansioni effettivamente esercitate o da esercitare.

Nelle relazioni all'Assemblea siciliana (relazione al disegno di legge

e relazione della Commissione legislativa affari interni ed ordinamento

amministrativo) leggesi che al personale sono state attribuite funzioni

"senza alcuna uniformità di criterio" e che si intende sottrarre

"l'attribuzione del trattamento economico alla valutazione delle

mansioni espletate". Nella stessa memoria difensiva della Regione si

dichiara che si è verificata "la impossibilità di attribuire (al

personale) mansioni ben specifiche e determinate" e che in tale

situazione l'Assemblea regionale, non potendosi basare sull'elemento

obiettivo delle mansioni espletate, ha sostituito allo stesso il

criterio del titolo di studio.

Si tende, pertanto, a sostanzialmente anticipare una sistemazione

del personale, selezionandolo, sia pure - allo stato delle cose - sotto

il solo profilo economico, nelle varie categorie di un ruolo

inesistente e che non può per ora essere congegnato e attuato senza

contraddire i criteri fissati dalla Corte nella sentenza n. 14 del 1962

e che la Regione con la legge impugnata tende a trascurare e valicare,

in quanto persiste nella violazione del principio secondo il quale non

è dato predisporre siffatti provvedimenti prima dell'emanazione di

norme di attuazione.

Restano, pertanto, assorbiti gli altri motivi enunciati nel

ricorso; è per le ragioni esposte, la legge approvata dall'Assemblea

il 19 dicembre 1961 e promulgata come legge 7 febbraio 1962, n. 1, deve

essere dichiarata nel suo complesso costituzionalmente illeggitima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 dicembre 1961

concernente "Modifica dell'art. 2 della legge 12 settembre 1960, n.

40", promulgata come legge 7 febbraio 1962, n. 1.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari