Corte costituzionale

Sentenza n. 547/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1989 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 3d.P.R. 182/1982
  • art. 70d.P.R. 182/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge regionale della Valle d'Aosta approvata il 27

aprile 1989 e riapprovata il 7 giugno 1989, avente per oggetto

"Interventi finanziari a favore delle imprese aderenti al Consorzio

garanzia fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta" promosso con

ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23

giugno 1989, depositato in cancelleria il 1° luglio 1989 ed iscritto

al n. 55 del registro ricorsi 1989;

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e

l'Avv. Gustavo Romanelli per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso 23 giugno 1989 il Presidente del Consiglio dei

ministri ha impugnato l'art. 1, secondo comma, della legge regionale

della Valle d'Aosta approvata il 27 aprile 1989 e riapprovata il 7

giugno 1989, recante "Interventi finanziari a favore delle imprese

aderenti al Consorzio garanzia fidi tra gli industriali della Valle

d'Aosta". A norma di esso "i finanziamenti regionali devono essere

destinati all'abbattimento del tasso d'interesse praticato dagli

Istituti di credito convenzionati col Consorzio garanzia fidi al fine

di favorire l'accesso al credito per operazioni di consolidamento

strutturale e gestionale delle imprese". Ne ha dedotto il contrasto

con l'art. 3 dello Statuto per la Valle d'Aosta (l. Cost. 26 febbraio

1948, n. 4) e con l'art. 70 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.

Nel ricorso si espone che la legge impugnata era stata rinviata

all'esame del Consiglio regionale in quanto:

a) l'art. 1, prevedendo un finanziamento regionale per favorire,

mediante l'abbattimento del tasso d'interesse praticato al "Consorzio

garanzia fidi fra gli industriali", l'accesso al credito per

operazioni di consolidamento strutturale e gestionale delle imprese,

si porrebbe in contrasto con i princìpi vigenti in materia di

provvidenze creditizie pubbliche, mai ammesse a fini d'incentivazione

del credito di gestione; b) la legge non contiene alcuna disposizione

diretta a limitare il tasso minimo d'interessi a carico dei

beneficiari in misura non inferiore a quello minimo stabilito dalla

normativa statale sul credito agevolato per lo stesso settore

d'intervento.

Essendo stata la legge riapprovata, nel ricorso si deduce che la

competenza regionale in materia d'industria e commercio, rispetto

alla quale gli incentivi per l'accesso al credito si pongono in

posizione strumentale, ha finalità integrative ed attuative delle

leggi della Repubblica (art. 3 St. spec.), potendo quindi

legittimamente esercitarsi solo nel rispetto dei princìpi generali

desumibili dalla legislazione statale del settore. Questa, in tema di

agevolazioni creditizie, prevede soltanto interventi per favorire

nuovi investimenti o l'ammodernamento tecnologico e non anche - come

la legge regionale impugnata - agevolazioni relative al credito di

gestione, dovendosene pertanto desumere il principio dell'esclusione

di facilitazioni, a carico delle finanze pubbliche, per i crediti di

mero esercizio. Con tale principio contrasterebbe la disposizione del

secondo comma dell'art. 1 della legge impugnata, che prevede

agevolazioni creditizie anche per "operazioni di consolidamento

gestionale delle imprese".

Inoltre, poiché nella legge impugnata manca una disposizione

idonea a contenere, in ogni caso, l'abbattimento del tasso

d'interesse ad un livello non inferiore a quello minimo stabilito

dalla normativa statale, non risulterebbe neppure osservata la regola

posta dall'art. 70 del d.P.R. 22 febbraio 1982 n. 182 secondo cui "la

determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei

beneficiari è operata ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio

1975 n. 382" e, cioè, con il rispetto delle esigenze di carattere

unitario, alle quali arrecherebbe pregiudizio la mancanza di

disposizioni dirette ad evitare lo "sfondamento" del tasso minimo

d'interesse destinato a rimanere a carico dei beneficiari.

2. - Davanti a questa Corte si è costituita la Regione Valle

d'Aosta chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

In proposito ha dedotto che questione analoga, relativa ad una

legge diretta ad incentivare il factoring, è stata già dichiarata

non fondata con la sentenza n. 1066 del 1988 di questa Corte.

L'applicazione dei princìpi ivi affermati comporterebbe la reiezione

del ricorso, rientrando nelle competenze della Regione Valle d'Aosta

anche l'incentivazione del credito di gestione.

Quanto alla dedotta violazione del principio posto dall'art. 70

del d.P.R. n. 182 del 1982, nell'atto di costituzione la Regione

osserva che la censura - riguardante "l'assenza nella legge impugnata

di una disposizione idonea a contenere, in ogni caso, l'abbattimento

del tasso d'interesse ad un livello non inferiore a quello minimo

stabilito dalla normativa statale" - si palesa inconsistente in

quanto detto tasso minimo non è stabilito neppure dalla normativa

statale.

Con memoria in data 31 ottobre 1989 la Regione ha insistito nelle

sue richieste. Considerato in diritto

1. - Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 1, secondo

comma, della legge regionale della Valle d'Aosta, approvata il 27

aprile 1989 e riapprovata il 7 giugno 1989 - disponendo che i

finanziamenti regionali da essa previsti debbono essere destinati

all'abbattimento del tasso d'interesse praticato dagli istituti di

credito convenzionati col Consorzio garanzia fidi, al fine di

favorire l'accesso al credito per le operazioni di consolidamento

strutturale e gestionale delle imprese - violi l'art. 3 dello Statuto

della Regione Valle d'Aosta, nonché l'art. 70 del d.P.R. 22 febbraio

1982, n. 182. Ciò perché, così disponendo, si porrebbe in

contrasto col principio della legislazione statale che non consente

agevolazioni relative al credito di gestione e con quello (ricavabile

dal citato art. 70) secondo il quale nelle agevolazioni al credito

deve essere determinato un tasso minimo che deve restare a carico del

beneficiario.

La questione è infondata.

2. - L'art. 109 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha incluso, tra

le funzioni trasferite alle regioni a statuto ordinario, anche quelle

concernenti gli interventi per agevolare l'accesso al credito.

Questa Corte ha precisato (sentenza n. 735 del 1988) che tale

normativa non configura, negli interventi diretti ad agevolare

l'accesso al credito una materia a sé, da aggiungere a quelle

attribuite alla competenza legislativa regionale dall'art. 117 della

Costituzione, bensì una attribuzione strumentale, che fa parte

integrante delle materie di competenza regionale a contenuto

economico. Spetta, pertanto, alle regioni a statuto ordinario il

potere di adottare misure legislative al fine di agevolare l'accesso

al credito, anche attraverso l'erogazione di quote di concorso

negl'interessi, purché tali misure riguardino materie di competenza

regionale.

Questa Corte ha altresì precisato (sentenza n. 1066 del 1988), a

proposito della Regione Valle d'Aosta, che agevolazioni creditizie ad

imprese operanti in quella regione possono essere disposte con legge

regionale, in base all'art. 3 dello Statuto speciale di autonomia (L.

cost. 26 febbraio 1948, n. 4), il quale prevede una potestà

legislativa regionale d'integrazione e attuazione della legislazione

statale. In base all'esercizio di siffatta potestà normativa, dette

agevolazioni si inseriscono nell'ordinamento giuridico quali norme

integrative della legislazione statale in materia di promozione dello

sviluppo industriale e commerciale, senza alterare la disciplina

generale del credito, bensì adattando alle condizioni ed alle

esigenze regionali la normativa d'incentivazione statale, utilizzando

le ulteriori risorse disponibili a livello regionale.

3. - È da rilevare che la competenza legislativa delle regioni a

statuto ordinario nella materia de qua, è regolata dall'art. 117

della Costituzione e deve essere esercitata "nei limiti dei principi

fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato". Da ciò questa Corte

ha dedotto che, esistendo un principio della legislazione statale il

quale esclude - di regola - agevolazioni a carico delle finanze

pubbliche, per crediti di mero esercizio, le su dette regioni non

possono legiferare concedendo agevolazioni di tale specie (sentenza

n. 441 del 1988). Parimenti, tali regioni non possono concedere

agevolazioni creditizie senza tener conto, come prescrive l'art. 109

del d.P.R. n. 616 del 1977, della determinazione dei tassi minimi

d'interesse agevolati a carico dei beneficiari, operata dallo Stato

ai sensi dell'art. 3 della l. 22 luglio 1975, n. 382 (cfr. la

sentenza n. 80 del 1989).

L'affermato principio della legislazione statale secondo il quale,

di regola, non sono consentite agevolazioni alle imprese per il

credito di gestione, costituisce un principio generale della materia,

che si pone, ex art. 117 della Costituzione, come limite alla

potestà normativa delle regioni a statuto ordinario e alle

competenze legislative di integrazione e di attuazione della Regione

Valle D'Aosta. Ma poiché, come ha precisato la sentenza n. 441 del

1988, tale principio può essere derogato "per interventi

giustificati da motivi congiunturali, quando la stessa base

produttiva può essere minacciata", si devono ritenere legittime le

agevolazioni finanziarie previste dalla disposizione impugnata per il

"consolidamento" delle imprese e per un periodo di tempo, invero

limitato (un anno).

Neppure è violato l'altro principio, in relazione al quale nel

ricorso si deduce l'illegittimità della legge impugnata: in base ad

esso, nel disporre agevolazioni creditizie, la legge regionale

dovrebbe determinare il tasso minimo a carico del beneficiario,

desumibile dalla legislazione dello Stato. Come si è rilevato dalla

suddetta sentenza, non viola le competenze statali una legge

regionale che nulla disponga in tema di tasso di interesse, giacché

il silenzio della norma regionale non pregiudica l'esercizio della

competenza statale e la sua vincolatività.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale della Valle

d'Aosta, approvata il 27 aprile 1989 e riapprovata il 7 giugno 1989

recante "Interventi finanziari a favore delle imprese aderenti al

Consorzio di garanzia fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta",

sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso 23

giugno 1989 in riferimento all'art. 3 della l. cost. 26 febbraio

1948, n. 4 e all'art. 70 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:547 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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