Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1983

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/03/1983 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:

a) della legge approvata il 10 aprile 1975 e riapprovata il 23

gennaio 1976 dal Consiglio regionale dell'Umbria, recante

"Anticipazioni finanziarie relative a provvidenze statali e comunitarie

in materia di agricoltura";

b) della legge approvata il 17 dicembre 1975 e riapprovata il 26

febbraio 1976 dal Consiglio regionale della Campania, recante

"Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1975 - Quarto

provvedimento";

c) della legge riapprovata il 31 marzo 1977 dal Consiglio regionale

della Valle d'Aosta, recante "Apertura di credito su mandato a favore

dell'Ente ospedaliero regionale ed integrazione delle leggi regionali

19.2.1975, n. 4, e 29.12.1975, n. 52";

d) della legge approvata l'11 maggio 1978 e riapprovata il 24

giugno 1978 dal Consiglio regionale del Friuli - Venezia Giulia,

recante "Speciale finanziamento dell'art. 39 della legge regionale 6

settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed

assegnazioni di un contributo una tantum per i lavoratori delle

autolinee";

e) dell'art. 1 e dell'art. 4, comma secondo, del disegno di legge

n. 641, approvato dall'Assemblea regionale della Regione Sicilia il 3

agosto 1979, recante "Provvidenze per i sali potassici".

Giudizi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal

Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorsi

rispettivamente notificati l' 11 febbraio e il 17 marzo 1976, il 21

aprile 1977, l'11 luglio 1978 e l'8 agosto 1979, depositati in

cancelleria il 20 febbraio e il 27 marzo 1976, il 29 aprile 1977, il 18

luglio 1978 e il 13 agosto 1979, iscritti ai nn. 8 e 14 del registro

ricorsi 1976, al n. 10 del registro ricorsi 1977, al n. 18 del registro

ricorsi 1978 e al n. 20 del registro ricorsi del 1979 e dei quali è

stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 78 e

105 del 1976, n. 127 del 1977 e n. 208 del 1978 e n. 230 del 1979.

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Umbria, Campania,

Valle d'Aosta, Friuli - Venezia Giulia e Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 1982 il Giudice relatore

Antonio La Pergola;

uditi gli avvocati dello Stato Giorgio Azzariti e Paolo D'Amico

per il Presidente del Consiglio dei ministri;

uditi l'avv. Fabio Dean, per la Regione Umbria, l'avv. Giuseppe

Abbamonte, per la Regione Campania, l'avv. Gustavo Romanelli, per la

Regione Valle d'Aosta, l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli -

Venezia Giulia, e l'avv. Giuseppe Fazio, per la Regione Sicilia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha prodotto ricorso

contro il Presidente della Regione Umbria per sentir dichiarare

l'illegittimità costituzionale della legge regionale approvata il 10

aprile del 1975 e riapprovata il 23 gennaio 1976, recante

"Anticipazioni finanziarie relative a provvidenze statali e comunitarie

in materia di agricoltura".

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, nell'impugnato testo

normativo è indicata una mera partita di giro, non la fonte di

copertura delle spese relative alle dette anticipazioni: il che

implicherebbe l'inosservanza dell'art. 81 Cost..

La Regione Umbria, costituitasi nel presente giudizio, deduce

l'infondatezza della questione, rilevando, fra l'altro, come gli organi

regionali hanno a suo tempo chiarito, di fronte ai rilievi formulati

dal Commissario del Governo, che la semplice aleatorietà del momento

del recupero non intacca la sicurezza del finanziamento, con il quale

si provvede alla copertura delle spese previste. Osserva inoltre la

Regione che la legge umbra n. 12 del 1975 aveva adottato in una

precedente occasione analogo meccanismo di spesa, senza che il Governo

sollevasse dubbi di costituzionalità.

2. - Altro ricorso del Presidente del Consiglio è proposto nei

confronti del disegno di legge approvato dal Consiglio regionale della

Campania il 17 dicembre 1975 e recante: "Variazioni al bilancio per

l'anno finanziario 1975". Il suddetto disegno era rinviato dal Governo

al Consiglio regionale e da quest'organo riapprovato il 26 febbraio

1976. La variazione introdotta nel bilancio del 1975 consiste in un

aumento di 25 miliardi, relativamente sia allo stato di previsione

dell'entrata, sia a quello della spesa. La difesa dello Stato afferma

che l'impugnato disegno di legge manca di indicare la copertura della

maggiore spesa così prevista, con il risultato di disattendere la

prescrizione dell'art. 81 Cost.. La violazione di tale norma

risulterebbe non solo dal testo normativo in questione, ma dalla

relazione illustrativa e dalla lettera del Presidente della Giunta, in

cui si dà conto dell'urgenza del provvedimento adottato e si indicano

i mezzi per far fronte alla spesa che ne sarebbe derivata. Deduce

infatti l'Avvocatura che, a parte il rilievo che la spesa non può

trovare copertura in atti diversi dalla legge, la Regione ha qui inteso

disporre di somme, la cui erogazione non era stata nemmeno promossa con

alcuna iniziativa dei competenti organi statali. Nella specie si

avrebbe così l'aspettativa di una copertura futura ed eventuale e non

quella, sostanziale ed attuale, prescritta ai sensi dell'invocato

disposto della Costituzione.

La Regione Campania, costituitasi in giudizio, osserva che il

provvedimento di variazione del bilancio indica i mezzi della relativa

copertura. Comunque, agli organi legislativi non sarebbe precluso di

far riferimento ad entrate future, ai fini che contempla l'art. 81

Cost.. Inconferente, si osserva poi, è il richiamo del quarto comma di

tale statuizione da parte del Governo, dal momento che ivi si fa

riferimento a leggi diverse da quelle di bilancio e queste ultime

formano invece oggetto della previsione del terzo comma dell'art. 81.

In una memoria aggiuntiva prodotta in prossimità dell'udienza, la

Regione ha successivamente osservato che la copertura finanziaria della

maggiore spesa era offerta dall'art. 14 della legge n. 386 del 1974,

concernente l'istituzione del fondo nazionale ospedaliero: del quale,

si dice, era stato alla Regione Campania assegnato, per l'anno 1975, il

20%, pari a 40 miliardi; la spesa prevista dal disegno impugnato, di

soli 25 miliardi, sarebbe quindi risultata largamente coperta. Quanto

al disposto del quarto comma dell'art. 81, che viene in rilievo nella

specie, la Regione deduce che esso non implica la necessità di

accompagnare l'introduzione di nuovi oneri con quella di nuove entrate.

Il legislatore potrebbe infatti far fronte alle spese attraverso fondi

derivanti da entrate già previste dalla legislazione in vigore; nel

caso in esame, i mezzi della copertura sarebbero previsti nella citata

legge n. 386, nella quale si ravvisa quindi il titolo giustificativo

del disegno impugnato. Nessun rilievo avrebbe invece la materiale

detenzione da parte della Regione delle somme ad essa assegnate ai

sensi della legge statale.

3. - Il Presidente del Consiglio ha proposto ricorso contro il

Presidente della Regione Valle d'Aosta, deducendo l'incostituzionalità

del disegno di legge, riapprovato dal Consiglio regionale il 31 marzo

1977, recante "Apertura di credito su mandato a favore dell'ente

ospedaliero regionale, ad integrazione delle leggi regionali 19

febbraio 1975, n. 4 e 29 dicembre 1975, n. 52". Il disegno impugnato

autorizza l'apertura di un credito di due miliardi; l'art. 2 fa

riferimento, da un lato all'adeguamento della quota del fondo

ospedaliero spettante alla Regione per gli anni 1975/76 - adeguamento,

però, approvato solo dal CIPE - e, dall'altro, a varie fonti di

finanziamento, che non sarebbero state adeguatamente specificate.

La Regione Valle d'Aosta, costituitasi in giudizio, deduce che il

disegno impugnato è compatibile con l'art. 81 Cost.. In una memoria

aggiuntiva prodotta in prossimità dell'udienza, si soggiunge che il

finanziamento regionale riguardava l'unico ospedale regionale

valdostano di pertinenza dell'Ordine Mauriziano; a seguito di una

controversia instaurata avanti al giudice amministrativo, il Consiglio

di Stato ha confermato l'annullamento del provvedimento del Presidente

della Regione, che aveva istituito il suddetto ente ospedaliero

regionale. Di conseguenza, l'ospedale è attualmente gestito in regime

commissariale, mentre il futuro assetto dell'ente è oggetto di

trattative in corso tra Regione e Ordine Mauriziano.

4. - Un quarto ricorso riguarda il provvedimento legislativo

approvato dal Consiglio della Regione Friuli - Venezia Giulia in data

11 maggio 1978, riapprovato il 24 giugno 1978 e recante "Speciale

finanziamento dell'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n.

47 e successive modifiche ed integrazioni, ed assegnazione di un

contributo una tantum per i lavoratori delle autolinee". Il

provvedimento impugnato prevede una spesa di un miliardo e mezzo,

relativa all'erogazione di contributi della Regione, in favore di

aziende concessionarie di servizi di linea extraurbani, nonché

l'erogazione alle medesime imprese della somma forfettaria di lire

seicentomila, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a

carico dei datori di lavoro per ciascun dipendente, riguardo al periodo

1 gennaio 1976 - 31 dicembre 1977.

Per far fronte ai relativi oneri finanziari viene istituito nello

stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi

1978 - 1981 e del bilancio per l'esercizio 1978 un capitolo recante

"Assegnazioni dello Stato sul fondo nazionale dei trasporti", con lo

stanziamento per l'esercizio 1978, di 2.075 milioni.

La difesa dello Stato rileva che il fondo nazionale dei trasporti

non era stato ancora costituito, né era stata fissata la sua

dotazione: di qui la dedotta violazione del quarto comma dell'art. 81

Cost..

La Regione Friuli - Venezia Giulia, costituitasi davanti a questa

Corte, deduce l'infondatezza della questione.

5. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugnava

il disegno di legge n. 641, approvato dall'Assemblea regionale il 3

agosto 1979. In tale disegno è previsto l'incremento del fondo di

dotazione dell'ente Minerario Siciliano per il triennio 1979/1981 nella

misura di lire 35 miliardi, così destinati: 26 miliardi, di cui due

per il 1979, alla ristrutturazione dell'attività produttiva dei sali

potassici, e nove miliardi, nell'anno 1979, per concorrere con gli

altri azionisti della ISPEA (S.p.A.) alla copertura delle perdite della

società medesima, quali risultavano al 31 dicembre 1978. L'onere di

11 miliardi, relativo all'esercizio 1979, è coperto dall'avanzo

finanziario, accertato con il rendiconto consuntivo della Regione per

il 1978. Il restante onere di 24 miliardi, relativo agli esercizi 1980

e 1981, avrebbe dovuto trovare riscontro nel bilancio regionale

pluriennale, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale

n. 47 del 1977. Senonché, si soggiunge, tale bilancio, approvato il 3

agosto 1979, non prevedeva alcuna copertura della spesa relativa alla

ristrutturazione ed al risanamento dell'attività produttiva nel

settore dei sali potassici.

Non soccorrerebbero infatti a tal riguardo i mezzi finanziari

individuati al cespite 05 - 02 - 01 - 01 del bilancio pluriennale, in

quanto essi derivano dal fondo di solidarietà nazionale e devono

perciò essere adoperati esclusivamente per gli scopi previsti

dall'art. 38 dello Statuto della Regione, al perseguimento dei quali fa

riferimento l'art. 7 della stessa legge di bilancio pluriennale. Resta

pertanto escluso, ad avviso del ricorrente organo statale, che la

Regione, da un canto riaffermi, nell'art. 7 della suddetta legge,

l'attuazione dell'art. 38 dello Statuto, e dall'altro deroghi la norma

statutaria con il provvedimento legislativo impugnato. Gli interventi

previsti dal bilancio pluriennale con riguardo alle infrastrutture

coprirebbero, del resto, un'area diversa, rispetto a quella in cui

s'inquadra il piano di ristrutturazione. Difettando, così, la prevista

copertura della spesa, vi sarebbe violazione dell'art. 81, quarto

comma, della Costituzione.

La difesa della Regione Sicilia, costituitasi nel giudizio di

costituzionalità, rileva che il Commissario dello Stato non ha

considerato valido, ai fini della copertura finanziaria, il riferimento

al bilancio pluriennale regionale. Tale bilancio, si osserva poi, è

stato tuttavia approvato in base al disposto del quinto comma dell'art.

1 della legge regionale n. 47 del 1977, che recepisce nell'ordinamento

regionale siciliano quanto dispone per le Regioni ordinarie il quarto

comma dell'art. 1 della legge n. 335 del 1976. Secondo quest'ultima

norma il bilancio pluriennale regionale "costituisce sede per il

riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese

stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri".

Le censure formulate dal Commissario dello Stato - deduce ancora la

difesa della Regione - discendono dall'erroneo concetto che il

ricorrente ha degli interventi nel settore estrattivo, ai quali fa

riferimento il bilancio pluriennale. La norma regionale è impugnata

sull'ingiustificato assunto che la ristrutturazione, ivi contemplata,

non possa includere alcuna infrastruttura o alcun opus che sia il

risultato di un'attività umana.

Ad avviso della Regione, l'attività di ristrutturazione

comporterebbe infatti, e necessariamente, la creazione di nuove

strutture e nel settore minerario si concreterebbe nella realizzazione

di opere, il cui piano, in base all'art. 2 del disegno di legge

impugnato, va approvato dal Governo regionale, previo parere della

Giunta per le partecipazioni regionali, in conformità di quel che

prevede, per i piani economici, appunto l'art. 38 dello Statuto.

Del resto - rileva la Regione - i dubbi sul significato di una

statuizione legislativa non possono determinare l'insorgere di

questioni di costituzionalità, quando della norma possa darsi

un'interpretazione, come nella specie, conforme al dettato

costituzionale, che secondo i principi va allora accolta, ad esclusione

di qualsiasi altra.

Comunque il combinato disposto del capoverso dell'art. 1 e del

secondo comma dell'art. 4 del disegno impugnato, sancirebbe

l'interpretazione autentica di quale contenuto abbia il cespite del

bilancio in questione, in quanto l'uno e l'altro precetto emanano dal

medesimo organo, sempre nell'esercizio della funzione legislativa.

6. - All'udienza pubblica del 28 aprile 1982 l'Avvocatura dello

Stato e la difesa delle Regioni resistenti hanno ribadito le

conclusioni già prese. Per quel che riguarda, in particolare, la

questione proposta dal Commissario dello Stato, ai sensi dell'art. 27

dello Statuto speciale per la Sicilia (vedi sopra n. 5), l'Avvocatura

ha innanzitutto prospettato alla Corte la possibilità di una pronunzia

che dichiari la cessazione della materia del contendere. Tale

soluzione, ha precisato la difesa dello Stato, andrebbe infatti

adottata se si ritiene applicabile alla specie la decisione resa in

altra occasione dalla Corte (sentenza 142/78), nella quale la

cessazione della materia del contendere è fatta discendere dalla

circostanza che la legge siciliana, contenente le disposizioni

impugnate dallo Stato era stata promulgata dal Presidente regionale in

pendenza del relativo giudizio, escludendo dal testo promulgato la

parte gravata da censura. La Regione conveniva sulla necessità di

definire questo preliminare profilo della specie. La cessazione della

materia del contendere è stata prospettata, nel corso della medesima

udienza, sia dall'Avvocatura, sia dalla difesa della Regione Friuli -

Venezia Giulia, con riguardo alla questione concernente la legge

regionale approvata il 24 giugno 1978 (v. sopra n. 4), sotto il

riflesso che le disposizioni ivi poste, e oggetto del presente

giudizio, sono state modificate da una successiva legge regionale, non

impugnata dallo Stato. Considerato in diritto :

1. - Le controversie di cui è investita la Corte concernono, per

asserita violazione dell'art. 81 Cost., disegni di legge approvati

dagli organi legislativi di varie Regioni: Umbria, Campania, Valle

d'Aosta, Friuli - Venezia Giulia e Sicilia.

I relativi giudizi sono riuniti e definiti con unica sentenza, data

l'identità del precetto costituzionale che con tutti i ricorsi in

esame si assume leso.

2. - Le proposte questione di legittimità vanno dichiarate fondate

con riguardo ai disegni di legge approvati dai Consigli regionali

dell'Umbria, della Campania e della Valle d'Aosta. Soccorrono in

questo senso le considerazioni seguenti.

2.I - Il disegno di legge umbro autorizza (all'art. 1) la Giunta

regionale all'anticipazione di somme a favore di certe categorie di

aziende agricole, in riferimento a provvedimenti formali delle

competenti autorità, di provvidenze e contributi previsti in fonti

statali e comunitarie (legge dello Stato 18 aprile 1974 n. 118,

regolamenti comunitari nn. 1353/73, 1821/73, 2502/74 e le direttive CEE

nn. 159/72, 160/72 e 161/72), nonché a favore dei beneficiari del

regime di aiuti del Fondo europeo di orientamento e garanzia in

agricoltura, Sezione orientamenti, dove si tratti di realizzare

progetti per i quali sia intervenuta decisione favorevole della

Commissione delle Comunità Europee.

Nell'apposita norma concernente le modalità e i criteri

dell'erogazione (art. 2) è stabilito che, ai fini della garanzia del

recupero, le anticipazioni sono concesse previo rilascio, a favore

della Regione, di delega a riscuotere le somme spettanti ai beneficiari

in base al titolo suddetto; il beneficiario rimane direttamente

responsabile della restituzione della somma ricevuta, dandosi obbligo

di sottoscrivere apposita convenzione. Le norme finanziarie (cfr.

l'art. 3) fissano in L. 1.500.000 il massimo ammontare

dell'anticipazione consentita, da imputare, per l'esercizio degli anni

1975 e seguenti, ad un capitolo di nuova istituzione, nella parte

uscita del bilancio, mentre è istituito, nella parte entrata del

bilancio stesso, il corrispondente capitolo, al quale sono destinate le

somme rimborsate.

Il Governo aveva eccepito, in sede di rinvio, che il provvedimento

così congegnato non rispondeva ai precetti dell'art. 81 Cost., nel

senso, precisamente, che non veniva indicata, in relazione ai

finanziamenti, alcuna fonte immediatamente disponibile, ma si faceva

affidamento sul recupero delle somme anticipate, senza tener conto

della aleatorietà del momento in cui la previsione dell'entrata

avrebbe potuto concretamente operare. Di fronte alla riapprovazione

della legge da parte degli organi regionali, l'Avvocatura dello Stato

afferma, nel ribadire la lamentata infrazione dell'art. 81 Cost., che

ogni finanziamento ed ogni anticipazione ha un suo costo, che non può

essere compensato con la mera restituzione della somma anticipata. In

luogo dei mezzi per far fronte all'onere assunto - si conclude nel

ricorso del Presidente del Consiglio - il legislatore regionale ha qui

previsto una mera partita di giro.

Ora, tale ultima conclusione non può essere condivisa dalla Corte,

dal momento che, rispetto alla partita di giro in senso proprio, l'Ente

regione dovrebbe porsi come debitore e creditore nello stesso momento e

per identico ammontare, mentre così non accade nella specie. Resta,

però, il decisivo rilievo che l'imputazione al capitolo di entrata dei

proventi del recupero non costituisce idonea copertura della spesa. Si

tratta, invece, di una soluzione imposta dallo stesso meccanismo

dell'anticipazione, perché altrimenti sarebbe stata duplicata la

sovvenzione erogata ai beneficiari. La via prescelta nella legge

regionale - quella di un'erogazione temporanea, e del connesso

riferimento ad altro e successivo provvedimento amministrativo -

implica, d'altra parte, la necessaria scissione fra la fase

dell'anticipazione e quella del recupero: ed è proprio questo

risultato ad offendere l'invocato precetto costituzionale, nonostante

le molteplici cautele che la Regione deduce di avere introdotto nel

disegno di legge per garantirsi del recupero delle somme anticipate.

Infatti, l'anticipazione costituisce pur sempre un nuovo onere a carico

del bilancio regionale, e la relativa copertura va reperita, ai sensi

dell'art. 81, ultimo comma, Cost., attraverso i mezzi consueti: cioè

con quelle fonti di finanziamento della spesa, che consentono di non

alterare nel corso dell'esercizio i dati impostati nel bilancio di

previsione.

2.II - Il disegno di legge approvato dal Consiglio regionale della

Campania il 26 febbraio 1976, consta di un solo articolo, in cui si

dispone che il capitolo, ivi individuato, dello stato di previsione

dell'entrata, è, per l'anno finanziario 1975, aumentato dell'importo

di lire venticinque miliardi, e che in pari misura è aumentato il

corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa. È

altresì previsto che la legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art.

127, secondo comma, Cost., entri in vigore il giorno successivo alla

sua pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale della Regione Campania".

Tale disegno era stato una prima volta approvato dal legislatore

campano, ma rinviato dal Governo, con il rilievo che non vi erano

indicate le ragioni della prevista variazione di bilancio. In sede di

riesame, il Consiglio regionale, prima di riapprovarne il testo, ha

richiamato una "relazione illustrativa" ed una lettera del Presidente

della Giunta, nella quale sarebbe motivata l'urgenza del provvedimento

e indicata la fonte di copertura della conseguente spesa. Nel ricorso

successivamente prodotto dal Presidente del Consiglio, la violazione

del citato precetto costituzionale è poi dedotta sull'assunto che,

alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, il terzo

comma forma sistema con il quarto comma dell'art. 81 Cost.. Di qui si

fa discendere che la legge di variazione del bilancio, non importa se

della Regione o dello Stato, è istituzionalmente vincolata ad operare

nell'ambito dell'ordinamento precostituito dalla legislazione

sostanziale: laddove, asserisce l'Avvocatura, l'onere finanziario

conseguente all'approvazione dell'impugnato disegno non trae idoneo

titolo di copertura dalla previgente normativa. La Regione oppone, dal

canto suo, che alla spesa prevista si fa fronte, come risulterebbe

dalla relazione e dalla lettera sopra ricordate, con le somme destinate

dal Tesoro nazionale ad integrazione del fondo nazionale ospedaliero.

Una legge di variazione del bilancio - e tale è quella che qui viene

in rilievo - non lede il sistema dell'art. 81 Cost. - si afferma, in

sostanza, dalla ricorrente - quando le nuove spese siano coperte con

fondi comunque derivanti da entrate già previste dalla normazione in

vigore; e si soggiunge che non rileva a tal riguardo se le somme siano,

oppur no, già introitate e materialmente detenute dalla Regione. Con

riferimento alla specie si assume, va precisato, che l'osservanza del

precetto costituzionale sia assicurata grazie al disposto degli artt.

14 e 16 della legge statale n. 386 del 17 agosto 1974, che ha

convertito il d.l. 8 luglio 1974, n. 264 e reca: "Norme per

l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli

enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio

della riforma sanitaria". Queste norme di legge prevedono, fra l'altro,

l'istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero della

Sanità, a decorrere dall'1 gennaio 1975, di un capitolo denominato

"Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera" e destinato al

finanziamento della spesa per gli scopi che la legge stessa contempla;

dispongono come detto fondo è alimentato, e dettano procedure

modalità e criteri con riguardo alla ripartizione del fondo stesso fra

le Regioni. I relativi parametri vanno - è ivi stabilito - determinati

numericamente per ogni singola Regione, in base agli elementi di

valutazione appositamente indicati; le quote da assegnare alle Regioni

sono trasferite con decreto del Ministro per la Sanità, di concerto

con il Ministro del Tesoro ed il Ministro per il Lavoro e la Previdenza

Sociale.

Proprio in forza, dunque, delle testé riferite statuizioni, gli

organi regionali hanno, in sede di riapprovazione del disegno in esame,

ritenuto di poter dedurre che alla Campania dovessero essere assegnati,

per l'anno 1975, 40 miliardi di lire, corrispondenti a circa il 20 -

22% del fondo nazionale ospedaliero. La difesa della resistente ne trae

ora la conseguenza che la variazione approvata, di venticinque

miliardi, risultava largamente coperta. L'assunto va però disatteso.

La citata legge statale, ancor quando essa possa esser presupposta come

mezzo di copertura dell'onere in questione, attribuisce alla Regione la

relativa quota del fondo ospedaliero nazionale solo in seguito

all'intervento degli organi centrali, chiamati, sia pure in conformità

alle puntuali indicazioni del dettato normativo, al discrezionale

esercizio delle rispettive competenze. Una volta esaurita la serie

degli adempimenti procedurali, il prescritto decreto ministeriale

determina la quota da assegnare alla Regione. Non essendo, nella

specie, stato soddisfatto quest'ultimo requisito, risulta

ingiustificato il riferimento fatto dalla Regione all'assegnazione

suddetta come fonte di finanziamento, precostituita e già operante

nell'ordinamento positivo, in relazione all'impugnato provvedimento. In

conseguenza, sussiste la dedotta violazione dell'art. 81 Cost.

2.III - Analogo ordine di considerazioni conduce a ritenere la

fondatezza della questione che ha per oggetto il disegno di legge

approvato dal consiglio regionale della Valle d'Aosta in data 31 marzo

1977, concernente "aperture di credito su mandato a favore dell'ente

ospedaliero regionale ad integrazione delle leggi regionali 19 febbraio

1975, n. 4, e 29 dicembre 1975, n. 52". Il provvedimento autorizza la

Giunta regionale a contrarre con proprie deliberazioni speciali, e fino

alla concorrenza di due miliardi, aperture di credito, che potranno

essere utilizzate dall'ente ospedaliero regionale; è altresì detto,

nell'art. 2, ultimo comma, del disegno che la "spesa per la copertura

degli oneri derivanti dall'utilizzazione dell'apertura di credito è

assicurata dall'adeguamento delle quote da assegnare alla Regione per

gli anni 1975 e 1976 sul fondo nazionale ospedaliero e da ogni altra

fonte integrativa di finanziamento, ivi compreso il ricavato di

eventuali mutui passivi, assistiti da garanzia regionale, da contrarre

dall'ente regionale ospedaliero della Valle d'Aosta a copertura di tale

apertura di credito". L'Avvocatura dello Stato deduce che simili

indicazioni non osservano il precetto dell'art. 81 Cost.. Il rilievo

era già stato mosso al disegno in esame dal Governo, in sede di

rinvio; l'organo regionale aveva, nel riapprovare la legge, replicato

che la copertura degli oneri assunti sussisteva, e veniva appunto

offerta dalle proposte, sia pure non ufficiali, allora già avanzate

dal CIPE, in ordine alle assegnazioni dello Stato al fondo ospedaliero

per gli anni 1975 e 1976.

I rilievi della Regione, va tuttavia avvertito, nulla tolgono alla

fondatezza della proposta questione. Infatti, come soggiunge la difesa

dello Stato, l'ammontare del fondo suddetto, determinato annualmente

nella legge di approvazione del bilancio di previsione, non può essere

in alcun caso modificato dal CIPE, che di anno in anno deve solo

verificarne l'andamento, quindi la sufficienza. A disporre eventuali

adeguamenti ed integrazioni del fondo, di cui il CIPE abbia rilevato

l'esigenza, provvedono, nell'autonomo esercizio delle rispettive

funzioni, Governo e Parlamento, compatibilmente con la possibilità di

reperire i mezzi finanziari occorrenti (cfr. artt. 14 e 16 del citato

d.l. n. 264/74 e della relativa legge di conversione "legge n. 386 del

1974"). Del resto, la legge impugnata è stata deliberata prima

dell'adozione del decreto ministeriale che secondo legge, come sopra si

osservava, opera il trasferimento della quota da assegnare alla Regione

(cfr. art. 16, ultimo comma, della citata legge n. 386 del 1974). La

copertura della spesa, assunta dalla Regione nella specie, viene dunque

fatta dipendere da assegnazioni che, quando è stato approvato il

disegno di legge, risultavano, per ammissione della stessa resistente,

soltanto da proposte ufficiose del CIPE. Così configurata, la

previsione della spese non è allora conforme alle prescrizioni

dell'art. 81 Cost.. Ai fini della decisione che si adotta, deve

aggiungersi, non rileva, d'altronde, quanto la Regione espone, nella

memoria aggiuntiva per l'udienza, circa le vicende del provvedimento

del Presidente della Regione, istitutivo dell'ente ospedaliero

regionale, che la legge in esame contempla.

3. - Dei giudizi riuniti ai fini della presente decisione residuano

all'esame della Corte quelli che riguardano i disegni di legge

approvati dal Consiglio della Regione Friuli - Venezia Giulia, e

dall'Assemblea regionale siciliana. Nell'uno e nell'altro caso, com'è

di seguito spiegato, va dichiarata la cessazione della materia del

contendere.

3.I - Il provvedimento legislativo del Friuli - Venezia Giulia

(disegno di legge n. 424 bis, approvato il 24 giugno 1978 "Speciale

finanziamento dell'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1974 n. 47

e successive modifiche ed integrazioni ed assegnazione di un contributo

una tantum per i lavoratori delle autolinee") prevede l'approvazione in

favore di Aziende concessionarie di servizi pubblici di linea extra -

urbani, di contributi regionali per un ammontare di 1.500 milioni al

fine di far fronte ai maggiori introiti derivanti nell'anno 1978

dall'applicazione integrale dei benefici economici e normativi previsti

dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri e

dalle nuove tabelle d'inquadramento, di cui all'art. 1 della legge 1

febbraio 1978, n. 30; prevede altresì, a favore delle stesse Aziende

beneficiarie, l'erogazione della somma forfettaria di lire 600.000,

comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dei

datori di lavoro di ciascun dipendente per il periodo 1 gennaio 1976 -

31 dicembre 1977 (art. 2). Gli oneri suddetti ammontano rispettivamente

a 1.500 milioni (art. 1) ed a 575 milioni (art. 2) ed hanno, è detto

nella legge, carattere di anticipazione di pari quota dell'assegnazione

dello Stato alla Regione sul Fondo Nazionale Trasporti.

Conseguentemente, si contempla l'istituzione degli appositi capitoli,

da un canto nello stato di previsione della spesa del piano finanziario

per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario

1978, dall'altro nelle corrispettive voci dello stato di previsione

dell'entrata.

L'Avvocatura dello Stato reputa gli indicati mezzi di copertura

"non preesistenti né di sicura previsione", in quanto, essa afferma,

il fondo nazionale dei trasporti, la cui istituzione è prevista

dall'art. 9 quater della legge 17 marzo 1977 n. 62, che ha convertito

con modificazioni il d.l. 17 gennaio 1977 n. 2, non è stato ancora di

fatto costituito, né di esso sono state stabilite destinazione e

dotazione. Senonché, le previsioni dell'impugnato disegno sono state

rivedute dal legislatore del Friuli - Venezia Giulia con la successiva

legge regionale 22 novembre 1978 n. 84, che reca altre e diverse norme

quanto alla contestata copertura delle spese. Dispone, invero, l'art. 3

di tale legge che all'onere complessivo di 2.075 milioni si fa fronte

con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 404

dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli

esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978,

il cui stanziamento viene elevato di 2.075 milioni per l'esercizio

1978. La spesa complessiva conseguente all'approvazione della legge è

poi disposto - ha bensì carattere di anticipazione, ma nei confronti

delle "future assegnazioni dello Stato a favore della Regione per

finalità analoghe", per modo che, riguardo a detta spesa, trova

applicazione il quarto comma dell'art. 11 della legge regionale 19

aprile 1976 n. 12 "Norme finanziarie e di contabilità regionale". Per

questo verso, si fa riferimento alla facoltà riconosciuta alla

Regione, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle

ad essa assegnate dallo Stato per uno scopo determinato, di compensare

tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo,

nell'esercizio immediatamente successivo. L'anzidetta nuova legge

regionale non è stata impugnata dallo Stato e modifica quella oggetto

del ricorso in esame proprio sotto i profili investiti dalle censure

ivi formulate. È quindi venuta meno la materia del contendere.

3.II - La conclusione testé raggiunta s'impone, per altro verso,

in relazione alla controversia concernente la legge siciliana,

approvata il 3 agosto 1979 ("Provvidenze per i sali potassici") ed

impugnata dal Commissario dello Stato per i motivi riferiti in

narrativa: la quale risulta successivamente promulgata dal Presidente

regionale (legge 14 settembre 1979 n. 213) e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Regione (n. 41 del 15 settembre 1979), con

l'esclusione, però, delle disposizioni gravate da impugnazione. Come

la Corte ha in precedenti pronunzie spiegato (sentenze n. 142/81, n.

13/83), l'atto promulgativo, com'è qui congegnato, non può ricondursi

alla speciale facoltà - spettante secondo Statuto al Presidente della

Regione siciliana - di porre in vigore le leggi, nei confronti delle

quali lo Stato abbia prodotto ricorso. In pendenza del giudizio, la

promulgazione deve ubbidire all'esigenza che l'atto di cui si attesta

l'avvenuta perfezione e ogni singola statuizione in esso posta,

ancorché colpita da censura, acquistino, precisamente, la stessa

iniziale efficacia (cfr. sent. 13/1983): nella specie, l'organo della

promulgazione ha invece esplicato il potere che ad esso compete, con

riguardo a qualsiasi legge regionale, fuori dagli estremi che debbono

ricorrere perché possa sussistere la materia del contendere avanti la

Corte. Dell'impugnativa proposta dallo Stato il Presidente regionale

ha, infatti, tenuto conto al solo fine di scindere le disposizioni

censurate rispetto alle rimanenti altre della legge promulgata: ciò

nell'evidente presupposto che solo il residuo testo - quello indenne

dai rilievi del Commissario dello Stato - fosse assistito dal titolo,

che ne giustificava l'entrata in vigore. L'esercizio del potere qui

attribuito all'organo esecutivo si è, peraltro, esaurito nell'atto,

che tale organo ha già emesso in ordine alla legge dedotta in

controversia. Le disposizioni impugnate sono così state espunte dal

testo vigente una volta per tutte, senza che sussista la possibilità

di una loro successiva ed autonoma promulgazione. Ciò basta - sotto il

profilo al quale l'indagine della Corte andava in questa sede limitata

- per concludere che nel caso in esame soccorrono i sopra ricordati

precedenti giurisprudenziali. Deve quindi pronunziarsi la cessazione

della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) della legge della Regione Umbria 10 aprile 1975, riapprovata il

23 gennaio 1976;

b) della legge della Regione Campania 17 dicembre 1975, riapprovata

il 26 febbraio 1976;

c) della legge della Regione Valle d'Aosta 28 gennaio 1977,

riapprovata il 31 marzo 1977;

2) dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai

ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio nei confronti della legge

della Regione Friuli - Venezia Giulia e dal Commissario dello Stato in

ordine agli artt. 1 e 4 del disegno di legge approvato dall'Assemblea

regionale siciliana, di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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