Corte costituzionale

Sentenza n. 535/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5legge 65/1989
  • art. 6legge 65/1989

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del

decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), convertito in legge 26 aprile 1989, n. 155

promossi con ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana,

notificati il 31 marzo e il 27 maggio 1989, depositati in cancelleria

l'11 aprile e il 2 giugno 1989 ed iscritti ai nn. 23, 25, 42 e 43 del

registro ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Alberto Predieri per le Regioni Emilia-Romagna e

Toscana e l'avv. dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Le Regioni Emilia-Romagna (Ric. n. 23) e Toscana (Ric. n. 25)

hanno proposto questione di legittimità costituzionale, in via

principale, degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,

contenente disposizioni in materia di finanza pubblica, per

violazione degli artt. 81, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Secondo le impugnative, la norma dell'art. 5 lede l'autonomia di

spesa della Regione, rimettendo al C.I.P.E., per l'anno 1989, di

valutare, caso per caso, se consentire o non consentire spese

previste da leggi a carattere pluriennale, per cui è possibile

stipulare contratti o assumere impegni comunque nel limite del 50 per

cento delle somme autorizzate; nel quale limite sono compresi gli

impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di

disposizioni legislative o regolamentari, a carico dell'esercizio

stesso.

Tanto contrasterebbe con l'art. 119 Cost., nel senso che il

coordinamento è affidato alla legge, nel quadro del sistema

delineato dagli artt. 117, 118, 119. Orbene, mutare quanto è

determinato dalla legge medesima, per di più senza una prefissione

di criteri, viola - si assume - il sistema predisposto dalle norme

indicate.

Non ispirata ad una diversa ratio di compressione dell'autonomia

regionale appare poi, secondo le Regioni ricorrenti, la norma del

successivo art.6, con cui si introduce una limitazione alla spesa

corrente, assumibile nel primo semestre di ciascun esercizio "in

misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto".

Ciò urterebbe anche contro le regole del bilancio così come sono

poste dall'art. 81 Cost. nonché, in conseguenza, dalle leggi che

regolano la contabilità pubblica.

Le stesse Regioni Emilia-Romagna (Ric. n. 43) e Toscana (Ric. n.

42) hanno sollevato, ulteriormente, identica questione nei confronti

della legge 26 aprile 1989, n. 155, di conversione del sopraindicato

decreto-legge, presentando gli stessi motivi di doglianza.

Nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, deducendo che è ben vero che l'attuazione del precetto di

cui al primo comma dell'art. 119 Cost. "esige il rispetto della

riserva di legge ivi configurata"; tuttavia, il denunciato art. 5 ha

fissato con sufficiente precisione i criteri alla cui stregua

procedere alla individuazione concreta delle autorizzazioni di spesa

sottoposte al limite delle consentite assunzioni di impegni.

Al C.I.P.E., infatti, sarebbe stato demandato di provvedere a

tanto "in relazione allo stato di attuazione dei programmi ed alle

caratteristiche delle opere da essi previste" e al solo effetto del

contenimento, entro un limite predeterminato dalla stessa norma in

esame, del flusso di spesa destinato a gravare su esercizi finanziari

successivi al 1989.

Quanto all'art. 6, secondo l'Avvocatura dello Stato, la denuncia

si dimostrerebbe anch'essa priva di fondamento; la norma, infatti, si

iscrive nel complesso ed articolato intervento (c.d. "manovra

finanziaria") predisposta dal Governo per fronteggiare la espansione

crescente della spesa pubblica, al fine di attuare le linee di

politica economica generale.

Le relative disposizioni restano preordinate a scaglionare

l'assunzione degli impegni di spesa corrente, senza, peraltro,

ostacolarsi le Regioni nel perseguimento dei loro compiti, ma solo

concorrendo a ripartirne nel tempo, e con limiti di per sé

ragionevoli, le erogazioni nell'ambito delle esigenze generali

dell'economia nazionale. Considerato in diritto

1. - I ricorsi concernono identica questione; i giudizi vanno

riuniti, pertanto, per formare oggetto di un'unica pronuncia.

2.1. - Con l'art. 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante

disposizioni in materia di finanza pubblica e convertito, senza

modificazioni sul punto, nella legge 26 aprile 1989, n.155, venne

stabilito - limitatamente all'anno 1989 - l'individuazione da parte

del C.I.P.E. delle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate

da leggi a carattere pluriennale, per le quali è consentito alle

amministrazioni e agli enti pubblici, e nel limite del 50 per cento

delle somme autorizzate, stipulare contratti o assumere impegni a

carico di esercizi futuri.

2.2. - Col successivo art. 6, quanto alle spese correnti restò,

invece, determinato che nel primo semestre di ciascun esercizio

possono essere assunti dalle amministrazioni e dagli enti del settore

pubblico allargato impegni in misura non superiore al 50 per cento

del relativo stanziamento.

2.3. - Le ricorrenti si dolgono di una presunta lesione, in

conseguenza, della loro autonomia finanziaria: le disposizioni

impugnate, infatti, violerebbero, oltre all'art. 81 Cost., indicato

come genericamente compresso in uno alle regole poste dalle leggi di

contabilità pubblica, direttamente i principi (artt.117, 118, 119) a

garanzia dell'autonomia regionale.

3.1. - Giova puntualizzare al proposito che la normativa tende,

nel quadro di una manovra generale, al solo e limitato scopo di

adeguare il volume della massa spendibile alle effettive capacità di

rendere operanti, in termini di concreta attuazione, le spese

medesime: manovra questa d'evidente ordine gestionale, volta cioè a

regolare, nel quadro delle procedure di erogazione, i flussi della

spesa, col proposito di evitare, per quanto possibile, ristagni e

conseguenti appesantimenti d'ordine contabile.

Giova ancora precisare, per quanto attiene all'impugnato art.5,

concernente interventi statali di finanziamento di settore, che la

logica del limite imposto per il 1989, si colloca, proprio nel quadro

della contabilità pubblica, in evidente raccordo con le nuove norme

in materia di bilancio e di contabilità dello Stato (legge 23 agosto

1988, n. 362), segnatamente in ordine alle leggi di spesa

pluriennale, ivi previste.

Tuttavia, ancorché gli enti di cui trattasi possano restarne

coinvolti, i connotati della delineata norma non intaccano né le

scelte, né la destinazione delle risorse, determinate a monte della

complessiva regolamentazione contabile qui indicata.

3.2. - Per quel che attiene, poi, alle regole per la spesa

corrente (art. 6) vale ricordare, ribadendo quanto sin qui osservato,

come la Corte abbia già avuto modo di considerare la non

censurabilità di normative le quali, senza porre vincoli d'ordine

sostanziale, abbiano a disciplinare solo le relative erogazioni.

3.3. - Conclusivamente, le norme sospettate di illegittimità non

risultano aver inciso, per la loro circoscritta origine e puntuale

finalità qui descritte, sull'autonomia finanziaria regionale,

determinata secondo i relativi principi di garanzia costituzionale.

È il caso comunque di ricordare che con recente disegno di legge

(Atto Senato n.1894 del 30 settembre 1989) si intenderebbe

provvedere, tra l'altro, all'allentamento dei vincoli settoriali

imposti ai flussi di spesa regionale, nel senso di volersi evitare,

nell'esercizio di manovre di "contenimento della spesa statale",

aspetti "differenziati tra i diversi livelli".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 2

marzo 1989, n. 65 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),

convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1989, n. 155,

sollevata - in relazione agli artt. 81, 117, 118 e 119 Cost. - dalle

Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:535 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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