Corte costituzionale

Sentenza n. 534/1988

Altra decisione · depositata il 12/05/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il

25 maggio 1979, depositato in Cancelleria il 30 maggio 1979 ed

iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1979, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del decreto emesso dal Ministro per i

lavori pubblici in data 1° marzo 1979, n. 145, relativo alla

sostituzione del Presidente e di un componente della Commissione

regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la

Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore;

Udito l'avv. Guido Aula per la Regione Sicilia;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione siciliana, con ricorso notificato il 25 maggio

1979 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ha promosso conflitto

di attribuzioni avverso il decreto emesso il 1° marzo 1979 (n. 145)

del Ministro per i lavori pubblici, relativo alla sostituzione del

presidente e di un componente della Commissione regionale di

vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia.

Nel ricorso si espone che dette Commissioni furono istituite,

presso ciascun provveditorato regionale alle opere pubbliche, con il

d.P.R. 23 maggio 1964, n. 655, con il compito di decidere i ricorsi

proposti contro tutte le assegnazioni e le declaratorie pronunciate

dalle Commissioni provinciali e contro le assegnazioni, disposte da

pubbliche amministrazioni, di alloggi costruiti a totale carico dello

Stato o col suo concorso o contributo. A tali commissioni fu altresì

attribuito il compito di svolgere le funzioni già spettanti alla

Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica (art.

131, paragrafo I e II e dagli artt. 133, 228 e 229 del testo unico

approvato con R.D. n. 1165 del 30 aprile 1938 e successive

modificazioni ed integrazioni nonché dell'art. 14 del d.P.R. 17

gennaio 1959, n. 2).

Alla stregua dell'art. 20 del citato d.P.R. 23 maggio 1964 n. 655,

dette commissioni dovevano essere nominate "con decreto del Ministro

per i lavori pubblici" per la durata di quattro anni.

Ciò premesso, nel ricorso si espone che - innovando rispetto o

quanto in precedenza disposto dal d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 - le

vigenti norme di attuazione dello Statuto per la Regione siciliana in

materia di opere pubbliche, contenute nel d.P.R. 1° luglio 1977, n.

683 hanno stabilito (art. 4) che "la Regione esercita le attribuzioni

dell'Amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia

economica e popolare o comunque sovvenzionata". Unica eccezione è

costituita dalla riserva al Ministero della difesa delle competenze

in materia di costruzione ed assegnazione di alloggi da destinare a

dipendenti dell'Amministrazione militare, per esigenze di servizio.

Pertanto il decreto impugnato dovrebbe essere annullato per

violazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 683 del 1977, in relazione agli

articoli 14 e 20 dello Statuto della Regione siciliana, previa

declaratoria che la nomina (ed ove occorra la sostituzione) del

Presidente e dei componenti della Commissione regionale di vigilanza

per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia, istituita con

l'art. 19 del d.P.R. 23 maggio 1964, n. 655 presso ciascun

Provveditorato regionale alle opere pubbliche, spetta alla Regione

siciliana e, per essa, all'Assessore regionale per i lavori pubblici.

2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è

costituito. Considerato in diritto

1. - La questione, oggetto del conflitto, consiste nello stabilire

se il decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° marzo 1979, n. 145

- col quale si è provveduto a sostituire il presidente ed un

componente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia

economica e popolare per la Sicilia - sia stato emanato in contrasto

con l'art. 4 del d.P.R. 1° luglio 1977 n. 683 e in violazione degli

artt. 14 e 20 dello Statuto della Regione siciliana.

2. - La Corte ritiene fondata la censura di invasione operata dal

decreto ministeriale anzi detto nella competenza regionale posta

dall'art. 4 del d.P.R. 1° luglio 1977, n. 683, che, sostituendo

l'art. 5 del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 (recante norme di

attuazione dello statuto della Regione sicilana concernenti le opere

pubbliche), conferisce alla regione "le attribuzioni

dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia

economica e popolare o comunque sovvenzionata".

Non è dubbio che in tale materia sia compresa quella relativa

alla nomina del presidente e dei membri della Commissione regionale

di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia.

3. - Le commissioni di vigilanza sono state istituite presso i

provveditorati regionali delle opere pubbliche dal d.P.R. 24 maggio

1964, n. 655, con competenza in materia di assegnazione (e di

decadenza) degli alloggi economici e popolari e di ricorsi attinenti

a tali materie. Alle commissioni sono devolute inoltre le funzioni

già attribuite alla Commissione di vigilanza per l'edilizia

economica e popolare dall'art. 131, parag. 1 e 2 e dagli artt. 133,

228 e 229 del t.u. 30 aprile 1938 n. 1165 e successive modificazioni

e integrazioni nonché dall'art. 14 d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2.

La nomina delle anzidette commissioni regionali è devoluta

dall'art. 20 del d.P.R. n. 655 del 1964 al Ministro per i lavori

pubblici.

Stante la stretta inerenza, anzi l'appartenenza, dei compiti

devoluti alle Commissione alle materie relative all'edilizia

economica e popolare e l'attribuzione di queste alla competenza della

Regione Sicilia, non è dubbio che la nomina della commissione

regionale siciliana spetti alla Regione e rientri nella competenza

dell'Assessore ai lavori pubblici. Tale competenza assessoriale trova

base nell'art. 4 d.P.R. n. 683 del 1977 (che dispone l'attribuzione

alla regione dell'anzidetta materia), interpretato alla stregua degli

artt. 14, 20 e 43 dello Statuto della Regione siciliana.

La fondatezza di tale interpretazione è testualmente confermata

dal secondo comma dell'art. 4 delle norme di attuazione dello

Statuto, modificate ed integrate col d.P.R. n. 683 del 1977 cit., che

della originaria competenza statale fa espressamente salve soltanto

le attribuzioni spettanti al Ministero delle difesa in materia di

costruzione ed assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti

dell'amministrazione militare per esigenze di servizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Regione la nomina del presidente e dei

componenti della Commissione di vigilanza per l'edilizia economica e

popolare per la Sicilia; ed in conseguenza annulla il decreto del

Ministro per i lavori pubblici 1 marzo 1979, n. 145, relativo alla

sostituzione del presidente e di un componente di tale commissione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:534 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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