Corte costituzionale

Sentenza n. 53/2000

Altra decisione · depositata il 15/02/2000 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Umbria, riapprovata il 6 luglio 1998, recante "Calendario venatorio

per la stagione 1988-1999", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei Ministri, notificato il 24 luglio 1998, depositato in

Cancelleria il 3 agosto 1998 ed iscritto al n. 33 del registro

ricorsi 1998.

Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente

del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Maurizio Pedetta per la

Regione Umbria.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il

Presidente del Consiglio dei Ministri solleva in via principale - in

riferimento agli artt. 117 della Costituzione e 18 della legge 11

febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica

omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché in relazione alla

direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli

selvatici - questione di legittimità costituzionale della delibera

legislativa recante "Calendario venatorio per la stagione 1998/1999",

riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale

dell'Umbria nella seduta del 6 luglio 1998, nell'identico testo

rinviato dal Governo con atto del 26 giugno 1998.

Il ricorrente lamenta la violazione dei citati parametri in quanto

l'impugnata delibera legislativa - in deroga ai termini stabiliti

dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992 - prevede

l'apertura anticipata della stagione venatoria, consentendo la caccia

ad alcune specie di fauna selvatica (tortora, quaglia, merlo, starna,

pernice rossa, lepre, alzavola, germano reale, marzaiola e fagiano),

nei giorni 6-12 e 13 settembre, in contrasto "con il principio

contenuto nell'art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, il

quale subordina al preventivo parere tecnico ... dell'Istituto

nazionale della fauna selvatica l'autorizzazione alle modifiche dei

termini (di apertura e chiusura della caccia) di cui al primo comma

del medesimo articolo".

Il ricorrente sottolinea che il menzionato Istituto, con nota del 5

maggio 1998, aveva espresso parere sfavorevole, poiché, si legge

nell'atto di rinvio, la generalizzata preapertura della caccia,

considerate le caratteristiche biologiche della fauna coinvolta e le

condizioni ambientali esistenti nella Regione, "determinerebbe

l'abbattimento di una quota consistente di soggetti immaturi ... e di

soggetti adulti ancora in fase riproduttiva, con la conseguente

perdita di intere nidiate".

2. - Nel presente giudizio si è costituita la Regione Umbria, per

chiedere a questa Corte di dichiarare l'inammissibilità o

l'infondatezza della questione proposta dal Governo.

La difesa della Regione eccepisce innanzi tutto l'inammissibilità

della questione sollevata in via principale per genericità del

ricorso, limitandosi il Governo a censurare il contrasto con il

parere espresso dall'Istituto nazionale della fauna selvatica e ad

affermare apoditticamente la conseguente violazione della legge

quadro e della direttiva 79/409/CEE.

Ad avviso della Regione Umbria, il ricorso risulterebbe inoltre

inammissibilmente diretto a contestare il merito delle scelte

regionali in materia di calendario venatorio "e opponendo a queste

altre scelte, sulla base del parere sfavorevole dell'I.N.F.S.", si

legge nell'atto di costituzione, il Governo "avrebbe dovuto, se mai,

proporre ... la questione di merito per conflitto di interessi

davanti alle Camere ex art. 127, quarto comma, della Costituzione".

Nel merito, richiamando anche recenti decisioni del T.a.r.

dell'Umbria, l'ente territoriale resistente deduce che, nel silenzio

della legge, "non appare seriamente sostenibile che il parere

espresso dall'I.N.F.S. sul calendario venatorio sia vincolante per

la Regione". Trattandosi di circoscrivere, con una norma di

principio, una competenza regionale prevista dalla Costituzione

"sarebbe, quantomeno, stata necessaria la previsione espressa". Una

diversa opzione interpretativa, aggiunge la difesa della Regione,

"significa trasferire la potestà di scelta e di decisione in materia

di calendario venatorio - pur limitatamente all'anticipo

dell'apertura della caccia a poche specie, e sempre nell'ambito del

periodo previsto dalla legge - dalle singole Regioni a un organo

centrale (di tipo tecnico), stravolgendo immediatamente la ratio

della legge stessa e negando in radice l'autonomia della Regione".

In merito al rilievo formulato dall'INFS circa il pregiudizio

derivante alle specie selvatiche da un'apertura anticipata della

stagione venatoria "in forma pressoché generalizzata", come si legge

nel medesimo parere disatteso dal legislatore regionale, la

resistente afferma trattarsi di una censura "del tutto infondata,

riguardando l'anticipo solo dieci specie su quaranta" ed aggiunge che

adeguate misure di salvaguardia e tutela derivano da altri strumenti

di cui la Regione si è dotata, quali i piani faunistico-venatori

regionali e provinciali.

3. - In prossimità dell'udienza, la Regione Umbria ha depositato

una memoria illustrativa ad integrazione di quanto già dedotto con

l'atto di costituzione.

La difesa della Regione premette innanzi tutto che, dopo

l'instaurazione del presente giudizio, lo stesso calendario venatorio

approvato con la legge impugnata è stato adottato dalla Giunta

regionale in via amministrativa (con le stesse motivazioni enunciate

negli atti consiliari preparatori della delibera legislativa) e, in

séguito ai ricorsi presentati da quattro associazioni ambientaliste,

ritenuto legittimo dal T.a.r. dell'Umbria.

La Regione ribadisce che non si tratta, nel caso sottoposto

all'esame di questa Corte, di una generalizzata "preapertura" della

caccia (riguardando l'anticipazione solo dieci specie selvatiche), ed

inoltre sottolinea come, in relazione alle specie interessate dalla

deroga, il periodo venatorio complessivo risulti inalterato, in

considerazione della corrispondente anticipazione della chiusura

della caccia.

Nella memoria illustrativa, l'ente territoriale resistente insiste

sulla natura obbligatoria ma non vincolante del parere dell'I.N.F.S.,

sia in considerazione della formulazione della legge-quadro, che

impone alla Regione di "sentire" il predetto istituto, sia

richiamando la giurisprudenza di questa Corte, e in particolare la

sentenza n. 248 del 1995, che, in un caso ritenuto analogo dalla

Regione, qualifica "onere procedimentale" l'acquisizione del parere

dell'I.N.F.S.

4. - In prossimità della data fissata per l'udienza, anche il

ricorrente ha depositato una memoria, per confutare le difese della

Regione resistente ed insistere nella richiesta di accoglimento del

ricorso.

In aggiunta a quanto già esposto nel ricorso, l'Avvocatura

generale dello Stato richiama la giurisprudenza di questa Corte che,

nella parte in cui "delinea il nucleo minimo di salvaguardia della

fauna selvatica", ha qualificato norma fondamentale di riforma

economico-sociale la disciplina dei periodi venatori e ha chiarito

come l'esercizio del potere di deroga di cui all'art. 18, comma 2,

della legge n. 157 del 1992 sia subordinato all'adozione - in alcun

modo documentata, ad avviso dell'Avvocatura, in questo caso - di

procedure e strumenti attendibili dal punto di vista

tecnico-scientifico, per l'accertamento delle condizioni e dei

presupposti di ordine ambientale richiesti dalla disciplina statale e

dalla giurisprudenza comunitaria ai fini delle deroghe ai periodi

venatori previsti in via generale per l'intero territorio nazionale. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato in via

principale, in riferimento agli artt. 117 della Costituzione e 18

della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché in relazione alla

direttiva (non evocata nell'atto di rinvio) 79/409/CEE concernente la

conservazione degli uccelli selvatici, questione di legittimità

costituzionale della delibera legislativa concernente il "Calendario

venatorio per la stagione 1998/1999", riapprovata a maggioranza

assoluta dal Consiglio regionale dell'Umbria nella seduta del 6

luglio 1998, nell'identico testo rinviato dal Governo con atto del 26

giugno 1998.

Con tale delibera veniva approvato il Calendario venatorio per la

stagione 1998/1999, nel testo allegato alla legge. Il calendario

prevedeva, per dieci specie di fauna selvatica, l'anticipazione -

rispetto ai termini iniziali previsti dall'art. 18, comma 1, della

legge n. 157 del 1992 - dell'apertura della caccia, sulla base del

comma 2 del citato art. 18, che, in presenza di determinati

presupposti e condizioni, consente alle Regioni di modificare i

termini di apertura e chiusura della caccia previsti al comma

precedente.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri sollevava questione di

legittimità costituzionale della delibera legislativa, censurando

non già l'omessa acquisizione del parere dell'I.N.F.S., prevista

dall'art. 18, comma 2, dell'invocata legge-quadro, bensì l'adozione

delle deroghe ai periodi venatori di cui al comma 1 del citato art.

18, in contrasto con il predetto parere.

2. - L'impugnata delibera legislativa è un provvedimento di

approvazione, in deroga all'art. 32 della legge della regione Umbria

17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica

omeoterma e per il prelievo venatorio), del calendario venatorio per

la stagione 1998/1999, ad essa allegato. Il ricorso, pertanto,

investe una disciplina derogatoria destinata a trovare applicazione

durante la sola stagione venatoria 1998/1999, conclusasi il 31

gennaio 1999.

Conformemente alla costante giurisprudenza costituzionale (sentenze

nn. 45 e 46 del 1987, n. 37 del 1983), trovandosi questa Corte a

giudicare dell'impugnazione in via principale di una legge a termine,

che non ha potuto né potrebbe, ormai, trovare applicazione,

essendosi chiusa la stagione venatoria da essa considerata, va

dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in

epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 9 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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