Corte costituzionale

Sentenza n. 53/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/02/1997 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 171-quater,

lettera a, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto

d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), introdotto

dall'art. 18 del d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685 (Attuazione della

direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto

di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia

di proprietà intellettuale), in relazione agli artt. 1, 2, lettera d

e 12 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle comunità europee legge comunitaria 1993), promosso con

ordinanza emessa il 7 marzo 1996 dal giudice per le indagini

preliminari presso la pretura di Verona, nel procedimento penale a

carico di Piona Silvino, iscritta al n. 471 del registro ordinanze

1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione della S.I.A.E;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1996 il giudice

relatore Valerio Onida;

Udito l'avvocato Salvatore Pastore per la S.I.A.E.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un processo penale per noleggio abusivo ed a fini

di lucro di supporti fonografici ("compact disc") di opere tutelate

dal diritto d'autore, il giudice per le indagini preliminari presso

la pretura di Verona, con ordinanza emessa il 7 marzo e pervenuta a

questa Corte il 29 aprile 1996, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 76 della

Costituzione, in relazione agli artt. 1, 2, lettera d, e 12 della

legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità

europee - legge comunitaria 1993), della norma incriminatrice

contenuta nell'art. 171-quater, lettera a, della legge 22 aprile

1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti

connessi al suo esercizio), introdotto dall'art. 18 del d.lgs. 16

novembre 1994, n. 685 (Attuazione della direttiva 92/100/CEE

concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni

diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà

intellettuale).

Premette il giudice a quo che con la disposizione impugnata,

introdotta nel corpo della legge sul diritto d'autore del 1941 dal

decreto legislativo che ha dato attuazione alla direttiva CEE del 19

novembre 1992 concernente il diritto di noleggio, il diritto di

prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di

proprietà intellettuale, decreto emanato in forza della delega

conferita al Governo con la legge n. 146 del 1994, è stato

incriminato ex novo il noleggio abusivo e a fini di lucro di

"originali, copie o supporti lecitamente ottenuti" di opere tutelate

dal diritto d'autore; e che in base ai principi e criteri direttivi

per l'esercizio della delega, fissati in particolare, per quanto qui

interessa, dall'art. 2, lettera d, della legge n. 146 del 1994, le

sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 200

milioni e dell'arresto fino a tre anni, avrebbero potuto essere

previste "solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a

pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di

quelli tutelati dagli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n.

689" (Modifiche al sistema penale) - cioè dalle disposizioni che

hanno a suo tempo definito i limiti della depenalizzazione disposta

in generale dagli artt. 32 e 35, primo comma, della stessa legge -

mentre la sanzione amministrativa avrebbe dovuto essere prevista "per

le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da

quelli suindicati".

Ad avviso dell'autorità remittente, l'interesse tutelato dalla

norma impugnata non parrebbe potersi far rientrare fra quelli di cui

alle citate disposizioni della legge n. 689 del 1981. Nemmeno poi

sarebbe applicabile all'illecito in questione la previsione contenuta

nell'ultima parte dell'art. 2, lettera d, della legge delegante,

secondo cui "in ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le

infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste

sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente

comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e di

pari offensività rispetto alle infrazioni medesime". Infatti nella

legislazione preesistente non avrebbe trovato posto alcuna

fattispecie penalmente rilevante punita con pene identiche a quelle

introdotte dalla norma impugnata, né a tutela del diritto di

noleggio, né per violazioni da considerarsi omogenee o di pari

offensività. Tali non potrebbero ritenersi né le condotte ora

punite dall'art. 171-ter dello stesso decreto legislativo

(riproduzione abusiva di dischi o supporti analoghi e vendita o

noleggio di supporti non contrassegnati dalla SIAE), né quelle

punite ai sensi dell'art. 171 della legge (nella cui lettera a

concernente la riproduzione o la vendita o la messa in commercio, da

parte di chi non ne abbia il diritto, di un'opera altrui, la

giurisprudenza faceva rientrare l'ipotesi ora espressamente

contemplata dalla norma impugnata), apparendo evidente la maggiore

offensività delle condotte ivi descritte rispetto a quella di chi,

dopo aver lecitamente acquistato una copia dell'opera, la utilizzi

per una finalità non consentita quale il noleggio. Di tale maggiore

offensività sarebbe stato consapevole il legislatore delegato, come

sarebbe comprovato dal fatto che la violazione del diritto di

noleggio è punita a titolo di contravvenzione, per la quale è

consentita l'oblazione, e non di delitto, come le altre fattispecie

indicate.

Ulteriore argomento a sostegno della esorbitanza della norma

delegata dai limiti della delega l'autorità remittente rinviene nel

commento all'art. 171-quater contenuto nella relazione

accompagnatoria al d.lgs. n. 685 del 1994, ove si legge che "la

sanzione amministrativa pecuniaria, conforme ai dettami della delega

comunitaria, appare, altresì, in linea con la tendenza a

depenalizzare le norme a tutela di interessi privati".

Il giudice a quo aggiunge, quanto alla rilevanza della questione,

che dalla sua soluzione dipende se il fatto sia o meno previsto come

reato; e che a tale conseguenza non parrebbe ostare la possibile

obiezione che la giurisprudenza, prima dell'entrata in vigore della

norma impugnata, faceva rientrare la condotta in questione nella

previsione dell'art. 171, primo comma, lettera a, della legge sul

diritto d'autore, considerando che, nel configurare per la prima

volta espressamente la fattispecie, il legislatore delegante parrebbe

avere chiaramente evidenziato la scelta di sottrarla alla sanzione

penale.

2. - Si è costituita la Società italiana degli autori ed editori

(SIAE), parte civile nel giudizio a quo chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile per irrilevanza e non fondata.

Premesso che questioni in parte analoghe sono state ritenute

manifestamente infondate da altri giudici di merito, la parte

eccepisce anzitutto l'irrilevanza della questione. Già prima

dell'emanazione del decreto legislativo n. 685 del 1994, la concorde

giurisprudenza di legittimità e la prevalente giurisprudenza di

merito - si ricorda - riconoscevano la punibilità del noleggio

abusivo, inquadrandolo nella fattispecie incriminatrice dell'art.

171, primo comma, lettera a, della legge sul diritto d'autore. Già

nel sistema legislativo previgente, infatti, il diritto esclusivo di

noleggio in capo all'autore dell'opera dell'ingegno trovava

riconoscimento, come diritto autonomo dagli altri di utilizzazione

economica, in base agli artt. 12, 19 e 61 della legge sul diritto

d'autore, come sarebbe stato confermato anche dalla sentenza n. 108

del 1995 di questa Corte. Questi principi sarebbero stati ribaditi

dal decreto legislativo n. 685 del 1994, che ha espressamente

riconosciuto all'autore il diritto di autorizzare il noleggio

dell'originale o di copie dell'opera, ed ha inoltre riconosciuto ex

novo il diritto di noleggio in capo al produttore di opere

audiovisive. Una volta pervenuti al riconoscimento dell'autonomo ed

esclusivo diritto di noleggio spettante all'autore, sarebbe evidente

che il noleggio dell'opera fonografica senza il consenso dell'autore

configura una violazione del corrispondente diritto, che, in quanto

tale, è stata riportata dalla giurisprudenza della Cassazione

nell'alveo delle condotte penalmente punite ai sensi dell'art. 171,

primo comma, lettera a, onde una eventuale caducazione della norma

impugnata non potrebbe in alcun modo giovare all'imputato, atteso che

la condotta continuerebbe a ricadere nell'ambito di applicazione di

quella norma incriminatrice. L'eventuale accoglimento della questione

non spiegherebbe pertanto, secondo la parte, alcuna influenza sul

giudizio in corso.

In ogni caso, secondo la difesa della SIAE, la questione sarebbe

infondata, in quanto la rilevanza penale della condotta di noleggio

abusivo avrebbe già trovato ampio riconoscimento nel sistema

normativo previgente: l'art. 171-quater del decreto legislativo n.

685 del 1994 consacrerebbe la tutela penale di un interesse

precedentemente tutelato da altra norma, onde dovrebbero ritenersi

rispettati i criteri della delega, in base ai quali il legislatore

delegato avrebbe potuto prevedere nuove fattispecie penali, in deroga

ai limiti posti in generale, qualora si fossero individuate

violazioni omogenee e di pari offensività rispetto a quanto già

previsto dall'ordinamento

previgente.

Peraltro - conclude la parte - anche qualora si volesse accedere

alla tesi secondo cui la nuova norma avrebbe sancito la tutela penale

del diritto, di nuova introduzione, del produttore del supporto, i

limiti della delega sarebbero egualmente rispettati "in virtù della

possibilità di introdurre nuove fattispecie penali 'per violazioni

che siano omogenee o di pari offensività' rispetto alle infrazioni

già previste dalle leggi vigenti". Considerato in diritto

1. - L'eccezione di irrilevanza della questione, proposta dalla

SIAE, non merita accoglimento.

Infatti, anche se si ritenesse, secondo la tesi della parte, che

una eventuale caducazione della norma impugnata lasci sopravvivere la

illiceità penale della condotta di noleggio abusivo, alla stregua

dell'art. 171, primo comma, lettera a, della legge sul diritto

d'autore, che punisce a titolo di delitto, con la multa da lire

100.000 a lire 4.000.000, chi, senza averne diritto, a qualsiasi

scopo e in qualsiasi forma, tra l'altro, mette in vendita o pone

altrimenti in commercio un'opera altrui - fattispecie alla quale la

giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. sez. III penale, 1

ottobre 1993, Massara; 11 gennaio 1995, Fontanella) riconduceva,

prima del d.lgs. n. 685 del 1994, il noleggio abusivo di supporti

fonografici di opere musicali - non per questo la questione di

legittimità costituzionale sollevata dal remittente dovrebbe

ritenersi priva di rilevanza nel giudizio a quo, in quanto la

eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma

penale impugnata, destinata altrimenti ad essere applicata,

esplicherebbe comunque effetti in quel giudizio, quanto meno sotto il

profilo del fondamento normativo della decisione (cfr. sentenza n.

148 del 1983; sentenza n. 136 del 1992).

2. - Nel merito, la questione non è fondata.

La disposizione dell'art. 2, lettera d, della legge n. 146 del

1994, che stabilisce i criteri e principi direttivi della delega

conferita al Governo, in ordine alle sanzioni per le infrazioni alle

norme delegate, non appare certo perspicua. Essa infatti -

riecheggiando l'analoga, ma non identica, formulazione già

utilizzata dal legislatore delegante in occasione di precedenti

"leggi comunitarie", che indicavano come criterio per la introduzione

di nuove sanzioni penali quello degli "interessi generali

dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori

degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689" (art. 2,

lettera d della legge 29 dicembre 1990, n. 428; art. 2, lettera d

della legge 19 febbraio 1992, n. 142) - ha fatto riferimento, per

definire gli interessi suscettibili di tutela penale, a disposizioni

(l'art. 34 e l'art. 35 della legge n. 689 del 1981), la prima delle

quali conteneva un puntuale elenco di reati, puniti con sole pene

pecuniarie, e tuttavia esclusi dalla depenalizzazione, mentre la

seconda trattava con lo stesso criterio i reati attinenti ad una

specifica materia. Ma siffatto riferimento non risulta di facile

applicazione quando si abbia riguardo, come accade in occasione delle

comprensive deleghe disposte dalle varie "leggi comunitarie" per

l'attuazione di direttive delle comunità europee, a settori numerosi

e molto diversi dell'ordinamento, anche estranei a quelli presi in

considerazione dalle citate norme del 1981, e che pure possono essere

caratterizzati da interessi di cospicua rilevanza, e da una normativa

preesistente che contemplava una disciplina penale.

È questo il caso della tutela del diritto d'autore, la cui

disciplina, tradizionalmente accompagnata da sanzioni penali, è

rimasta del tutto estranea all'area della depenalizzazione disposta

nel 1981, in quanto le relative fattispecie, nelle ipotesi aggravate,

sono punite con pene anche detentive (cfr. art. 171, secondo comma,

della legge sul diritto d'autore, in relazione all'art. 32, secondo

comma, della legge n. 689 del 1981).

La Corte esprime dunque l'auspicio che il legislatore, ove

conferisca deleghe ampie di questo tipo, adotti, per quanto riguarda

il ricorso alla sanzione penale, al cui proposito è opportuno il

massimo di chiarezza e di certezza, criteri configurati in modo più

preciso.

In ordine alla questione in esame, si osserva che la legge di

delega, in primo luogo, fa "salva l'applicazione delle norme penali

vigenti", fra le quali dunque quelle che già punivano le condotte

poste in essere in violazione dei diritti, anche patrimoniali, degli

autori delle opere dell'ingegno; e, in secondo luogo, prevede che il

criterio di selezione degli interessi, nonché i limiti di entità

delle pene, previsti in generale, siano derogabili quando si tratti

di colpire violazioni da ritenersi omogenee e di pari offensività

rispetto a quelle già punibili in base alla legislazione previgente.

Sicché, complessivamente interpretata, la norma della legge di

delega appare preclusiva solo di nuove incriminazioni a tutela di

interessi (diversi da quelli desumibili dalle elencazioni contenute

negli artt. 34 e 35 della legge n. 689 del 1981) che attengano a

settori dell'ordinamento caratterizzati fin allora da assenza di

tutela penale, e dove quindi appaia necessario effettuare ex novo una

valutazione della natura di tali interessi e della necessità di

proteggerli mediante sanzioni anche, eventualmente, di natura penale.

3. - La materia del diritto d'autore, viceversa, come si è detto,

è tradizionalmente caratterizzata dalla previsione di sanzioni

penali, motivate - è da ritenersi - non soltanto dalla rilevanza

degli interessi coinvolti, ma anche dalla facilità e dalla

diffusione dei comportamenti lesivi, soprattutto mossi da intenti

lucrativi, che possono svilupparsi in un mondo ove l'opera

dell'ingegno è divenuta un bene spesso di largo commercio e

suscettibile di produrre cospicui profitti.

In questo quadro ben si comprende che il legislatore abbia in

passato configurato fattispecie penali ampie e comprensive di ogni

possibile condotta lesiva del diritto, anche patrimoniale,

dell'autore, punendo chiunque, "senza averne diritto, a qualsiasi

scopo e in qualsiasi forma", fra l'altro, "riproduce, trascrive,

recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone

altrimenti in commercio un'opera altrui" (art. 171, primo comma,

lettera a, della legge n. 633 del 1941), "rappresenta, esegue o

recita in pubblico o diffonde" un'opera altrui (art. 171, primo

comma, lettera b), o perfino "riproduce un numero di esemplari o

esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni

maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o

di rappresentare" (art. 171, primo comma, lettera d). E ben si

comprende anche come la giurisprudenza, secondo quanto si è

ricordato, pur in assenza di una apposita specifica disciplina quale

quella ora introdotta in attuazione della direttiva comunitaria,

allorché ha individuato la consistenza del diritto esclusivo

dell'autore di autorizzare il noleggio di copie dell'opera, abbia

ricondotto il noleggio abusivo alla fattispecie incriminatrice

dell'art. 171, primo comma, lettera a, della legge sul diritto

d'autore.

La "rilevanza di interesse generale, e quindi pubblica" della

tutela del diritto d'autore, "tale da indurre il legislatore alla

predisposizione di particolari mezzi di difesa sia penali che

civili", è stata più volte sottolineata anche da questa Corte (da

ultimo nella sentenza n. 108 del 1995); a sua volta la nuova

specifica disciplina - comunitaria e, in attuazione di quella

comunitaria, nazionale - del diritto di noleggio non si fonda certo

su presupposti di attenuazione della tutela e delle sanzioni

apprestate a presidio dell'autore e degli altri titolari di diritti

connessi, ma, al contrario, sull'esigenza di dettare norme più

specifiche anche a fronte dello "sviluppo esponenziale che, a partire

dalla fine degli anni ottanta, è venuto assumendo il fenomeno

speculativo del noleggio e della duplicazione (industriale o

domestica) dei supporti dei compact disc su cui vengono incisi brani

musicali" (sentenza n. 108 del 1995, cit.).

4. - I ricordati criteri della delega conferita al Governo con la

legge n. 146 del 1994 non possono dunque intendersi come preclusivi

di una norma sanzionatoria che - rispettando i limiti di pena

previsti in generale dalla delega stessa - ha isolato anche ai fini

penali, tra le violazioni, l'ipotesi del noleggio abusivo di opere

lecitamente acquistate, comminando per essa una sanzione meno grave

(dato il carattere contravvenzionale della nuova fattispecie, pur

punibile anche, in via alternativa, con pena detentiva, ma

suscettibile peraltro di oblazione) di quella contemplata dalla più

generale previsione dell'art. 171, che già riguardava i vari fatti

lesivi del diritto d'esclusiva dell'autore, e dunque anche condotte

la cui offensività non è certo maggiore di quella della fattispecie

ora punita dall'art. 171-quater. Quest'ultima concerne infatti

condotte tenute "abusivamente ed a fini di lucro", laddove l'art.

171, primo comma, lettera a, punisce in genere chiunque, in qualsiasi

forma e a qualsiasi scopo, metta in commercio un'opera altrui senza

averne il diritto, e dunque anche se si tratti di esemplari

lecitamente ottenuti.

Poiché, in definitiva, la nuova disciplina non costituisce che

l'adattamento, entro i limiti di pena stabiliti in generale dalla

delega, e senza superare le pene già comminate dalle leggi

previgenti per la stessa violazione e per altre violazioni di pari

offensività, della disciplina sanzionatoria collegata alla

fattispecie (a sua volta oggetto di nuova e più specifica disciplina

sostanziale) del noleggio di originali, copie o supporti di opere

tutelate dal diritto d'autore, non si ravvisa la denunciata

violazione dei criteri della delega.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 171-quater, lettera a, della legge 22 aprile 1941, n. 633

(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo

esercizio), introdotto dall'art. 18 del d.lgs. 16 novembre 1994, n.

685 (Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di

noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto

d'autore in materia di proprietà intellettuale), sollevata, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione, in relazione agli artt.

1, 2, lettera d, e 12 della legge 22 febbraio 1994, n. 146

(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge

comunitaria 1993), dal giudice per le indagini preliminari presso la

pretura di Verona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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