Corte costituzionale

Sentenza n. 53/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Giunta

provinciale di Bolzano notificato il 26 agosto 1977, depositato in

cancelleria il 2 settembre 1977 ed iscritto al n.19 del Registro per

conflitti di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 29 aprile 1977,

recante: "Individuazione degli enti e delle gestioni di assistenza di

malattia da sopprimere. Nomina di commissari straordinari".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri il 26 agosto 1977 depositato il successivo 2 settembre

(iscritto al n. 19 Reg. ric.conflitti 1977) la Provincia autonoma di

Bolzano, in persona del Vice Presidente della Giunta Provinciale

dott. Alfons Benedikter, rappresentato e difeso, giusta procura

speciale con firma autenticata per notar Pietro Longi di Bolzano il

17 maggio 1977, dall'avv. prof.Giuseppe Guarino, chiese che la Corte

costituzionale definisse il conflitto di attribuzioni insorto tra lo

Stato e la Provincia autonoma di Bolzano per effetto dell'adozione

del d.P.R. 29 aprile 1977 (G.U. n. 173 del 27 giugno 1977), avente ad

oggetto "Individuazione degli enti e delle gestioni di assistenza di

malattia da sopprimere e nomina di commissari straordinari",

dichiarando - in via principale - che il decreto presidenziale non

include "nel novero degli enti individuati ai sensi dell'art. 12-bis

co. 3 l. 17 agosto 1974, n. 386, organismi che operano nella

Provincia di Bolzano e - in via subordinata - annullare il

provvedimento impugnato in quanto invasivo della sfera di competenza

riservata alla Provincia dagli artt. 8 n. 25, 9 n. 10, 16 e 54 n. 5

dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige". A sostegno dedusse

la Provincia I) che era munita di competenza legislativa primaria in

materia di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell'art. 9 n.

10 dello Statuto regionale e titolare delle relative potestà

amministrative in base all'art. 16 dello stesso Statuto, II) che le

attribuzioni della Provincia in materia di "igiene e sanità" e di

"assistenza e beneficenza pubblica" erano compiutamente definite dal

d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e dal d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, che

avevano espressamente devoluto alla Provincia l'esercizio delle

potestà amministrative relative all'istituzione e al funzionamento

degli enti chiamati ad

operare negli indicati settori, III) che sono, ai sensi dell'art. 54

dello Statuto regionale, devolute alla Giunta provinciale la

vigilanza e la tutela "sulle istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza....compresa la facoltà di soppressione e di scioglimento

dei loro organi in base alla legge", IV) che l'art. 6 dello Statuto

riserva alla Provincia la facoltà di emanare nelle materie

concernenti la previdenza e l'assistenza sociali norme legislative al

fine di integrare le disposizioni delle leggi statali e di costituire

appositi istituti autonomi in tali settori operanti, V) che l'art. 12

bis l. 17 agosto 1974, n. 386 statuì, nel primo comma, che lo

scioglimento dei consigli di amministrazione dell'INAM, dell'ENPAS,

dell'INADEL, dell'ENPDEDP e delle Federazioni nazionali delle casse

mutue degli artigiani e coltivatori diretti (da effettuarsi nel

quadro della riforma sanitaria) si provvedesse con decreto del

Presidente della Repubblica da emanarsi, previa delibera del

Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri del Lavoro, della

Sanità e del Tesoro, e nel comma terzo previde che

all'individuazione degli altri enti non espressamente contemplati dal

primo comma destinati ad essere soppressi unitamente alle gestioni di

assistenza malattia si procedesse con distinto provvedimento del

Presidente della Repubblica, VI) che alla identificazione degli enti

da sopprimere si è provveduto con il d.P.R. 29 aprile 1977 che - pur

contenendo una elencazione analitica degli enti destinati ad essere

disciolti - li identifica "per categorie", VII) che tale

classificazione per categorie determinerebbe l'insorgere di un

conflitto di attribuzioni in ordine a tale provvedimento perché

"quanto meno sul piano delle ipotesi affiora il sospetto che esso

abbia inteso disporre anche in ordine agli organismi operanti nella

provincia di Bolzano" e sebbene non manchi la stessa Provincia di

affermare che "una corretta applicazione dei canoni che presiedono

all'interpretazione degli atti normativi indurrebbe ad escludere tale

eventualità", resta - è sempre la Provincia che argomenta - che

"ove il Presidente della Repubblica avesse inteso includere nel suo

"elenco" le casse mutue provinciali operanti nel territorio di

Bolzano si sarebbe di fronte ad una evidente lesione della sfera di

autonomia riservata alla Provincia dalle disposizioni statutarie e

relative norme di attuazione in base alle quali deve ritenersi

demandato alla Provincia il potere di procedere all'individuazione e

allo scioglimento degli organismi assistenziali operanti a livello

locale nonché alla nomina dei relativi commissari straordinari".

2. - Con atto depositato il 12 settembre 1977, si costituì per il

Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello

Stato deducendo che - a prescindere dalla ammissibilità di un

conflitto di attribuzione in cui la violazione della sfera di

competenza basata e garantita da una legge costituzionale viene

prospettata in forma ipotetica in relazione non già alle norme

impugnate ma alla intenzione dell'Organo che le ha emesse - il

legislatore nazionale ha espressamente stabilito con l'art. 12-bis

co. 2 l. 17 agosto 1974, n. 386 che allo scioglimento dei consigli di

amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e

di Bolzano provvedono i rispettivi presidenti della giunta

provinciale con la conseguenza che a questi competono tutti i

correlativi poteri, e concludendo che "il ricorso proposto dalla

Provincia di Bolzano con atto 26 agosto 1977 sia dichiarato

inammissibile ovvero sia respinto".

3. - Nell'adunanza del 9 dicembre 1986 in camera di consiglio il

giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto

4.- In disparte i dubbi affacciati dalla stessa ricorrente

Provincia di Bolzano sulla invasione della propria sfera normativa di

cui sarebbe stata vittima, il ricorso va respinto perché l'art. 12

bis, inserito con la l. 17 agosto 1974, n. 386 di conversione, d.l. 8

luglio 1974, n. 264 (Norme per l'estinzione dei debiti degli enti

mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento

della spesa ospedaliera e l'avvìo della riforma sanitaria) rescrive

al comma 2 che "Con decreto del presidente della Giunta provinciale

di Trento e del presidente della Giunta provinciale di Bolzano sono

sciolti rispettivamente i consigli di amministrazione delle casse

mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano. Con il medesimo

decreto sono nominati i rispettivi commissari straordinari per la

temporanea gestione delle casse stesse fino alla data di emanazione

del decreto cui al terzo comma". Co. 2 di cui non ha la stessa

Provincia di Bolzano mancato di far applicazione con il decreto 7

aprile 1975 n. 26, con il quale il Presidente della Giunta ha sciolto

il Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua provinciale di

malattia della Provincia di Bolzano nominandone commissario

straordinario per la temporanea gestione il signor dr. Albuin Hofer.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondato il conflitto di attribuzioni

sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello

Stato con il ricorso 26 agosto 1977 (n. 19 Reg. ric. 1977).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari