Corte costituzionale

Sentenza n. 53/1961

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1961 · relatore Giovanni Cassandro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 116r.d. 1736/1933

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D.

21 dicembre 1933, n. 1736, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio

1960 dal Pretore di Trieste nel procedimento penale a carico di

Ivancich Guido, iscritta al n. 53 del Registro ordinanze 1960 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 4

giugno 1960.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 21 giugno 1961 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale davanti al Pretore di

Trieste, la difesa dell'imputato dott. Guido Ivancich sollevò la

questione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D. 21

dicembre 1933, n. 1736, che contiene disposizioni penali in materia di

emissione di assegni bancari, in relazione agli artt. 76 e 77 della

Costituzione. Il Pretore, ritenuta la questione rilevante per la

definizione del giudizio di merito e non manifestamente infondata,

sospese il giudizio e rinviò gli atti a questa Corte con ordinanza che

è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 4 giugno 1960.

2. - Da quanto si legge nell'ordinanza, le questioni di

legittimità costituzionale sarebbero due: in primo luogo, la norma

impugnata violerebbe il limite della delega legislativa conferita al

Governo, in quanto le norme di delegazione contenute nella legge 30

dicembre 1923, n. 2814 (delega ad emanare nuovi Codici), e nella legge

4 giugno 1931, n. 659 (delega al Governo di pubblicare anche

separatamente singoli libri o titoli del nuovo Codice di commercio),

non delegavano esplicitamente il Governo ad emanare norme penali.

In secondo luogo, sarebbero illegittime anche le norme di

delegazione in quanto non osservano i precetti della Costituzione in

tema di delegazione (principi e criteri direttivi, tempo limitato,

oggetto definito).

3. - Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, mediante deposito delle deduzioni il 24 marzo 1960.

La difesa dello Stato premette che l'esame della legittimità

costituzionale delle deleghe legislative anteriori all'entrata in

vigore della Costituzione deve essere limitato al controllo della

esistenza e della estensione della delega; sarebbe questa la costante

giurisprudenza della Corte.

Ora la legge 30 dicembre 1923, n. 2814, ha conferito al Governo

poteri amplissimi per l'emanazione di nuovi Codici di commercio, per la

marina mercantile e di procedura civile, poteri specificati ed ampliati

con leggi successive e per il Codice di commercio con la ricordata

legge 4 giugno 1931, n. 659.

Di più, la portata di queste norme sarebbe stata oggetto di

interpretazione autentica con la legge 19 maggio 1941, n. 501, giusta

la quale la delega al Governo doveva intendersi come estesa non

soltanto alle materie contenute nei Codici preesistenti, ma anche a

quelle connesse e tale da consentire al legislatore delegato di

sistemare in maniera più organica tutta la materia "sia dando ai nuovi

Codici contenuto e denominazione diversi, sia disciplinando particolari

istituti in leggi distinte".

In questo quadro trova collocazione il decreto già ricordato del

21 dicembre 1933 che disciplina l'assegno bancario.

Stando così le cose, non era necessario un esplicito conferimento

di poteri per la emanazione di norme penali, sia perché queste in

taluni istituti si collegano così strettamente alla materia della

quale vogliono assicurare la tutela penale che la delega relativa a

quegli istituti si estende necessariamente, senza bisogno di

specificazione, anche alle norme penali, sia perche la delega con

tenuta nella legge del 1923 e nelle successive leggi, consentendo di

regolare la materia contenuta nel Codice di commercio, autorizzò il

Governo ad emanare anche le norme penali, visto che queste erano già

ampiamente contenute nel vecchio Codice di commercio. In particolare

l'art. 344 di questo Codice stabiliva sanzioni penali per le stesse

ipotesi di reati previste dall'art. 116 del R.D. n. 1736 del 1933.

L'Avvocatura conclude chiedendo di dichiarare non fondata la

questione di legittimità costituzionale della norma impugnata.

La parte privata non si è costituita.

4. - Nell'udienza del 21 giugno 1961, l'Avvocatura dello Stato si

è rimessa alle argomentazioni e alle conclusioni contenute nelle

difese scritte. Considerato in diritto :

1. - I quesiti ai quali la Corte deve rispondere sono due: il primo

relativo alla legittimità costituzionale delle leggi 30 dicembre 1923,

n. 2814, e 4 giugno 1931, n. 659, che autorizzavano il Governo, l'una

ad emanare un nuovo Codice di commercio, l'altra a pubblicare di questo

medesimo Codice separatamente libri o titoli; il secondo relativo alla

legittimità dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, che

prevede e punisce reati connessi con la materia dell'assegno bancario.

In altri termini, la Corte deve accertare la legittimità

costituzionale delle leggi di delegazione e di alcune norme della legge

delegata.

Peraltro, nella sostanza i due quesiti, piuttosto che due questioni

distinte, rappresentano due aspetti di una medesima questione di

costituzionalità: quella delle norme contenute nel ricordato art. 116

del decreto delegato n. 1736 del 1933 che è poi anche la questione

proposta dall'ordinanza del Pretore di Trieste. Tuttavia essa è

infondata sia sotto l'uno, sia sotto l'altro aspetto.

2. - La Corte ha già affermato la sua competenza a conoscere della

legittimità costituzionale delle delegazioni legislative anteriori

alla entrata in vigore della Costituzione, ma ha anche segnato quali

sono i limiti dei quali occorre ricercare l'osservanza da parte del

legislatore delegante e di quello delegato nell'esercizio dei

rispettivi poteri: limiti che, come è ovvio, non possono essere

puntualmente quelli segnati dalle norme contenute nell'art. 76 della

Costituzione, ma discendono da principi generalmente validi in tutti

gli ordinamenti in cui viga la divisione dei poteri (cfr. sentenza n.

37 del 24 gennaio 1957).

Più specificamente, e per rimanere nei confini del presente

giudizio, questi limiti possono essere così stabiliti: la legittimità

di una delegazione legislativa discende dall'esistenza di una legge di

delegazione che abbia a oggetto una materia chiaramente definita e

dalla osservanza, da parte del legislatore delegato, dell'estensione

data alla delega. Codesti limiti, in conseguenza, possono essere

diversi per ciascuna delegazione, ma, una volta posti, devono trovare

da parte del Governo puntuale osservanza. Non può perciò essere

motivo di illegittimità di una legge di delegazione anteriore alla

entrata in vigore della Costituzione, l'inosservanza di questa o di

quella norma dell'art. 76 Cost., segnatamente di quelle che impongono

la determinazione di principi e criteri direttivi o la fissazione di un

termine di tempo, alle quali si richiama l'ordinanza del Pretore di

Trieste.

3. - Le due ricordate leggi di delegazione autorizzavano, come s'è

visto, il Governo a emanare un nuovo Codice di commercio e a pubblicare

separatamente libri o titoli di questo medesimo nuovo Codice: il

decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, si tenne esattamente nell'ambito

della delegazione. Non vale opporre, come oppone l'ordinanza, che né

la prima, né la seconda legge di delegazione autorizzassero il Governo

a emanare norme penali. L'ampiezza della delegazione, la circostanza

che già il Codice di commercio nell'art. 344 prevedeva e puniva, sia

pure con diverse previsioni sanzionate da pene diverse, i reati

connessi con la materia degli assegni bancari, la necessità di

armonizzare queste norme con i criteri e gli orientamenti del nuovo

Codice penale già pubblicato nel frattempo, consentono di affermare

che il legislatore delegato non travalicò i limiti segnati dalla

delega, che deve, pertanto, ritenersi esercitata legittimamente.

Dal che consegue che è superfluo richiamare la legge 19 maggio

1941, n. 501, che, interpretando autenticamente le delegazioni

precedenti per la emanazione di nuovi Giudici, consentì di

disciplinare anche le materie connesse con i Giudici preesistenti, ma

da questi non regolate, e di procedere alla sistemazione più organica

di queste materie, sia dando contenuto e denominazione diversa ai nuovi

Codici, sia disciplinando particolari istituti con leggi distinte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza del

Pretore di Trieste del 20 febbraio 1960, sulla legittimità

costituzionale dell'art. 116 del R D. 21 dicembre 1933, n. 1736.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1961.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANSDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1961:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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