Corte costituzionale

Sentenza n. 527/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/12/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Veneto riapprovata il 7 marzo 1995 (Concorsi per assistenti di

biblioteca negli enti locali, assunti ai sensi dell'art. 34, quinto

comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50), promosso con

ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28

marzo 1995, depositato in cancelleria il 5 aprile successivo ed

iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1995;

Udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1995 il Giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato dello Stato Sergio La Porta per il ricorrente.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Presidente del

Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità

costituzionale della legge della Regione Veneto, concernente

"Concorsi per assistenti di biblioteca negli enti locali, assunti ai

sensi dell'art. 34, quinto comma, della legge regionale 5 settembre

1984, n. 50", riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 7

marzo 1995 con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La legge regionale denunciata dispone che il personale assunto

presso gli enti locali con l'incarico di assistente di biblioteca, ai

sensi dell'art. 34, quinto comma, della legge della Regione Veneto 5

settembre 1984, n. 50, è equiparato a tutti gli effetti al personale

assunto in base all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n.

554. Gli assistenti di biblioteca incaricati, che possono essere

assunti con retribuzione forfettaria nei comuni con meno di 10 mila

abitanti, nei quali non è previsto un posto di responsabile di

biblioteca a titolo stabile, vengono così assimilati ai titolari di

rapporto di lavoro a tempo determinato assunti, per la realizzazione

di specifici progetti-obiettivo, in base alla disciplina statale. In

tal modo viene perseguita la finalità, enunciata nella relazione

dell'apposita Commissione consiliare al disegno di legge, di

estendere l'applicazione delle speciali procedure previste per

immettere in ruolo personale precario, anche mediante concorsi

riservati.

Il ricorrente, ribadendo i motivi del rinvio, ritiene che la

Regione avrebbe oltrepassato i propri poteri, interferendo

nell'efficacia di una norma statale e disciplinando rapporti di

lavoro del personale comunale, i quali non rientrano nelle competenze

regionali in materia di musei e biblioteche di enti locali.

Ad avviso del ricorrente, la legge regionale violerebbe l'art. 117

della Costituzione ed i principi fondamentali della legislazione

statale in materia di pubblico impiego (art. 2 della legge 23 ottobre

1992, n. 421; artt. 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29; art. 22, commi 6 e 7, della legge 23 dicembre 1994, n.

724), aggirando il blocco delle assunzioni, disposto per attuare i

principi di riforma del settore. Né potrebbe essere estesa

l'applicazione della disciplina prevista, per il personale assunto

per specifici progetti-obiettivo, dall'art. 4-bis del decreto-legge

20 maggio 1993, n. 148 (aggiunto, in sede di conversione, dalla legge

19 luglio 1993, n. 236), che è norma eccezionale. Tanto più che la

figura degli assistenti di biblioteca incaricati, i quali assolvono

esigenze ordinarie di funzionamento delle biblioteche dei piccoli

centri, non potrebbe essere considerata analoga a quella del

personale assunto per realizzare progetti-obiettivo, destinati a

soddisfare particolari necessità.

Con riferimento all'art. 128 della Costituzione, il ricorrente

ritiene che il rapporto di lavoro del personale impiegato nelle

biblioteche dei comuni ricada nella sfera di autonomia di tali enti.

Le funzioni regionali relative ai musei ed alle biblioteche di enti

locali sarebbero di programmazione e coordinamento, ma non

toccherebbero la gestione delle strutture, intese quali complesso di

beni e persone. Nei criteri generali di organizzazione e

funzionamento delle strutture potrebbe essere compresa la

determinazione dei requisiti del personale da utilizzare, ma non la

disciplina del rapporto di lavoro, che rimane espressione

dell'autonomia degli enti locali. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale, promossa in via

principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, investe la

legge della Regione Veneto, riapprovata dal Consiglio regionale il 7

marzo 1995, relativa ai concorsi per assistenti di biblioteca negli

enti locali (assunti in base all'art. 34, quinto comma, della legge

regionale 5 settembre 1984, n. 50). La legge impugnata equipara a

tutti gli effetti gli assistenti di biblioteca incaricati, con

retribuzione forfettaria, nei comuni con popolazione inferiore a 10

mila abitanti nei quali manca un responsabile di biblioteca a titolo

stabile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato

assunto per la realizzazione di progetti-obiettivo, previsti

dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, per il quale

possono essere banditi concorsi in deroga al divieto di assunzioni

stabilito per le amministrazioni pubbliche.

La questione di legittimità costituzionale è sollevata con

riferimento agli artt. 117 e 128 della Costituzione. La legge

regionale denunciata inciderebbe su di una legge statale,

estendendone l'applicazione e dettando una disciplina contrastante

con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Essa,

inoltre, disciplinerebbe rapporti di lavoro alle dipendenze dei

comuni, non compresi nelle competenze regionali in materia di musei e

biblioteche di enti locali.

2. - La legge regionale denunciata, disponendo formalmente

l'equiparazione della condizione degli assistenti di biblioteca

incaricati, dipendenti da enti locali, allo speciale rapporto di

lavoro a tempo determinato previsto per la realizzazione di specifici

progetti-obiettivo e disciplinato dalla legge dello Stato (art. 7

della legge n. 554 del 1988), interviene direttamente su quest'ultima

e sulle figure in essa previste per ampliare indirettamente la deroga

al blocco delle assunzioni. Risulta così estesa la portata delle

disposizioni della legge statale ad opera del legislatore regionale,

che vi inserisce situazioni le quali presentano una struttura ed una

funzione diverse e riguardano personale non dipendente dalla regione,

il cui rapporto di lavoro non è disciplinato dalla legge regionale.

La questione è pertanto fondata in riferimento all'art. 117 della

Costituzione, rimanendo assorbito ogni altro profilo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

Veneto riapprovata il 7 marzo 1995 (Concorsi per assistenti di

biblioteca negli enti locali, assunti ai sensi dell'art. 34, quinto

comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:527 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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