Corte costituzionale

Sentenza n. 522/1989

Altra decisione · depositata il 06/12/1989 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia

notificato il 20 maggio 1989, depositato in Cancelleria il 29 maggio

1989 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1989, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del decreto 2 marzo 1989, con il quale

il Ministro per la Funzione pubblica ha incluso le Camere di

commercio di Gorizia e di Pordenone tra le Amministrazioni pubbliche

con posti vacanti "da coprire mediante la mobilità di cui al

d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325";

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Uditi l'avvocato Gaspare Pacia per la Regione e l'avvocato dello

Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di

attribuzioni avverso il decreto 2 marzo 1989 del Ministro per la

funzione pubblica con il quale, nel rendere noti i posti vacanti

nelle singole amministrazioni ed enti pubblici da coprire mediante i

processi di mobilità ai sensi del d.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325,

sono stati inclusi, nell'elenco, otto posti presso la Camera di

commercio di Gorizia e tredici (rectius: trentasette) posti presso

quella di Pordenone.

2. - Sostiene la Regione ricorrente che in base alla propria

competenza legislativa primaria in ciascuna delle quattro materie in

cui le Camere di commercio operano (ai sensi dell'art. 4 nn. 2, 6 e 7

dello Statuto speciale: commercio, industria, agricoltura ed

artigianato) queste ultime siano da considerare a pieno titolo quali

"Enti dipendenti" dalla Regione stessa, con la conseguente ed

ulteriore competenza sull'ordinamento di dette Camere in base

all'art. 4 n. 1 dello Statuto speciale;

Viene inoltre posto in rilievo che la detta competenza

ordinamentale risulterebbe anche per altra via, e cioè dalla lettura

coordinata dell'art. 12 e degli artt. 8-10 del d.P.R. n. 1116 del 26

agosto 1965, oltre che dell'art. 20 del d.P.R. n. 902 del 25 novembre

1975, come questa Corte avrebbe già più volte riconosciuto nelle

sentenze n. 82 del 1970, n. 65 del 1982 e n. 968 del 1988.

In conclusione, poiché il decreto ministeriale ritiene di

adottare il processo di mobilità nazionale anche per tali enti

dipendenti dalle Regioni, ne viene chiesto l'annullamento in parte

qua, previa declaratoria della competenza regionale in tale materia.

3. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa del Governo, premesso che in base alla disciplina sul

controllo e sul finanziamento delle Camere di commercio queste ultime

non possono essere configurate quali "Enti dipendenti" dalla Regione,

osserva che dalla rivendicata competenza ordinamentale non

scaturiscono le conseguenze che la ricorrente vorrebbe desumerne.

L'art. 5, terzo comma, della legge 29 dicembre 1988 n. 554

individua infatti le amministrazioni i cui processi di mobilità sono

affidati alle Regioni o in base al vincolo di dipendenza che ad esse

le lega ovvero con riguardo alle competenze ordinamentali, le quali

però sarebbero rilevanti nei soli confronti delle unità sanitarie

locali, le quali non sono "enti dipendenti" dalle Regioni.

L'Avvocatura, inoltre, aggiunge che il citato art. 5 ha previsto

altresì (al quarto comma) che per il personale degli enti pubblici

dipendenti dalle Regioni una procedura di mobilità in ambito

nazionale faccia seguito a quella non utilmente esperita in ambito

regionale; e che (quinto comma) i posti rimasti vacanti, presso i

medesimi enti, ad esito della mobilità attuata dalle Regioni

interessate, vadano comunicati alla Presidenza del Consiglio dei

ministri agli effetti di una "possibile" loro copertura secondo le

modalità delineate dal d.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325.

L'impugnato decreto del Ministro della funzione pubblica si

iscriverebbe appunto nella fase procedimentale di cui all'art. 4,

primo comma, del richiamato d.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325 per gli

effetti di quella "possibile" copertura di posti vacanti contemplata

dal citato art. 5 della legge n. 554 del 1988, la cui applicazione,

nella specie, non potrebbe ancora dirsi pervenuta ad uno stadio

capace di conferire carattere di attualità al ricorso avversario.

Per altro verso, prosegue l'Avvocatura, non potrebbe riconoscersi

fondamento alla pretesa della Regione Friuli-Venezia Giulia di veder

sottratti gli Enti in parola all'attuazione dei processi di mobilità

una volta che il relativo principio, enunciato nell'art. 19 della

legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983, deve essere

riguardato (in base alla sent. n. 219 del 1984 di questa Corte) come

ispiratore di una riforma economico-sociale capace di operare come

limite alle attribuzioni statutariamente conferite al Friuli-Venezia

Giulia, così in tema di ordinamento degli uffici come nelle singole

materie richiamate dal ricorso.

4. - In prossimità dell'udienza la Regione ha presentato memoria,

nella quale ribadisce le argomentazioni del ricorso. In particolare,

contestando le tesi dell'Avvocatura, rileva come nulla consenta di

ritenere che l'atto impugnato costituisca la seconda fase del

procedimento di mobilità, vale a dire quella successiva al suo

espletamento nell'ambito regionale. Considerato in diritto

1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di

attribuzioni avverso il decreto 2 marzo 1989 del Ministro per la

Funzione Pubblica, con il quale le Camere di commercio di Gorizia e

di Pordenone sono state incluse nel novero delle Amministrazioni

pubbliche con posti vacanti "da coprire mediante la mobilità di cui

al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988 n.

325".

La ricorrente, richiamata la propria competenza legislativa

primaria in ciascuna delle quattro materie in cui le Camere di

commercio sono chiamate ad operare, ai sensi dell'art. 4 nn. 2, 6 e 7

dello Statuto speciale di autonomia, lamenta, in sintesi, che

l'impugnato provvedimento, preordinato ad attuare le procedure di

mobilità dei dipendenti pubblici in ambito nazionale, abbia incluso,

tra i posti suscettibili di copertura, anche quelli risultati vacanti

presso le due menzionate Camere di commercio e da riservare, invece,

ai meccanismi di mobilità regionale; chiede pertanto che questa

Corte dichiari che non spetta allo Stato il potere di includere le

Camere di commercio del Friuli-Venezia Giulia nel novero delle

Amministrazioni pubbliche interessate dai processi di mobilità in

ambito nazionale.

2. - Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di rilevare (v. sentt. n. 65 del

1982, n. 246 del 1985 e n. 968 del 1988) che in forza delle invocate

norme statutarie, integrate dalle norme di attuazione, e precisamente

dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. 26 agosto 1965 n. 1116 e dall'art. 20

del d.P.R. 25 novembre 1975 n. 902, non può revocarsi in dubbio la

competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di

ordinamento delle Camere di commercio esistenti nel suo territorio.

Ciò in base al principio (già posto in evidenza dalla Corte nelle

sentt. n. 62 e n. 178 del 1973) per cui gli enti pubblici locali

operanti nelle materie di competenza propria delle Regioni, pur

restando concettualmente distinti dagli enti strumentali o

"para-regionali" sono in vario senso assoggettati ai poteri regionali

di supremazia, prestandosi quindi a venire riordinati o riorganizzati

dalle Regioni stesse.

Poiché quindi nella competenza ordinamentale sono logicamente

incluse le funzioni relative alla formazione o al controllo dei ruoli

organici ed alla definizione dello stato giuridico ed economico del

personale, è sempre detta competenza che assume preminente rilievo

anche in tema di mobilità.

3. - Vale la pena aggiungere un ulteriore rilievo.

Questa Corte ha già riconosciuto - con la citata sentenza n. 968

del 1988 - che la competenza in materia di ordinamento delle Camere

di commercio conferisce all'attuale ricorrente il potere di disporre,

per questi Enti, le assunzioni di personale in deroga al divieto di

cui all'art. 6, 19° comma, della legge 28 febbraio 1986 n. 41.

Nel caso in esame è invece l'art. 5 della legge 29 dicembre 1988

n. 554 che, nel dettare la normativa specifica per l'attuazione dei

processi di mobilità in ambito regionale, affida alle regioni stesse

il compito di attivare detti processi e prevede che una procedura di

mobilità in ambito nazionale sia effettuata soltanto all'esito dei

processi di mobilità infraregionali non utilmente esperiti (cfr. al

riguardo le sentt. nn. 407 e 410 del 1989).

Orbene nel testo di quest'ultima norma i processi di mobilità in

ambito regionale sono accomunati alle assunzioni in deroga, e queste

ultime sono previste nel primo comma con una formulazione - quanto

alla indicazione degli enti rispetto ai quali si esercita la

competenza regionale - che è, in sostanza, quella contenuta nei

successivi commi di detto art. 5 riguardo ai processi di mobilità.

All'identità della formulazione non può quindi che corrispondere

identità degli enti rispetto ai quali, in ambedue le ipotesi, si

esercita la competenza regionale.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e ne consegue

l'annullamento in parte qua del decreto impugnato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro per la

Funzione pubblica, il potere di includere le Camere di commercio del

Friuli-Venezia Giulia fra le Amministrazioni pubbliche con posti

vacanti da coprire, in ambito nazionale, "mediante la mobilità di

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto

1988 n. 325";

Annulla conseguentemente, nelle parti concernenti le suddette

Camere di commercio, il decreto del Ministro per la Funzione Pubblica

del 2 marzo 1989 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:522 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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