Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/1977 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 97r.d. 12/1941
  • art. 105r.d. 12/1941

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 97 e 105

del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), promosso con

ordinanza emessa il 3 aprile 1975 dal tribunale di Ferrara, nel

procedimento penale a carico di Michele Pezzolati ed altri, iscritta al

n. 182 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975.

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1977 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Michele Pezzolati, il

tribunale di Ferrara, constatato che del Collegio faceva parte quale

supplente il vice pretore della pretura di Ferrara, inserito in base ad

indicazione nominativa nel ruolo di servizio, verificando la

regolarità della composizione del Collegio giudicante, con ordinanza

emessa il 3 aprile 1975 sollevava questione di legittimità

costituzionale degli artt. 97 e 105 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in

riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Riteneva il giudice a quo che l'espressione "giudice naturale"

contenuta nella norma costituzionale di raffronto vada riferita non

all'ufficio giudiziario impersonalmente considerato, ma all'organo

giudicante nella sua concreta composizione e che le norme denunziate,

consentendo di far luogo alla supplenza con provvedimento puramente

orale, immotivato e contenendo un ordine di categoria di possibili

supplenti non vincolante, violino il richiamato principio

costituzionale.

Tanto più che la surriferita interpretazione delle disposizioni di

legge (attribuita alla Corte di cassazione) andrebbe integrata anche

dall'affermazione che il presupposto dell'impedimento del giudice può

equivalere alla semplice indisponibilità del medesimo per motivi di

servizio.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi

alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale di Ferrara, con l'ordinanza in epigrafe, denunzia

il contrasto degli artt. 97 e 105 dell'ordinamento giudiziario con

l'art. 25 della Costituzione, ritenendo che le norme impugnate, che

disciplinano la supplenza nelle sezioni del tribunale, violino il

principio della precostituzione per legge del giudice naturale.

2. - La questione non è fondata.

Già nella sentenza n. 156 del 1963, questa Corte, occupandosi

dell'analogo problema relativo al pretore mancante o impedito (art. 101

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) avvertiva come la garanzia prevista

dall'art. 25 della Costituzione non esclude che a vuoti - permanenti o

temporanei - determinatisi negli organi giudiziari si faccia fronte di

volta in volta e man mano che se ne determini l'esigenza, a seconda dei

casi in via permanente, mediante l'assegnazione di nuovi magistrati, o

in via contingente e temporanea, mediante destinazioni, applicazioni o,

appunto, supplenze. Tanto, da un lato, al fine di soddisfare l'esigenza

- pure costituzionalmente rilevante - della continuità e della

prontezza delle funzioni giurisdizionali e d'altro lato in quanto il

principio della precostituzione per legge del giudice naturale vieta

che la costituzione degli organi giudicanti abbia luogo in vista del

singolo processo, ma non impedisce che in via preventiva e generale sia

disposto un sistema di sostituzioni di giudici, i quali, per ciò solo,

risultano "precostituiti per legge".

Il medesimo orientamento è stato più di recente ribadito nella

sentenza n. 71 del 1975 in cui veniva aggiunto - a proposito dell'art.

102 dell'ordinamento giudiziario - che non poteva pretendersi la

creazione di un meccanismo tale da escludere una qualsiasi

discrezionalità di scelta, quando simile discrezionalità, conseguente

all'insopprimibile bisogno di assicurare la funzione giurisdizionale,

fosse attribuita esclusivamente a tale fine e contenuta dai criteri

delle obiettive ed imprescindibili esigenze del servizio.

Gli stessi argomenti valgono per il caso degli artt. 97 e 105

dell'ordinamento giudiziario, relativi alle supplenze nelle sezioni del

tribunale, che, attribuendo il relativo potere al presidente, ne

determinano i presupposti ed indicano le categorie dei possibili

supplenti. Eventuali abusi nell'applicazione di questa normativa non si

ripercuotono sulla sua legittimità costituzionale, potendo essere

repressi attraverso i controlli indicati nelle sentenze n. 173 del 1970

e n. 245 del 1974 di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 97 e 105 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento

giudiziario) e successive modificazioni, promossa con l'ordinanza in

epigrafe in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione

dal tribunale di Ferrara.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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