Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1969 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4

della legge 27 giugno 1942, n. 851, e degli artt. 23 e 46 della legge 8

giugno 1962, n. 604, concernenti lo stato giuridico e l'ordinamento

delle carriere dei segretari comunali e provinciali, promossi con tre

ordinanze emesse l'8 luglio 1966 dal Consiglio di Stato - sezione

quinta - sui ricorsi delle Amministrazioni provinciali di Mantova,

Vicenza e Brescia contro il Ministero dell'interno, iscritte ai nn.

176, 177 e 178 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967.

Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione provinciale di

Brescia e del Ministero dell'interno, e d'intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

uditi l'avv. Antonio Amorth, per l'Amministrazione provinciale di

Brescia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio

Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministero

dell'interno.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso del 20 aprile 1962 l'Amministrazione provinciale

di Mantova impugnò innanzi al Consiglio di Stato la decisione

gerarchica del Ministero dell'interno con la quale era stato respinto

il reclamo proposto contro l'annullamento prefettizio della nomina del

dott. Valenza a segretario generale, deliberata dal Consiglio

provinciale. L'Amministrazione ricorrente assumeva, in via subordinata

rispetto alle sue tesi principali, che il provvedimento impugnato aveva

fatto applicazione di una norma costituzionalmente illegittima, vale a

dire dell'art. 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851, il quale - in

quanto riconosce alla provincia solo in via transitoria ed in casi ben

delimitati il potere di nominare il proprio segretario - sarebbe in

contrasto con gli artt. 5 e 128 della Costituzione.

Con ordinanza 8 luglio 1966 la quinta sezione del Consiglio di

Stato ha ritenuto l'eccezione rilevante e non manifestamente infondata.

Nel sollevare la relativa questione il Consiglio osserva che

l'autonomia degli enti territoriali è costituzionalmente assicurata

sia attraverso la configurazione degli organi dell'ente come

espressione della stessa istituzione territoriale sia coI demandare

all'ente stesso la gestione e la realizzazione degli interessi locali:

sotto il primo profilo si rileva che la Costituzione ha richiamato ed

assunto tali enti quali istituzioni espresse in via immediata dalle

collettività locali (nell'art. 5 si distingue nettamente fra

decentramento ed autonomia; nell'art. 142 il Consiglio comunale viene

menzionato come organo rappresentativo della popolazione; non è senza

significato che province e comuni sono presi in considerazione nel

titolo V, parte Il, vale a dire nella stessa sede relativa alle

Regioni); sotto il secondo aspetto ha decisiva importanza la disciplina

dei controlli quale risulta dall'art. 130.

Sulla base di tali considerazioni il Consiglio ritiene che non sia

manifestamente infondato il dubbio che con la predetta autonomia sia

inconciliabile una disciplina che demanda alla autorità statale la

scelta e la nomina del segretario generale della provincia, con la

conseguente inserzione nella compagine dell'ente di un organo il quale,

pur essendo investito di funzioni proprie dell'ente stesso, non è

espressione della istituzione territoriale.

Dopo aver osservato che non vale opporre che il segretario svolge

solo compiti preparatori ed esecutivi, giacché questi costituiscono

indivisibili momenti della funzione pubblica affidata all'ente, il

Consiglio conclude rimettendo all'esame della Corte, in riferimento

agli artt. 5 e 128 della Costituzione, il controllo di

costituzionalità non solo del citato art. 4 della legge n. 851 del

1942, ma anche dell'art. 23 della legge 8 giugno 1962, n. 604,

concernente la nomina a segretario provinciale generale di prima

classe.

2. - Con altra ordinanza - emessa l'8 luglio 1966 nel procedimento

pendente fra l'Amministrazione provinciale di Vicenza ed il Ministero

dell'interno, ed avente ad oggetto la impugnativa della nota 24 agosto

1962 con la quale il Ministero comunicava di non poter accogliere la

proposta per il conferimento del posto di segretario generale al vice

segretario dott. Milan e del decreto 23 luglio 1962 con il quale lo

stesso Ministero bandiva il relativo concorso - la quinta sezione del

Consiglio di Stato ha sollevato, in termini identici a quelli sopra

riassunti, la stessa questione di legittimità costituzionale dell'art.

4 della legge n. 851 del 1942 e dell'art. 23 della legge n. 604 del

1962.

3. - Con una terza ordinanza - emessa l'8 luglio 1966 nel

procedimento pendente fra l'Amministrazione provinciale di Brescia ed

il Ministero dell'interno ed avente ad oggetto l'impugnativa del

decreto 23 settembre 1962 concernente il bando di concorso al posto di

segretario generale presso quella Amministrazione - la stessa quinta

sezione, con argomentazioni identiche a quelle svolte nelle altre due

ordinanze, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 46 della legge 8 giugno 1962, n. 604, che dispone la

riapertura dei termini di partecipazione ai concorsi banditi e non

espletati al momento di entrata in vigore della legge.

4. - Le tre ordinanze sono state ritualmente notificate alle parti

ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicate ai Presidenti

delle due Camere e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Innanzi a questa Corte si è costituita, relativamente al giudizio

che la riguarda, l'Amministrazione provinciale di Brescia (atto

depositato il 1 aprile 1968). In tutti e tre i giudizi si è costituita

l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza sia del Presidente

del Consiglio che del Ministero dell'interno (atti depositati il 3

novembre 1967).

5. - La difesa dell'Amministrazione provinciale di Brescia, nel

chiedere la dichiarazione di incostituzionalità della norma

denunziata, osserva che l'attuale disciplina dello stato giuridico ed

economico dei segretari provinciali, ancora radicata in una riforma

introdotta dal precedente ordinamento autoritario, è incompatibile con

il riconoscimento delle autonomie locali, enunciate tra i fondamentali

principi della Costituzione: mentre il segretario, posto al vertice

della gerarchia dei dipendenti dell'amministrazione, dovrebbe essere

impiegato dell'ente e destinato al suo fedele e fiduciario servizio, la

vigente legislazione gli attribuisce lo stato giuridico di impiegato

statale, lo mantiene in posizione di estraneità rispetto al corpo

impiegatizio provinciale, affievolisce la sua collaborazione con gli

amministratori, ed in tal modo, anche a causa della circostanza che il

trattamento economico del segretario condiziona il trattamento degli

altri impiegati, si incide sull'autonomia dell'ente, che deve

comprendere anche la potestà di costituire il corpo impiegatizio quale

strumento necessario dell'attività amministrativa. Né, ad avviso

della difesa, la legislazione in vigore potrebbe inquadrarsi fra le

leggi generali della Repubblica destinate a determinare le funzioni

della provincia ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione.

L'Avvocatura dello Stato, dopo un'ampia esposizione storica delle

varie leggi che hanno regolato la materia in esame, osserva che il

legislatore, nell'emanare la legge n. 604 del 1962, deliberatamente ha

evitato di affrontare il problema della figura giuridica dei segretari

provinciali e comunali, sicché, anche se va tenuto nel debito conto

che alcune modifiche hanno ampliato i poteri e le focolta' concessi

agli enti locali, bisogna riconoscere che ci si trova di fronte ad una

materia che dovrà essere regolata in sede di adozione delle norme di

adeguamento della nostra legislazione alle esigenze delle autonomie,

così come prescrive la IX disposizione transitoria della Costituzione:

si deve dedurre da ciò che la disciplina vigente legittimamente

permane in vita secondo i principi affermati dalla Corte nella sentenza

n. 94 del 1965. Comunque il controllo deve limitarsi alle norme

denunziate dalle ordinanze, e perciò non può venire in discussione il

principio della così detta statizzazione, il quale assume i suoi

aspetti più caratteristici non tanto in fase di nomina, tanto più che

questa è vincolata all'esito di un concorso, quanto nella successiva

fase di svolgimento del rapporto di impiego. Ciò posto, le singole

censure appaiono infondate: l'art. 23 della legge del 1962 limita i

poteri di nomina da parte dello Stato vincolandoli alla procedura

concorsuale, e nello stesso tempo sono ampliati i poteri dell'ente

assicurandone la partecipazione in sede di valutazione dei candidati;

l'art. 46 si limita a disporre la riapertura dei termini; l'art. 4

della legge del 1942 stabilisce una deroga transitoria al principio

della statizzazione e perciò, a maggior ragione, non è illegittimo.

Ad avviso dell'Avvocatura la questione, peraltro, risulterebbe

infondata anche se con i precetti costituzionali si volesse confrontare

l'intera disciplina della materia. La così detta statizzazione dei

segretari, infatti, non è ispirata all'intento di limitare le

autonomie locali, ma trova la sua ragione nella esigenza, sollecitata

in ogni tempo dalle stesse organizzazioni della categoria, di tutelare

le passioni politiche locali, e la stessa dottrina, de iure condendo,

elaborò la figura del segretario comunale dipendente statale, e ciò

ben prima dell'avvento del fascismo.

Soffermandosi poi sugli artt. 5 e 128 della Costituzione,

l'Avvocatura osserva che la Costituzione ha rimesso al legislatore la

statuizione dei limiti delle autonomie provinciali e comunali: il

riconoscimento costituzionale di queste implica, certo, la garanzia di

una loro sfera minima, ma questa può essere individuata nei limiti

della legislazione vigente al momento dell'entrata in vigore del testo

costituzionale, restandone affidato l'ampliamento alle determinazioni

future del legislatore. D'altra parte - prosegue l'Avvocatura - anche

se si accoglie il più ampio concetto di autonomia, facendo coincidere

questa con la capacità della comunità locale di perseguire un proprio

indirizzo politico-amministrativo, si deve riconoscere che essa sarebbe

lesa da un intervento esterno nella formazione degli organi che tale

indirizzo determinano, ma certamente non è violata dalla formazione

degli organi meramente burocratici: di ciò si trova conferma nell'art.

118 della Costituzione che dispone che le regioni - enti dotati di ben

più ampia sfera di autonomia - svolgono le funzioni amministrative a

mezzo di uffici formati ed amministrati da altri enti; nella

circostanza che le stesse regioni a statuto speciale si avvalgono di

uffici statali; nella constatazione che le università, pur dotate di

autonomia, hanno alla loro dipendenza funzionale docenti amministrati

dallo Stato.

6. - In una memoria depositata il 3 febbraio 1969 la difesa

dell'Amministrazione provinciale di Brescia mette anzitutto in evidenza

come dalla storia della legislazione risulti che il segretario

provinciale, al pari del segretario comunale, è titolare di un ufficio

inerente alla struttura stessa dell'ente, sicché la sottrazione alla

provincia della sua regolazione ed amministrazione si rivela come una

incoerente stortura, divenuta operante durante l'ordinamento

autoritario del fascismo: l'intervento del legislatore rivolto a

garantire un certo stato giuridico al segretario, attraverso

disposizioni che prescrivano le modalità di assunzione in servizio, i

limiti della potestà disciplinare ecc., non può essere confuso con

l'innovazione attuata a mezzo della così detta statizzazione, che

realizza una radicale innovazione rispetto alla legislazione anteriore.

Posta questa premessa, la difesa passa ad esporre gli argomenti

idonei alla ricostruzione del significato attribuito dalla Costituzione

alle autonomie locali, richiamandosi, in primo luogo, al criterio

storico, vale a dire ai provvedimenti legislativi, adottati prima

dell'entrata in vigore della Carta, per restaurare l'ordinamento

democratico locale: a questo l'Assemblea costituente dovette riferirsi

nello stabilire il principio del riconoscimento e promovimento delle

autonomie locali, che, secondo quanto risulta dall'articolo 114 della

Costituzione, riguarda i comuni e le provincie al pari delle regioni.

Ma il concetto di autonomia - così prosegue la difesa - non può

ridursi alla così detta autonomia politica, perché questa sarebbe

sminuita ed ostacolata se non disponesse degli strumenti normativi ed

amministrativi, e fra questi ultimi non può mancare la facoltà di

scelta, nomina ed amministrazione del personale, che è stata sempre

riconosciuta al comune ed alla provincia perfino nella legislazione del

1934 e che a maggior ragione deve essere garantita in ordine

all'ufficio di segreteria, se si tiene presente che il ritorno alla

regolamentazione democratica del 1915, attuata con leggi del periodo

della Costituente, richiama un momento storico nel quale la nomina,

sospensione e revoca del segretario rientravano nelle attribuzioni del

Consiglio locale. A conforto della tesi così delineata può anche

richiamarsi, secondo la difesa, l'art. 117 della Costituzione, che

demanda alla regione l'ordinamento degli uffici da essa dipendenti:

l'affinità di natura fra regione, provincia e comune, consente di

individuare in questa potestà una caratteristica indicativa del

contenuto dell'autonomia.

Il sicuro contrasto fra autonomia e sistema di statizzazione dei

segretari, messo in evidenza dalla dottrina più autorevole, appare

alla difesa dell'Amministrazione ulteriormente provato dall'imbarazzo

mostrato dal legislatore: il tentativo di evitare la riconferma della

definizione del segretario come funzionario dello Stato e la

corrispondente amputazione di parte del disegno di legge presentato nel

1960 nulla tolgono all'illegittimità del sistema che la legge del

1962, nonostante alcune debolissime attenuazioni, ha sostanzialmente

lasciato in vigore.

Passando all'esame delle altre argomentazioni svolte

dall'Avvocatura, la difesa esclude la validità della tesi secondo la

quale fra il principio della statizzazione e le norme impugnato non

esisterebbe un nesso di essenziale derivazione, giacché tutti i poteri

statali contemplati dalle disposizioni denunziate si risolvono nella

negazione di ogni potere delle amministrazioni provinciali. Né appare

pertinente il richiamo alla IX disposizione transitoria perché, se

anche si vuol ritenere che le norme restano in vigore fino

all'adeguamento della legislazione, ciò non risolve un caso, come

l'attuale, nel quale il Parlamento ha legiferato in materia con norme

appartenenti ad un testo emanato nel 1962. La difesa conclude

osservando che inutile è il richiamo alla sentenza n. 94 del 1965

anche perché in quella occasione l'inoperatività dell'articolo 130

della Costituzione venne affermata in conseguenza della non ancora

attuata instaurazione delle regioni: né sarebbe accettabile il

parallelo con le università, trattandosi di autonomie ben diverse e

potendosi affermare, comunque, che l'istruzione universitaria si

configura come attività statale.

7. Nella discussione orale la difesa dell'Amministrazione

provinciale di Brescia e l'Avvocatura generale dello Stato hanno

illustrato le rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze della quinta sezione del Consiglio di Stato

propongono analoghe questioni di legittimità costituzionale e pertanto

i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - L'esame delle disposizioni impugnate, diretto ad accertare se

queste contrastino col principio concernente le autonomie locali

sancito negli artt. 5 e 128 della Costituzione, presuppone la soluzione

di alcune questioni preliminari in ordine agli effetti della IX

disposizione transitoria della Costituzione, al contenuto della sfera

di autonomia costituzionalmente riconosciuta alla provincia ed al

comune, ai limiti che il legislatore incontra nelle materie che con

tale autonomia hanno attinenza.

Per quanto riguarda il primo punto, ad avviso dell'Avvocatura

generale dello Stato il problema proposto dalle ordinanze di rimessione

- riguardante lo stato giuridico dei segretari provinciali - deve

essere affrontato e risolto dal legislatore in sede di emanazione delle

norme di adeguamento della legislazione alle esigenze delle autonomie:

di conseguenza, finché quelle norme non saranno adottate, la non

perentorietà del termine triennale assegnato dalla IX disposizione

transitoria renderebbe tuttora legittimamente operanti le leggi

preesistenti alla Costituzione.

Tale tesi, che comporterebbe l'esclusione del sindacato di

legittimità costituzionale in ordine a tutte le leggi che in materia

di autonomie locali fossero in vigore al 1 gennaio 1948 e

riconoscerebbe al legislatore il potere di lasciare indefinitamente in

vita istituti e disposizioni eventualmente incompatibili con

fondamentali principi del nuovo ordinamento democratico, non può

essere condivisa.

Appare superfluo esaminare se, nonostante l'appartenenza delle

disposizioni impugnate ad un testo legislativo posteriore alla

Costituzione (la legge 8 giugno 1962, n. 604, della quale si denunziano

gli artt. 23 e 46 e che nell'art. 58 ha mantenuto in vigore anche la

terza norma presa in considerazione da due delle ordinanze di

rimessione, vale a dire l'art. 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851),

sia rilevante la circostanza che si tratta di una disciplina

sostanzialmente confermativa, per la parte che qui viene in rilievo, di

quella risalente ad epoca anteriore all'entrata in vigore della Carta

costituzionale. Il problema, infatti, può e deve essere risolto sul

piano più generale dell'esatta ricostruzione del precetto contenuto

nella IX disposizione transitoria.

La Corte ritiene in proposito che quest'ultima norma debba essere

valutata diversamente, negli effetti che ne conseguono, secondo che

l'obbligo di adeguamento della legge ai nuovi principi autonomistici

non si ponga in necessaria connessione con l'ordinamento regionale

ovvero sia invece strettamente condizionato alla creazione delle

regioni e delle loro strutture. In questo secondo caso l'adempimento

dell'indirizzo che la Costituzione impone al legislatore presuppone la

realizzazione dei nuovi enti, sicché fino a che questi non diventino

operanti l'ordinamento non potrà subire quelle modificazioni che solo

allora sarà possibile introdurre: e fu in base a questa constatazione

che la Corte - una volta accertato che la nuova configurazione del

controllo di merito sugli enti locali prevista dal capoverso dell'art.

130 è inscindibilmente connessa con la creazione dell'organo regionale

previsto nel primo comma dello stesso articolo - dichiarò non fondata

la questione sollevata nel giudizio deciso con sentenza n. 94 del 1965.

Nel caso, invece, in cui non ricorre l'indicato presupposto, l'inerzia

del legislatore protratta al di là del termine triennale assegnato

dalla IX disposizione transitoria, se di per sé sola non Comporta

l'illegittimità delle norme non adeguate, non può determinare

l'esclusione del sindacato di questa Corte sulla conformità ai

precetti costituzionali del vigente sistema delle autonomie, così

come, per costante giurisprudenza, tale conseguenza non deriva, in

altro settore, dalla mancata revisione degli organi speciali di

giurisdizione.

3. - Secondo la difesa dello Stato due ulteriori ragioni

renderebbero superfluo un esame del contenuto delle tre disposizioni

impugnate: si afferma, da un lato, che in mancanza di una definizione

data dalla Costituzione, i limiti minimi delle autonomie riconosciute

nell'art. 5 della Costituzione potrebbero essere individuati nella

legislazione vigente al momento di entrata in vigore della Carta; si

osserva, dall'altro, che quale che sia la definizione dell'autonomia

garantita dall'art. 128 della Costituzione e perfino se si accolga il

concetto più ampio che la identifica col potere di determinare

l'indirizzo politico amministrativo dell'ente, in essa non si potrebbe

mai far rientrare "la formazione degli organi meramente burocratici".

Anche queste tesi devono ritenersi non fondate.

Quanto alla prima, la Corte osserva che il criterio storico può

essere utilmente impiegato per la ricostruzione del concetto di

autonomia provinciale e comunale, purché esso venga riferito a quel

nucleo fondamentale delle libertà locali che emerge da una lunga

tradizione e dallo svolgimento che esso ebbe durante il regime

democratico. Sarebbe invece certamente eccessivo impiegare quel

criterio con puntuale riferimento a tutta la legislazione vigente nel

momento in cui la nuova Costituzione cominciò ad operare: si

giungerebbe, infatti, all'assurdo di considerare compatibili col nuovo

ordinamento tutte le disposizioni restrittive che, introdotte durante

il fascismo, il legislatore democratico non riuscì compiutamente ad

eliminare prima del 1 gennaio 1948. E sembra, ad ogni modo, non senza

rilievo la considerazione che la stessa fissazione di un termine entro

il quale il legislatore avrebbe dovuto adeguare le leggi alle esigenze

delle autonomie locali fa presumere che queste ultime furono ritenute

dallo stesso costituente non del tutto soddisfatte dalla legislazione

allora in vigore.

La seconda tesi muove esplicitamente dal presupposto che solo un

intervento estraneo al corpo elettorale "nella formazione degli organi

che determinano l'indirizzo politico amministrativo" degli enti locali

potrebbe essere ritenuto incompatibile con l'autonomia di questi. Ma su

tale punto esattamente le ordinanze di rimessione mettono in evidenza

che l'emanazione dei provvedimenti amministrativi demandati alla

competenza degli organi rappresentativi del comune e della provincia si

lega con nesso inscindibile all'attività preparatoria ed a quella

esecutiva: e non si può non riconoscere, in verità, che la sfera di

autonomia sarebbe compromessa se agli enti ai quali essa è

riconosciuta e garantita fosse sottratta del tutto la disponibilità

degli strumenti necessari alla sua esplicazione.

4. - Come le tesi fin qui disattese non sono valide a giustificare,

senza bisogno di altra indagine, una decisione di non fondatezza della

questione, del pari all'opposto risultato non si può giungere per il

solo fatto che nel concetto di autonomia rientrano, come da ultimo si

è detto, anche i poteri che sono strumentali rispetto alle funzioni e,

quindi, quelli inerenti alla burocrazia comunale e provinciale. Poiché

le autonomie dei due enti non possono essere considerate avulse

dall'ordinamento generale, al Parlamento è riconosciuta la competenza

- art. 128 della Costituzione - ad intervenire con leggi generali nella

disciplina delle loro funzioni, e non c'e ragione per escludere la

legittimità di tale intervento quando si tratti del rapporto di

impiego dei dipendenti locali. La salvaguardia di esigenze generali

che, anche in questo settore, possono richiedere e giustificare

l'emanazione dileggi dello Stato viene in rilievo a maggior ragione a

proposito dello stato giuridico dei segretari, per i quali - in

considerazione della particolare delicatezza dei compiti ad essi

attribuiti, fra i quali rientra anche l'esercizio di alcune attività

statali - ancor più evidente è la necessità che siano dettate norme

idonee a garantire che l'ufficio venga conferito a chi sia in possesso

di una adeguata preparazione professionale (strumento essenziale per

quel buon andamento della pubblica amministrazione che in base all'art.

97 della Costituzione deve essere assicurato dalle leggi), che la

selezione avvenga sul piano nazionale ed attraverso una procedura

concorsuale, che agli interessati sia riconosciuta una stabilità che

li ponga al riparo da possibili arbitri, e così via. Se così è, il

problema del rispetto delle autonomie non riguarda, in via astratta, la

legittimità dell'intervento del legislatore, ma piuttosto i limiti che

questo è tenuto ad osservare: si dovrà, cioè, di volta in volta

accertare se le disposizioni legislative si siano mantenute nell'ambito

strettamente necessario a soddisfare quelle esigenze generali di cui si

è fatto cenno ed abbiano lasciato agli enti locali quel minimo di

poteri richiesto da quella autonomia di cui, anche in questo settore,

essi devono godere.

Ciò posto, occorre rilevare che le ordinanze di rimessione hanno

sottoposto al controllo di costituzionalità solo gli articoli 23 e 46

della legge 8 giugno 1962, n. 604 e l'art. 4 della legge 27 giugno

1942, n. 851. Precisato così l'oggetto del giudizio, è evidente che

la Corte, tenuta a pronunziarsi nei limiti definiti dal giudice a quo,

non può portare il suo esame sulla qualifica del segretario

provinciale come funzionario dello Stato, atteso che questa risulta da

una disposizione - l'art. 173, primo comma, del T.U. della legge

comunale e provinciale del 1934, modificato dalla legge 27 giugno 1942,

n. 851 - che non è stata impugnata e che non condiziona

necessariamente nessuna delle tre norme denunziate. A quest'ultimo

proposito qualche dubbio potrebbe sorgere per gli artt. 23 e 46 della

legge del 1962 a causa dei poteri amministrativi ivi conferiti

all'autorità statale, ma esso deve essere risolto negativamente sulla

base della considerazione che né il bando ministeriale di concorso né

il decreto ministeriale di nomina del vincitore sono in astratto del

tutto incompatibili con un sistema nel quale, una volta intervenuta la

nomina, il rapporto d'impiego venga a costituirsi con l'amministrazione

locale.

5. - Passando all'esame del contenuto delle singole disposizioni

impugnate, la Corte ritiene che nessuna di esse sia in contrasto con

l'autonomia riconosciuta alle province. L'art. 23 della legge 8 giugno

1962, n. 604, prevede che i posti di segretario provinciale generale di

prima classe siano conferiti a seguito di concorso per titoli per

ciascuna sede vacante, stabilisce quali soggetti sono legittimati a

concorrere e dispone che il conferimento del posto avvenga con decreto

del Ministro per l'interno. È evidente, in base a quanto innanzi si è

detto, che validamente la legge può stabilire che la nomina abbia

luogo per concorso e determinare i requisiti richiesti ai concorrenti:

ritenere che la disciplina dell'accesso all'ufficio di cui si discorre

debba rientrare nei poteri di autonomia delle amministrazioni

provinciali significherebbe disconoscere quelle innanzi indicate

esigenze generali che necessariamente devono essere soddisfatte

attraverso una uniformità di regolamentazione, alla quale solo la

legge può dar vita. Posta questa premessa, né il bando ministeriale

di concorso né la nomina del vincitore con decreto del Ministro

portano offesa al principio di autonomia: si tratta, infatti, di poteri

non discrezionali, ma vincolati anche nel contenuto, e si deve ritenere

che di fronte all'omissione dei relativi atti od alla loro

illegittimità l'amministrazione provinciale, titolare di un autonomo

interesse alla copertura del posto, possa esperire i normali rimedi

giurisdizionali. E poiché quanto fin qui si è detto vale anche per

l'art. 46, che si limita a disporre la riapertura dei termini per i

concorsi banditi e non espletati alla data di entrata in vigore della

legge e, a maggior ragione, per l'art. 4 della legge 27 giugno 1942, n.

851, che in via transitoria consente, in alcuni casi, alle

amministrazioni provinciali di procedere alla nomina del segretario per

concorso interno e per promozione, si può concludere che tutte le

questioni proposte dalle ordinanze di rimessione risultano non fondate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851, contenente

"modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale,

approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, concernenti il nuovo stato

giuridico dei segretari comunali e provinciali", e degli artt. 23 e 46

della legge 8 giugno 1962, n. 604, contenente "modificazioni allo stato

giuridico ed all'ordinamento delle carriere dei segretari comunali e

provinciali", sollevate dalle ordinanze indicate in epigrafe in

riferimento agli artt. 5 e 128 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari