Corte costituzionale

Sentenza n. 517/1995

Altra decisione · depositata il 22/12/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna

notificato il 7 luglio 1995, depositato in cancelleria il 18 luglio

1995, per conflitto di attribuzione, sorto a seguito del decreto del

Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, in data 25

maggio 1995 - con il quale è stato disposto lo scioglimento del

Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci di nomina

assembleare del Consorzio agrario provinciale di Piacenza e nominato

Commissario governativo del Consorzio medesimo il dott. Antonio

Todisco - ed iscritto al n. 22 del registro conflitti 1995.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avvocato dello Stato Claudio Linda per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione

Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta

regionale, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello

Stato in relazione al decreto del Ministro delle risorse agricole,

alimentari e forestali 25 maggio 1995, con il quale è stato disposto

lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei

sindaci di nomina assembleare del Consorzio agrario provinciale di

Piacenza e nominato Commissario governativo del Consorzio medesimo il

dott. A. Todisco fino al 30 settembre 1995. Ritiene la Regione

ricorrente che detto decreto sia in contrasto con gli artt. 117 e 118

della Costituzione, in relazione agli artt. 2 del d.P.R. 15 gennaio

1972, n. 11, 66 e seguenti del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché

1, comma 2, e 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Nel motivare il ricorso, la Regione Emilia-Romagna rileva che il

potere in questione, come disciplinato dall'art. 35 del decreto

legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 (richiamato nelle premesse del

decreto oggetto del presente conflitto), fosse di spettanza del

Ministero dell'agricoltura prima dell'attuazione della riforma

regionale, ma deve ritenersi trasferito alle regioni a seguito della

riallocazione delle funzioni agli enti territoriali operata mediante

l'art. 11 del d.P.R. n. 11 del 1972.

Né avrebbe pregio l'argomento relativo alla pretesa strumentalità

dei Consorzi agrari rispetto alla programmazione agricola nazionale,

dato che tali funzioni sono oggi esercitate dallo Stato mediante una

propria azienda, l'AIMA, ora riordinata nell'EIMA, e che ai Consorzi

agrari altro non spetta che la cura degli interessi degli operatori

consorziati, tipicamente riferibili alla dimensione locale.

Qualora il potere in contestazione fosse riferito allo Stato, si

avrebbe la conseguenza di privare le regioni di qualsiasi competenza

sugli operatori economici in materia agricola, in contraddizione con

le attribuzioni spettanti alle stesse in ordine all'attuazione della

normativa CEE ed agli interventi previsti dagli artt. 66, lettere b)

e c), e 67, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977.

E inoltre ritiene la Regione che la legge 4 dicembre 1993, n. 491,

nell'attribuire al Ministero delle risorse agricole, alimentari e

forestali funzioni di (mero) coordinamento e non di amministrazione

attiva, avrebbe implicitamente escluso ogni potere di vigilanza sui

consorzi.

Qualora infine si dovesse ritenere che le funzioni di cui trattasi

non rientrino tra quelle trasferite alle regioni, e che al contrario

l'effettività di tale trasferimento, quale stabilito dall'art. 2

della legge n. 491 del 1993, risulti condizionata dall'emanazione di

un regolamento governativo sottoposto ad un termine solo ordinatorio

di novanta giorni (già abbondantemente scaduto), la legge stessa

dovrebbe essere dichiarata incostituzionale per violazione dell'art.

75 della Costituzione, in quanto ripristinatrice in capo al ministero

di funzioni di amministrazione attiva incidenti su materie di

competenza regionale; nonché dell'VIII disposizione transitoria

della Costituzione, in quanto la legge, così interpretata,

consentirebbe che il suddetto trasferimento sia operato con atto

amministrativo anziché legislativo, in violazione pertanto della

riserva di legge ivi stabilita.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che il ricorso della Regione Emilia-Romagna sia rigettato.

Ritiene la difesa erariale che il potere di vigilanza è

prevalentemente connesso alle funzioni statali in materia di

cooperazione, stante il disposto di cui all'art. 45 della

Costituzione.

Con riguardo alla legge n. 491 del 1993, la stessa difesa rileva

che le lettere b), c) e d) dell'art. 2 riservano allo Stato, in

concorso con le regioni (art. 1, comma 4), l'elaborazione e

l'attuazione di una politica agricola nazionale e comunitaria:

pertanto, gli organismi attraverso i quali lo Stato attua la propria

politica di mercato non possono considerarsi come entità autonome,

bensì come entità convergenti in un unico sistema di rete

nell'interesse del mondo agricolo.

In tal senso dovrebbero essere considerati i Consorzi agrari, in

quanto operanti su tutto il territorio nazionale, ancorché

organizzati a livello provinciale ed interprovinciale, come

risulterebbe altresì dall'aggregazione degli stessi nella

Federazione nazionale dei Consorzi agrari, operata dal decreto

legislativo n. 1235 del 1948.

Detta conclusione sarebbe altresì rafforzata dal disposto di cui

all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 491 del 1993, che

demanda ad un regolamento governativo il riordino o la soppressione

degli enti vigilati dall'ex Ministero dell'agricoltura: non essendo

ancora stato emanato il relativo regolamento, il potere di vigilanza

deve ritenersi tuttora di competenza dello Stato. Considerato in diritto

1. - La Regione Emilia-Romagna, nell'impugnare il decreto del

Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 maggio

1995, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di

amministrazione e del Collegio dei sindaci di nomina assembleare del

Consorzio agrario provinciale di Piacenza e nominato un Commissario

governativo del Consorzio medesimo, dubita della spettanza di detto

potere allo Stato, ed in particolare al Ministro delle risorse

agricole, alimentari e forestali, in base agli artt. 117 e 118 della

Costituzione, in riferimento all'art. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972,

n. 11; agli artt. 66 e ss. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; agli

artt. 1, comma 2, e 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Questione sostanzialmente identica era stata posta a questa Corte

mediante analogo conflitto, proposto con ricorso della stessa Regione

e nei confronti di un precedente decreto ministeriale (sebbene avente

ad oggetto il medesimo Consorzio agrario), risolto con la sentenza n.

384 del 1995, nel senso della spettanza allo Stato di detto potere di

scioglimento.

2. - Occorre in primo luogo esaminare gli elementi di differenza

del primo decreto rispetto a quello oggetto del presente conflitto,

anche al fine di valutare l'ammissibilità di quest'ultimo.

Tali elementi riguardano quattro distinti profili: i presupposti

motivanti l'emanazione del decreto; la persona fisica nominata

Commissario governativo; la data stabilita per l'esercizio delle

relative funzioni; i poteri attribuiti al suddetto Commissario.

Le differenze riscontrabili tra i predetti elementi sono

sufficienti a ritenere che ci si trovi ora di fronte ad un decreto

nuovo e diverso rispetto a quello precedente; relativamente al quale

non valgono pertanto motivi di preclusione alla proposizione del

conflitto.

3. - Malgrado questo, va rilevato che il thema decidendum del

presente conflitto non si discosta da quello proprio del precedente

(se cioè il potere di sorveglianza sui consorzi agrari spetti allo

Stato ovvero alle regioni), e anche i motivi a sostegno dei due

conflitti rivelano molti aspetti di assonanza.

Prima di esaminarne il merito, va precisato che, come già

affermato in precedenza da questa Corte, non è possibile attivare un

nuovo procedimento per esercitare, in forma surrettizia, un sindacato

del merito di una decisione costituzionale (ordinanza n. 27 del

1990), e che pertanto il conflitto in esame deve essere inteso non

come rivolto a censurare la precedente pronuncia - ciò che

certamente non è in alcun modo consentito - quanto invece a rilevare

i vizi del decreto in esame in relazione ai parametri invocati.

4. - Con riferimento specifico a tale delimitazione del conflitto,

occorre riaffermare la spettanza allo Stato delle competenze in

esame.

Vanno al riguardo ribadite le motivazioni poste a base della

richiamata sentenza di questa Corte (n. 384 del 1995), secondo cui "i

Consorzi agrari costituiscono a tutt'oggi strumenti dell'intervento

pubblico sul mercato agricolo, e risultano pertanto ancora ispirati

al conseguimento di finalità nazionali, finalità che in questa

materia non risultano essere soddisfatte in via esclusiva da altri

organismi (AIMA o EIMA)".

Ciò non vale ad escludere, peraltro, la possibilità, come

sostenuto in questa sede anche dalla difesa erariale, che mediante il

regolamento governativo previsto dall'art. 6, comma 1, lettera c),

della legge n. 491 del 1993 si provveda, nell'ambito del riordino

degli enti vigilati dall'ex Ministero dell'agricoltura, a una diversa

attribuzione della funzione in oggetto, anche per rinvenire soluzioni

che concilino l'esigenza del conseguimento di finalità nazionali -

ispiranti la natura dei Consorzi agrari e la loro convergenza in un

unico sistema di rete nell'interesse del mondo agricolo (sentenza n.

384 del 1995) - con quella di consentire alle regioni l'esercizio

delle funzioni previste dalla normativa vigente, nella direzione

indicata dalla volontà referendaria.

5. - La Regione ricorrente richiede, in via subordinata, che questa

Corte sollevi d'ufficio la questione di legittimità costituzionale

della legge 4 dicembre 1993, n. 491, nella parte in cui ripristina in

capo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le

funzioni di amministrazione attiva incidenti su materie di competenza

regionale, in riferimento all'art. 75 e all'VIII disposizione

transitoria della Costituzione.

Detta richiesta non può essere accolta, sia in quanto ciò

potrebbe trasformare il conflitto in un modo surrettizio di sollevare

(fuori dai termini tassativamente stabiliti dagli artt. 2 della legge

costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 32 della legge 11 marzo 1953,

n. 87) la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni

normative che stanno alla base dell'atto impugnato (da ultimo,

sentenza n. 472 del 1995), sia perché, come rilevato, la

disposizione legislativa non esclude in modo tassativo un eventuale e

diverso atteggiarsi in sede regolamentare delle competenze statali e

regionali in materia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministro delle

risorse agricole, alimentari e forestali, disporre lo scioglimento

del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci di nomina

assembleare del Consorzio agrario provinciale di Piacenza, decretare

il commissariamento dello stesso e nominare un Commissario

governativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:517 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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