Corte costituzionale

Sentenza n. 514/1988

Altra decisione · depositata il 05/05/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il

27 ottobre 1978, depositato in Cancelleria il 31 ottobre 1978 ed

iscritto al n. 32 del registro ricorsi 1978, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito dei decreti del Ministro dei lavori

pubblici emessi in data:

a) 31 dicembre 1977 (classificazione tra le statali di una

strada collegante il centro di Campobello di Licata con la statale n.

557, presso Ravanusa);

b) 10 agosto 1978 (definizione degli itinerari delle strade

statali nn. 188 e 189 a seguito della variante esterna dell'abitato

di Lercara Friddi);

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Guido Aula per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello

Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 27 ottobre 1978 (R. Confl. n.

32/1978), la Regione Siciliana ha promosso conflitto di attribuzioni

nei confronti dello Stato, chiedendo l'annullamento del decreto del

Ministro dei lavori pubblici 10 agosto 1978, avente per oggetto

"Definizione degli itinerari delle strade statali n. 188 e n. 189 a

seguito della variante esterna dell'abitato di Lercara Friddi", e del

decreto dello stesso Ministro del 31 dicembre 1977, avente per

oggetto "Classificazione tra le strade statali di una strada

collegante il centro di Campobello di Licata con la strada statale n.

557, presso Ravanusa".

Deduce la ricorrente che entrambi i provvedimenti sono lesivi

della competenza costituzionalmente garantita alla Regione Sicilia

dall'art. 14, lett. g), dello Statuto in materia di "lavori pubblici,

eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente

nazionale", e dall'art. 3 del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, recante

norme di attuazione dello Statuto in materia di opere pubbliche, come

modificato dall'art. 3, ultimo comma, del d.P.R. 1° luglio 1977, n.

683, ai sensi del quale alla classificazione e declassificazione

delle strade statali in Sicilia provvedono i competenti organi

statali "d'intesa con la Regione siciliana".

Tale "intesa" non è stata peraltro posta in essere né ai fini

dell'adozione del decreto ministeriale del 10 agosto 1978, che

disponeva la declassificazione di un tratto di strada statale, né ai

fini dell'emanazione del decreto ministeriale del 31 dicembre 1977,

con il quale si procedeva alla classificazione di una strada tra

quelle statali.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a

mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha contestato la fondatezza dei

ricorsi.

Quanto al decreto del 31 dicembre 1977, osserva il resistente che

la Regione è stata tempestivamente consultata ed ha espresso parere

favorevole alla classificazione della strada tra quelle statali,

sicché può ritenersi raggiunta l'intesa.

Circa il decreto del 10 agosto 1978, rileva, per converso, che

l'intesa deve ritenersi non necessaria, poiché esso non concerne la

classificazione di una strada come statale. Considerato in diritto

1. - La Regione Sicilia ha promosso conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato avverso i seguenti provvedimenti del Ministro

dei lavori pubblici:

a) decreto 31 dicembre 1977, avente per oggetto "Classificazione

tra le strade statali di una strada collegante il centro di

Campobello di Licata con la strada statale n. 557, presso Ravanusa";

b) decreto 10 agosto 1978, avente per oggetto "Definizione degli

itinerari delle strade statali n. 188 e n. 189 a seguito della

variante esterna dell'abitato di Lercara Friddi";

Ad avviso della ricorrente entrambi i provvedimenti ledono la

competenza costituzionalmente ad essa garantita dall'art. 14, lett.

g), dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con

r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, in materia di "lavori pubblici,

eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente

nazionale", e dall'art. 3 del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, recante

norme di attuazione dello Statuto in materia di opere pubbliche, come

modificato dall'art. 3, ultimo comma, del d.P.R. primo luglio 1977,

n. 683, in forza del quale alla classificazione e declassificazione

delle strade statali in Sicilia provvedono i competenti organi

statali "d'intesa con la Regione Siciliana".

Ed infatti, ambedue gli atti suindicati sarebbero stati adottati,

secondo l'assunto della ricorrente, senza il previo raggiungimento

della "intesa".

2. - Per quanto concerne il decreto del Ministro dei lavori

pubblici 31 dicembre 1977 il ricorso non è fondato.

Con detto decreto è stata infatti classificata tra le strade

statali una strada collegante il centro di Campobello di Licata con

la strada statale n. 557.

Dal relativo procedimento di classificazione risulta che

l'A.N.A.S., con lettera 14 febbraio 1975, ha richiesto alla Regione

Sicilia di esprimere il proprio parere al riguardo, e che la predetta

Regione, con nota dell'assessore competente, in data 27 giugno 1975,

ha espresso, sentito il proprio organo tecnico, parere favorevole

alla classificazione della strada in oggetto tra quelle statali.

Ora, l'art. 3 del d.P.R. n. 683/1977, nel prevedere l'"intesa" tra

lo Stato e la Regione, non indica quale sia il procedimento da

seguire per realizzarla, sicché la relativa prescrizione può

ritenersi osservata qualora si sia comunque realizzata la concordanza

delle volontà delle parti interessate.

E non può dubitarsi che tale incontro di volontà concordi sia

stato raggiunto nella specie, mediante la risposta favorevole della

Regione alla richiesta di parere sulla classificazione della strada

tra quelle statali e le conseguenti conformi determinazioni del

Ministro dei lavori pubblici.

3. - È invece fondato il ricorso avverso il decreto del Ministro

dei lavori pubblici in data 10 agosto 1978.

In relazione ad esso, infatti, è pacifico che non sono

intervenuti, tra lo Stato e la Regione, "intese" o atti equipollenti.

La difesa dell'Avvocatura dello Stato si incentra, in proposito,

sulla portata dell'atto, che non riguarderebbe la classificazione o

declassificazione di strade statali.

L'assunto difensivo è tuttavia smentito dallo stesso tenore del

provvedimento, che concerne: 1) la "classificazione" come strada

statale della variante esterna all'abitato di Lercara-Friddi,

incorporata nell'itinerario della strada statale n. 189 (art. 1); 2)

la "declassificazione" di alcuni tratti delle strade statali n. 188 e

n. 189 (art. 2); 3) la modifica dell'itinerario delle suddette strade

statali (art. 3).

Né appare rilevante - come sostenuto dall'Avvocatura dello Stato

- la modesta consistenza dei tratti di strada classificati o

declassificati, poiché in tal modo si introduce un criterio ignorato

dall'art. 3 del d.P.R. n. 683/1977, che ha riguardo esclusivamente al

contenuto del provvedimento (classificazione e declassificazione

delle strade), senza attribuire rilievo alle dimensioni quantitative

del suo oggetto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato classificare o declassificare

strade statali in Sicilia, senza intesa con la Regione siciliana, ed

in conseguenza annulla il decreto del Ministro dei lavori pubblici 10

agosto 1978 di cui in epigrafe;

Dichiara che spetta allo Stato classificare o declassificare

strade statali in Sicilia su intesa con la Regione siciliana

raggiunta mediante parere espresso dalla Regione, cui si sia adeguato

lo Stato nel provvedere, e conseguentemente rigetta il ricorso della

Regione Sicilia contro il decreto del Ministro dei lavori pubblici 31

dicembre 1977 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:514 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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