Corte costituzionale

Sentenza n. 510/1988

Altra decisione · depositata il 05/05/1988 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del

disegno di legge approvato il 27 ottobre 1982, riapprovato il 13

aprile 1983, avente per oggetto: "Norme in materia di usi civici e

gestioni delle terre civiche", promosso con ricorso del Presidente

del Consiglio dei ministri, notificato il 7 maggio 1983, depositato

in cancelleria il 12 maggio successivo ed iscritto al n. 14 del

registro ricorsi 1983.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore

Mauro Ferri;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.

Motivazione

Ritenuto in fatto 1. Con ricorso notificato il 7 maggio 1983, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Abruzzo

riapprovata il 13 aprile 1983, recante "Norme in materia di usi

civici e gestione delle terre civiche", per contrasto con l'art. 117

Cost., in relazione agli artt. 66 e 71 del d.P.R. n. 616 del 1977. La

norma impugnata dispone, al primo comma, che la legittimazione delle

occupazioni delle terre di uso civico è concessa con deliberazione

del Consiglio regionale sottoposta all'approvazione del Capo dello

Stato e che il provvedimento di legittimazione deve far riferimento

agli interessi della popolazione utente e alle esigenze della tutela

ambientale della zona; il secondo comma stabilisce le condizioni per

la concessione della legittimazione, in parte modificando la

disciplina posta dall'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

La norma violerebbe, ad avviso del ricorrente, le indicate

disposizioni del d.P.R. 616, le quali riservano allo Stato la

competenza a concedere le legittimazioni in questione, da disporsi

con decreto del Presidente della Repubblica, previa intesa con la

regione; il secondo comma, inoltre, eccederebbe le competenze

regionali anche in quanto incide su rapporti di diritto privato.

Osserva l'Avvocatura che la riferita interpretazione degli artt.

66 e 71 del d.P.R. 616 ha avuto il conforto del parere reso dal

Consiglio di Stato in data 11 febbraio 1981 (sezione seconda, n.

1277/79), secondo cui l'atto di approvazione delle legittimazioni

costituisce non un mero atto di controllo di merito, bensì una

funzione di amministrazione attiva, quale momento conclusivo del

procedimento di legittimazione, con la conseguenza che l'intera

funzione di legittimazione resta riservata allo Stato.

Aggiunge l'Avvocatura che, anche a voler ritenere, in contrasto

con il citato parere del Consiglio di Stato, che l'approvazione

costituisca atto di controllo di merito, le conclusioni non

muterebbero.

Infatti, il settimo comma dell'art. 66 del d.P.R. n. 616/1977 -

secondo cui l'approvazione della legittimazione è effettuata con

decreto del Presidente della Repubblica "d'intesa con la regione

interessata" - non avrebbe senso logico se si ritenesse che le

competenze del Commissario siano state trasferite alla regione, in

quanto la legittimazione sarebbe già concessa con ordinanza

regionale e non resterebbe spazio per la "intesa" con la quale la

regione dovrebbe manifestare una volontà già espressa. Ciò sarebbe

confermato anche dal successivo art. 71, lett. i), dello stesso

d.P.R.

Infine, conclude l'Avvocatura, il procedimento di legittimazione,

tendendo alla trasformazione del demanio in allodio, attiene

essenzialmente alla disciplina del diritto privato di proprietà

fondiaria e perciò esula dalla competenza regionale.

2. Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, concludendo

per il rigetto del ricorso.

Rileva la difesa della regione che l'atto di approvazione delle

legittimazioni è sempre stato ritenuto come semplice condizione di

efficacia del provvedimento principale, che era di esclusiva

spettanza del Commissario: pertanto, poiché sia l'art. 66, settimo

comma, che l'art. 71, lett. i), del d.P.R. n. 616/1977 menzionano

soltanto l'atto di approvazione, apparirebbe evidente che essi hanno

voluto conservare allo Stato solo un intervento di merito sul

provvedimento regionale di legittimazione.

La previsione, poi, della intesa con la regione per l'approvazione

sarebbe ispirata al concetto che lo Stato, in tale sede, tenga conto,

attraverso un regolamento negoziato del caso, delle istanze

regionali.

Infine, la difesa della regione rileva, che è inesatto

considerare di diritto privato la legittimazione delle terre

usurpate, essendo risaputo che in ordine a tale legittimazione gli

usurpatori non vantano se non meri interessi legittimi, correlati a

un potere ampiamente discrezionale.

3. Nell'imminenza dell'udienza la Regione Abruzzo ha depositato

memoria aggiuntiva, insistendo per il rigetto del ricorso.

4. All'udienza dell'8 marzo 1988, l'Avvocato dello Stato ha

riferito che la Regione Abruzzo ha riapprovato, in data 19 gennaio

1988, una nuova normativa sugli usi civici, il cui art. 5, in

particolare, ridisciplina la materia delle legittimazioni in modo da

ritenersi legittimo.

Ha, pertanto, concluso chiedendo che sia dichiarata la cessazione

della materia del contendere. Considerato in diritto Come rilevato all'udienza pubblica dall'Avvocato dello Stato, la

Regione Abruzzo ha recentemente emanato una nuova normativa in tema

di usi civici. Trattasi, precisamente, della legge 3 marzo 1988, n.

25 ('Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche'),

pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 19 marzo

1988.

La legge regola ex novo l'intera materia ed è chiaramente

sostitutiva di quella impugnata. Fra l'altro, l'art. 5 di essa

disciplina il procedimento per l'intesa alle legittimazioni in

maniera del tutto diversa da quella prevista dal censurato art. 9 del

precedente disegno di legge.

Pertanto, va dichiarata, conformemente alla costante

giurisprudenza di questa Corte, la cessazione della materia del

contendere del presente giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:510 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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