Corte costituzionale

Sentenza n. 51/2002

Altra decisione · depositata il 15/03/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del

27 ottobre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dall'on. Mario Borghezio nei confronti del dott. Luigi

Tennirelli, promosso con ricorso del Tribunale di Novara, notificato

il 26 maggio 2000, depositato in Cancelleria il 14 giugno 2000 ed

iscritto al n. 27 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick;

Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Novara, nel corso di un procedimento penale

a carico dell'on. Mario Borghezio - imputato dei reati di

diffamazione a mezzo stampa e di minaccia, in esito ad alcune

dichiarazioni rilasciate nei confronti del segretario comunale di

Novara - ha sollevato, con ordinanza del 16 novembre 1999, conflitto

di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione

alla delibera del 27 ottobre 1999 con la quale, accogliendo le

proposte della giunta per le autorizzazioni a procedere, è stato

ritenuto che le opinioni manifestate dall'on. Borghezio - ed in

relazione alle quali è in corso il citato procedimento penale -

risultano espresse nell'esercizio della funzione parlamentare e, in

quanto tali, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.

Il Tribunale premette che, in data 18 ottobre 1996 in Novara, il

deputato Borghezio aveva rilasciato, dapprima ai giornalisti di

alcune testate televisive locali e successivamente nel corso di una

manifestazione pubblica, dichiarazioni di natura diffamatoria e

minacciosa nei confronti del segretario comunale di Novara, dott.

Luigi Tennirelli, in relazione al comportamento da questi tenuto in

una seduta del consiglio comunale. In particolare, l'on. Borghezio

aveva affermato: "... rispondiamo come governo della Padania alla

provocazione antidemocratica del solito terronaccio paracadutato dal

governo di Roma, con il suo sguardo occhialuto, a controllare e ad

inficiare le libere determinazioni dell'autonomia locale; ... questo

termine "terronaccio" è un termine eufemistico ... tra militanti

duri e puri della vecchia guardia leghista avrei usato sicuramente un

termine molto più appropriato ai modi di fare antidemocratici,

incivili, beceri di un rappresentante del potere centrale dello

Stato, che ogni giorno non perde occasione di mostrare il suo volto

razzista ... attraverso personaggi gauleiter...". Inoltre, nelle

stesse circostanze di tempo e di luogo, il predetto deputato

pronunciava la seguente frase, contestata, nel procedimento penale in

questione, quale ipotesi di reato di minaccia: L'atto grave compiuto,

caro Prefetto di Novara ... è un avvertimento. Vogliamo usare il

vostro linguaggio, mafiosi di Roma, è un avvertimento mafioso alla

libera autodeterminazione dei cittadini di Novara e dei cittadini

liberi della Padania... non è igienico che l'ex segretario

innominabile di Novara si presenti alla prossima seduta del consiglio

comunale. Per usare il vostro linguaggio, mafiosi di Roma, questo è

un avvertimento!".

Il ricorrente evidenzia come la delibera della Camera dei

deputati del 27 ottobre 1999 - con la quale è stata sancita

l'insindacabilità delle predette affermazioni, sul presupposto che

esse siano state rese nell'esercizio della funzione parlamentare -

non sia in realtà condivisibile, in quanto non sussisterebbe alcuna

connessione della condotta contestata al deputato Borghezio con la

sua attività parlamentare ed, in particolare, con l'interrogazione

da esso presentata il 17 ottobre 1996, il giorno prima delle

dichiarazioni contestate. Secondo il tribunale, queste ultime non

rappresenterebbero, infatti, proiezione esterna o mera divulgazione

della prima e costituirebbero, piuttosto, una condotta autonoma,

ancorché riconducibile alla medesima vicenda. In particolare,

secondo l'argomentazione del tribunale ricorrente, restano escluse

dalla sfera di operatività della prerogativa costituzionale "tutte

le manifestazioni di pensiero che, espresse in comizi, cortei,

trasmissioni televisive, non vantano alcun collegamento funzionale

con l'attività parlamentare, se non quello soggettivo (per il fatto

che le condotte sono poste in essere da chi è "anche deputato o

senatore)". Nel caso di specie, in particolare, la frase pronunciata

dall'on. Borghezio, oggetto della contestazione del reato di

minaccia, risulterebbe totalmente estranea ad una finalità di tutela

degli interessi e delle prerogative del parlamentare e persino ad un

contesto di dibattito politico, traducendosi solo in una concreta

minaccia per l'incolumità fisica o comunque personale della persona

offesa. Il Tribunale, pertanto, non potendo disattendere la delibera

di insindacabilità, ha sollevato conflitto di attribuzione in ordine

al corretto esercizio del potere della Camera di valutare, nel caso

di specie, la sussistenza dei presupposti di applicabilità

dell'art. 68, primo comma, Cost; ed ha richiesto alla Corte, previa

delibazione di ammissibilità del conflitto, l'annullamento della

delibera predetta.

2. - La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di

attribuzione con ordinanza n. 150 del 2000.

3. - Il ricorrente ha provveduto alla notifica dell'ordinanza

predetta al Presidente della Camera dei deputati in data 25 maggio

2000 (e, dunque, entro il termine dei sessanta giorni dalla

comunicazione, assegnatogli con la medesima ordinanza); nonché al

deposito, presso la cancelleria della Corte, del ricorso e

dell'ordinanza notificati - a norma dell'art. 26, terzo comma, delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - a

mezzo fax, in data 14 giugno 2000, evidenziando che la relata di tale

notifica gli era pervenuta solo il giorno precedente. In data

22 giugno 2000 risulta infine effettuato il deposito in originale,

essendo pervenuto in quella data, presso la cancelleria della Corte,

il plico postale contenente le copie notificate alla Camera dei

deputati in persona del suo Presidente e la relazione di avvenuta

notifica.

4. - Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, in

persona del suo Presidente, eccependo preliminarmente, nel relativo

atto, l'inammissibilità del conflitto proposto. Nell'osservare,

infatti, che l'intervenuta declaratoria di ammissibilità non

preclude, nella presente sede, un diverso apprezzamento dei medesimi

presupposti di ammissibilità del ricorso, la difesa della Camera

evidenzia due vizi dell'atto introduttivo del conflitto: da un lato,

esso reca la sottoscrizione del solo Presidente del collegio e non

quella di tutti i suoi componenti; dall'altro, l'atto introduttivo

del conflitto ha veste formale (ed esplicita qualificazione) di

"ordinanza" e non già di "ricorso". Nel merito, la difesa della

Camera deduce comunque l'infondatezza del ricorso evidenziando: per

un verso, la possibilità di inquadrare le opinioni in questione,

benché indirizzate nei confronti del segretario comunale (inteso,

peraltro, come proiezione istituzionale dello Stato centrale), nella

"dimensione politico-parlamentare" delle tematiche autonomistiche;

per un altro verso, la piena corrispondenza delle dichiarazioni in

oggetto con l'atto ispettivo espletato dall'on. Borghezio mediante

l'interrogazione del 17 ottobre 1996: ciò che renderebbe

incontrovertibile la natura puramente riproduttiva delle

dichiarazioni stesse, rispetto all'attività parlamentare. La difesa

della Camera evidenzia che una diversa lettura di tali circostanze -

quale quella prospettata nell'atto di conflitto - limiterebbe

l'insindacabilità ai soli atti compiuti all'interno del Parlamento,

secondo un criterio inaccettabile perché restrittivo. Quanto alle

espressioni che avrebbero integrato la ipotizzata minaccia, la difesa

resistente evidenzia come le stesse si iscrivessero in un più ampio

"contesto polemico-argomentativo", che traeva origine dalla

richiesta, avanzata dal deputato Borghezio nella interpellanza

citata, di "immediata rimozione dalla carica di segretario comunale

di Novara del dott. Luigi Tennirelli" per una sua incompatibilità

ambientale. Dunque, anche tali dichiarazioni, costituirebbero - a

parere della Camera - "coerente esplicazione della ... attività

parlamentare di difesa degli interessi del partito della lega nord".

5. - Con memoria depositata in prossimità della udienza, la

Camera dei deputati ha sollevato eccezione di improcedibilità del

ricorso per mancata osservanza, da parte del ricorrente, del

tempestivo adempimento del deposito della copia del ricorso e della

ordinanza di ammissibilità notificati al Presidente della Camera a

norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative. Ad avviso

della Camera, infatti, il deposito dell'originale del ricorso "ossia

dell'unico atto in grado di attestarne la provenienza dal soggetto

legittimato e l'avvenuta effettuazione delle richieste

notificazioni", non potrebbe essere in alcun modo surrogato (come è

avvenuto nella specie) dalla trasmissione di una semplice copia

fotoriprodotta, che sarebbe priva di tale valore probatorio. Allo

stesso modo si contesta la ritualità della successiva spedizione in

originale dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale, non

potendo tale formalità valere come equipollente del formale

deposito, in assenza di una specifica disposizione che ciò

autorizzi. Posto quindi - conclude il resistente - che il ricorso

(alla luce della giurisprudenza di questa Corte) è improcedibile

anche qualora l'affidamento del plico al servizio postale fosse

avvenuto prima della scadenza del termine utile per il deposito, se

ne deve dedurre la irrituale introduzione della "seconda fase del

giudizio sul conflitto": con la conseguente inammissibilità di

quest'ultimo. In via subordinata, la Camera ha, nella sostanza,

ribadito le argomentazioni già svolte in sede di costituzione, tanto

nel merito che per quanto attiene alle "ulteriori ragioni di

improcedibilità sollevate nella memoria di costituzione". Considerato in diritto

1. - Il presente conflitto di attribuzione è stato promosso dal

Tribunale di Novara nei confronti della Camera dei deputati, in

relazione alla delibera del 27 ottobre 1999, con la quale la stessa

Camera ha dichiarato che le opinioni manifestate dall'on. Borghezio -

e per le quali pende procedimento penale per i reati di diffamazione

a mezzo stampa e di minaccia - dovevano ritenersi espresse

nell'esercizio della funzione parlamentare, ai sensi dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione. Nel caso di specie, in data

18 ottobre 1996, il deputato Borghezio aveva formulato - sia ai

giornalisti di alcune testate televisive locali di Novara, sia nel

corso di una successiva manifestazione pubblica - delle accuse nei

confronti del segretario comunale di Novara, dott. Luigi Tennirelli,

a causa del comportamento da questi tenuto in una seduta del

Consiglio comunale di Novara, affermando: "... rispondiamo come

governo della Padania alla provocazione antidemocratica del solito

terronaccio paracadutato dal governo di Roma, con il suo sguardo

occhialuto, a controllare e ad inficiare le libere determinazioni

dell'autonomia locale; ... questo termine terronaccio è un termine

eufemistico ... tra militanti duri e puri della vecchia guardia

leghista avrei usato sicuramente un termine molto più appropriato ai

modi di fare antidemocratici, incivili, beceri di un rappresentante

del potere centrale dello Stato, che ogni giorno non perde occasione

di mostrare il suo volto razzista ... attraverso personaggi

gauleiter". Inoltre, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo,

l'on. Borghezio aveva aggiunto: "... non è igienico che l'ex

segretario comunale innominabile di Novara si presenti alla prossima

seduta del Consiglio comunale. Per usare il vostro linguaggio,

mafiosi di Roma, questo è un avvertimento!". Secondo il Tribunale di

Novara, non sussisterebbe alcuna connessione della condotta

contestata al deputato Borghezio con la sua attività parlamentare,

in particolare con la interrogazione da lui presentata alla Camera il

17 ottobre 1996 (ossia il giorno precedente rispetto alle

dichiarazioni contestate): le dichiarazioni incriminate non

rappresenterebbero, infatti, la mera divulgazione della suddetta

interrogazione, ma si tradurrebbero in una condotta autonoma,

ancorché riconducibile alla medesima vicenda.

2. - La Camera dei deputati ha sollevato, in via preliminare,

eccezione di inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo.

Un primo rilievo, asseritamente preclusivo rispetto all'esame del

merito, riposerebbe, infatti, sulla circostanza che l'atto

introduttivo risulta contenere esclusivamente la sottoscrizione del

presidente del collegio e non quella di ciascuno dei componenti

dell'organo, come invece sarebbe richiesto - a parere della Camera

resistente - dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte. La Camera sottolinea al riguardo come

l'esigenza di tale requisito formale derivi dal fatto che soltanto il

collegio, nella sua interezza, può essere qualificato organo

"competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui

appartiene": sicché l'assenza di una completa sottoscrizione

integrerebbe una causa di inammissibilità del ricorso, "anche sotto

il profilo della carenza di legittimazione in capo al preteso

ricorrente". Un secondo vizio dell'atto introduttivo deriverebbe

dalla irritualità della relativa notifica, in quanto, trattandosi

nella specie di ordinanza e non del ricorso - come affermato nella

pronuncia di ammissibilità - "mancherebbe quell'elemento

indispensabile a tale scopo che è l'ordine del giudice alla

cancelleria di procedere alla notificazione stessa".

Nella memoria depositata in prossimità della udienza, infine, la

Camera dei deputati ha eccepito la improcedibilità del ricorso,

stante "la radicale inidoneità delle modalità utilizzate dal

Tribunale di Novara per la trasmissione del ricorso stesso, a dar

luogo all'apertura della seconda fase del giudizio sul conflitto".

Ciò in quanto - sottolinea la Camera - il ricorso del tribunale era

pervenuto alla cancelleria di questa corte, in un primo tempo, a

mezzo fax, ed in seguito - successivamente, peraltro, allo scadere

del termine di cui all'art. 26, terzo comma, delle norme integrative

- tramite servizio postale. Non potendosi, dunque, ritenere

surrogabile il deposito dell'originale del ricorso con la

trasmissione di una copia fotoriprodotta, "che è priva di tale

valore probatorio"; e poiché difetta una norma che autorizzi nella

specie l'impiego del servizio postale: ne deriverebbe - conclude la

resistente - l'improcedibilità del conflitto, alla luce della più

volte affermata perentorietà del termine di cui al già richiamato

art. 26, terzo comma, delle norme integrative.

3. - Le questioni preliminari sollevate dalla difesa della Camera

dei deputati devono essere tutte disattese.

Quanto al primo rilievo, concernente la mancata sottoscrizione

dell'atto introduttivo da parte di tutti i membri del collegio

giudicante, basterà infatti rammentare che questa Corte ha già

avuto modo di affermare che "l'atto introduttivo del conflitto

promosso da un organo collegiale deve essere sottoscritto da chi lo

rappresenta, vale a dire dal suo presidente" (v. sentenza n. 321 del

2000): sicché nessun vizio può ritenersi affliggere per questo

aspetto il provvedimento, con il quale è stato proposto l'odierno

conflitto. Identica sorte deve essere riservata anche alla seconda

eccezione, fondata sulla forma - ordinanza anziché ricorso - che

caratterizza l'atto introduttivo ed ai connessi rilievi in merito al

procedimento di notificazione, asseritamente carente di un ordine del

giudice: si tratta, infatti, di questioni già più volte delibate e

disattese da questa Corte (v., fra le altre, l'ordinanza n. 10 del

2001 e la sentenza n. 137 del 2001), in ordine alle quali non vengono

prospettati argomenti nuovi o diversi da quelli a suo tempo

esaminati.

È invece nuova la tematica coinvolta dalla terza eccezione: la

asserita inidoneità - a fungere quale rituale modalità di deposito,

agli effetti di quanto previsto dall'art. 26, terzo comma, delle

norme integrative - dell'invio, attraverso teletrasmissione a mezzo

fax, del ricorso introduttivo con la prova della avvenuta

notificazione del ricorso e dell'ordinanza ammissiva del conflitto, e

del successivo inoltro degli originali attraverso il servizio

postale.

In proposito, come rammenta la Camera resistente, è ben vero che

questa Corte ha costantemente affermato, a far tempo dalla sentenza

n. 87 del 1977, che il deposito del ricorso nel termine previsto dal

più volte richiamato art. 26, terzo comma, delle norme integrative,

costituisce un adempimento necessario affinché si possa aprire la

seconda fase del conflitto relativa alla decisione di merito;

precisando altresì che siffatto termine ha carattere perentorio,

poiché da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini

fissati per la prosecuzione del giudizio (v., fra le tante e da

ultimo, sentenza n. 293 del 2001). Altrettanto corretto è

l'ulteriore richiamo della Camera dei deputati all'assunto secondo il

quale non può considerarsi "equivalente al tempestivo deposito

l'affidamento nel termine dell'atto da depositare al servizio

postale, in mancanza di una regola generale o speciale, da applicare

a questo procedimento, in tal senso" (v. sentenza n. 449 del 1997).

Ma, nella specie, il deposito degli atti notificati risulta

avvenuto mediante trasmissione via fax entro il termine prescritto,

dovendosi ritenere che la successiva trasmissione degli originali

abbia avuto la funzione di consentire la verifica dell'autenticità

degli atti medesimi.

4. - Nel merito il ricorso è fondato.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare più volte - nella

ormai consolidata giurisprudenza formatasi sul tema dei conflitti di

attribuzione fra autorità giudiziaria e Camere parlamentari, in

ordine alla applicazione dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione - ove le dichiarazioni per le quali il parlamentare è

chiamato a rispondere in sede giurisdizionale siano state rese, come

nella specie, "del tutto al di fuori di un'attività funzionale

riconducibile alla qualità di membro della Camera, e del tutto al di

fuori delle possibilità di controllo e di intervento offerte

dall'ordinamento parlamentare, l'unico punto da verificare riguarda

l'eventualità che la dichiarazione medesima non rappresenti altro se

non la divulgazione all'esterno ... di un'opinione già espressa, o

contestualmente espressa, nell'esercizio di funzione parlamentare"

(v., fra le tante, la sentenza n. 289 del 2001). Per poter dunque

ricondurre le dichiarazioni extra moenia, al panorama delle

"opinioni" per le quali opera la garanzia costituzionale della

irresponsabilità, non basta la semplice comunanza di argomenti né

la medesimezza del "contesto" politico tra quelle dichiarazioni e

l'espletamento di atti tipici della funzione parlamentare. "Occorre,

invece, che la dichiarazione possa essere qualificata come

espressione di attività parlamentare; il che normalmente accade se

ed in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati

tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività

parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse

nell'ambito di queste ultime" (v., tra le altre, le sentenze n. 76

del 2001 e n. 321 del 2000).

Nella specie deve escludersi che alle dichiarazioni, per le quali

pende procedimento penale nei confronti dell'on. Borghezio, possa

attribuirsi siffatto carattere divulgativo di una opinione

parlamentare insindacabile. Gli atti di sindacato ispettivo evocati e

prodotti dalla difesa della Camera, e compiuti dall'on. Borghezio e

da altri parlamentari, infatti, lungi dall'evidenziare profili di

sostanziale corrispondenza rispetto alle espressioni che formano

oggetto dei capi di imputazione, si limitano a tratteggiare e

stigmatizzare l'identica vicenda, sulla quale si sono poi sviluppate

le espressioni - totalmente diverse per forma e significati - poste a

fondamento della accusa contestata al predetto parlamentare; tutto

ciò a prescindere dal fatto che le minacce, che si assume essere

state proferite dal deputato, non sono riconducibili alla nozione di

opinioni di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Deve dunque ritenersi che la Camera dei deputati, nell'affermare

la insindacabilità delle dichiarazioni di cui qui si tratta, abbia

violato l'art. 68, primo comma, della Costituzione, e leso in tal

modo le attribuzioni della autorità giudiziaria ricorrente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i

fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Novara il

procedimento penale a carico del deputato Mario Borghezio, di cui al

ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del

Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione; conseguentemente annulla la

deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella

seduta del 27 ottobre 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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