Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1990 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Valle d'Aosta approvata il 26 aprile 1989, riapprovata il 7 giugno

1989 dal Consiglio Regionale, avente per oggetto: "Acquisto di

partecipazione azionaria della Air Vallée S.p.a. con sede in Saint

Christophe, Aosta" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio

dei Ministri, notificato il 23 giugno 1989, depositato in cancelleria

il 1° luglio 1989 ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 1989.

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice

relatore Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia, per il Presidente

del Consiglio dei ministri e l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione

Valle d'Aosta;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso depositato il 1° luglio 1989 (n. 54/89) il

Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta,

riapprovata, a seguito di rinvio, il 7 giugno 1989, recante "Acquisto

di partecipazione azionaria della Air Vallée S.p.a. con sede in

Saint-Christophe, Aosta", per violazione dello Statuto speciale della

Valle d'Aosta e delle sue norme di attuazione, in quanto relativa a

materia (trasporti e collegamenti aerei) non attribuita alla Regione

autonoma.

Con la legge in questione, la Giunta regionale è stata

autorizzata (art. 1) a sottoscrivere una partecipazione azionaria

fino al 35% del capitale sociale della S.p.a. Air Vallée "al fine di

incentivare e sviluppare il trasporto ed i collegamenti aerei anche a

fini turistici con il territorio della Valle d'Aosta". Nella stessa

legge si prevede (art. 2) che alla Regione è riservato, ai sensi

dell'art. 2458 cod. civ., la nomina di un numero di amministratori e

di sindaci proporzionato alla quota di partecipazione e si dispone

(art. 3) il finanziamento relativo all'operazione.

Ad avviso del ricorrente la Regione potrebbe partecipare al

capitale di una società per azioni solo in quanto l'oggetto e i fini

di tale società rientrino tra le materie attribuite alla Regione

medesima: ma lo Statuto e le relative norme di attuazione

attribuiscono alla competenza regionale, oltre ai "trasporti su

funivie e linee automobilistiche locali" (art. 2, lett. h) dello

Statuto; artt. 53-57 del d.P.R. 22 febbraio 1982 n. 182), solo

l'esercizio degli "aerodromi aventi carattere esclusivamente

turistico" (art. 6, terzo comma, lett. d, della legge 16 maggio 1978

n. 196), mentre tutta la materia dei trasporti e dei collegamenti

aerei, anche a fini turistici, resta riservata allo Stato.

D'altro canto - osserva ancora il ricorrente - la finalità di

"incentivare e sviluppare il trasporto ed i collegamenti aerei, anche

a fini turistici", cui si ispira la legge impugnata, non

consentirebbe comunque di inquadrare quest'ultima - tramite il rinvio

ad un generico concetto di "sviluppo economico" regionale - tra le

materie trasferite ai sensi degli artt. 26 ss. del d.P.R. 22 febbraio

1982, n. 182 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della

Regione Valle d'Aosta per la estensione alla Regione delle

disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

2. - La Regione Valle d'Aosta si è costituita in giudizio per

chiedere il rigetto del ricorso.

Pur riconoscendo di non avere una specifica competenza in materia

di trasporti aerei, la resistente rileva che la legge impugnata non

detta norme su tale materia, ma si limita ad autorizzare la

partecipazione ad una società commerciale che dovrà operare nel

rispetto delle norme statali. Tale partecipazione va ricollegata a

materie di spettanza regionale, quali il "turismo" (art. 2, lett. q)

dello Statuto), l'"industria e commercio" (art. 3, lett. a), nonché

l'"assunzione di pubblici servizi" (art. 3, lett. o), tra i quali

rientrerebbero (in base all'art. 2, lett. d) del D.M. 18 giugno 1981)

anche i servizi di trasporto aereo non di linea.

Ciò premesso, la ricorrente osserva anche che l'adozione di leggi

di spesa rappresenta uno degli strumenti con i quali le Regioni, come

enti politici a fini generali, possono perseguire obbiettivi non

coincidenti con l'ambito di materie attribuito alla loro potestà

legislativa. In altre parole la legge impugnata, ad avviso della

resistente, non sarebbe una legge in senso sostanziale, condizionata

al riparto di competenze delineato nello Statuto, ma una forma di

intervento finanziario collegato al legittimo perseguimento dei fini

generali propri dell'ente regionale.

3. - In prossimità dell'udienza, la Regione ha depositato memoria

per illustrare gli argomenti già esposti nell'atto di costituzione.

In proposito, la resistente rileva che l'aeroporto di Aosta Saint

Christophe rientra tra gli aeroporti "aventi carattere esclusivamente

turistico" (rispetto ai quali permane - ex art. 6, terzo comma, lett.

d) della legge n. 196 del 1978 - la competenza regionale) e che la

Società Air Vallée è stata incaricata dalla Regione, in attuazione

del Piano regionale dei trasporti, dell'adeguamento e della gestione

di detto aeroporto, con la possibilità di svolgere in futuro

attività di trasporto non di linea a fini dichiaratamente turistici.

La Regione ribadisce inoltre che la legge impugnata non

conterrebbe alcuna norma in senso sostanziale, ma esprimerebbe

soltanto il potere, connesso all'autonomia finanziaria dell'ente

regionale, di emanare leggi di spesa anche fuori delle materie di

competenza. Considerato in diritto

1. - Il ricorso investe la legge regionale della Valle d'Aosta

riapprovata il 7 giugno 1989 e recante "Acquisto di partecipazione

azionaria della Air Vallée S.p.a. con sede in Saint-Christophe,

Aosta", mediante la quale, al fine di incentivare e sviluppare il

trasporto ed i collegamenti aerei con il territorio della Valle

d'Aosta, la Giunta regionale è stata autorizzata "a sottoscrivere

una partecipazione azionaria fino al 35% del capitale sociale della

S.p.a. Air Vallée, con sede in Saint Christophe, Aosta", con la

riserva della nomina di un numero di amministratori e di sindaci

proporzionato alla quota sottoscritta.

Ad avviso della Presidenza del Consiglio la Regione sarebbe

legittimata a partecipare al capitale di una società solo "in quanto

l'oggetto e i fini di questa società rientrino nell'ambito delle

materie attribuite dall'ordinamento alla Regione medesima", mentre il

"trasporto ed i collegamenti aerei, anche a fini turistici" non

risulta materia compresa tra quelle statutariamente assegnate alla

Valle d'Aosta.

Da qui' l'asserita illegittimità costituzionale della legge

"perché concernente materia non attribuita alla Regione autonoma e

per conseguente violazione dello Statuto speciale e delle sue norme

di attuazione".

2. - Il ricorso è infondato.

In relazione alle opposte tesi esposte in giudizio dalle parti

conviene innanzitutto precisare la natura della legge impugnata, con

riferimento al suo oggetto ed ai suoi contenuti.

A questo proposito va certamente escluso - a differenza di quanto

sembra ritenere la Presidenza del Consiglio - che la legge abbia

inteso regolare, con gli strumenti di intervento normativo consentiti

alla Regione, una materia sottratta alla competenza regionale, quale

quella del "trasporto e collegamenti aerei". Così come va parimenti

escluso che la stessa legge possa essere qualificata - a differenza

di quanto sostiene la Regione - come "mera legge di spesa", destinata

non tanto a formulare una disciplina di carattere sostanziale, quanto

ad attuare una forma di intervento finanziario a sostegno di

un'attività imprenditoriale.

In realtà, la legge in esame, oltre a prevedere una spesa, si

caratterizza nella sostanza per il suo contenuto autorizzatorio, in

quanto risulta diretta a consentire la partecipazione della Regione

al capitale sociale ed alla gestione di una società per azioni

operante nel settore del trasporto aereo. Scopo primario della legge

è, dunque, quello di facoltizzare la Regione al compimento di una

determinata operazione economica e al conseguente svolgimento di

un'attività destinata a espletarsi con le forme proprie dell'impresa

e attraverso gli strumenti tipici del diritto privato.

L'oggetto della controversia va dunque identificato nella

valutazione della compatibilità di una attività economica di natura

privatistica, quale quella autorizzata dalla legge in esame, con le

finalità e le competenze proprie dell'ente regionale.

3. - Ai sensi del proprio statuto la S.p.a. Air Vallée ha per

scopo l'esercizio del trasporto aereo non di linea di persone e cose

e lo svolgimento di qualsiasi lavoro aereo ed attività

complementari. Di fatto - come risulta dagli atti di causa - la

società è stata costituita, nel 1987, al fine di potenziare

l'aeroporto di Saint Christophe, che rappresenta l'unica struttura

aeroportuale della Regione e che è attualmente autorizzato al solo

traffico turistico non di linea.

L'obbiettivo del potenziamento dell'aeroporto di Saint Christophe

- anche ai fini di un successivo ampliamento dell'autorizzazione al

traffico commerciale - si trova, d'altro canto, enunciato tra le

finalità del Piano regionale dei trasporti approvato dalla Giunta

regionale della Valle d'Aosta con la deliberazione n. 5925 del 17

giugno 1988, mentre, con successiva delibera n. 9991 del 4 dicembre

1988, la stessa Giunta ha ritenuto di poter affidare alla Air Vallée

l'incarico di redigere il progetto di adeguamento di tale aeroporto,

anche ai fini della successiva gestione da parte della stessa

società.

Questi dati concorrono a chiarire la connessione esistente tra il

tipo di attività economica che la Regione Valle d'Aosta sarà posta

in grado di svolgere attraverso la prevista partecipazione azionaria

e le competenze proprie dell'ente regionale: connessione che può

essere individuata sia con riferimento alla materia del "turismo",

affidata dallo Statuto (art. 2, lett. q) alla competenza esclusiva

regionale, anche per quanto concerne "le opere, gli impianti ed i

servizi complementari all'attività turistica" (art. 31 del d.P.R. 22

febbraio 1982, n. 182); sia con riferimento alla materia dei "lavori

pubblici di interesse regionale" (art. 2, lett. f), in considerazione

della riserva disposta a favore della Valle d'Aosta per gli

interventi relativi agli "aerodromi aventi carattere esclusivamente

turistico" (art. 6, terzo comma, lett. d) della legge 16 maggio 1978,

n.196); sia, infine, con riferimento alla materia dell'"industria e

commercio" (art. 3, lett. a), ove si voglia tener conto anche del

possibile (e preventivato) sviluppo della attuale struttura

aeroportuale in direzione del trasporto commerciale.

Ma al di là di tali riferimenti a specifiche competenze

richiamate nello Statuto speciale e nelle relative norme di

attuazione, ciò che va sottolineato, in linea più generale, è che

in tema di attività economiche svolte dall'ente regionale secondo le

forme e gli strumenti propri del diritto privato la corrispondenza

tra tali attività e le singole materie affidate alla competenza

regionale non può essere intesa in termini così rigidi da limitare

gli oggetti possibili dell'attività imprenditoriale soltanto ai

contenuti specifici delle stesse materie.

La delimitazione delle materie attiene, infatti, all'esercizio

delle competenze di natura pubblicistica (legislative e

amministrative ) dell'ente regionale, mentre per le attività

inerenti alla capacità di diritto privato dello stesso ente ciò che

va considerato concerne essenzialmente l'esistenza di un rapporto

servente o di collegamento strumentale tra tali attività e le

finalità proprie della Regione, come ente esponenziale degli

interessi della comunità regionale (cfr. sentt. 562 e 829 del 1988).

In tale quadro appare, dunque, possibile giustificare una legge

quale quella in esame, stante l'evidente collegamento delle sue

finalità - oltre che con le singole materie di competenza regionale

sopra ricordate - con gli obbiettivi più generali dello "sviluppo

economico", cui la Regione, nell'esercizio delle sue competenze

incidenti nell'area delle attività produttive, è tenuta a

provvedere con riferimento agli interessi della comunità regionale,

(cfr. d.P.R. n. 182 del 1982, tit. IV).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti della

legge regionale della Valle d'Aosta riapprovata il 7 giugno 1989 e

recante "Acquisto di partecipazione azionaria della "Air Vallée

S.p.a. con sede in Saint Christophe - Aosta".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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