Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1978

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/1978 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

Sicilia, notificato il 16 ottobre 1975, depositato in cancelleria il 30

successivo ed iscritto al n. 36 del registro 1975, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito della nota 16 aprile 1975, n. 1414, del

Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile

e dei trasporti in concessione, concernente la concessione

dell'autolinea di gran turismo interregionale Lamezia Terme-Taormina.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1978 il Giudice relatore

Livio Paladin;

uditi l'avv. Antonio Sansone, per la Regione Sicilia, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto notificato il 16 ottobre 1975, la Regione siciliana ha

proposto ricorso per conflitto di attribuzione, impugnando la nota 16

aprile 1975, n. 1414, della Direzione generale della motorizzazione

civile e dei trasporti in concessione presso il Ministero dei trasporti

e dell'aviazione civile. La nota in questione accordava all'impresa

Foderaro, quanto al periodo 1 luglio-31 agosto 1975, la concessione per

l'esercizio dell'autolinea di gran turismo interregionale Lamezia

Terme-Taormina. Ma la Regione ricorrente ha sostenuto che il

provvedimento fosse invasivo della competenza regionale in materia di

trasporti (con particolare riguardo agli artt. 17 lett. a) e 20 dello

Statuto speciale, nonché alle norme di attuazione statutaria contenute

negli artt. 1 e 4 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113). Infatti, nel

ricorso si assume che l'autolinea predetta doveva costituire l'oggetto

di due concessioni distinte, rispettivamente riguardanti il tratto

Lamezia Terme-Villa S. Giovanni ed il tratto Messina-Taormina: con la

conseguenza che la seconda concessione sarebbe spettata

all'Amministrazione regionale siciliana. D'altronde, nella stessa

ipotesi dell'unicita del servizio, il provvedimento ministeriale

impugnato avrebbe leso le attribuzioni regionali, in quanto adottato

senza sentire il parere della Regione (ai sensi dell'art. 8 del d.P.R.

n. 1113 del 1953, nonché dell'art. 22 dello Statuto speciale).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato, ha sostenuto per contro che il

ricorso sarebbe doppiamente inammissibile: in primo luogo per

tardività, giacché la Regione sarebbe venuta a conoscenza della nota

ministeriale impugnata sin dal 17 giugno 1975 (allorché richiese al

Ministero dei trasporti la notificazione della nota stessa); in secondo

luogo per carenza di interesse a ricorrere, avendo il provvedimento in

questione cessato di produrre effetti prima ancora della proposizione

del ricorso. Nel merito, comunque, il ricorso stesso sarebbe infondato,

perché l'autolinea Lamezia Terme-Taormina eccederebbe l'ambito

territoriale di competenza della Regione (mentre la mancata

consultazione dell'Amministrazione regionale costituirebbe - se mai -

un vizio del procedimento rilevabile dal giudice amministrativo).

In una successiva memoria, la difesa della Regione ha ribadito le

tesi del ricorso ed ha contestato entrambe le eccezioni

d'inammissibilità: sostenendo da un lato che la semplice notizia

dell'esistenza del provvedimento, disgiunta dalla cognizione del suo

contenuto, non varrebbe a far decorrere il termine dei ricorsi per

conflitto di attribuzione; e rilevando d'altro lato che la Regione

Sicilia avrebbe pur sempre interesse a veder tutelata la propria sfera

di competenza, malgrado l'operatività dell'atto impugnato sia venuta

meno. Considerato in diritto :

Il ricorso della Regione è inammissibile, perché notificato oltre

la scadenza del termine prescritto - in tema di conflitti di

attribuzione fra Stato e Regioni - dall'art. 39 cpv. della legge 11

marzo 1953, n. 87.

Dal confronto fra l'atto ministeriale impugnato e la richiesta

regionale di notifica dell'atto stesso, trasmessa al Ministero dei

trasporti il 17 giugno 1975, risulta in effetti quanto segue: primo,

che una copia del provvedimento in questione fu inviata per conoscenza

dal suddetto Ministero - in data 16 aprile 1975 - alla Direzione

compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in

concessione per la Sicilia; secondo, che tale Direzione comunicò a sua

volta alla Regione siciliana, con foglio n. A 14/04505 del 24 aprile

1975, notizia dell'avvenuta concessione dell'autolinea di gran turismo

interregionale Lamezia Terme-Taormina; terzo, che la richiesta di

notifica del provvedimento, avanzata dalla Regione siciliana con

lettera datata 17 giugno 1975 (in cui si fa esplicita menzione del

foglio della Direzione compartimentale), riproduce esattamente gli

stessi contenuti dell'atto ministeriale di cui si discute, con una

puntuale indicazione dell'impresa concessionaria, dei terminali e delle

altre località servite dall'autolinea, del chilometraggio percorso,

del periodo della concessione, delle specifiche modalità di

effettuazione del trasporto; quarto, che la richiesta medesima, firmata

dall'assessore regionale competente in materia, fu inviata per

conoscenza alla Segreteria generale ed all'Ufficio legislativo e legale

della Presidenza della Regione siciliana.

In tali circostanze, non si può condividere la tesi - sostenuta

dalla difesa regionale - che l'Ente Regione non avesse fin d'allora

cognizione del contenuto del provvedimento.

Considerata nell'intero contesto della lettera assessorile del 17

giugno 1975, la frase iniziale per cui "la Direzione compartimentale

M.C.T.C. di Palermo ha fatto conoscere che codesto Ministero avrebbe

accordato, per l'anno 1975,... la concessione dell'autolinea di gran

turismo interregionale: Lamezia Terme...Taormina", non vale certamente

a dimostrare che l'autorità competente a proporre ricorso non fosse

già in grado di valutare la pretesa invasione o lesione delle

attribuzioni regionali (anche se il ricorso assume che la nota

ministeriale impugnata non è materialmente venuta a conoscenza del

Presidente della Regione siciliana, se non il 23 agosto del medesimo

anno).

Sin da quella data, anzi, la Regione disponeva di tutti gli

elementi indispensabili per verificare la stessa osservanza dell'art. 8

del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (recante le norme di attuazione

statutaria in tema di comunicazioni e trasporti), la dove si prescrive

che "per l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di

comunicazione e trasporti..., che si svolgono nell'ambito della

Regione, o che direttamente la interessino, dovra essere

preliminarmente sentito il parere dell'Amministrazione regionale...":

poiché l'assessorato competente in materia non poteva non essere al

corrente di non aver espresso pareri di sorta, ai fini della

concessione del servizio di autolinea Lamezia Terme-Taormina; mentre

era stato acquisito già in fase istruttoria - come riconosce

esplicitamente lo stesso ricorso della Regione siciliana - l'avviso

negativo della Direzione compartimentale della motorizzazione civile e

dei trasporti in concessione per la Sicilia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

proposto dalla Regione siciliana, in relazione alla nota 16 aprile

1975, n. 1414, del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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