Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1966

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/05/1966 · relatore Aldo Sandulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 20 ottobre 1965, recante

"istituzione di un centro di puericultura", promosso con ricorso del

Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 28

ottobre 1965, depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale

il 6 novembre successivo ed iscritto al n. 27 del Registro ricorsi

1965.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione

siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1966 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Commissario dello Stato, e l'avv. Eugenio Cannada

Bartoli, per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato al Presidente della Regione siciliana il 28

ottobre 1965 e depositato il 6 novembre successivo, il Commissario

dello Stato per l'anzidetta Regione ha impugnato la legge approvata

dall'Assemblea regionale nella seduta del 20 ottobre 1965, a lui

comunicata il 23 successivo, recante "istituzione di un centro di

puericultura".

L'impugnativa si basa sul fatto che la legge di cui chiede

l'annullamento, istituendo l'anzidetto centro presso l'Università di

Palermo "al di fuori di analoga previsione da parte dell'Università

interessata o di accordi con i competenti organi accademici o

amministrativi dell'ateneo medesimo", violerebbe il principio

dell'autonomia universitaria affermato nell'art. 33 della

Costituzione.

Al ricorso resiste la Regione, costituitasi in giudizio depositando

deduzioni e mandato il 24 novembre 1965. Nelle deduzioni si eccepisce

l'inammissibilità o nullità del ricorso a causa della genericità dei

motivi, nonché l'incompetenza della Corte, dato che il ricorso

profilerebbe delle mere censure di merito. Nel merito si osserva poi

che il previo accordo con organi accademici o amministrativi non

sarebbe richiesto da alcuna norma o principio; che la legge in

questione non sarebbe che la "logica applicazione della precedente

legge regionale istitutiva della cattedra di puericultura presso la

medesima Università"; che la struttura e il funzionamento del centro

escluderebbero ogni menomazione dell'autonomia universitaria.

In data 1 marzo 1966 l'Avvocatura generale dello Stato ha

depositato una memoria in difesa del Commissario dello Stato. In essa

si illustra innanzi tutto l'organizzazione del centro di studi e

ricerche di nuova istituzione, al quale presiedono un Consiglio di

amministrazione e un direttore nominati dall'Assessore regionale per la

sanità attingendo in buona parte al corpo accademico dell'Università;

e si sottolinea che detto centro "si viene a porre come parte

integrante della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di

Palermo", inserendosi con atto di imperio nel complesso

organizzativo-didattico di essa. Si osserva poi che il principio

costituzionale della autonomia universitaria comporta una

regolamentazione, la quale "può trovare origine solo in una norma

statale". Con la legge impugnata, sarebbe stata realizzata comunque una

indebita ingerenza nella sfera di autonomia dell'Università di

Palermo, quale risulta dalla vigente legislazione statale e

precisamente dal T.U. 21 agosto 1933, n. 1592, in base al quale non

possono essere introdotte innovazioni all'organizzazione statutaria

delle Università se non per iniziativa delle autorità accademiche.

Ingerenza tanto più indebita, ponendosi il centro di nuova istituzione

"addirittura al di fuori di ogni previsione normativa".

Anche la difesa della Regione ha depositato una memoria in data 2

marzo. In essa, dopo aver insistito sul carattere generico

dell'impugnativa, dato che il ricorso non preciserebbe a quale specie

di autonomia abbia inteso riferirsi, si deduce che il provvedimento

impugnato non lederebbe in alcun modo l'autonomia universitaria. In

base alla vigente legislazione l'ordinamento tecnico delle università,

e cioè il coordinamento degli insegnamenti in guisa da costituire

facoltà, scuole, corsi, ecc. spetta alla legge: siccome opera appunto

in tale campo, la legge impugnata non avrebbe dunque ferito l'autonomia

universitaria. Tanto meno la avrebbe ferita, in quanto il direttore del

centro è un professore dell'Università e al corpo accademico di

questa sono attinti i sette decimi dei componenti del Consiglio di

amministrazione (secondo una percentuale più elevata rispetto a quella

dei consigli di amministrazione delle università in base alla

legislazione vigente). La designazione dei componenti del Consiglio

ratione materiae dimostrerebbe poi la conformità della legge ai

principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità della

pubblica amministrazione enunciati nell'art. 97 della Costituzione.

Sarebbe inoltre difficile capire perché la legge, nel porre un utile

strumento a disposizione della cattedra di puericultura di recente

istituzione (senza peraltro imporne la utilizzazione), inciderebbe

sull'autonomia: tanto più che solo a carico della Regione è previsto

un onere finanziario, essendo per contro meramente facoltativa

l'erogazione di fondi da parte dell'Università. Quanto alla mancanza

di accordi con gli organi dell'Università, si osserva che nessun

accordo occorreva: 1) perché la legge nulla impone all'Università; 2)

perché la legislazione non prevede alcun accordo. La memoria

sottolinea infine che la legge in esame rientra nella materia

dell'istruzione universitaria e dell'igiene e sanità pubblica, per

entrambe le quali la competenza spetta alla Regione, ai sensi dell'art.

17 dello Statuto, anche per ciò che riguarda l'organizzazione degli

uffici.

All'udienza di trattazione i difensori delle parti hanno insistito

nelle rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

Nel ricorso il Commissario dello Stato denuncia che l'istituzione,

a opera della legge regionale impugnata, di un centro di puericultura

presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo,

lederebbe l'autonomia di quest'ultima Università. In tal modo essa

violerebbe l'art. 33 della Costituzione e l'art. 17, lett. d, dello

Statuto regionale.

All'uopo si deduce, tra l'altro, nel ricorso che la legge in

questione "dispone autoritativamente l'istituzione del centro di che

trattasi, al di fuori di analoga previsione da parte dell'Università

interessata". L'anzidetta censura è da considerare fondata.

L'art. 33 della Costituzione dispone che le università "hanno il

diritto di darsi ordinamenti autonomi". Allo stato tale diritto si

esercita nei modi indicati dall'art. 17 del T.U. 21 agosto 1933, n.

1592, sull'istruzione superiore, in base al quale le norme degli

statuti delle università e le relative modificazioni debbono essere

predisposte e proposte dagli organi universitari: onde l'emanazione dei

decreti governativi attraverso cui le innovazioni statutarie vengono

introdotte nell'ordinamento non può aver luogo se non sulla base di

una iniziativa degli anzidetti organi. L'art. 18 dello stesso testo

unico rimette poi appunto agli statuti universitari la determinazione

delle facoltà, scuole, corsi e seminari - vale a dire delle diverse

articolazioni dell'organizzazione didattica - che le singole

università possono, nella loro autonomia, istituire in aggiunta a

quelle originarie.

Non v'ha dubbio che al rispetto dell'autonomia universitaria la

Regione siciliana sia tenuta, in quanto le attribuzioni a essa

riconosciute in materia di istruzione universitaria dall'art. 17, lett.

d, dello Statuto regionale debbono esercitarsi "entro i limiti dei

principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello

Stato".

Tanto più, poi, essa è tenuta a rispettare la autonomia

dell'Università di cui trattasi nella legge in esame, in quanto tale

Università continua ad essere una istituzione statale.

Con l'istituire presso l'anzidetta Università il descritto centro

di puericultura, che dovrebbe costituirne una nuova autonoma

articolazione, il testo approvato dall'Assemblea regionale che il

Commissario dello Stato ha impugnato è venuto dunque palesemente a

incidere in modo non consentito nell'ambito dell'autonomia

dell'Università stessa, che non era nei suoi poteri né di regolare,

né di alterare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 20 ottobre 1965, recante

"istituzione di un centro di puericultura".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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