Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1960 · relatore Gaspare Ambrosini

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 268, 269 e

270 del T. U. delle leggi sulla finanza locale, modificati dall'art. 27

della legge 20 marzo 1941, n. 366, promosso con ordinanza emessa il 26

giugno 1959 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente

tra la "Società italiana per l'industria degli zuccheri" e il Comune

di Bologna, iscritta al n. 93 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 3 ottobre 1959;

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1960 la relazione del

Giudice Gaspare Ambrosini;

uditi gli avvocati Carlo Arturo Jemolo e Victor Uckmar, per la

"Società italiana per l'industria degli zuccheri", Francesco Gherardi,

per il Comune di Bologna, e il vice avvocato generale dello Stato

Achille Salerni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La "Società italiana per l'industria degli zuccheri" convenne il

Comune di Bologna con atto di citazione del 1 luglio 1958 avanti al

Tribunale di Bologna, chiedendo in via principale la condanna del

Comune al rimborso di lire 4.101.869, oltre le maturande rate,

ammontare della tassa per rifiuti solidi urbani impostale per gli anni

1950-55, ed in via subordinata la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale per decidere se gli artt. 268, 269 e 270 del T. U. delle

leggi sulla finanza locale (R. D. 14 settembre 1931, n. 1175)

modificati dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366, siano in

contrasto con l'art. 23 della Costituzione.

Nell'ordinanza del 26 giugno 1959, con la quale è stata accolta la

richiesta subordinata della ditta attrice, il Tribunale ha ritenuto che

il suindicato art. 270, modificato dalla legge citata, pur

specificando che i Comuni impositori debbono commisurare il tributo

alla superficie dei locali serviti ed all'uso a cui gli stessi vengono

destinati, non indica criteri idonei a contenere la misura della tassa

entro limiti ben definiti, e ha rilevato che, in mancanza

dell'indicazione di un limite massimo del tributo, è dubbio se il

sistema dei controlli tutori previsti dallo stesso T. U. delle leggi

per la finanza locale sia sufficiente a preservare il contribuente da

una eventuale arbitraria imposizione da parte dei Comuni.

Richiamate poi a conforto della fondatezza di tali dubbi le

pronunce della Corte nn. 4, 30 e 47 del 1957, nonché la sentenza della

Corte di cassazione a sezioni unite n. 2465 del 14 luglio 1954, il

Tribunale ha formulato la questione di legittimità costituzionale

testualmente come segue: "se le disposizioni di cui agli artt. 268,

269 e 270 del T. U. delle leggi per la finanza locale, modificati

dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366, siano compatibili con

la norma dettata dall'art. 23 della Costituzione della Repubblica".

Sospeso il giudizio e trasmessi gli atti alla Corte costituzionale,

l'ordinanza è stata notificata alle parti in causa e al Presidente del

Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del

Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 1959, n.

239.

Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono costituite

le parti ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nelle sue deduzioni depositate il 23 luglio 1959 la Società

italiana per l'industria degli zuccheri richiama, per illustrare la

portata dell'art. 23 della Costituzione, le sentenze della Corte

costituzionale n. 4 del 26 gennaio 1957, n. 47 del 18 marzo dello

stesso anno e n. 36 del 27 giugno 1959; osserva che la Corte, se non ha

ritenuto necessario, per il rispetto dell'art. 23 della Costituzione,

che la legge che conferisce il potere di imporre una prestazione,

contenga l'indicazione del "limite massimo" della prestazione

imponibile, ha però ritenuto essenziale che una tale legge non lasci

all'arbitrio dell'ente impositore la determinazione della prestazione;

e rileva che la Corte dichiarò, nella sentenza n. 36 del 27 giugno

1959, costituzionalmente illegittimo il disposto dell'art. 2 del D. L.

C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, in materia di finanza locale, perché

mancante di qualsiasi direttiva per la determinazione del tributo, sì

da potere costituire un criterio limite per fissarne il quantum.

Sulla incostituzionalità della tassa per la raccolta ed il

trasporto dei rifiuti solidi urbani interni la difesa della Società,

dopo avere sostenuto il carattere obbligatorio della tassa e, quindi,

la natura tributaria delle prestazioni patrimoniali relative, osserva

che l'unico criterio direttivo per la determinazione delle tariffe

sarebbe offerto dall'art. 270, che dispone una variazione di aliquota

in relazione all'uso al quale sono destinati i locali, ma lascia

arbitra l'Amministrazione di stabilire le classi di locali e, quindi,

le variazioni di incidenza, dando luogo a sperequazioni del tipo di

quella che si verifica nel Comune di Bologna, dove per i locali degli

stabilimenti industriali l'incidenza è quadrupla in confronto a quella

relativa alle case di abitazione ed è inferiore solo a quella che vale

per i locali di divertimento e di lusso, e, per di più, viene

commisurata alla superficie dei locali stessi. Ne risulta che il

tributo si dimostra particolarmente oneroso per gli stabilimenti

industriali, i quali, peraltro, generalmente, non hanno rifiuti

ordinari da sgombrare, ma rifiuti non ordinari che per l'art. 28 della

legge del 1941, n. 366, non rientrano nel servizio di privativa. Le

tariffe sarebbero stabilite con assoluta discrezionalità.

La difesa della Società rileva, inoltre, che i previsti controlli,

che sono attribuiti soltanto ad organi della pubblica Amministrazione,

non hanno efficacia di limite alla discrezionalità dell'ente

impositore. Osserva altresì che, mentre la generalità dei Comuni

applica una aliquota inversamente proporzionale alla superficie degli

stabilimenti industriali e una tassa inferiore o al massimo uguale a

quella che viene applicata per le case di abitazione, il Comune di

Bologna impone agli opifici una tassa la cui aliquota è pressoché

doppia di quella vigente per le case di lusso. E produce un'ampia

tabella, nella quale sono indicate le aliquote per i locali di

abitazione o per gli opifici in dieci Comuni della Repubblica, per

mostrare il grande divario che sussiste in Italia nell'applicazione

della tassa. Rilevato infine che lo stesso Governo, rendendosi conto

della deficienza della legislazione in materia, ha predisposto un

progetto di legge inteso a dettare precisi limiti al potere impositivo

dei Comuni, la difesa della Società conclude che nell'attesa che tale

progetto divenga legge, venga salvaguardata la proprietà individuale,

e che, quindi, la Corte costituzionale dichiari la illegittimità

costituzionale degli artt. 268, 269 e 270 del T. U. leggi sulla finanza

locale, modificati dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366, in

relazione all'art. 23 della Costituzione.

Il Comune di Bologna, nelle sue deduzioni depositate in data 20

luglio 1959, nega che i citati artt. 268, 269 e 270 del T. U. sulla

finanza locale, siano in contrasto con l'art. 23 della Costituzione, e

sostiene che le disposizioni impugnate contengono quei criteri e quei

limiti, che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 4 del 16

gennaio 1957, e n. 30 del 23 gennaio 1957, ha dichiarato necessari ai

sensi dell'art. 23 della Costituzione. Rileva che la legge che

conferisce il potere di imporre una prestazione non deve

necessariamente contenere il limite massimo della prestazione

imponibile, essendo sufficiente che la determinazione del tributo sia

soggetta a limiti e controlli idonei a garantire i soggetti obbligati.

Contro l'obiezione che tali controlli, per essere di competenza del

potere esecutivo, non garantirebbero il privato dagli eccessi dell'ente

impositore, che fa parte dello stesso potere, il Comune di Bologna

osserva che la natura pubblica dell'ente stesso di per sé

assicurerebbe la garanzia del cittadino contro imposizioni arbitrarie e

tariffe sproporzionate all'effettiva entità dei servizi forniti.

La difesa del Comune, poi, si sofferma sul carattere locale del

tributo in questione per sottolineare l'esigenza di un'elasticità

dell'imposizione, sia per quanto riguarda la diversa importanza e le

diverse disponibilità degli enti impositori, sia con riferimento al

tipo di prestazione contemplata dal singolo tributo. In materia di

finanza locale questa elasticità è presente in vario modo in tutti

quei tributi dei quali il legislatore ha rimesso ai Comuni la

determinazione delle tariffe. Vieppiù necessaria sarebbe

l'elasticità quanto alla tassa per la raccolta dei rifiuti, attesa la

natura specifica di "servizio" della prestazione data dal Comune al

cittadino.

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri l'Avvocatura dello

Stato, nelle deduzioni a stampa presentate in data 1 agosto 1959,

sostiene la infondatezza della proposta questione di legittimità

costituzionale, richiamandosi al principio stabilito dalla Corte

costituzionale, secondo cui non occorre, ai sensi dell'art. 23 della

Costituzione, che la legge con la quale si conferisce il potere di

imporre una prestazione, contenga l'indicazione del limite massimo di

essa, purché indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalità

dell'ente impositore, in modo da impedire l'arbitrio dell'ente stesso

nella determinazione della prestazione. Osserva, quindi, che l'art.

270 del T. U. delle leggi della finanza locale contiene l'indicazione

di quegli elementi, che, valutati nel loro complesso, costituiscono

limiti e garanzie sufficienti per escludere la violazione dell'art. 23

della Costituzione.

L'Avvocatura generale dello Stato rileva infine che, ove il Comune

di Bologna non avesse osservato i precetti del regolamento che ha

emanato per la tassa di raccolta dei rifiuti, la questione -

costituendo giudizio di merito - esulerebbe in modo assoluto dalla

competenza della Corte costituzionale.

Nei termini di rito le parti hanno depositato in cancelleria

memorie illustrative.

Nella memoria del 20 maggio 1960, la difesa della "Società

italiana per l'industria degli zuccheri", richiamata la distinzione

delle pubbliche entrate in imposte e tasse, rileva che il T. U. per la

finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, parla di proventi di servizi

municipalizzati e di tariffe e di un corrispettivo per il servizio di

ritiro e trasporto delle immondizie, mentre la legge 20 marzo 1941, n.

366, ha mutato sistema continuando a parlare di tassa, malgrado che non

vi sia più l'esonero per chi non si serva del servizio. Dal che deduce

che vi sarebbe una prima e fondamentale illegittimità nell'imposizione

di una tassa che talvolta è e tal altra non è corrispettivo di

servizio, e che non si può giustificare come imposta non avendo alcun

rapporto con la capacità contributiva, né con un indice qualsiasi di

questa.

Ribadendo quanto aveva esposto nelle precedenti deduzioni,

sostiene, in relazione all'art. 23 della Costituzione, che il criterio

legislativo della commisurazione della tassa alla superficie non dà

alcun affidamento, potendo a parità di superficie esservi diversità

di cubatura, ma sopratutto potendo esservi gli usi più diversi, usi

poveri ed usi ricchi. Aggiunge che l'altro criterio, stabilito dalla

norma impugnata, di un sistema di controlli attraverso un iter di

uffici amministrativi per l'applicazione del tributo, non fornisce le

garanzie richieste dall'art. 23 della Costituzione, per l'attuazione

del quale occorrerebbe, invece, fissare criteri obiettivi, in

particolare un massimo, di solito segnato da un massimo di percentuale.

Rileva ancora che dalla diversità di applicazione della tassa nei vari

Comuni d'Italia può dedursi come la stessa eguaglianza dei cittadini

di fronte a questo tributo resti fortemente incrinata

Infine, la "Società italiana per l'industria degli zuccheri"

richiama la sentenza n. 36 del 1959 di questa Corte, affermando che

essa vale nel suo caso come un a fortiori, in quanto ci si trova di

fronte ad un'imposizione cui nessuno può sottrarsi anche se non

richieda e non abbia il servizio. E conclude chiedendo che la Corte

voglia ritenere l'illegittimità costituzionale delle disposizioni in

esame.

Nella memoria depositata il 26 maggio 1960 l'Avvocatura generale

dello Stato osserva che è, anzitutto, utile rilevare la qualificazione

giuridica della prestazione patrimoniale prevista dagli artt. 268, 269

e 270 del T. U. per la finanza locale. A tale fine ricorda: che

l'attuale tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi

urbani interni trae la sua origine dal R. D. 27 dicembre 1923, n. 2962,

il quale autorizza i Comuni a riscuotere dei corrispettivi a rimborso

della spesa effettivamente sostenuta per detto servizio, che il T. U.

per la finanza locale del 1931 confermò tale impostazione; e che,

infine, la legge n. 366 del 1941 ha sostituito al corrispettivo la

tassa in argomento. Sotto il regime della nuova legge il servizio di

raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene svolto

dai Comuni con diritto di privativa, sicché trattasi di uno dei vari

servizi che gli enti pubblici disimpegnano per il soddisfacimento di

pubblici bisogni, verso corrispettivo da parte di coloro che ne

traggano profitto e comunque ne risentano beneficio. E nota che, in

sede di istruzioni relative alla predetta legge n. 366 emanate dal

Ministero dell'interno (circ. 2 gennaio 1942, n. 906 2/A/224), le

tariffe della tassa in oggetto devono sempre essere fissate in misura

non superiore all'ammontare delle spese del relativo servizio.

L'Avvocatura dello Stato, ritenendo che l'imposizione di che trattasi

rappresenta in definitiva il compenso per la prestazione di un pubblico

servizio, prospetta il dubbio se le disposizioni impugnate possano

considerarsi rientranti nell'ambito proprio dell'art. 23 della

Costituzione.

A conforto di tale tesi richiama la sentenza n. 36 del 1959,

pronunziata dalla Corte costituzionale nel giudizio di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417.

Passando ad esaminare l'ipotesi che l'espressione "prestazione

patrimoniale imposta", di cui nell'art. 23 della Costituzione, venga

intesa nel senso più ampio, sì da comprendervi qualsiasi tipo di

prestazione, l'Avvocatura generale dello Stato sostiene che, anche in

tal caso, gli artt. 268, 269 e 270 in questione non sono in contrasto

con l'art. 23 della Costituzione per il solo fatto che non contengono

la indicazione di un limite massimo, non superabile, del quantum del

tributo. E mette in rilievo che le disposizioni di legge in esame

contengono criteri sufficienti a delimitare la discrezionalità

dell'ente impositore, sia per la materia oggetto dell'imposizione, sia

per i soggetti passivi di essa, sia per la commisurazione del tributo

alla superficie dei locali serviti ed all'uso cui essi sono destinati,

sia per il sistema di controlli cui è sottoposto l'ente impositore, e

sia, in definitiva, per lo stesso ammontare complessivo del tributo,

che non può superare il costo del servizio.

E infine, per confutare l'assunto della Soc. it. per l'industria

degli zuccheri - secondo cui il suo stabilimento non avrebbe mai

usufruito del servizio comunale di raccolta dei rifiuti -, l'Avvocatura

dello Stato osserva che il carattere di corrispettività di servizio

reso al singolo, che distingue la tassa dalla imposta, non viene dalla

legge sempre rapportato ad una effettiva e materiale prestazione del

servizio stesso. In molti casi la legge impone la tassa in relazione ad

uno stato di fatto, che fa presumere l'utenza; così la legge 20 marzo

1941, n. 366, che, abolendo ogni esenzione, ha sostituito al principio

dell'utenza effettiva la semplice potenzialità dell'utenza.

Pertanto, l'Avvocatura conclude affermando che la sollevata

questione di legittimità costituzionale degli artt. 268, 269 e 270 del

T. U. delle leggi sulla finanza locale è manifestamente infondata.

Nella memoria illustrativa depositata il 26 maggio u. s., il Comune

di Bologna si riporta integralmente alle precedenti deduzioni, e

sostiene, alla stregua delle sentenze nn. 4, 30 e 47 del 1957 della

Corte costituzionale, che gli artt. 268, 269 e 270 del T. U. della

finanza locale sono compatibili con l'art. 23 della Costituzione.

Osserva che nella sentenza n. 36 del 1959, cui la Soc. it. zuccheri si

richiama, trova, invece, conforto l'assunto del Comune, giacché essa

afferma il principio che non occorre che la legge contenga

l'indicazione del limite massimo della prestazione da imporre.

Il Comune di Bologna ribadisce, poi, l'assunto secondo cui le norme

impugnate indicano in maniera completa ed efficiente i criteri e le

direttive per l'applicazione e la commisurazione della tassa in

discorso, facendo riferimento ai due elementi (superficie dei locali e

loro uso) che in linea di principio è possibile predeterminare.

Nessuna altra precisazione il legislatore avrebbe potuto stabilire in

presenza di un servizio che può assumere, da Comune a Comune, le forme

ed i mezzi più svariati e, quindi, implicare costi assai diversi. Il

Comune rileva, inoltre, che il previsto sistema di controlli, di cui

quello della G. P. A. incide sul merito, esclude che l'ente impositore

possa usare di poteri discrezionali sino a sconfinare nell'arbitrio.

Riferendosi alle deduzioni della Società nella parte in cui si

censurano, in concreto e in dettaglio, le modalità di applicazione

della tassa in discorso, il Comune sostiene che riguarderebbero

esclusivamente il merito della controversia e non potrebbero spiegare

alcuna influenza sulla presente questione di legittimità

costituzionale. Insiste, pertanto, colle conclusioni già indicate

nelle deduzioni del 20 luglio 1959. Considerato in diritto :

La Corte ritiene che l'imposizione prevista dalle norme degli artt.

268, 269 e 270 del T. U. delle leggi per la finanza locale approvato

con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175, modificate dall'art. 27 della

legge 20 marzo 1941, n. 366, non ha natura di corrispettivo di un

servizio individuale per la raccolta ed il tra sporto dei rifiuti

solidi urbani interni, bensì riveste il carattere di prelevamento

coattivo che i Comuni possono operare in base a tariffa in rapporto al

costo complessivo del servizio.

Questo carattere della imposizione rende ancora più evidente che

la disciplina di essa rientra nel disposto dell'art. 23 della

Costituzione, per cui non può essere imposta se non in base alla

legge.

La Corte si è occupata in varie occasioni del significato e della

portata del suddetto art. 23 ed ha stabilito (sentenze nn. 4, 30 e 47

del 1957 e n. 36 del 1959) che il precetto costituzionale deve

ritenersi rispettato quando la legge che prevede l'imposizione pur non

fissandone il massimo, determini criteri, condizioni limiti e controlli

idonei a contenere la discrezionalità dell'ente impositore

nell'esercizio del potere attribuitogli e ad evitare così che essa

possa trasmodare in arbitrio. Ond'è che la determinazione dei

presupposti del rapporto tributario e la delimitazione del suo

contenuto devono desumersi di volta in volta dalla concreta

regolamentazione fatta dalla legge che prevede l'imposizione.

Per risolvere la questione di legittimità costituzionale degli

articoli sopracitati si devono, quindi, esaminare le singole

disposizioni collegandole nel sistema voluto dal legislatore.

Il servizio pubblico gestito dai Comuni è disciplinato dalla legge

nel titolo V che ha per rubrica "Tassa per la raccolta ed il trasporto

dei rifiuti solidi urbani interni".

L'art. 268 determina l'oggetto, "fabbricati a qualunque uso

adibiti". L'art. 269 vieppiù precisa l'oggetto ed indica, altresì, i

soggetti passivi, disponendo nel comma primo che la tassa è dovuta da

chiunque occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti,

esistenti nel territorio comunale in cui il servizio di raccolta e

trasporto è istituito secondo le norme di legge vigenti in materia.

L'art. 270, primo comma, detta inoltre criteri obiettivi per la misura

dell'imposizione, stabilendo che "la tassa è commisurata alla

superficie dei locali serviti ed all'uso cui i medesimi vengono

destinati".

Nei successivi commi l'art. 270 dispone che per l'applicazione

della tassa i Comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamenti, i

quali debbono essere sottoposti all'approvazione della Giunta

provinciale amministrativa e poi all'omologazione del Ministero delle

finanze, previo parere del Ministero dell'interno, e prevede altresì

che le tariffe stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente

omologati devono riportare l'approvazione della Giunta provinciale

amministrativa ed essere comunicati al Ministro delle finanze ai sensi

dell'art. 273.

Nell'ordinanza del Tribunale che ha proposto la questione di

legittimità costituzionale delle norme dei succitati artt. 268, 269 e

270, ed ampiamente nelle difese della "Società italiana per

l'industria degli zuccheri" si assume che tali norme non contengano i

requisiti necessari al fine di delimitare la discrezionalità del

potere dell'ente impositore, perché manca l'indicazione dell'aliquota

massima dell'imposizione, perché gli elementi, indicati nell'art. 270,

della superficie e dell'uso dei locali non bastano a contenere la

misura della tassa entro limiti ben definiti, e perché i controlli

affidati ad organi della pubblica Amministrazione non hanno efficacia

di limite all'esercizio del potere discrezionale attribuito dalla legge

ai Comuni.

La Corte ritiene, invece, che il sistema di imposizione in

questione riguardato nel suo insieme soddisfa ai requisiti

indispensabili per evitare l'arbitrio dei Comuni nella determinazione

della tassa.

Occorre soffermarsi sulla esistenza di tali requisiti nelle norme

in questione.

A differenza di quanto sostengono la difesa del Comune di Bologna e

l'Avvocatura generale dello Stato, che individuano nella superficie e

nell'uso dei locali, a mente del primo comma dell'articolo 270, i

criteri necessari e sufficienti per una circoscritta commisurazione del

tributo, - nell'ordinanza del Tribunale di Bologna e nelle difese della

"Società italiana per l'industria degli zuccheri" si sostiene che il

richiamo fatto dall'art. 270 alla superficie ed all'uso dei locali non

dà affatto i criteri idonei a contenere la misura della tassa entro

limiti ben definiti, e che, quindi, i Comuni resterebbero arbitri nella

determinazione del quantum del tributo.

Ed in effetti potrebbe dubitarsi della idoneità di siffatte

indicazioni per concretare i criteri e i limiti che la legge deve avere

per non essere in contrasto con la norma dell'art. 23 della

Costituzione.

Senonché, nella fattispecie in esame, la Corte ritiene che ai

suindicati elementi della superficie e dell'uso, di cui all'art. 270,

se ne aggiunge un altro di grande importanza che si trae dalla

interpretazione dell'art. 268, nel senso che l'imposizione deve

ragguagliarsi anche alla spesa effettiva che l'ente impositore sostiene

per l'espletamento del servizio.

Vero è che nel nuovo testo (del 1941) dell'art. 268 non è stato

riprodotto il secondo comma del vecchio testo (del 1931) dello stesso

articolo, in cui espressamente si limitava il gettito totale del

tributo alla spesa effettiva sostenuta dal Comune per il servizio in

questione; ma è altrettanto vero che nella sostanza lo stesso criterio

limite è rimasto nel nuovo testo dell'art. 268, che consta di un solo

comma del seguente tenore: "Per i servizi relativi alla raccolta ed al

trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei

fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti urbani interni) i Comuni

possono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa".

Ora, dal fatto che l'art. 268 dispone che "per i servizi" i Comuni

possono istituire "apposita tassa", si può ben desumere che il

legislatore abbia in sostanza lasciato inalterato il sistema di

commisurazione del tributo alla spesa sostenuta dal Comune.

Al lume di questa interpretazione dell'art. 268, il sistema

dell'imposizione soddisfa a quel principio della determinazione dei

criteri e limiti che la legge d'imposizione deve contenere per evitare

l'arbitrio dell'ente impositore, e non è, quindi, in contrasto con

l'art. 23 della Costituzione; mentre contrasterebbe con esso se la

norma suddetta venisse interpretata in senso diverso, cioè nel senso

che non prescriva alcuna corrispondenza tra tributo e spesa del

servizio.

L'interpretazione suesposta dell'attuale art. 268 trova riscontro

nella circolare del Ministero dell'interno del 2 gennaio 1942, n.

906.22/A 244 (richiamata dall'Avvocatura generale dello Stato), la

quale dispone che le tariffe debbono essere commisurate alla spesa,

arrivando così a stabilire quale può essere in definitiva il massimo

dell'imposizione.

La discrezionalità dei Comuni nell'imporre la tassa in questione

(che non può essere eguale in tutti i Comuni data la diversità della

popolazione e delle complesse situazioni locali) è adunque contenuta

in sufficienti limiti obiettivi, cui essi Comuni debbono attenersi e

nell'adottare gli appositi regolamenti, che, ai sensi del comma terzo

dell'art.270, debbono essere sottoposti all'approvazione della Giunta

provinciale amministrativa ed alla successiva omologazione da parte del

Ministero delle finanze, sentito il Ministero dell'interno, e nello

stabilire, in applicazione dei regolamenti debitamente omologati, le

tariffe, che a loro volta debbono riportare, in base al disposto

dell'ultimo comma dello stesso art. 270, l'approvazione della Giunta

provinciale amministrativa ed essere comunicate al Ministero delle

finanze ai sensi del successivo art. 273.

Si tratta di un sistema di controlli tale da escludere che la

discrezionalità dell'ente impositore possa trasmodare in arbitrio.

Pertanto, deve ritenersi che le norme degli artt. 268, 269 e 270

non contrastano con l'art. 23 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del

Tribunale di Bologna in data 26 giugno 1959, sulla legittimità

costituzionale degli artt. 268, 269 e 270 del T. U. delle leggi sulla

finanza locale, modificati dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n.

366, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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