Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1957

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/04/1957 · relatore Nicola Jaeger

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 22 gennaio 1957, concernente il

"collocamento obbligatorio di centralinisti ciechi negli uffici della

Regione e presso aziende pubbliche e private", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei Ministri e del Commissario dello Stato per

la Regione siciliana, notificato il 30 gennaio 1957, depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale il 6 febbraio 1957 ed iscritto

al n. 5 del Registro ricorsi 1957.

Visto l'atto di costituzione in giudizio, con deposito nella

cancelleria delle deduzioni in data 19 febbraio 1957, del Presidente

della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. Michele

Giorgianni;

udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1957 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Arias per

il ricorrente e l'avv. Michele Giorgianni per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 22 gennaio 1957

approvava una legge concernente il "collocamento obbligatorio di

centralinisti ciechi negli uffici della Regione e presso aziende

pubbliche e private", che veniva comunicata al Commissario dello Stato

il 25 gennaio successivo.

Il 26 gennaio il Consiglio dei Ministri deliberava di approvare la

proposta di impugnativa di detta legge davanti alla Corte

costituzionale; e il 30 gennaio il relativo ricorso, proposto dal

Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto possa occorrere,

dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana (che sottoscriveva

il ricorso stesso), entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura

generale dello Stato, era notificato al Presidente della Giunta

regionale siciliana.

Per disposizione del Presidente della Corte costituzionale era data

notizia del ricorso stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana n. 37 del 9 febbraio 1957.

Nel ricorso si chiede che la Corte voglia dichiarare la

illegittimità costituzionale della intera legge regionale citata per

violazione dell'art. 17, lett. f, dello Statuto della Regione

siciliana. Premesso che con la legge stessa viene stabilito che

l'amministrazione centrale della Regione, gli enti pubblici dipendenti

e vigilati da essa, nonché gli enti locali della Regione, per ogni

ufficio o stabilimento dotato di centralino telefonico, sono tenuti ad

assumere un cieco diplomato con la qualifica di centralinista, e che

inoltre tale obbligo è esteso, nell'art. 4, anche alle aziende private

che esplichino la loro attività in Sicilia, siano dotate di centralino

telefonico e abbiano più di cento dipendenti, i ricorrenti sostengono

che la materia del collocamento del lavoro e della assunzione dei

lavoratori non rientra in quella contemplata nell'art. 17, lett. f,

dello Statuto della Regione.

Questo attribuisce alla Regione - secondo la tesi dell'Avvocatura

generale dello Stato - una competenza legislativa concorrente in

materia di legislazione sociale, ma con la specificazione che di tale

materia è attribuita solo una parte, e cioè quella relativa ai

rapporti di lavoro, di previdenza e di assistenza.

La legge impugnata, invece, regola l'assunzione di lavoratori, che

non rientra in alcuna delle ipotesi previste dallo Statuto. Si aggiunge

che mancano nella legislazione statale vigente le disposizioni

normative, alle quali dovrebbe uniformarsi la particolare legge

regionale, a norma dell'art. 17 dello Statuto.

Il Presidente della Giunta regionale siciliana si è costituito nel

giudizio per resistere contro il ricorso, presentando le proprie

deduzioni, depositate nella cancelleria della Corte costituzionale il

19 febbraio 1957. In esse si conclude perché la Corte dichiari il

proprio difetto di giurisdizione, e, in subordine, dichiari il ricorso

inammissibile o improcedibile, e, in via ancora più subordinata, nel

merito, lo respinga, dichiarando la legittimità costituzionale della

legge impugnata. Nei riguardi delle questioni pregiudiziali il

resistente si richiama alle tesi sostenute dalla difesa della Regione

in altri giudizi sottoposti all'esame della Corte. Per il merito,

invece, dopo avere osservato che la competenza legislativa della

Regione in materia di organizzazione degli uffici ed enti trova

fondamento non già nell'art. 17, lett. f, ma nell'art. 14, lettere o,

p, q, dello Statuto, fa richiamo alla sentenza 17 gennaio 1957, n. 7,

della Corte costituzionale per quanto concerne la competenza della

Regione siciliana a disciplinare anche il collocamento della mano

d'opera presso aziende private.

Nella discussione orale i patroni delle parti hanno illustrato gli

argomenti esposti negli scritti difensivi. Considerato in diritto :

Nei riguardi delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Regione

si osserva che con la sentenza n. 38 del 27 febbraio 1957, è stato

deciso che spetta alla Corte costituzionale la competenza a giudicare,

fra l'altro, sulle impugnazioni proposte in via principale dal Governo

dello Stato contro le leggi regionali siciliane e che tutte le norme

relative alla proposizione del ricorso contenute nello Statuto speciale

della Regione restano applicabili.

Basta fare riferimento a tale pronuncia e alle ragioni che la

sorreggono per respingere le eccezioni di inammissibilità e di

improcedibilità proposte dalla Regione.

Nel merito la Corte osserva che il ricorso è stato proposto contro

la intera legge per violazione dell'art. 17, lettera f, dello Statuto

della Regione; ma che non a torto la difesa della Regione obbietta che

tale censura non può investire l'art. 1 della legge, concernente

l'assunzione dei centralinisti ciechi da parte dell'Amministrazione

centrale e periferica della Regione e da parte di Enti pubblici da essa

dipendenti o vigilati, perché la competenza legislativa della Regione

in questa materia si fonda su altre disposizioni, e precisamente su

quelle dell'art. 14, lettere o, p, q, dello Statuto medesimo.

Senonché non sarebbe esatto neppure limitare l'esame della Corte

al solo art. 4 della legge impugnata, che impone anche alle aziende

private l'obbligo di assumere i centralinisti ciechi, come suggerisce

la difesa della Regione, perché tale disposizione si ricollega

strettamente con quella dell'art. 6, così formulata: "Per le

inadempienze alla presente legge da parte dei datori di lavoro privati

si provvede ai sensi delle vigenti leggi sulla assunzione

obbligatoria". Nella prima è posto il precetto, nella seconda è

prevista la sanzione, di guisa che le due disposizioni potrebbero

considerarsi come parti di un'unica norma.

Orbene, anche sotto questo profilo, la Corte non ritiene che le due

disposizioni possano sottrarsi alla dichiarazione di illegittimità

costituzionale, perché non rientra nella competenza della Regione il

potere di imporre a privati l'assunzione obbligatoria di dipendenti con

comminatoria di sanzioni penali; ed a sanzioni di questa natura fa

indubbiamente riferimento l'art. 6, pur nella genericità della sua

formulazione, con il richiamo a vigenti leggi non specificamente

indicate, ma certo dettate per situazioni del tutto diverse, e comunque

molteplici e varie così nella estensione dei precetti come nella

misura delle sanzioni.

Altra cosa è la competenza di dettare norme per favorire il

collocamento dei lavoratori attraverso l'opera di uffici e di

commissioni e con l'osservanza di determinate norme, quale può

ritenersi compresa nel disposto dell'art. 17, lett. f, dello Statuto

della Sicilia, altra cosa quella di limitare la libertà dei privati,

imponendo loro di assumere obbligatoriamente un certo numero di

dipendenti, per quanto giustificato e persino lodevole possa sembrare

dal lato morale o anche da quello sociale l'intento di favorire

categorie particolarmente colpite dalla sventura.

In quanto, poi, alla comminatoria di sanzioni penali, la Corte ha

già avuto occasione di affermare in più sentenze che tale materia

deve ritenersi sottratta alla competenza legislativa delle Regioni,

anche nella ipotesi che queste richiamino sanzioni previste in leggi

dello Stato, estendendone peraltro il campo di applicazione mediante la

configurazione di fattispecie diverse da quelle descritte nelle norme

statuali richiamate e ponendo così, in sostanza, una norma penale

nuova.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:

1) respinge la eccezione di difetto di giurisdizione della Corte

sollevata dalla difesa della Regione siciliana;

2) respinge le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità

sollevate dalla stessa difesa;

3) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la illegittimità

costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 e 6 della legge

regionale siciliana approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del

22 gennaio 1957, concernente il "collocamento obbligatorio di

centralinisti ciechi negli uffici della Regione e presso aziende

pubbliche e private", in riferimento all'art. 25, primo comma, della

Costituzione e all'art. 17 dello Statuto speciale della Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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