Corte costituzionale

Sentenza n. 509/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1991 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma primo,

lett. a), n. 2 e lett. b), nn. 1 e 2, della legge regionale

dell'Emilia Romagna 28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed

integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante

norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e

degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature.

Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), promossi con

n. 9 ordinanze emesse dal Pretore di Reggio Emilia, iscritte

rispettivamente ai nn. 460, 461, 462, 463, 464, 465, 513, 514 e 577

del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali

della Repubblica nn. 28, 33 e 38, prime serie speciali, dell'anno

1991;

Visti gli atti di costituzione di Davoli Giuseppe e Iotti Franco,

Gualdi Giovanni e Giroldini Giuseppe, Veneziani Sergio, nonché

l'atto di intervento della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Massimo Colarizi per Davoli Giuseppe e Iotti

Franco, Angelo Pisi per Gualdi Giovanni e Giroldini Giuseppe, Emilia

Giulia Di Fava e Massimo Colarizi per Veneziani Sergio e l'Avvocato

Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Reggio Emilia, nel procedimento penale a carico

di Davoli Giuseppe, imputato del reato di cui all'art. 21, terzo

comma, legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche, per

avere effettuato, in qualità di presidente della società

cooperativa a responsabilità limitata "Latteria sociale Montericco

Canali", uno scarico di reflui in acque superficiali eccedente i

limiti di accettabilità di cui alla tabella A allegata alla legge

citata, ha dato atto che l'insediamento in questione, descritto nel

capo di imputazione come produttivo, presenta, invece, i requisiti

per essere classificato come civile a norma dell'art. 6, ultimo

comma, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 29 gennaio 1983, n.

7, con la modifica di cui all'art. 2 della legge regionale 23 marzo

1984, n. 13, e che quindi nella specie sarebbe ravvisabile l'illecito

amministrativamente sanzionato dall'art. 11 della legge regionale

dell'Emilia Romagna n. 42 del 1986.

Ha poi osservato che la materia in questione non rientra tra

quelle per le quali è attribuita alle regioni una competenza

legislativa autonoma, perché la legge statale 10 maggio 1976, n.

319, che ha disciplinato gli scarichi di qualsiasi tipo, ha delegato

alle regioni (art. 14) la sola definizione della disciplina degli

scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che

non recapitano in pubbliche fognature, nel rispetto dei limiti di

accettabilità fissati nelle tabelle allegate alla stessa legge.

Invece, la Regione Emilia-Romagna, con la norma impugnata avrebbe

riformulato l'intera disciplina degli scarichi civili e, quindi,

avrebbe violato anzitutto l'art. 117 della Costituzione, intervenendo

in una materia di competenza statale. Inoltre, in violazione

dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, avrebbe

arbitrariamente escluso dall'ambito della fattispecie penalmente

rilevante di cui all'art. 21 della legge n. 319 del 1976, lo scarico

non autorizzato o eccedente i limiti tabellari previsti dalla stessa

legge, solo perché proveniente da imprese agricole equiparate

all'insediamento civile.

1.1. - Pertanto, con ordinanza emessa il 13 marzo 1991 (R.O. n. 460

del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2, della legge regionale

Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, per violazione degli artt. 25

e 117 della Costituzione.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale si è

costituita la parte privata, Davoli Giuseppe, che ha concluso per la

inammissibilità o la infondatezza della questione, sostenendo la

competenza della Regione a disciplinare gli scarichi da insediamenti

civili e, quindi, la potestà regionale di prevedere sanzioni

amministrative a carico dei trasgressori della detta legge regionale.

In subordine, ha rilevato la compatibilità tra la disciplina

regionale e quella statale potendo la sanzione amministrativa

aggiungersi a quella penale.

2.1. - Nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente della

Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, concludendo per la infondatezza

della questione, sulla base d'argomentazioni analoghe a quelle della

parte costituita.

3. - La medesima questione è stata sollevata dal Pretore di

Reggio Emilia con altre sette ordinanze di identico contenuto, nel

corso di altrettanti procedimenti penali, tre delle quali emesse il

13 marzo 1991 (R.O. nn. 461, 462, 463 del 1991), rispettivamente nel

procedimento penale a carico di Gualdi Giovanni, Pedroni Vittorio,

Giroldini Giuseppe; una il 10 aprile 1991 (R.O. n. 464 del 1991), nel

procedimento penale a carico di Mornini Peppino; una il 17 aprile

1991 (R.O. n. 465 del 1991), nel procedimento penale a carico di

Copellini Michele; una il 15 aprile 1991 (R.O. n. 513 del 1991, nel

cui dispositivo peraltro, erroneamente risulta impugnato l'art. 11,

primo comma, lett. b), nn. 1 e 2 della medesima legge regionale), nel

procedimento penale a carico di Iotti Franco; una il 12 giugno 1991

(R.O. n. 577 del 1991), nel procedimento penale a carico di Amedei

Lerindo.

3.1 - Le ordinanze sono state tutte notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

4. - Nei giudizi di cui alle ordinanze R.O. nn. 461, 463, 513 del

1991, si sono costituite le parti private, che hanno concluso per la

inammissibilità o la infondatezza della questione, con

argomentazioni analoghe a quelle svolte dalla parte costituita nel

primo giudizio.

4.1. - Nei giudizi di cui alle ordinanze R.O. nn. 461, 462, 463

del 1991 è altresì intervenuto il Presidente della Giunta Regionale

dell'Emilia-Romagna, richiamandosi alle precedenti conclusioni.

5. - Con una ordinanza di contenuto analogo a quelle precedenti,

emessa il 15 aprile 1991 (R.O. n. 514 del 1991), nel procedimento

penale a carico di Veneziani Sergio, lo stesso Pretore di Reggio

Emilia ha sollevato, sempre in riferimento agli artt. 25 e 117 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale, dell'art. 11,

primo comma, lett. b), nn. 1 e 2 della medesima legge regionale

Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, che prevede sanzioni

amministrative a carico di gestori di pubbliche fognature che non

abbiano osservato l'obbligo di presentare istanza di autorizzazione o

che non si siano adeguati ai limiti di accettabilità di cui alle

tabelle allegate alla legge regionale n. 7 del 1983.

6. - Nel giudizio si è costituita la parte privata, che ha

concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione.

6.1. - Nella imminenza della pubblica udienza le parti private e

la Regione hanno presentato memorie con le quali hanno sviluppato le

argomentazioni di cui agli atti di costituzione. Considerato in diritto

1. - I nove giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica

sentenza prospettando identica questione.

2. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 11, primo comma,

lett. a), n. 2 e lett. b), nn. 1 e 2, della legge regionale

dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, nella parte in cui

esclude dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante di cui

all'art. 21 della legge n. 319 del 1976, rispettivamente lo scarico

civile eccedente i limiti di accettabilità previsti negli allegati

alla legge stessa e la pubblica fognatura in caso di mancanza di

autorizzazione o di mancato adeguamento ai detti limiti di

accettabilità, stabilendo, in tali ipotesi, solo una sanzione

amministrativa, violi l'art. 117 della Costituzione, non essendo la

materia di competenza regionale, e l'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, che riserva alle leggi dello Stato la punizione dei

fatti di rilevanza penale.

3. - Le questioni sono inammissibili.

Si considera anzitutto che il giudice remittente facendo

sostanzialmente propria la requisitoria del p.m. e discostandosene

solo per quanto riguarda la qualificazione degli insediamenti gestiti

dagli imputati da produttivi a civili siccome agricoli, non ha

fornito alcuna specificazione dei fatti, non ha precisato se si

tratta di scarico nuovo o vecchio e non ha nemmeno attuato il

prescritto esame della rilevanza della questione sollevata.

Ha sostenuto che la materia di cui trattasi non rientra nella

competenza regionale, in quanto la legge statale 10 maggio 1976 n.

319, che ha disciplinato gli scarichi di qualsiasi tipo, con l'art.

14, ha delegato alle regioni la sola definizione, mediante appositi

piani, della regolamentazione degli scarichi delle pubbliche

fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche

fognature nel rispetto di una serie di parametri tra i quali,

espressamente previsti, i limiti di accettabilità fissati dalle

tabelle allegate alla legge stessa.

Ha rilevato che, invece, la Regione avrebbe riformato l'intera

disciplina degli scarichi civili con un piano e cioè con una norma

subprimaria di attuazione della legge statale senza avere l'apposita

delega da conferirsi, a parere dello stesso giudice remittente, con

legge costituzionale e non con legge statale, che peraltro nemmeno

esiste.

Ma non ha impugnato alcuna norma sostanziale e, in particolare,

quella di attuazione della disciplina sanzionata e attributiva della

competenza, ma solo la norma che prevede la sanzione in caso di

scarico o di fognatura impiantati ed effettuati senza autorizzazione

o eccedenti i limiti tabellari previsti.

In tale situazione, delle questioni sollevate deve essere

dichiarata la inammissibilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi e dichiara la inammissibilità della questione

di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a),

n. 2 e lett. b), nn. 1 e 2 della legge regionale dell'Emilia-Romagna

28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla

legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina

degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che

non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il

contenimento dell'eutrofizzazione), in riferimento agli artt. 25 e

117 della Costituzione, sollevate dal Pretore di Reggio Emilia con le

ordinanze in epigrafe (R.O. n. 460, 461, 462, 463, 464, 465, 513, 514

e 577 del 1991).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:509 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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