Corte costituzionale

Sentenza n. 507/1991

Altra decisione · depositata il 30/12/1991 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano

notificato il 7 giugno 1991, depositato in Cancelleria il 13 giugno

successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto

del Ministro della Sanità del 26 marzo 1991, recante "Norme tecniche

di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24

maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva C.E.E.

n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo

umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n 183" ed

iscritto al n. 32 del registro conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia

di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso del 6 giugno

1991, ha premesso che il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, in attuazione

della direttiva del Consiglio della C.E.E. n. 80/778 e della delega

di cui all'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ha stabilito i

requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, per la

tutela della salute pubblica e per il miglioramento di vita e ha

introdotto misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse

idriche. Ha distinto le funzioni di competenza dello Stato e quelle

delle Regioni in materia di identificazione e di controllo dei

suddetti requisiti (art. 8 e 9).

L'art. 22, n. 3, dello stesso d.P.R. ha previsto l'emanazione

delle norme tecniche di prima attuazione entro sessanta giorni dalla

sua entrata in vigore.

Tanto premesso, la ricorrente ha esposto che in data 26 marzo 1991

il Ministro della Sanità ha emesso un suo decreto che, secondo il

preambolo, dovrebbe contenere delle norme tecniche.

Con l'art. 8 n. 1, si è regolata invece l'attività di vigilanza

sull'applicazione del decreto affidandola ad ispettori nominati dallo

stesso Ministro della Sanità e con l'art. 10 si è stabilito che i

compiti affidati alle Regioni dal decreto suddetto per il Trentino

Alto Adige si intendono conferiti alle province di Trento e Bolzano,

parificandole così, secondo la ricorrente, alle regioni a statuto

ordinario.

Il suddetto art. 8 violerebbe gli artt. 8, primo comma, n. 5, n. 6

e n. 21; 9, primo comma, n. 9 e n. 10; 16, primo comma, dello Statuto

speciale e relative norme di attuazione (in particolare i d.P.R. 22

marzo 1974, n. 279; 22 marzo 1974, n. 381; 28 marzo 1975, n. 474; 19

novembre 1987, n. 526, e successive modificazioni), perché,

trattandosi di competenza esclusiva, spetta alla provincia la

funzione ispettiva e non allo Stato né tanto meno la deroga può

disporsi con decreto ministeriale.

L'art. 10 del decreto ministeriale lederebbe le specifiche

competenze attribuite alla Provincia remittente dallo Statuto, fatte

salve dall'art. 20 del d.P.R. n. 236 del 1988.

Ad avviso della ricorrente, ai suddetti vizi si aggiunge anche

quello dell'incompetenza dell'organo che ha emanato il decreto

impugnato, perché la materia disciplinata non è di competenza

esclusiva del Ministro della Sanità ma necessita anche del concerto

col Ministro dell'Ambiente.

2. - Nel giudizio si è costituita, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura Generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza del ricorso in quanto in

materia la Provincia ricorrente non ha competenza esclusiva.

3. - Nell'imminenza dell'udienza, hanno presentato memorie

l'Avvocatura dello Stato e la difesa della Provincia ricorrente.

La prima ha ribadito anzitutto che le competenze provinciali in

materia di acque, igiene e sanità, secondo i nn. 9 e 10 dell'art. 9

dello Statuto speciale, sono di tipo concorrente.

Ha poi rilevato che:

la disciplina dettata dal decreto è funzionale alla tutela di

interessi nazionali relativi all'adempimento di obblighi comunitari e

alla realizzazione di uniformi condizioni, in tutto il territorio

nazionale, per la tutela della salute;

l'attività di vigilanza è strumentale soltanto alla funzione

statale di acquisizione di dati ed informazioni;

il concerto ha solo rilevanza interna alla struttura

governativa;

il decreto impugnato si configura come un insieme di norme

tecniche che interessano la potabilizzazione in senso lato, che è di

competenza del solo Ministro della Sanità.

La difesa della ricorrente ha osservato che il carattere

concorrente della competenza pone solo un problema di gravità della

denunciata violazione; e che la carenza di una idonea base

legislativa del provvedimento statale costituisce vizio denunciabile

in sede di conflitto di attribuzione (sent. n. 204 del 1991). Considerato in diritto La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso conflitto, sostenendo

che il decreto del Ministro della Sanità 26 marzo 1991 è

arbitrariamente invasivo delle competenze riservatele dagli artt. 8,

primo comma, nn. 5, 6 e 21; 9, primo comma, nn. 9 e 10; 16, primo

comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato

con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione (in

particolare d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; d.P.R. 22 marzo 1974, n.

381; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 e

successive modificazioni) perché:

a) equipara le Province autonome alle Regioni a Statuto

ordinario nel renderle destinatarie delle prescrizioni poste dal

decreto stesso, trascurando di considerare che le stesse ricadano

nell'ambito delle competenze suddette, fatte espressamente salve

dall'art. 20 del d.P.R. n. 236 del 1988;

b) detta norme di natura non tecnica e quindi diverse da quelle

per le quali tale ultimo d.P.R. ha previsto la competenza

ministeriale;

c) è altresì viziato di incompetenza, essendo stato emesso

senza il previo concerto col Ministro dell'Ambiente.

In particolare, assoggetta la Provincia ricorrente all'esercizio

delle funzioni di vigilanza ed ispettiva esercitate da ispettori

ministeriali.

L'assunto della ricorrente non è fondato per quanto riguarda

l'art. 10 del decreto ministeriale.

Esso prevede che i compiti affidati alle regioni dal decreto

stesso, per il Trentino Alto Adige si intendono conferiti alle Province autonome di Trento e Bolzano. Si osserva che detta disposizione

non attua una parificazione della Provincia autonoma di Bolzano alle

regioni a statuto ordinario ma contiene solo una clausola di stile.

Per quanto riguarda l'art. 8 del decreto ministeriale si rileva

che, come leggesi nel preambolo, il decreto impugnato, emanato dal

Ministro della Sanità in base all'art. 22, terzo comma, del d.P.R.

n. 236 del 1988, che ha dettato le norme di attuazione della

direttiva C.E.E. n. 80/778, concernente la qualità delle acque

destinate al consumo umano, avrebbe dovuto contenere solo norme

tecniche di prima attuazione del decreto presidenziale per i profili

di igiene e sanità. Peraltro, l'art. 8 del d.P.R. n. 236 del 1988,

nello stabilire le competenze statali nella materia disciplinata,

prevede testualmente l'oggetto delle norme tecniche da emanarsi dai

vari Ministri interessati (Ministro dell'Ambiente, dei Lavori

pubblici, della Sanità, da soli o di concerto). Al Ministro della

Sanità è attribuita la competenza esclusiva per i provvedimenti in

materia di potabilizzazione delle acque.

Invece, come si evince dalla semplice lettura delle disposizioni

in cui esso si articola, il decreto impugnato non disciplina solo i

profili tecnici della materia di competenza esclusiva.

Per esempio, si prevedono controlli sanitari, provvedimenti

contingibili ed urgenti, approvvigionamenti idrici di emergenza ecc.

Ed in particolare, nell'art. 8 impugnato sono previste funzioni

ispettive per la vigilanza sull'attuazione dello stesso decreto

ministeriale, affidate a persone nominate con apposito decreto dal

Ministro della Sanità.

Né, come sostiene l'Avvocatura Generale dello Stato, la materia

trattata può ritenersi rientrante in una nozione lata di

potabilizzazione delle acque. Non si tratta di acquisire dati e

informazioni ma è prevista una vera e propria attività ispettiva,

di vigilanza e di controllo.

Pertanto, il motivo va accolto.

L'accoglimento importa che si debbano ritenere assorbiti tutti gli

altri motivi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta al Ministro della Sanità dettare la

disciplina della attività di vigilanza, che esula dalla competenza

tecnica a lui attribuita ed annulla di conseguenza l'art. 8 del

decreto da lui emesso in data 26 marzo 1991 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:507 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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