Corte costituzionale

Sentenza n. 505/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma

decimo, e 10, ultimo comma, della legge provinciale di Bolzano del 23

maggio 1977, n. 13 (Norme per assicurare la disponibilità da parte

del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale) e

dell'art. 46, comma decimo, della legge provinciale di Bolzano 20

agosto 1972, n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia abitativa),

promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1991 dal Tribunale di

Bolzano nel procedimento civile vertente tra Osele Mauro e Istituto

per l'edilizia abitativa agevolata della provincia di Bolzano

iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione al provvedimento di

annullamento dell'assegnazione di un alloggio popolare, il Tribunale

di Bolzano, in fase di appello, con ordinanza in data 22 febbraio

1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 10, ultimo comma, della legge provinciale di Bolzano 23 maggio

1977, n. 13, e 46, decimo comma, della legge provinciale di Bolzano

20 agosto 1972, n. 15 (come sostituito dall'art. 5 della citata legge

n. 13 del 1977), per contrasto con l'art. 108, primo comma, della

Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate, prevedendo che,

contro il provvedimento di annullamento dell'assegnazione,

l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui

mandamento è situato l'alloggio, violerebbero il principio della

riserva di legge statale in materia giurisdizionale, di cui

all'invocato parametro costituzionale.

2. - Non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento

l'Avvocatura generale dello Stato. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

degli artt. 10, ultimo comma, della legge provinciale di Bolzano 23

maggio 1977, n. 13, e 46, decimo comma, della legge provinciale di

Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, come sostituito dall'art. 5 della

predetta legge n. 13 del 1977.

Le disposizioni denunciate si porrebbero in contrasto con il

principio della riserva di legge statale in materia giurisdizionale

sancito dall'art. 108 della Costituzione. La violazione del parametro

invocato viene ravvisata, relativamente alla prima norma, in quanto

stabilisce che al decreto di annullamento dell'assegnazione di un

alloggio di edilizia residenziale pubblica si applica la seconda,

anch'essa impugnata poiché prevede (per la differente ipotesi di

decadenza dall'assegnazione), la possibilità di proporre ricorso al

pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio.

2. - La questione è fondata.

Entrambe le disposizioni denunciate, sia quella di rinvio che

quella richiamata, rendono infatti applicabile, al caso di specie,

una norma che, prevedendo il rimedio giurisdizionale del ricorso

dinanzi al pretore, ha natura strettamente processuale, e la cui

disciplina è pertanto riservata dall'art. 108 della Costituzione

alla esclusiva competenza del legislatore statale (sent. n. 81 del

1976).

Né la violazione del predetto parametro costituzionale potrebbe

escludersi in base al rilievo che la norma provinciale richiamata

(art. 46, decimo comma della legge n. 15 del 1972) è riproduttiva

della norma statale contenuta nell'art. 11, tredicesimo comma, del

d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035. La giurisprudenza di questa Corte

ritiene infatti preclusa alle Province autonome, come del resto ad

ogni altra regione, la possibilità di riprodurre, nelle loro leggi,

norme legislative statali, in quanto ciò comporterebbe un'indebita

novazione della fonte (sentt. nn. 128 del 1963, 203, 615 del 1987,

727 del 1988). Va al riguardo osservato che, anche quando, come

nell'ipotesi disciplinata dal citato art. 46, decimo comma, della

legge provinciale n. 15 del 1972, la norma statale riprodotta

risultasse già di per sé applicabile, ciò non escluderebbe

l'illegittimità della norma riproduttiva, perché essa, a causa

dell'intervento regionale, novativo della fonte, continuerebbe ad

essere vigente nella formula riprodotta anche se la disposizione

statale, per una qualsiasi ragione, fosse stata modificata, o fosse

comunque venuta meno.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, quinto

comma, della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13

(Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e

la funzione sociale dell'edilizia residenziale) e

dell'art. 46, decimo comma, della legge provinciale di Bolzano 20

agosto 1972, n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia abitativa), come

sostituito dall'art. 5 della legge provinciale di Bolzano 23 maggio

1977, n. 13.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:505 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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