Corte costituzionale

Sentenza n. 503/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo

comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale"),

promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1981 dal Pretore di

Bologna nel procedimento civile vertente tra Atendoli Ruggero e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 683 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 dell'anno

1982;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore

Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso nei confronti dell'I.N.P.S.

per il riconoscimento della integrazione al minimo della pensione di

vecchiaia, il convenuto Istituto aveva opposto la preclusione di cui

all'art. 8, ultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153

("Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale"), che esclude, per i titolari di altra pensione,

la possibilità d'integrazione al minimo del trattamento conseguito

sulla base del cumulo di periodi contributivi maturati in Italia ed

in altri paesi.

Il pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 29 settembre 1981,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma

citata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38 della

Costituzione.

Osserva il giudice a quo che l'esclusione dell'integrazione della

pensione di vecchiaia per i titolari di altro trattamento, a

differenza di quanto invece consentito per chi goda di pensione

estera corrisposta in pro-rata, rende la fattispecie del tutto

assimilabile a quell'ipotesi, in cui l'integrazione era negata,

prevista dall'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338

del 1962, disposizione oggetto della declaratoria d'illegittimità

costituzionale di cui alla sentenza del 12 febbraio 1981, n. 34.

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri; si è invece costituito

l'I.N.P.S., chiarendo come la fattispecie di causa concerna un caso

di pensione di vecchiaia attribuita in virtù di cumulo di contributi

assicurativi versati in Italia ed in Germania.

L'Istituto individua la ratio della norma impugnata nell'intento

di favorire il trasferimento dei lavoratori da un paese all'altro,

senza pregiudizio della tutela previdenziale che sarebbe spettata se

avessero continuato a prestare la loro opera in Italia.

Tuttavia, secondo la parte privata, l'esclusione dell'integrazione

al minimo nell'ipotesi di cui all'ultimo comma (logicamente connessa

con il riassorbimento dell'integrazione stessa in caso di pensione

corrisposta in pro-rata da un paese estero) sarebbe coerente con la

concessione del beneficio del cumulo dei periodi assicurativi, in

deroga ai principi generali dell'assicurazione obbligatoria, e si

differenzierebbe dalla previsione di cui all'art. 2, secondo comma,

lett. a), della legge n. 1338 del 1962 oggetto della sentenza n. 34

del 1981.

L'Istituto conclude "rimettendosi alla giustizia" della Corte ed

insistendo, in una memoria presentata nell'imminenza dell'udienza,

per la declaratoria d'inammissibilità ovvero d'infondatezza. Considerato in diritto

1. - La questione, avente per oggetto l'art. 8, quarto ed ultimo

comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento agli artt.

3, primo comma, e 38 della Costituzione, è fondata.

L'art. 8, commi secondo, terzo e quarto, della legge 30 aprile

1969, n. 153, disciplina i trattamenti pensionistici, sorti, sulla

base di convenzioni internazionali, per effetto del cumulo della

contribuzione maturata in Italia ed in altri paesi esteri. In

particolare la norma prevede che al lavoratore, il quale acquisisca

il diritto a pensione in virtù di contribuzioni versate in più

paesi, la pensione stessa venga erogata ed integrata al minimo, anche

se egli non abbia maturato il medesimo diritto nel paese estero.

Allorché tale ultima eventualità si verifichi, si procede al

calcolo della pensione secondo il regime della più favorevole

assicurazione ed il trattamento viene corrisposto - proporzionalmente

ai periodi assicurativi - dai diversi paesi assicuratori (c.d.

pro-rata): soltanto in tale ipotesi l'integrazione al minimo viene

riassorbita in relazione agli importi pagati in pro-rata.

2. - È agevole rilevare come il divieto di integrare al minimo la

suddetta anticipazione per i titolari di altro trattamento

pensionistico, sancito dalla prima parte dell'ultima proposizione

contenuta nell'ultimo comma del citato art. 8, non abbia nulla a che

vedere né con il particolare regime della pensione de qua, né con

lo speciale meccanismo di liquidazione sopra descritto.

Trattasi in realtà di una delle tante preclusioni

all'integrazione al minimo in caso di cumulo di più pensioni

riconducibile alla generale previsione di cui all'art. 2, secondo

comma, lett. a), della legge n. 1338 del 1962 ovvero alle analoghe

ipotesi contenute in disposizioni similari, oggetto della

declaratoria di illegittimità costituzionale già più volte sancita

da questa Corte (cfr. da ultimo la sent. n. 184/1988).

3. - La peculiare forma di corresponsione della pensione maturata

per effetto di periodi contributivi in paesi diversi ha indotto il

giudice a quo ad individuare erroneamente come tertium comparationis

i percettori di tale trattamento (che vanno astrattamente riguardati

come titolari di un'unica pensione), prospettando una disparità di

trattamento tra essi, che godono dell'integrazione, e chi, come il

ricorrente nel giudizio di rinvio, se la veda negata in quanto

titolare di altra pensione.

In realtà la denunziata disparità di trattamento sussiste non

già nei termini di cui all'ordinanza di rimessione, ma va apprezzata

alla stregua della reiterata affermazione della Corte intesa a far

venir meno sino al 1° ottobre 1983 ogni ostacolo all'integrazione al

minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria dei lavoratori dipendenti in presenza di altra pensione.

Tale appunto era la situazione dell'attore nel giudizio a quo.

Come si evince dagli atti di causa, venne a questi negata

dall'I.N.P.S. l'integrazione della pensione di vecchiaia sulla base

di un espresso richiamo alla contemporanea titolarità di pensione

diretta dello Stato.

4. - È opportuno chiarire che la declaratoria d'illegittimità

della norma impugnata implica esclusivamente il riconoscimento del

diritto all'integrazione della citata anticipazione del trattamento

pensionistico, restando pienamente legittimo il riassorbimento di

detta integrazione fino a concorrenza del pro-rata là dove si

determinino le condizioni per l'erogazione di tale trattamento.

In altri e conclusivi termini: sino all'entrata in vigore

dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,

con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha

dettato un generale regime dell'integrazione al minimo per le ipotesi

di cumulo di più pensioni, deve affermarsi l'illegittimità

dell'art. 8, quarto ed ultimo comma, della legge n. 153 del 1969

nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione

maturata per effetto della contribuzione relativa a periodi di

attività lavorativa svolta in Italia ed all'estero allorché il

beneficiario sia titolare di altro trattamento di pensione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo

comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale"),

nella parte in cui, nell'ultima proposizione, dispone "non spetta ai

titolari di altro trattamento di pensione ed".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:503 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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