Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1985 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 263

bis e 263 ter del codice di procedura penale e 25 legge 12 agosto 1982

n. 532 promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 gennaio 1983 dal Tribunale militare di Bari

nel procedimento penale a carico di Gaetani Luis Rafael, iscritta al n.

334 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 260 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 23 febbraio 1983 dal Tribunale militare di

Bari nel procedimento penale a carico di Ruccolo Claudio, iscritta al

n. 689 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

udito l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con due successive ordinanze, l'una pronunciata l'8 gennaio 1983

(n. 334/83) nel procedimento penale contro Gaetani Luis Rafael,

imputato del delitto di mancanza alla chiamata (art. 151, comma primo

c.p.m.p.); l'altra emessa il 23 febbraio stesso anno (n. 689/83) nel

processo penale contro Ruccolo Claudio, imputato di diserzione (art.

148, n. 1 c.p.m.p.), il Tribunale militare di Bari sollevava questione

di legittimità costituzionale degli artt. 263 bis e 263 ter cod.

proc. pen. (così come introdotti dagli artt. 7 e 8 della l. 12 agosto

1982 n. 532) nonché dell'art. 25 della legge ora citata, nella parte

in cui non prevedono l'applicabilità, e i modi della stessa, al rito

militare dell'istituto del riesame dei provvedimenti restrittivi della

libertà personale, in relazione agli artt. 3, comma primo e 24, comma

secondo Cost.

Le ordinanze danno atto che nell'un procedimento (n. 334) il

Procuratore militare aveva emesso ordine di cattura il 25 maggio 1982,

non eseguito perché l'imputato risultava emigrato all'estero, e che il

difensore aveva richiesto la revoca dell'ordine, incontrando, però, il

negativo parere del P. M. in data 5 gennaio 1983: dopodiché gli atti

erano stati trasmessi al Tribunale. Nell'altro procedimento, poi (n.

689/83), il P. M. aveva emesso ordine di cattura il 24 dicembre 1982,

anche questo ineseguito perché l'imputato era emigrato in Canada.

L'avviso di deposito dell'ordine era stato notificato in Cancelleria e

al difensore nominato dall'ufficio. Ma solo il 16 febbraio 1983 era

pervenuta alla Procura militare un'istanza di revoca sottoscritta da

altro avvocato non ancora nominato di fiducia, perché la nomina

pervenne soltanto il 19 successivo. Anche questa istanza seguiva la

stessa sorte dell'altra.

Osserva la motivazione che la legge istitutiva del riesame di

merito dei detti provvedimenti, da parte di un organo giurisdizionale

collegiale, nulla dice circa l'applicabilità del nuovo istituto al

rito militare. Il Giudice remittente è, però, convinto che sia

pressoché impossibile allo stato renderlo applicabile per via

interpretativa.

In proposito, fa rilevare che dal complesso delle disposizioni si

arguisce facilmente che la volontà del legislatore mira ad assicurare

di regola una netta "diversità" fra il cosiddetto "Tribunale della

libertà" e quello del dibattimento. Al contrario, la struttura dei

tribunali militari non consente l'attuazione di nessuna delle regole

finalizzate a garantire quella "diversità". Né poi il Tribunale

militare potrebbe convocarsi nei termini di legge, né sono previste

dall'Ordinamento Sezioni feriali.

In tali condizioni, e sussistendo nell'art. 261 c.p.m.p. una

generale norma di rinvio alle disposizioni della legge processuale

penale comune, viene a verificarsi ai danni dell'imputato militare una

situazione di effettiva e non giustificata disparità e una grave

menomazione del suo diritto di difesa.

È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato la quale

chiede che la questione sia dichiarata infondata.

Sostiene, infatti, l'Avvocatura che le norme denunziate sono

pienamente applicabili al rito militare, e le difficoltà rappresentate

sono facilmente superabili. Si tratterebbe, insomma, di situazione

analoga a quella dei tribunali minorili, per i quali la Cassazione ha

affermato l'applicabilità delle nuove norme. In realtà, non esiste

nella legge - secondo l'Avvocatura - una proclamata incompatibilità

dei giudici del riesame a partecipare al dibattimento. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze del Tribunale di Bari sollevano la stessa

questione di legittimità costituzionale: i due giudizi possono essere,

perciò, riuniti e decisi con unica sentenza.

Va subito, però, rilevata l'inammissibilità della questione

proposta con ordinanza 8 gennaio 1983 (n. 334/83). Risulta, infatti,

dalla motivazione che il provvedimento restrittivo della libertà

personale era stato emesso il 25 maggio 1982. Ma l'art. 32 della l. 12

agosto 1982 n. 532 avverte che le disposizioni riguardanti le richieste

di riesame si applicano esclusivamente ai provvedimenti emanati

successivamente all'entrata in vigore della legge, che - com'è noto -

essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1982 n.

223, è entrata in vigore il 29 agosto successivo.

Il Tribunale, pertanto, benché abbia sollevata la questione nel

gennaio 1983, non avrebbe mai potuto dare applicazione alla legge

impugnata nei confronti di un ordine di cattura emesso tre mesi prima.

2. - Va, invece, esaminata nel merito la questione sollevata

coll'ordinanza 23 febbraio 1983 (n. 689 Reg. ord. 1983).

Effettivamente, se la legge de qua fosse inapplicabile al rito dei

tribunali militari, si determinerebbe una situazione di grave

disparità a danno dei cittadini sottoposti alla giurisdizione militare

in tempo di pace, giacché soltanto a questi resterebbe precluso il

riesame nel merito dei provvedimenti restrittivi della libertà

personale. Trattamento differenziato sicuramente incompatibile con i

principi di cui agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost.

Ma alla Corte non sembra che nella realtà si verifichi la detta

situazione.

Intanto, non può essere evidentemente ostativo il fatto che la

legge nulla espressamente disponga circa l'applicabilità del nuovo

istituto al rito militare, giacché - come ricorda la stessa ordinanza

di rimessione - provvede in proposito il principio generale sancito

dall'art. 261 c.p.m.p., che estende le norme processuali ordinarie ai

procedimenti davanti ai tribunali militari.

Orbene, le ragioni tutte indicate dall'ordinanza quali insuperabili

ostacoli che renderebbero virtualmente inapplicabile la legge, sono in

realtà soltanto difficoltà di fatto che non possono escluderne in

assoluto l'operatività.

In proposito, l'argomento centrale addotto dal giudice a quo è

rappresentato dal rilievo secondo cui, mentre l'art. 25 della legge

prevede che i provvedimenti per il riesame siano attribuiti ad una o

più sezioni penali del Tribunale, la cui composizione è indicata

nelle tabelle formate ogni anno dal Consiglio Superiore della

Magistratura, con predeterminazione dei magistrati titolari e

supplenti, tutto questo sarebbe irrealizzabile nei Tribunali militari.

A parte, infatti, - si sostiene - che l'art. 263 ter affida la

competenza ai Tribunali che hanno sede nei capoluoghi di provincia,

mentre i Tribunali militari sono tutti situati nei detti capoluoghi,

resta comunque l'impossibilità di costituire più Sezioni data la loro

struttura, e anche perché prevalentemente vengono assegnati ai

Tribunali un solo Presidente ed un solo giudice togato: il che comporta

altresì che non si possano formare tabelle per la composizione delle

Sezioni, né predeterminare i magistrati che vi sono assegnati.

Secondo l'ordinanza essendo la normativa manifestamente orientata a

"cercare" di assicurare una diversità fra il giudice competente per il

riesame e quello del dibattimento, renderebbe ancora più evidente

l'impossibilità per i Tribunali militari di adeguarsi al precetto

della legge.

In realtà, lo stesso Tribunale di Bari si rende conto che il

legislatore non ha comminato alcuna espressa incompatibilità in

proposito, e che la situazione non trova peraltro alcun riferimento

nelle ipotesi generali previste dall'art. 61 cod. proc. pen., cui

rimanda l'art. 288 c.p.m.p.

Ben è vero che la legge si è ciononostante correttamente

preoccupata di predisporre meccanismi atti a privilegiare, per quanto

possibile, una qualche diversità di magistrati fra le due competenze,

e persino un loro avvicendamento annuale: senza, però, che

l'impossibilità di osservare tali disposizioni ordinamentali implichi

anche l'impossibilità di applicare la legge. Basti considerare che

anche davanti ai Tribunali ordinari dei piccoli capoluoghi di provincia

quella situazione di difficoltà tende a verificarsi, tanto che il

Consiglio Superiore della Magistratura ha avvertito al punto c) del

paragrafo 2 dei "Criteri generali per la formazione delle tabelle di

composizione degli uffici giudiziari", che la diversità fra i giudici

del riesame e quelli del giudizio è un'opportunità da osservarsi nei

limiti del possibile, quando l'organico lo consenta.

D'altra parte, non è nemmeno esatto che la struttura organica dei

Tribunali militari non consenta la costituzione di più Sezioni, visto

che l'ordinamento giudiziario militare di pace prevede, invece,

esplicitamente all'art. 8, comma terzo, che con decreto presidenziale

possa essere disposto il funzionamento di più Sezioni; e contempla,

anzi, nello stesso comma e nel successivo, i modi per il loro

funzionamento e per l'assegnazione dei procedimenti. Articolo che non

è stato abrogato espressamente dalla l. 7 maggio 1981 n. 180 (che ha

apportato modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), né

può essere ritenuto incompatibile con l'art. 2 della citata legge che,

adeguando la composizione del Tribunale militare a quello ordinario,

prescrive tuttavia che "il Tribunale militare è formato da un

magistrato militare d'appello, che lo presiede, e da più magistrati

militari di tribunale o di appello".

Le sollevate obiezioni, pertanto, rappresentano mere difficoltà di

fatto, non diverse da quelle che si verificano nei tribunali ordinari,

e non tali da rendere impossibile l'applicazione della legge.

3. - Ancora di minore consistenza sono poi gli ulteriori rilievi,

concernenti sia la mancanza di una sezione feriale nei Tribunali, sia

l'impossibilità di poter provvedere entro i termini brevissimi dettati

dalla legge.

Sul primo punto, va ricordato che la citata legge di modifica

dell'ordinamento giudiziario militare prevede nell'art. 15 i modi per

la formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari

e, in genere, i provvedimenti per i trasferimenti dei magistrati

militari: provvedimenti che sono adottati, in via amministrativa, con

decreto presidenziale su proposta del Ministro della Difesa, sentito lo

speciale Comitato sostitutivo dell'organo di autogoverno fino a quando

quest'ultimo non sarà costituito. Esistono, quindi, nella legge gli

strumenti anche per costituire le Sezioni feriali e, frattanto, se del

caso, per adottare eventuali provvedimenti di supplenza attraverso

reciproci turni fra tribunali finitimi. Analogamente, del resto, a

quanto suggerisce la Corte di Cassazione per rendere operativa la legge

anche in altro settore.

Quanto al secondo rilievo, l'ordinanza non motiva, né peraltro lo

propone in relazione al precedente; ché anzi, da esso lo distingue

mediante l'espressione "... e perché".

È pensabile, tuttavia, che il Tribunale militare di Bari

intendesse riferirsi ad un argomento frequentemente utilizzato da altre

magistrature militari, secondo cui la difficoltà di convocare dai vari

reparti il giudice militare non togato non consentirebbe di rispettare

il ristretto termine di tre giorni (prorogabile a sei), imposto dalla

legge denunziata per la decisione sul riesame.

Ma è questo sicuramente il più fragile dei rilievi, ove si

consideri che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della l. 7 maggio

1981 n. 180, i giudici non togati, estratti a sorte ogni sei mesi,

distintamente per ciascun bimestre successivo, durano in funzione due

mesi. Il giudice in funzione, pertanto, può essere agevolmente

convocato anche ad horas, dato che l'art. 8, ultimo comma,

dell'Ordinamento Giudiziario militare (articolo non abrogato) sancisce

la "precedenza del servizio della giustizia militare"; e, in ogni caso,

esiste la disponibilità di ben due supplenti per ogni giudice estratto

(art. 2, ultimo comma, ultimo inciso l. 7 maggio 1981, n. 180).

Non sussistono, dunque, né incompatibilità, né assolute

impossibilità che rendano inapplicabili le norme denunziate al rito

militare: e conseguentemente non ha fondamento, nei sensi di cui s'è

detto, la sollevata questione di legittimità costituzionale. È

auspicabile, tuttavia, che opportune misure organizzative vengano

adottate per facilitare il superamento delle prospettate difficoltà.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in

motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.

263 bis e 263 ter cod. proc. pen. nonché dell'art. 25 della l. 12

agosto 1982 n. 532, sollevata dal Tribunale militare di Bari con

ordinanza 23 febbraio 1983 (n. 689 Reg. ord. 1983) con riferimento

agli artt. 3 comma primo e 24 comma secondo della Costituzione;

dichiara inammissibile la stessa questione sollevata dal predetto

Tribunale con ordinanza 8 gennaio 1983 (n. 334 Reg. ord. 1983) con

riferimento agli stessi parametri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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