Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1982 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 52legge 54/1956

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 della

legge della Regione Sicilia 1 ottobre 1956, n. 54 ("Disciplina della

ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione"),

promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1975 dal Tribunale di

Palermo nel procedimento civile vertente tra il fallimento della Soc.

Miniera Baccarato Condominio e l'Assessorato dell'Industria e del

Commercio della Regione siciliana, iscritta al n. 400 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 288 del 29 ottobre 1975 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana n. 46 del 25 ottobre 1975.

Visti l'atto di costituzione dell'Assessorato Industria e Commercio

della Regione Sicilia e l'atto di intervento del Presidente della

Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore

Livio Paladin;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per

l'Assessorato Industria e Commercio della Regione siciliana e per il

Presidente della Regione stessa.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile instaurato dal curatore

del fallimento della s.p.a. Miniera Baccarato nei confronti

dell'Assessorato dell'industria e commercio della Regione siciliana e

dell'Ente minerario siciliano, il Tribunale di Palermo ha impugnato -

con ordinanza emessa il 16 maggio 1975 - l'art. 52, secondo comma,

della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, in riferimento agli artt.

42 e 117 Cost. Da un lato la norma in questione, "nella parte in cui

non prevede né la possibilità d'asportazione delle pertinenze

separabili senza danno né il loro indennizzo in caso di decadenza del

concessionario", si risolverebbe "nell'esproprio della proprietà del

concessionario senza ristoro". D'altro lato, il legislatore regionale

avrebbe violato il principio generale, desumibile in tal campo

dall'art. 43 del d.l. n. 1443 del 1927, per cui "la volontà

unilaterale del proprietario della cosa accessoria determina la

cessazione del vincolo pertinenziale".

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte, sempre per il tramite

dell'Avvocatura dello Stato, si è costituito l'Assessorato regionale

dell'industria e commercio ed è intervenuto il Presidente della

Regione siciliana.

Con unitaria difesa, entrambi hanno sostenuto la infondatezza della

questione sollevata, traendo argomento dal carattere sanzionatorio

(quale anche ritenuto dalla Corte di cassazione) che

contraddistinguerebbe la norma impugnata, in quanto mirante a colpire

l'inadempienza del concessionario. Tale ratio legis spiegherebbe,

appunto, il peggior trattamento fatto al concessionario decaduto,

rispetto al concessionario cessato per altra causa, e collocherebbe la

norma stessa fuori dall'ambito concettuale dell'espropriazione,

ponendola conseguentemente al riparo dalla prima delle predette

censure.

Quanto alla seconda censura, essa risulterebbe infondata anche in

base alla premessa che il limite dei "principi fondamentali stabiliti

dalle leggi dello Stato" sia riferibile alla legislazione esclusiva o

primaria, spettante alla Regione siciliana. Per superare ogni dubbio -

osserva infatti l'Avvocatura - basterebbe considerare che, nella

previsione della norma denunciata, "la perdita della facoltà di far

cessare il vincolo pertinenziale coincide con la perdita del diritto di

proprietà sulle pertinenze", acquisite al patrimonio regionale nel

caso di decadenza dal diritto di coltivazione; sicché la seconda

questione di legittimità costituzionale, imperniata sul diritto del

proprietario di far cessare l'obbligo pertinenziale, verrebbe del tutto

a risolversi nella prima impugnativa, riguardante l'osservanza

dell'art. 42 della Costituzione.

3. - Si è inoltre costituito fuori termine, depositando una

memoria in data 9 giugno 1977, il curatore del fallimento della s.p.a.

Miniera Baccarato per sostenere l'illegittimità della norma regionale

impugnata, in relazione ad entrambi i parametri richiamati dal

Tribunale di Palermo. Considerato in diritto :

1. - Il Tribunale di Palermo impugna l'art. 52 della legge

regionale siciliana 1 ottobre 1956, n. 54, disciplinante la ricerca e

la coltivazione delle sostanze minerali: con particolare riguardo al

capoverso dell'articolo medesimo, che in tema di decadenza rimanda alle

disposizioni dell'art. 42, ma non alle disposizioni degli artt. 43 e

44 della legge in questione, cui fa invece richiamo il primo comma,

circa la rinuncia del concessionario e la revoca della concessione

mineraria. Per conseguenza di tali distinti rinvii, nei casi di

rinuncia e di revoca "appartengono al concessionario cessante" - come

prevede il primo comma dell'art. 43 - "gli oggetti destinati alla

coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio della

miniera", salvo che l'Amministrazione regionale e il concessionario

subentrante non intendano "ritenerli corrispondendone il valore";

laddove, nel caso della decadenza, vale ad ogni effetto la statuizione

dell'art. 42, primo comma, in base alla quale "il concessionario deve

consegnare la miniera e le sue pertinenze all'Amministrazione regionale

o al nuovo concessionario".

Così interpretata, coerentemente con ciò che ha ritenuto la

stessa Corte di cassazione, la norma impugnata sarebbe per altro lesiva

dell'art. 42 Cost., nella parte in cui si esige che a favore del

proprietario espropriato per motivi d'interesse generale sia disposto

un indennizzo; e si porrebbe del pari in contrasto con l'art. 117

Cost., violando in particolar modo il principio fondamentale desumibile

dall'art. 43 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, per cui il nuovo

concessionario della miniera che sia stata oggetto di decadenza può

ritenere anche i beni separabili senza pregiudizio della miniera

medesima, "purché ne corrisponda il prezzo al concessionario

precedente".

2. - La questione è infondata.

Del tutto improprio si dimostra, in primo luogo, il riferimento

all'art. 117 Cost. Il limite dei "principi fondamentali stabiliti dalle

leggi dello Stato", relativo ad ogni singola materia attribuita alla

competenza legislativa delle Regioni. ordinarie, è infatti

inestensibile alla "legislazione esclusiva" della quale è dotata in

materia di miniere l'Assemblea regionale siciliana, per espresso

disposto dell'art. 14 lett. h) dello Statuto speciale. Né si potrebbe

elevare a principio generale dell'ordinamento, per farne comunque

applicazione nella specie, la pretesa regola in forza della quale

sarebbe riservata al proprietario della cosa accessoria la facoltà di

far cessare il vincolo pertinenziale. In tema di pertinenze in genere,

e di pertinenze minerarie in particolare, vale anzi il criterio -

fissato dal primo comma dell'art. 818 cod. civ. - per cui la cosa

accessoria rimane assorbita nelle vicende giuridiche della cosa

principale; tanto è vero che le stesse pertinenze minerarie separabili

non possono venir liberamente asportate dal concessionario cessante, ma

sono in ogni caso suscettibili di acquisizione da parte del nuovo

concessionario, anche se questi è tenuto al pagamento del prezzo (cfr.

l'art. 36 della ricordata legge mineraria del 1927).

L'ipotesi in esame rimane, d'altra parte, estranea all'ambito di

operatività dell'art. 42 Cost., là dove si richiede che ogni

espropriazione venga indennizzata. Vero è che nell'art. 43, primo

comma, della legge mineraria siciliana si stabilisce in via di

principio che le pertinenze separabili continuino ad appartenere al

concessionario cessante; sicché la contraria prescrizione risultante

dal combinato disposto degli artt. 52, secondo comma, e 42, primo

comma, rappresenta una deroga non connaturata al regime delle

pertinenze medesime, per quanto esso sia particolare. Ma la deroga si

giustifica, dal momento che la decadenza non può esser pronunciata

dall'Amministrazione regionale, se non quando si accerti e si contesti

l'inadempimento del concessionario, nei casi puntualmente indicati

dall'art. 48 della legge regionale e fatta sempre salva la forza

maggiore. Resta per ciò stesso escluso che ci si trovi in presenza di

una vera e propria misura espropriativa, inquadrabile nella previsione

dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione. Trattasi, al contrario,

di un'ablazione avente un carattere sanzionatorio, giacché la perdita

della proprietà privata o del diritto di averne corrisposto il prezzo

si ricollega ad un comportamento colpevole del concessionario.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 52, secondo comma, della legge 1 ottobre 1956, n. 54, della

Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 42 e 117 Cost., sollevata

dal Tribunale di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

- LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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