Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/01/1975 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

10 maggio 1973 dal giudice istruttore del tribunale di Sondrio nel

procedimento penale a carico di Capurri Angelo, iscritta al n. 267 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 1974 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 10 maggio 1973 il giudice istruttore presso il

tribunale di Sondrio, nel procedimento penale a carico di Capurri

Angelo, imputato del reato di cui agli artt. 624, 625, n. 7, del

codice penale, premesso che nella specie, a seguito dell'espletata

istruttoria, non erano emersi elementi di prove a carico dell'imputato,

e ritenuto, d'altra parte, che il reato ascritto rientrava tra quelli

coperti dall'amnistia concessa con d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 del

codice di procedura penale nella parte in cui escluderebbe in presenza

di una causa estintiva del reato, di pronunziare sentenza di

proscioglimento con formula piena, quando le risultanze processuali

consentano di affermare la mancanza di prove o indizi di colpevolezza a

carico dell'imputato.

Secondo il giudice a quo, la norma impugnata consentirebbe la

pronuncia nel merito solo quando esista una prova positiva

dell'innocenza dell'imputato, per cui sussisterebbe una

differenziazione normativa fra tale situazione e quella sopra

illustrata, e ricorrente nella specie, della mancanza di indizi o prove

di colpevolezza. Con ciò sarebbe introdotta in violazione dell'art. 3

Cost. una arbitraria discriminazione fra le descritte situazioni, che

invece dovrebbero essere parificate, secondo il sistema complessivo del

codice di procedura penale, quale si desumerebbe dagli artt. 378 e 479,

posto in relazione con la presunzione di innocenza stabilita dall'art.

27 della Costituzione. Inoltre, la norma impugnata contrasterebbe

direttamente con quest'ultimo precetto costituzionale, in forza del

quale, secondo il giudice a quo, l'innocenza dell'imputato dovrebbe

ritenersi legalmente accertata fino a che non sia provata positivamente

la sua colpevolezza.

Non vi è stata alcuna costituzione di parti in giudizio. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza 10 maggio 1973 di cui in narrativa, il giudice

a quo premette che, dalla completa istruttoria esperita nei confronti

di tal Capurri Angelo, imputato di furto avvenuto nell'aprile 1967,

nessuna prova od indizio erano emersi a suo carico, per cui, a termine

dell'art. 378 cod. proc. pen. avrebbe dovuto pronunciare sentenza di

proscioglimento "mancando del tutto la prova che l'imputato abbia

commesso il reato": che, tuttavia, esso giudice, trattandosi di reato

estinto per effetto del d.P.R. 22 maggio 1 970, n. 283, a quest'ultima

formula era esclusivamente legato, dato che l'articolo 152 cpv. cod.

proc. pen. consente, quando risulta una causa di estinzione del reato,

di prosciogliere con formula piena solo nel caso di prove che rendano

"evidente" la non commissione del fatto da parte dell'imputato e non

anche quando ne manchi del tutto la prova. Secondo l'ordinanza, queste

due posizioni dovrebbero essere logicamente qualificate ai fini di una

identica formula assolutoria nel merito, mentre la formula di

"estinzione del reato" unicamente consentita dall'art. 152, secondo

comma, cod. proc. pen., nel caso di prove mancanti, renderebbe questo

articolo parzialmente illegittimo, in quanto contrastante con l'art. 3

Cost. in connessione col principio di presunzione di innocenza sino

alla condanna definitiva, di cui all'art. 27 della Costituzione.

2. - La questione è fondata.

Va dato atto che, come risulta dall'ordinanza di rinvio, una volta

ritenuta "completa" l'istruttoria formale, venivano a profilarsi per il

giudice due ipotesi di soluzione alternativa: quella di dichiarare

l'estinzione del reato di furto aggravato, per effetto di concessione

dell'amnistia, di cui agli artt. 5, lettera b, ed 11 del decreto

presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, o quella di emettere pronuncia

di proscioglimento nel merito, con formula piena, posta la constatata,

assoluta carenza, allo stato, di prova che l'imputato avesse commesso

il reato addebitatogli.

La seconda soluzione, di certo più radicale ed appagante

l'interesse morale dell'imputato, sarebbe stata, in quella fase, da

ricondursi conseguenzialmente, nell'ambito dell'art. 152 cod. proc.

pen., onde dar luogo all'immediata declaratoria di proscioglimento.

Tuttavia, l'applicabilità di detto articolo, deve, nel caso,

escludersi, come è stata esclusa, perché, così come formulato, detto

articolo riguarda soltanto l'ipotesi di sussistenza di prove, che

rendano "evidente" che l'imputato non abbia commesso il fatto e non

l'ipotesi in cui manchi del tutto la prova che l'imputato lo abbia

commesso.

Ciò posto, e tenuto presente che la norma impugnata contraddice

altresì il sistema, che equipara, agli effetti della formula di

proscioglimento, le due ipotesi, come si evince dagli artt. 378 c.p.p.

(sentenza istruttoria) e 479 stesso codice (sentenza in fase

dibattimentale) deve riconoscersi esatto il rilievo contenuto

nell'ordinanza di rinvio, che qui ne consegue una disparità di

trattamento nel regolare situazioni sostanzialmente omogenee, con

effetto sulla formula terminativa, per equivalenza di risultati

negativi tra prova evidente ed assoluta mancanza di prova. In entrambi

i casi, sussistono i presupposti per l'assoluzione con formula piena:

e ciò senza bisogno di ricorrere, come fa l'ordinanza, ad un

collegamento con l'art. 27, secondo comma, Cost. (principio di non

colpevolezza sino alla sentenza definitiva) dettato ad altri fini.

Siffatta esigenza logica di equiparazione conduce a ravvisare

l'illegittimità dell'art. 152 cod. proc. pen., nella parte in cui fa

prevalere l'estinzione di un reato per amnistia sul dovuto

proscioglimento nel merito, nel caso in cui, ad istruttoria completata,

manchi del tutto la prova che l'imputato abbia commesso il reato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 152, secondo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non comprende

tra le ipotesi in cui il giudice, ad istruttoria ultimata, deve

pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito anziché

declaratoria di estinzione del reato per amnistia, anche l'ipotesi in

cui manchi del tutto la prova che l'imputato abbia commesso il reato

stesso.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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