Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1958

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/01/1958 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge deliberata

dall'assemblea della Regione siciliana il 13 aprile 1957 contenente

"Norme per l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della

legge (dello Stato) 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di

un'imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte

indirette sugli affari", promosso con ricorso del Commissario dello

Stato per la Regione siciliana, notificato il 19 aprile 1957,

depositato nella cancelleria della Corte il 27 stesso mese ed iscritto

al n. 9 del Registro ricorsi 1957.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della

Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 13 novembre 1957 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi

per il ricorrente e gli avvocati Aldo Dedin e Salvatore Orlando Cascio

per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'Assemblea della Regione siciliana, con deliberazione del 13

aprile 1957, ha approvato la legge contenente "Norme per

l'applicazione, nel territorio della Regione, della legge dello Stato 6

agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di un'imposta sulle

società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari".

E, con l'articolo primo, nel presupposto che le imposte sulle società

e sulle obbligazioni istituite dalla legge dell'agosto 1954, siano di

spettanza della Regione ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, se ne

dispone il pagamento all'Ufficio provinciale di cassa della Regione,

modificando gli artt. 13, 14 e il primo comma dell'art. 18 della

predetta legge statale. Con l'articolo secondo inoltre si stabilisce

che la contabilizzazione delle entrate relative ai tributi indicati

nell'articolo primo, fino ad allora affluite nelle casse dello Stato,

sarà effettuata in sede di definizione dei rapporti finanziari fra lo

Stato e la Regione, in base alle disposizioni del l'art. 4 del decreto

legislativo 12 aprile 1948, n. 507.

La legge regionale, comunicata il 15 aprile 1957 al Commissario

dello Stato e pubblicata il 25 settembre 1957 nel n. 54 della Gazzetta

Ufficiale della Regione, è stata impugnata dallo stesso Commissario,

con ricorso notificato il 19 aprile 1957 e depositato con i documenti

nella cancelleria della Corte dall'Avvocatura generale dello Stato, il

27 aprile 1957. Del deposito è stata data notizia nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 136 del 29 maggio 1957 e nella Gazzetta

Ufficiale della Regione n. 26 del 25 maggio 1957.

Si è pure costituita la Regione, con procura agli avvocati Aldo

Dedin e prof. Salvatore Orlando Cascio, i quali hanno depositato le

deduzioni il 9 maggio 1957.

Nel ricorso si deduce:

1) Violazione dell'art. 36 dello Statuto siciliano per difetto di

competenza, da parte della Regione, a legiferare in materia di tributi

erariali istituiti ex novo successivamente all'entrata in vigore dello

Statuto stesso.

Non si contesta che spettino alla Regione i tributi già di

pertinenza dello Stato, fatta eccezione per i cespiti espressamente a

questo riservati. Ma si sostiene che non potrebbero considerarsi di

spettanza della Regione anche quei tributi, istituiti dallo Stato, con

leggi - non impugnate e che spiegano quindi efficacia nel territorio

regionale - emanate successivamente all'entrata in vigore dello

Statuto. Il quale, si assume, riguarderebbe necessariamente una

situazione giuridica preesistente, e, con l'art. 36, intenderebbe

provvedere in concreto al fabbisogno finanziario della Regione con la

devoluzione dei tributi erariali esistenti all'epoca dell'entrata in

vigore dell'anzidetta norma.

2) In linea subordinata si deduce la violazione, sotto altro

aspetto, dell'art. 36 dello Statuto siciliano, in quanto la legge

impugnata eccederebbe dai limiti territoriali entro i quali si può

svolgere legittimamente l'attività normativa della Regione.

Si afferma che, secondo la disposizione della legge statale

dell'agosto 1954, unica è l'imposizione sulle percentuali inerenti al

patrimonio e al reddito delle società, anche se queste abbiano più

filiali o stabilimenti in distretti fiscali diversi. Stabilendo il

pagamento del tributo in favore della Regione, da parte delle società

con domicilio fiscale nell'isola, ma aventi anche filiali o

stabilimenti fuori della Regione, la legge ora impugnata verrebbe ad

interferire illegittimamente nei rapporti tributari già costituiti

nella restante parte del territorio nazionale e verrebbe a colpire

anche cespiti relativi a patrimoni o a redditi rispettivamente non

situati o non realizzati nel territorio siciliano, e perciò non

spettanti alla Regione.

3) Si assume infine che la legittimità costituzionale della legge

emanata dalla Regione deve essere esaminata in relazione alle

disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507;

disposizioni dalle quali risulterebbe che per la definizione dei

rapporti fra lo Stato e la Regione in materia finanziaria sarebbero

necessari altri provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'art. 43 dello

Statuto regionale. Secondo il ricorrente la legge in questione sarebbe

appunto in contrasto anche con quest'ultima norma, perché

provvederebbe unilateralmente in ordine alla definizione dei predetti

rapporti.

Il Commissario dello Stato chiede pertanto che sia dichiarato

costituzionalmente illegittimo il provvedimento legislativo sopra

indicato.

Nelle deduzioni la difesa della Regione obietta: quanto al primo

motivo che, in base all'art. 36 dello Statuto siciliano, tutti i

tributi già di pertinenza dello Stato, fatta eccezione per quelli

espressamente indicati nel secondo comma di detto articolo, sarebbero

da considerare regionali, perché attribuiti alla Regione che ne ha

deliberato e ne delibera la riscossione ai sensi della legge regionale

1 luglio 1947, n. 2, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.

La tesi sostenuta nel ricorso, nel senso che alla Regione spetterebbero

soltanto i tributi esistenti nel momento in cui entrò in vigore lo

Statuto, non troverebbe alcun fondamento nell'art. 36; in base al quale

anzi, in tanto si potrebbe ammettere che permanga l'attività normativa

statale, anche riguardo ai tributi divenuti propri della Regione, in

quanto si ritenessero appartenenti alla Regione tutti i tributi non

riservati allo Stato, fatta eccezione per quelli di carattere

straordinario; caso che peraltro non si verifica nella specie.

Diversamente, lo Stato, sostituendo con legge ordinaria i precedenti

cespiti tributari, o modificandone il titolo, verrebbe a derogare

illegittimamente alla norma statutaria. Tale interpretazione, si

aggiunge, trova conferma nella sentenza n. 52 del 1 ottobre 1952,

emanata dall'Alta Corte per la Regione siciliana, in relazione alla

legge dello Stato 22 dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di un'imposta

unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici.

In ordine al secondo motivo, la difesa della Regione fa rilevare

che la nuova imposta istituita dalla legge 6 agosto 1954, n. 603, pur

essendo commisurata anche sul patrimonio, è considerata come imposta

sul reddito; che, con riferimento a tale tipo di tributo, l'art. 37

dello Statuto siciliano prevede un sistema di ripartizione delle

entrate fra lo Stato e la Regione quando si tratta di imprese

industriali con sede centrale fuori della Regione, ma che in essa hanno

stabilimenti od impianti; e che lo stesso principio sarebbe

applicabile, nella specie, al caso inverso di imprese aventi sede in

Sicilia e stabilimenti ed impianti fuori dell'isola, salvo i conguagli

fra Stato e Regione.

Ricorda, d'altra parte, che anche le imposte di negoziazione e le

imposte sui capitali delle società straniere (che sono state

sostituite dalla legge del 1954), erano riscosse in Sicilia presso il

domicilio fiscale delle società, anche quando avessero realizzato i

loro redditi o avessero il loro patrimonio fuori della Regione.

Circa il terzo motivo sostiene che sarebbe arbitrario ritenere che,

in base al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, la potestà di

riscossione a favore della Sicilia sia limitata alle entrate comprese

nel bilancio 1947 - 48. Tale disposizione, secondo la difesa della

Regione, avrebbe soltanto lo scopo di precisare quali cespiti non

potevano allora essere percepiti dalla Regione, senza peraltro porre un

limite al diritto della Regione di riscuotere tutti i tributi.

L'Avvocatura dello Stato con memoria depositata il 29 ottobre 1957

ha precisato i motivi del ricorso che ha riassunto nelle seguenti

questioni:

1) se siano di spettanza della Regione i tributi erariali diversi

dalle imposte di produzione, istituiti con leggi statali successive al

decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507; e, in particolare, se

spetti alla Regione il gettito delle imposte istituite con la legge 6

agosto 1954, n. 603;

2) se la Regione abbia potestà legislativa e amministrativa

relativamente alle predette nuove imposte;

3) se la Regione possa, con atto unilaterale, fare propri i nuovi

tributi distraendoli dallo scopo cui li ha destinati la legge statale.

La difesa della Regione non ha depositato memoria. Considerato in diritto :

La questione fondamentale ora sottoposta alla decisione della

Corte, nella memoria della parte ricorrente, è precisata nei seguenti

termini: se possa considerarsi di spettanza della Regione siciliana il

gettito dei tributi erariali imposti con leggi statali successive al

decreto legislativo del 12 aprile 1948, n. 507; e se, per conseguenza,

possa ritenersi legittima la legge regionale del 20 settembre 1957, n.

52, la quale ha autorizzato la riscossione, per conto della Regione,

della imposta sulle società e sulle obbligazioni, istituita con la

legge nazionale 6 agosto 1954, n. 603.

L'Avvocatura dello Stato sostiene che la questione debba risolversi

in base all'articolo 36 dello Statuto siciliano, integrato peraltro

dalla legge regionale del 1 luglio 1947, n. 2, e dal decreto

legislativo del Capo dello Stato del 12 aprile 1948, n. 507; che,

appunto in conformità delle disposizioni di quest'ultimo decreto, non

spetta alla Regione se non il gettito dei tributi erariali esistenti

all'epoca dell'entrata in vigore del decreto stesso, e cioè di quelli

indicati nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1947 - 48;

e che pertanto non sarebbe consentita alla Regione potestà né

normativa, né amministrativa in ordine ai nuovi tributi

successivamente istituiti. Donde la dedotta illegittimità

costituzionale della ricordata legge regionale 20 settembre 1957, n.

52.

La difesa della Regione obietta in sostanza che la tesi, ora

enunciata, sarebbe in contrasto con l'art. 36, secondo comma dello

Statuto, da intendersi nel senso che alla Regione spetti il gettito di

tutti i tributi erariali, in qualunque tempo istituiti, fatta eccezione

per quelli espressamente indicati nel testo legislativo, e cioè le

imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto. Il

richiamo, si aggiunge, contenuto nell'art. 2 del decreto legislativo

del 12 aprile 1948, n. 507, alle entrate del bilancio regionale del

1947 - 48, avrebbe valore indicativo come semplice riferimento ai

tributi allora esistenti, ma non importerebbe limitazione del potere di

riscuotere anche tributi successivamente istituiti, circa i quali

perciò legittimamente la Regione potrebbe esercitare la sua attività

normativa, nei limiti già fissati da questa Corte con la sentenza n. 9

del 1957.

È opportuno precisare anzitutto che, con la ricordata sentenza,

questa Corte ha interpretato l'art. 36 dello Statuto regionale per

decidere la controversia che allora formava oggetto del dibattito, se

ed in quali limiti si potesse riconoscere alla Sicilia potestà

normativa in tema di tributi erariali, ed ha fissato il principio che,

fino a quando la materia non sia compiutamente e definitivamente

disciplinata, si debba riconoscere alla Regione, in base all'art. 36

dello Statuto, potere normativo in materia tributaria, anche riguardo

ai tributi erariali, con i limiti enunciati nella sentenza. E stato

bensì riconosciuto alla Regione il potere di riscuotere anche i

tributi erariali, in base alla legge regionale 1 luglio 1947, n. 2, e

al decreto legislativo statale del 12 aprile 1948, n. 507. Ma non è

stata esaminata la questione, allora non proposta, circa la

determinazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 36, dei tributi

erariali il cui gettito è devoluto alla Regione.

Né, ad avviso della Corte, tale indagine è necessaria per

risolvere l'attuale controversia, la quale deve essere decisa a norma

delle disposizioni contenute nel decreto legislativo statale del 1948

n. 507 e della legge regionale del 1947 n. 2. Poiché con queste

disposizioni, sulla base dell'art. 36 dello Statuto, si è posta in

essere, in attesa della disciplina definitiva, preveduta dall'art. 7

del ricordato decreto legislativo, una sistemazione provvisoria dei

rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, da questa accettata, non

avendo impugnato l'anzidetto decreto.

La legge regionale del 1947, dopo avere disposto, nell'art. 2, che

il Governo della Regione è autorizzato a deliberare ed attuare per un

periodo non superiore a tre mesi l'esercizio provvisorio, e che è

autorizzato altresì ad adottare i provvedimenti necessari per

assicurare provvisoriamente il servizio di tesoreria, stabilisce,

nell'articolo 3, che "tutti i tributi e le altre entrate già di

spettanza dello Stato, con la sola esclusione delle imposte di

produzione e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto, sono,

a partire dal 1 giugno 1947, riscosse per conto della Regione dagli

enti ed organi preposti alla riscossione". Aggiunge quindi, nel secondo

comma, che, rispetto a tali enti ed organi, la Regione subentra nella

posizione giuridica dello Stato.

Il decreto legislativo del 12 aprile 1948, n. 507, conferma

anzitutto, nell'art. 2, che la Regione siciliana riscuote le entrate di

sua spettanza e aggiunge, nel secondo comma, che a tale effetto, sono

considerate di spettanza della Regione le entrate iscritte nel bilancio

di previsione per l'esercizio finanziario 1947 - 48. D'altra parte,

oltre che nel titolo, dispone esplicitamente nell'art. 1, che la

disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra lo Stato e la

Regione è regolata dalle norme del decreto stesso. Il quale, a

conferma di ciò, stabilisce, nell'art. 7, che tutte le disposizioni

del decreto lasciano salvo e impregiudicato quanto potrà essere

statuito per la disciplina definitiva dei rapporti finanziari fra lo

Stato e la Regione; e dispone, nell'art. 8, che le operazioni di

conguaglio finale avranno luogo sulla base dello Statuto e delle

relative norme di attuazione, dopo il passaggio dei servizi e del

personale alla Regione stessa.

Ora, questi provvedimenti non prevedono termini di scadenza, e,

d'altra parte, come si è già accennato, le disposizioni hanno avuto

finora concreta applicazione. Ed è pure da notare che il riferimento

alle entrate del bilancio 1947 - 48, contenuto nell'art. 2 del

ricordato decreto legislativo, non ha valore semplicemente indicativo

delle entrate che, a quel tempo, potevano considerarsi di spettanza

della Regione, come questa sostiene. La disposizione anzidetta, invece,

appunto perché dettata per istituire un regime provvisorio, oltre ad

una precisazione, contiene necessariamente anche un limite, in quanto

che, fino a quando (ed è auspicabile che ciò si avveri

sollecitamente) non saranno definiti i rapporti finanziari, le entrate

indicate nel bilancio 1947 - 48 costituiscono in concreto i cespiti di

spettanza della Regione.

Dalle osservazioni sopraesposte deriva logicamente che non è

ammissibile che, in pendenza del regime provvisorio, la Regione si

attribuisca con leggi proprie il gettito di nuovi tributi istituiti con

leggi dello Stato successivamente all'entrata in vigore del decreto

legislativo del 12 aprile 1948, n. 507. In conseguenza la legge ora

impugnata è da ritenere costituzionalmente illegittima. Con essa

infatti si dispone che le entrate derivanti dall'applicazione, nel

territorio della Regione, della legge dello Stato del 6 agosto 1954, n.

603, istitutiva dell'imposta sulle società e sulle obbligazioni, siano

versate all'Ufficio provinciale di cassa regionale, anziché alla

Sezione di tesoreria dello Stato, come invece dispone l'art. 13 della

legge; e che pure al detto Ufficio regionale, anziché alla Tesoreria

statale, come stabilisce l'art. 18 della legge del 1954, sia versato

il gettito dell'imposta sulle obbligazioni.

Che d'altra parte l'imposta sulle società e l'imposta sulle

obbligazioni abbiano carattere di novità nel sistema tributario

italiano, è più volte ripetuto nella relazione del Ministro delle

finanze e nella relazione della competente Commissione del Senato, e,

del resto, non forma oggetto di contestazione fra le parti. Che inoltre

i nuovi tributi abbiano carattere diverso dalla imposta di negoziazione

e da quella sul capitale delle società straniere, già attribuite alla

Regione in base al decreto del 1948, e soppresse dall'art. 26 della

ricordata legge dell'agosto 1954, non può fondatamente disconoscersi.

Si tratta infatti, a differenza di quelle ora indicate, di imposte

dirette: l'una grava sul patrimonio delle società costituito dagli

elementi indicati nell'art. 4 della legge, e sul reddito delle società

stesse, in base ai coefficienti elencati nell'art. 5, l'altra in via

autonoma si riferisce alle obbligazioni. Tale carattere è confermato

dal secondo comma dell'art. 11 e dal terzo comma dell'art. 18, secondo

i quali, per quanto non diversamente stabilito nella legge anzidetta,

valgono le disposizioni vigenti per l'accertamento, l'applicazione e la

riscossione dell'imposta di ricchezza mobile. Se ne ha ulteriore

conferma anche nel sistema di riscossione, diverso da quello

tradizionale per la riscossione delle imposte dirette (come è pure

precisato nella relazione ministeriale); poiché gli artt. 12 e 13, per

l'imposta sulle società, e l'art. 18, per quella sulle obbligazioni,

dispongono che contestualmente alla dichiarazione annuale, prescritta

dal testo unico del 5 luglio 1951, n. 573, i contribuenti devono

versare l'importo del tributo che ritengono dovuto; e si stabilisce

inoltre che, in caso di rettifica della dichiarazione, la maggiore

imposta e le soprattasse sono iscritte a ruolo e riscosse in un'unica

soluzione alla scadenza bimestrale più vicina.

Sennonché la difesa della Regione, a sostegno della tesi circa la

legittimità costituzionale della legge in esame, osserva inoltre che

il riconoscimento di una preminente potestà normativa dello Stato in

ordine al sistema tributario, con riflessi anche sul gettito spettante

alla Regione, sarebbe in contrasto con lo Statuto siciliano, se non si

riconoscesse pure alla Regione il diritto di far proprie anche le

entrate derivanti dalle nuove imposte istituite dallo Stato.

Diversamente, si aggiunge, "una legge ordinaria potrebbe rendere

frustranea l'assegnazione dei tributi già effettuata a favore della

Regione, sostituendo i tributi precedenti con nuovi tributi, o con

tributi diversamente denominati".

Ora, è fuori discussione che lo Stato, per finalità di interesse

generale che attengono alle stesse basi dell'ordinamento economico

nazionale, possa, nel rispetto dei precetti contenuti negli artt. 23 e

53 della Costituzione, modificare il proprio sistema tributario, o

anche sopprimere tributi già esistenti e sostituirli con altri

ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini anzidetti. Questo

principio fondamentale (che è sostanzialmente riconosciuto anche nella

sentenza n. 52 dell'ottobre 1952 dell'Alta Corte siciliana) giustifica

la piena efficacia, anche nel territorio della Sicilia, della legge

statale dell'agosto 1954, più volte ricordata. Nella quale sono palesi

le finalità di interesse generale, sia per la perequazione tributaria

che si è inteso conseguire, sia per la destinazione che si è data

alle nuove imposte. Ma per ciò che riguarda i riflessi derivanti

dall'applicazione della legge anzidetta sul fabbisogno finanziario

della Sicilia, in quanto la legge stessa ha soppresso due cespiti di

entrata già assegnati all'Ente, la Corte, pur riconoscendo

l'importanza del problema e la necessità di un'adeguata soluzione,

deve rilevare che la questione trascende l'ambito dell'attuale

controversia di costituzionalità della legge regionale ora impugnata,

la cui illegittimità deriva dalle ragioni sopra esposte. Il problema

quindi non può essere esaminato e deciso in questa sede. Esso

attiene, in relazione al regime provvisorio in vigore, al regolamento

concreto dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione, e dovrà

essere preso in considerazione e risoluto affinché gli interessi della

Regione siano salvaguardati.

La riconosciuta illegittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge impugnata travolge anche le disposizioni dell'art. 2, al primo

collegato; e restano assorbite tutte le altre censure contenute nel

ricorso del Commissario dello Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge deliberata

dall'Assemblea della Regione siciliana il 13 aprile 1957 e pubblicata

il 25 settembre 1957 sulla Gazzetta Ufficiale della Regione, n. 54,

contenente "Norme per l'applicazione nel territorio della Regione

siciliana della legge (dello Stato) 6 agosto 1954, n. 603, concernente

l'istituzione di un'imposta sulle società e modificazioni in materia

di imposte indirette sugli affari", con riferimento all'art. 36 dello

Statuto della Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - ANTONINO PAPALDO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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